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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/07/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2965 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 2965, e vertente
TRA
, domiciliato in Giulianova, via G. Parini n. 31/A e che si Parte_1 difende personalmente;
ATTORE
CONTRO
n.c.; Controparte_1
CONVENUTA
e avente ad oggetto: compensi professionali di avvocato;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso per rito semplificato di cognizione l'avv. agisce Parte_1 dinanzi questo Ufficio per chiedere che sia condannata al pagamento Controparte_1 dei suoi compensi professionali di avvocato previa liquidazione degli stessi alla luce del d.m.
n. 55/2014. Espone di aver ricevuto mandato professionale il 7 novembre 2022 e che, dopo aver predisposto il ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, avvenuto il deposito della relazione di c.t.u. del 20 maggio 2024, egli predisponeva un ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (trasmesso alla il 26 giugno 2024) e che il 5 luglio CP_1
2024 gli comunicava la revoca dell'incarico. Quantifica le sue spettanze Controparte_1
Pagina 1 di 4 in euro 500 per spese anticipate in nome e per conto, in euro 290 per trasporti e, quindi, in euro 3.442 per compensi per l'accertamento tecnico preventivo e in euro 1.416 per compensi per la fase introduttiva del giudizio di merito, il tutto oltre spese generali, cassa previdenziale e interessi.
2. – Fissata udienza e ritualmente istaurato il contraddittorio, è rimasta contumace la convenuta Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, rimessa CP_1 la stessa sul ruolo per la verifica della ritualità della notificazione, la causa è stata quindi chiamata il 14 maggio 2025 e trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Espone il ricorrente di aver ricevuto mandato per assistere e difendere la convenuta in relazione ad una richiesta risarcitoria, diretta nei confronti dell e di aver Parte_2 curato un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai fini della conciliazione della lite. Produce la procura, gli atti del procedimento e comunicazioni intercorse con il cliente.
Posto che in presenza del mandato difensivo e in difetto di alcuna contestazione il contratto di patrocinio può presumersi (v. Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22048;
Cass. civ., Sez. II, 11 marzo 2019, n. 6905; sulla distinzione v. tra altre Cass. civ., Sez. VI-3,
31 marzo 2021, n. 8863), deve ritersi dimostrato il titolo della pretesa attorea e dunque deve farsi applicazione della nota regola, inerente le obbligazioni di fonte contrattuale, in forza della quale chi assuma l'altrui inadempimento è tenuto ad affermare e provare l'esistenza del titolo e quindi può limitarsi a affermare l'altrui inadempimento, spettando all'altra parte affermare e dimostrare di aver adempiuto, o allegare e provare diversi fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione su di sé gravante.
Deve quindi provvedersi alla liquidazione dei compensi in favore dell'avv. ed a Pt_1 carico di Controparte_1
Avuto riguardo alla disciplina generale di cui al capo II del decreto 10 marzo 2014, n. 55,
e successive modifiche, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo decreto (e dunque alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'attività, alla rilevanza patrimoniale delle questioni rinvenienti e all'esito ottenuto) ed alla tabella 9 allegata al decreto concernente i procedimenti di istruzione preventiva può osservarsi quanto segue.
Tenuto conto, quantomeno in via analogica, dell'art. 5 del predetto d.m. 55/2014, che dispone che ai fini della determinazione del valore nelle cause risarcitorie si deve tenere conto della somma liquidata, deve in primo luogo fissarsi il valore della controversia alla luce dell'esito della c.t.u. espletata in ATP, che ha individuato la percentuale di danno
Pagina 2 di 4 permanente nel 9%, per una persona di 38 anni al momento della produzione del danno.
Deve dunque farsi applicazione dello scaglione da 5.201 a 26.000 euro.
Posto che sono state espletate le fasi di studio della controversia, di introduzione della stessa e la fase istruttoria, e che il d.m. 55/2014 e s.m.i. indica quale compenso normale la somma di euro 2.337 e un massimo di euro 3.507, tenuto conto dell'effettiva attività prestata, ritiene il Tribunale di liquidare il compenso dovuto nella somma di euro 2.500.
Quanto alle spese sostenute in nome e per conto, risulta quietanza in favore del professionista e dunque la cliente è tenuta alla refusione, per euro 500.
Alla luce dell'art. 27 del d.m. 55/2014 spettano altresì 239 euro a titolo di spese di trasferta tenendo conto delle somme esposte per 318 km, pedaggi, con indicazione del costo del carburante per 1,81 euro al litro diminuito ad un quinto.
