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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1084/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0166516 IMU 2018
proposto da
Ricorrente2 - CF Ricorrente2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94714 IMU 2019
proposto da
Ricorrente3 CF Ricorrente3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92974 IMU 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92914 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0166533 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 03/09/2025,
Ricorrente2, Ricorrente3 e Ricorrente_1 proponevano opposizione avverso gli avvisi di accertamento in rettifica n. 70451 del 27/06/2025; n. 92974 del 23/05/2025, n. 66218 del
04/10/2023 e n. 92914 del 23/05/2025 (ulteriormente rettificato in data 14/07/2025) mediante i quali il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune di Taranto richiedeva loro, rispettivamente, il pagamento delle complessive somme di euro 313,00 ai primi due e di euro
3.469,00 alla terza (comprensive di sanzioni e interessi) per il recupero dell'IMU relativa agli anni d'imposta 2018-2019, riferibile a un'area fabbricabile di cui sono comproprietari ricadente, in base alla destinazione del P.R.G., nella zona “B1-F6-attrezzature di interesse collettivo” ( i cui dati catastali sono riportati nel prospetto di dettaglio di detto avviso), avendone effettuato un insufficiente versamento.
Eccepivano i ricorrenti la illegittimità del provvedimento per: a) prescrizione quinquennale della pretesa;
b) erronea determinazione della base imponibile sulla scorta di un valore pari a euro 39,82 al mq. trattandosi, quella oggetto d'imposizione, di area non suscettibile di edificazione a fini privati in quanto destinata ad essere espropriata, così come documentato da relazione tecnica di parte, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati in via principale, previa sospensione della loro esecutorietà, o per la rideterminazione del valore del terreno nella misura compresa tra i cinque e i dieci euro al mq. in via subordinata, con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
Allegavano al ricorso copia: degli avvisi di accertamento impugnati;
della suddetta relazione;
della delibera comunale n. 60/2023; della circolare del Ministero delle Finanze n. 296/E del 31/12/1998 e fotografie satellitari dell'area.
In via istruttoria avanzavano richiesta di C.T.U. e di ordine di esibizione atti ex art. 210 c. p. c.
Con ordinanza n. 758 del 18/11/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti.
Il 02/01/2026 si costituiva il comune di Taranto mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava la non proponibilità di un ricorso collettivo e cumulativo essendo necessaria, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza di questioni sia in diritto e sia in fatto e, nel merito, l'infondatezza delle avverse doglianze atteso che: a) risultava insussistente l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente Ricorrente_1 essendo, l'avviso di accertamento stato preceduto da invito al contraddittorio n. 232343 del 23/10/2024, notificato alla controparte il
13/02/2025 con rispetto del termine previsto dall'art. 1 – comma 161 – della legge n. 296/2006, così come prorogato dall'art. 67 del D. L. n. 18/2020 prima e dall'art. 6 bis della legge n 212/2000 dopo;
b) la base imponibile delle aree in contestazione, ai fini IMU, da calcolare in base al valore venale in comune commercio, era stata determinata sulla scorta dei criteri indicati nella delibera n. 60/2023
e nell'allegata relazione descrittiva dell'U.T.C., concludendo per il rigetto del ricorso in via principale o, in via subordinata, per la rideterminazione dell'imposta e delle sanzioni secondo giustizia o equità secondo i parametri da lui utilizzati in caso di rigetto, anche parziale, delle sue ragioni, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Allegava all'atto di costituzione copia dei medesimi avvisi e della delibera n. 60 del 24/03/2023 unitamente all'allegata relazione descrittiva sull'aggiornamento dei valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU e dei coefficienti di riduzione-aggiornamento della delibera di G. C. n.
74/2010.
Il 24/01/2026 i predetti ricorrenti provvedevano al deposito di memoria il cui contenuto è inutilizzabile, a fini decisori, in quanto prodotta in violazione del termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 32 – comma 2 – del D. L. vo n. 546/1992.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa la questione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ente resistente. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, successivamente alla pronunzia citata da detto ente, è ampiamente favorevole all'ammissione di un ricorso collettivo-cumulativo (più parti impugnano con un unico atto gli atti riscossivi loro singolarmente notificati).