Quanto alla predisposizione del ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., osserva il Tribunale che il ricorrente, nel presente giudizio, domanda la somma per compensi di euro 1.693,54 e che risulta la predisposizione del ricorso al 26 giugno 2024 (circa due mesi dopo il deposito di relazione di c.t.u.) conformemente al mandato ricevuto, posto che la procura non è limitata al procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Tenuto conto che la domanda di merito non è stata effettivamente azionata dal professionista, e che in ogni caso è evidente che il ricorrente, ove avesse agito, avrebbe chiesto una misura di danno superiore a quella riconosciuta in sede di a.t.p. stima equo il
Tribunale, tenuto a determinare il valore della controversia di riferimento avendo riguardo
“al valore effettivo della controversia”, determinare lo scaglione di riferimento in quello da
26.001 euro a 52.000 euro.
Ne deriva che per le prestazioni rese per la fase introduttiva (cioè per la redazione del ricorso), osservato che il ricorrente non ha chiesto compensi per la fase di studio della controversia, deve essere liquidata la somma di euro 1.204 euro (parametro normale, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, euro 1.204).
Ne deriva in definitiva – posto che non è esposta l'iva nelle proforma depositate in giudizio – che devono essere liquidati in favore dell'avv. euro 2.500 + 1.204 = Pt_1 euro 3.604 oltre spese generali (15%), pari a 540 euro, c.p.a., per il 4%, pari 165,76 euro e dunque complessivi euro 4.309,76.
Su tali somme sono dovuti interessi legali. Posto che non vi è prova di ricezione della missiva di messa in mora del 5 luglio 2024 (per la quale è prodotta ricevuta di accettazione,
e non di consegna, di nota a mezzo pec) spettano interessi legali, nella misura ex art. 1284
Pagina 3 di 4 co. 4 c.p.c. dal giorno della domanda e dunque dalla notificazione del ricorso.
4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del d.m.
55/2014 e s.m.i. tenendo conto dell'importo liquidato e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento (minimi:
1.278 euro;
massimi:
3.830 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, disattesa ogni diversa domanda, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie la domanda e liquida in favore dell'avv. la somma per Parte_1 compensi di euro 3.604;
- per l'effetto condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 4.309,76 a titolo di compensi, spese generali, e cassa
[...] previdenziale, oltre iva se dovuta, oltre a rimborso di spese anticipate in nome e per conto in misura di euro 500 e rimborsi per euro 239. Sulle somme dovute a titolo di compenso sono dovuti interessi in misura legale ex art. 1284 co. 4 cod. civ. dal giorno della notificazione del ricorso all'effettivo soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento Controparte_1 in favore dell'avv. spese che liquida in misura di euro 1.278 oltre spese Parte_1 generali (15%) iva se dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 23 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 2965, e vertente
TRA
, domiciliato in Giulianova, via G. Parini n. 31/A e che si Parte_1 difende personalmente;
ATTORE
CONTRO
n.c.; Controparte_1
CONVENUTA
e avente ad oggetto: compensi professionali di avvocato;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso per rito semplificato di cognizione l'avv. agisce Parte_1 dinanzi questo Ufficio per chiedere che sia condannata al pagamento Controparte_1 dei suoi compensi professionali di avvocato previa liquidazione degli stessi alla luce del d.m.
n. 55/2014. Espone di aver ricevuto mandato professionale il 7 novembre 2022 e che, dopo aver predisposto il ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, avvenuto il deposito della relazione di c.t.u. del 20 maggio 2024, egli predisponeva un ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (trasmesso alla il 26 giugno 2024) e che il 5 luglio CP_1
2024 gli comunicava la revoca dell'incarico. Quantifica le sue spettanze Controparte_1
Pagina 1 di 4 in euro 500 per spese anticipate in nome e per conto, in euro 290 per trasporti e, quindi, in euro 3.442 per compensi per l'accertamento tecnico preventivo e in euro 1.416 per compensi per la fase introduttiva del giudizio di merito, il tutto oltre spese generali, cassa previdenziale e interessi.
2. – Fissata udienza e ritualmente istaurato il contraddittorio, è rimasta contumace la convenuta Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, rimessa CP_1 la stessa sul ruolo per la verifica della ritualità della notificazione, la causa è stata quindi chiamata il 14 maggio 2025 e trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Espone il ricorrente di aver ricevuto mandato per assistere e difendere la convenuta in relazione ad una richiesta risarcitoria, diretta nei confronti dell e di aver Parte_2 curato un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai fini della conciliazione della lite. Produce la procura, gli atti del procedimento e comunicazioni intercorse con il cliente.
Posto che in presenza del mandato difensivo e in difetto di alcuna contestazione il contratto di patrocinio può presumersi (v. Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22048;
Cass. civ., Sez. II, 11 marzo 2019, n. 6905; sulla distinzione v. tra altre Cass. civ., Sez. VI-3,
31 marzo 2021, n. 8863), deve ritersi dimostrato il titolo della pretesa attorea e dunque deve farsi applicazione della nota regola, inerente le obbligazioni di fonte contrattuale, in forza della quale chi assuma l'altrui inadempimento è tenuto ad affermare e provare l'esistenza del titolo e quindi può limitarsi a affermare l'altrui inadempimento, spettando all'altra parte affermare e dimostrare di aver adempiuto, o allegare e provare diversi fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione su di sé gravante.