Tale orientamento trova giustificazione nell'ordinamento del processo tributario sulla base dell'istituto del litisconsorzio facoltativo, regolato dall'art. 103 del c. p. c., sia nella forma di quello proprio che nella forma di quello improprio, mediante il richiamo operato dall'art. 1 – comma 2 – del D. L. vo n. 546/1992 (v. Cass. Civ., sezione tributaria, sentenze n. 4629 del 09/03/2016 e n.
25549 del 31/08/2023).
Nella fattispecie, poi, il rapporto dedotto in giudizio riguarda, non solo la prospettazione e la soluzione di identiche questioni in punto di diritto, ma anche la comunanza del “petitum” e della
“causa petendi”. Il motivo di ricorso di cui sub a), è infondato. Premesso che la ricorrente Ricorrente_1 non ha sollevato una questione di decadenza, ma di prescrizione, va considerato che costituisce principio di ordine generale, ricavabile dal disposto letterale dell'art. 2935 c. c., quello secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Per l'Amministrazione Finanziaria il diritto può essere fatto valere nel momento in cui l'accertamento diviene definitivo e, pertanto, 60 giorni dopo la notifica del relativo avviso senza che, nel suddetto termine, il contribuente abbia impugnato l'avviso medesimo (cfr., in merito, Cass.
Civ., sezione tributaria, sentenza n. 21810 dell'11/07/2022).
Nella fattispecie, la prescrizione poteva iniziare a decorrere dal 27/09/2025, essendo questo il termine di 60 giorni decorrente dalla data di ricezione da parte della contribuente dell'avviso inviatole.
Il motivo di ricorso di cui sub b) appare parzialmente fondato. Premesso che l'area in contestazione ha, nel P. R. G., la destinazione indicata negli avvisi suindicati, va rilevato che la sua base imponibile, ai fini IMU, è costituita dal valore commerciale di essa al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto di determinati elementi (zona territoriale di ubicazione;
indice di edificabilità; destinazione d'uso consentita;
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche).
Sin dall'introduzione dell'ICI, il problema della tassazione di tali aree (definite fabbricabili dal piano urbanistico comunale, ma, in concreto, inedificabili per la presenza sui terreni di un vincolo o per l'assenza di strumenti urbanistici attuativi che ne impedivano lo sfruttamento edificatorio in un determinato periodo d'imposta), è stato quello che ha prodotto un notevole contenzioso tra comuni e contribuenti.
Sulla questione si era formato un contrasto giurisprudenziale che non veniva sanato neppure a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 11 quaterdecies – comma 16 – del D. L. n. 203 del
30/09/2005 e 36 – comma 2 – del D. L. n. 223 del 04/07/2006 che, di natura interpretativa, fornivano una nozione “formale” di area edificabile basata sulla previsione di edificabilità contenuta nello strumento urbanistico generale che evitava ogni possibile interpretazione basata sulla edificabilità di fatto (cfr. Cass. Civ., sezione tributaria, sentenze n. 16751/2004 e n. 21644/2004).
Sul punto, interveniva la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 25506 del 28/09/2006 che riteneva come “ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia”, ma con la precisazione, in merito alla quantificazione della base imponibile, che “l'aspettativa di edificabilità di un suolo non comporta, ai fini della valutazione fiscale,
l'equiparazione, sic et simpliciter, alla edificabilità; comporta soltanto l'assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli…in definitiva,
l'equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non inedificabili, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore. Con la perdita dell'inedificabilità di un suolo (cui, normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore) si apre solo la porta alla valutabilità in concreto dello stesso.
E' evidente che, in sede di valutazione, la minore o maggiore attualità e potenzialità della edificabilità dovrà essere considerata ai fini di una corretta valutazione del valore venale delle stesse, ai sensi dell'art. 5 – comma 5 – del D. L. vo n. 504/1992”. Con la conseguenza che “…se i criteri di calcolo vengono applicati correttamente, il contribuente subirà un prelievo che non sarà mai superiore a quello giustificato dal reale valore del bene posseduto. Con la possibilità del tutto naturale, che si verifichino oscillazioni di valore connesse all'andamento del mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello “ius aedificandi”.
In conclusione le Sezioni Unite hanno fornito un'interpretazione “costituzionalmente orientata” nel rispetto della legislazione vigente e, cioè, conforme ai precetti legislativi di “interpretazione autentica” nel frattempo approvati;
con una lettura, non “pro-fisco”, ma favorevole ai contribuenti in quanto rispettosa dei precetti costituzionali di “eguaglianza” (art. 3) e di “capacità contributiva”
(art. 53).
Negli anni successivi risultano registrate numerose altre pronunzie della Suprema Corte quasi tutte accomunate dal fatto di ritenere sempre la “natura giuridica” di area fabbricabile del terreno inserito dal comune nello strumento urbanistico e, quindi, come tale, a prescindere dalla sua effettiva edificabilità, ma, in tempi recenti e, per esempio, ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di ICI/IMU, l'inclusione di un'area in zona destinata dal piano regolatore generale a verde attrezzato e spazio per lo sport, non esclude l'oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell'art. 2 del D. L. vo n. 504/1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa” e precisando ulteriormente che “…un terreno incluso in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato ha potenzialità edificatorie che possono essere più o meno limitate rispetto a un terreno incluso in una zona con destinazione edificatoria. Tuttavia, anche se un tale terreno ha un valore venale minore, non è equiparabile a un terreno non edificabile”
(v. Cass. Civ., sezione tributaria, sentenza n. 21351 del 26/07/2021 e ordinanza n. 22866/2022).
Va considerato, poi, che i comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio di dette aree, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato (v. art. 1 – comma 777, lettera d -, della legge n. 160/2019).
L'ente impositore ha sostenuto di avere operato in conformità al suesposto principio sulla base della deliberazione comunale da lui prodotta e richiamata negli avvisi impugnati.
I contribuenti hanno contestato tale principio e, quali elementi probatori idonei a dimostrare l'erroneità del valore, hanno indicato il contenuto di una relazione tecnica di parte attestanti una stima inferiore a quella considerata dall'ente impositore.
Orbene è noto che, soprattutto nel processo tributario, una perizia di parte ha valore di “argomento di prova” e, quindi, può dare vita a “semplici indizi liberamente apprezzabili dal giudice a condizione che questi spieghi le ragioni per le quali la ritiene corretta e convincente” (cfr. Cass.
Civ., sezione tributaria, ordinanza n. 5018 del 16/02/2022).
Ancora più correttamente, è stato ritenuto che “la perizia di parte, nel processo tributario, consiste in una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e liberamente valutabile dal giudice” (cfr. Cass. Civ., sezione tributaria, sentenze n. 16242/2018 e n.
31274/2018).
Tuttavia, in mancanza di elementi più precisi che l'ente resistente poteva addurre mediante una propria consulenza di parte e ritenuto sproporzionate oggettivamente la stima dallo stesso operata;
ritenuto, per i motivi suesposti, non del tutto realistiche quelle ipotizzate nella relazione del C.T.P., stima equo il giudicante ridurre il valore per mq. riportato negli atti impugnati, ad euro 10,00.
E' notorio, peraltro, che detto ente, in analoghe controversie aventi ad oggetto aree inserite nella medesima zona del P. R. G., non ha ritenuto del tutto infondata la contestazione del contribuente “tenuto conto delle caratteristiche della zona”, tanto che ha proposto, a livello transattivo, una riduzione del valore a mq.
La reciproca soccombenza sulle questioni trattate, costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da Ricorrente2, Ricorrente3 e Ricorrente_1 e, per l'effetto, ridetermina l'importo preteso con l'avviso di accertamento impugnato sulla base di una valutazione del valore venale pari a euro 10,00 al mq., oltre gli accessori di legge e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1084/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0166516 IMU 2018
proposto da
Ricorrente2 - CF Ricorrente2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94714 IMU 2019
proposto da
Ricorrente3 CF Ricorrente3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92974 IMU 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92914 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0166533 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 03/09/2025,
Ricorrente2, Ricorrente3 e Ricorrente_1 proponevano opposizione avverso gli avvisi di accertamento in rettifica n. 70451 del 27/06/2025; n. 92974 del 23/05/2025, n. 66218 del
04/10/2023 e n. 92914 del 23/05/2025 (ulteriormente rettificato in data 14/07/2025) mediante i quali il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune di Taranto richiedeva loro, rispettivamente, il pagamento delle complessive somme di euro 313,00 ai primi due e di euro
3.469,00 alla terza (comprensive di sanzioni e interessi) per il recupero dell'IMU relativa agli anni d'imposta 2018-2019, riferibile a un'area fabbricabile di cui sono comproprietari ricadente, in base alla destinazione del P.R.G., nella zona “B1-F6-attrezzature di interesse collettivo” ( i cui dati catastali sono riportati nel prospetto di dettaglio di detto avviso), avendone effettuato un insufficiente versamento.