Deve quindi provvedersi alla liquidazione dei compensi in favore dell'avv. ed a Pt_1 carico di Controparte_1
Avuto riguardo alla disciplina generale di cui al capo II del decreto 10 marzo 2014, n. 55,
e successive modifiche, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo decreto (e dunque alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'attività, alla rilevanza patrimoniale delle questioni rinvenienti e all'esito ottenuto) ed alla tabella 9 allegata al decreto concernente i procedimenti di istruzione preventiva può osservarsi quanto segue.
Tenuto conto, quantomeno in via analogica, dell'art. 5 del predetto d.m. 55/2014, che dispone che ai fini della determinazione del valore nelle cause risarcitorie si deve tenere conto della somma liquidata, deve in primo luogo fissarsi il valore della controversia alla luce dell'esito della c.t.u. espletata in ATP, che ha individuato la percentuale di danno
Pagina 2 di 4 permanente nel 9%, per una persona di 38 anni al momento della produzione del danno.
Deve dunque farsi applicazione dello scaglione da 5.201 a 26.000 euro.
Posto che sono state espletate le fasi di studio della controversia, di introduzione della stessa e la fase istruttoria, e che il d.m. 55/2014 e s.m.i. indica quale compenso normale la somma di euro 2.337 e un massimo di euro 3.507, tenuto conto dell'effettiva attività prestata, ritiene il Tribunale di liquidare il compenso dovuto nella somma di euro 2.500.
Quanto alle spese sostenute in nome e per conto, risulta quietanza in favore del professionista e dunque la cliente è tenuta alla refusione, per euro 500.
Alla luce dell'art. 27 del d.m. 55/2014 spettano altresì 239 euro a titolo di spese di trasferta tenendo conto delle somme esposte per 318 km, pedaggi, con indicazione del costo del carburante per 1,81 euro al litro diminuito ad un quinto.
Quanto alla predisposizione del ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., osserva il Tribunale che il ricorrente, nel presente giudizio, domanda la somma per compensi di euro 1.693,54 e che risulta la predisposizione del ricorso al 26 giugno 2024 (circa due mesi dopo il deposito di relazione di c.t.u.) conformemente al mandato ricevuto, posto che la procura non è limitata al procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Tenuto conto che la domanda di merito non è stata effettivamente azionata dal professionista, e che in ogni caso è evidente che il ricorrente, ove avesse agito, avrebbe chiesto una misura di danno superiore a quella riconosciuta in sede di a.t.p. stima equo il
Tribunale, tenuto a determinare il valore della controversia di riferimento avendo riguardo
“al valore effettivo della controversia”, determinare lo scaglione di riferimento in quello da
26.001 euro a 52.000 euro.
Ne deriva che per le prestazioni rese per la fase introduttiva (cioè per la redazione del ricorso), osservato che il ricorrente non ha chiesto compensi per la fase di studio della controversia, deve essere liquidata la somma di euro 1.204 euro (parametro normale, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, euro 1.204).
Ne deriva in definitiva – posto che non è esposta l'iva nelle proforma depositate in giudizio – che devono essere liquidati in favore dell'avv. euro 2.500 + 1.204 = Pt_1 euro 3.604 oltre spese generali (15%), pari a 540 euro, c.p.a., per il 4%, pari 165,76 euro e dunque complessivi euro 4.309,76.
Su tali somme sono dovuti interessi legali. Posto che non vi è prova di ricezione della missiva di messa in mora del 5 luglio 2024 (per la quale è prodotta ricevuta di accettazione,
e non di consegna, di nota a mezzo pec) spettano interessi legali, nella misura ex art. 1284
Pagina 3 di 4 co. 4 c.p.c. dal giorno della domanda e dunque dalla notificazione del ricorso.
4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del d.m.
55/2014 e s.m.i. tenendo conto dell'importo liquidato e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento (minimi:
1.278 euro;
massimi:
3.830 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, disattesa ogni diversa domanda, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie la domanda e liquida in favore dell'avv. la somma per Parte_1 compensi di euro 3.604;
- per l'effetto condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 4.309,76 a titolo di compensi, spese generali, e cassa
[...] previdenziale, oltre iva se dovuta, oltre a rimborso di spese anticipate in nome e per conto in misura di euro 500 e rimborsi per euro 239. Sulle somme dovute a titolo di compenso sono dovuti interessi in misura legale ex art. 1284 co. 4 cod. civ. dal giorno della notificazione del ricorso all'effettivo soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento Controparte_1 in favore dell'avv. spese che liquida in misura di euro 1.278 oltre spese Parte_1 generali (15%) iva se dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 23 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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