Eccepivano i ricorrenti la illegittimità del provvedimento per: a) prescrizione quinquennale della pretesa;
b) erronea determinazione della base imponibile sulla scorta di un valore pari a euro 39,82 al mq. trattandosi, quella oggetto d'imposizione, di area non suscettibile di edificazione a fini privati in quanto destinata ad essere espropriata, così come documentato da relazione tecnica di parte, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati in via principale, previa sospensione della loro esecutorietà, o per la rideterminazione del valore del terreno nella misura compresa tra i cinque e i dieci euro al mq. in via subordinata, con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
Allegavano al ricorso copia: degli avvisi di accertamento impugnati;
della suddetta relazione;
della delibera comunale n. 60/2023; della circolare del Ministero delle Finanze n. 296/E del 31/12/1998 e fotografie satellitari dell'area.
In via istruttoria avanzavano richiesta di C.T.U. e di ordine di esibizione atti ex art. 210 c. p. c.
Con ordinanza n. 758 del 18/11/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti.
Il 02/01/2026 si costituiva il comune di Taranto mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava la non proponibilità di un ricorso collettivo e cumulativo essendo necessaria, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza di questioni sia in diritto e sia in fatto e, nel merito, l'infondatezza delle avverse doglianze atteso che: a) risultava insussistente l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente Ricorrente_1 essendo, l'avviso di accertamento stato preceduto da invito al contraddittorio n. 232343 del 23/10/2024, notificato alla controparte il
13/02/2025 con rispetto del termine previsto dall'art. 1 – comma 161 – della legge n. 296/2006, così come prorogato dall'art. 67 del D. L. n. 18/2020 prima e dall'art. 6 bis della legge n 212/2000 dopo;
b) la base imponibile delle aree in contestazione, ai fini IMU, da calcolare in base al valore venale in comune commercio, era stata determinata sulla scorta dei criteri indicati nella delibera n. 60/2023
e nell'allegata relazione descrittiva dell'U.T.C., concludendo per il rigetto del ricorso in via principale o, in via subordinata, per la rideterminazione dell'imposta e delle sanzioni secondo giustizia o equità secondo i parametri da lui utilizzati in caso di rigetto, anche parziale, delle sue ragioni, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Allegava all'atto di costituzione copia dei medesimi avvisi e della delibera n. 60 del 24/03/2023 unitamente all'allegata relazione descrittiva sull'aggiornamento dei valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU e dei coefficienti di riduzione-aggiornamento della delibera di G. C. n.
74/2010.
Il 24/01/2026 i predetti ricorrenti provvedevano al deposito di memoria il cui contenuto è inutilizzabile, a fini decisori, in quanto prodotta in violazione del termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 32 – comma 2 – del D. L. vo n. 546/1992.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa la questione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ente resistente. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, successivamente alla pronunzia citata da detto ente, è ampiamente favorevole all'ammissione di un ricorso collettivo-cumulativo (più parti impugnano con un unico atto gli atti riscossivi loro singolarmente notificati).
Tale orientamento trova giustificazione nell'ordinamento del processo tributario sulla base dell'istituto del litisconsorzio facoltativo, regolato dall'art. 103 del c. p. c., sia nella forma di quello proprio che nella forma di quello improprio, mediante il richiamo operato dall'art. 1 – comma 2 – del D. L. vo n. 546/1992 (v. Cass. Civ., sezione tributaria, sentenze n. 4629 del 09/03/2016 e n.
25549 del 31/08/2023).
Nella fattispecie, poi, il rapporto dedotto in giudizio riguarda, non solo la prospettazione e la soluzione di identiche questioni in punto di diritto, ma anche la comunanza del “petitum” e della
“causa petendi”. Il motivo di ricorso di cui sub a), è infondato. Premesso che la ricorrente Ricorrente_1 non ha sollevato una questione di decadenza, ma di prescrizione, va considerato che costituisce principio di ordine generale, ricavabile dal disposto letterale dell'art. 2935 c. c., quello secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Per l'Amministrazione Finanziaria il diritto può essere fatto valere nel momento in cui l'accertamento diviene definitivo e, pertanto, 60 giorni dopo la notifica del relativo avviso senza che, nel suddetto termine, il contribuente abbia impugnato l'avviso medesimo (cfr., in merito, Cass.
Civ., sezione tributaria, sentenza n. 21810 dell'11/07/2022).
Nella fattispecie, la prescrizione poteva iniziare a decorrere dal 27/09/2025, essendo questo il termine di 60 giorni decorrente dalla data di ricezione da parte della contribuente dell'avviso inviatole.
Il motivo di ricorso di cui sub b) appare parzialmente fondato. Premesso che l'area in contestazione ha, nel P. R. G., la destinazione indicata negli avvisi suindicati, va rilevato che la sua base imponibile, ai fini IMU, è costituita dal valore commerciale di essa al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto di determinati elementi (zona territoriale di ubicazione;
indice di edificabilità; destinazione d'uso consentita;
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche).
Sin dall'introduzione dell'ICI, il problema della tassazione di tali aree (definite fabbricabili dal piano urbanistico comunale, ma, in concreto, inedificabili per la presenza sui terreni di un vincolo o per l'assenza di strumenti urbanistici attuativi che ne impedivano lo sfruttamento edificatorio in un determinato periodo d'imposta), è stato quello che ha prodotto un notevole contenzioso tra comuni e contribuenti.
Sulla questione si era formato un contrasto giurisprudenziale che non veniva sanato neppure a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 11 quaterdecies – comma 16 – del D. L. n. 203 del
30/09/2005 e 36 – comma 2 – del D. L. n. 223 del 04/07/2006 che, di natura interpretativa, fornivano una nozione “formale” di area edificabile basata sulla previsione di edificabilità contenuta nello strumento urbanistico generale che evitava ogni possibile interpretazione basata sulla edificabilità di fatto (cfr. Cass. Civ., sezione tributaria, sentenze n. 16751/2004 e n. 21644/2004).
Sul punto, interveniva la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 25506 del 28/09/2006 che riteneva come “ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia”, ma con la precisazione, in merito alla quantificazione della base imponibile, che “l'aspettativa di edificabilità di un suolo non comporta, ai fini della valutazione fiscale,
l'equiparazione, sic et simpliciter, alla edificabilità; comporta soltanto l'assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli…in definitiva,
l'equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non inedificabili, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore. Con la perdita dell'inedificabilità di un suolo (cui, normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore) si apre solo la porta alla valutabilità in concreto dello stesso.
E' evidente che, in sede di valutazione, la minore o maggiore attualità e potenzialità della edificabilità dovrà essere considerata ai fini di una corretta valutazione del valore venale delle stesse, ai sensi dell'art. 5 – comma 5 – del D. L. vo n. 504/1992”. Con la conseguenza che “…se i criteri di calcolo vengono applicati correttamente, il contribuente subirà un prelievo che non sarà mai superiore a quello giustificato dal reale valore del bene posseduto. Con la possibilità del tutto naturale, che si verifichino oscillazioni di valore connesse all'andamento del mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello “ius aedificandi”.
In conclusione le Sezioni Unite hanno fornito un'interpretazione “costituzionalmente orientata” nel rispetto della legislazione vigente e, cioè, conforme ai precetti legislativi di “interpretazione autentica” nel frattempo approvati;
con una lettura, non “pro-fisco”, ma favorevole ai contribuenti in quanto rispettosa dei precetti costituzionali di “eguaglianza” (art. 3) e di “capacità contributiva”
(art. 53).
Negli anni successivi risultano registrate numerose altre pronunzie della Suprema Corte quasi tutte accomunate dal fatto di ritenere sempre la “natura giuridica” di area fabbricabile del terreno inserito dal comune nello strumento urbanistico e, quindi, come tale, a prescindere dalla sua effettiva edificabilità, ma, in tempi recenti e, per esempio, ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di ICI/IMU, l'inclusione di un'area in zona destinata dal piano regolatore generale a verde attrezzato e spazio per lo sport, non esclude l'oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell'art. 2 del D. L. vo n. 504/1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa” e precisando ulteriormente che “…un terreno incluso in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato ha potenzialità edificatorie che possono essere più o meno limitate rispetto a un terreno incluso in una zona con destinazione edificatoria. Tuttavia, anche se un tale terreno ha un valore venale minore, non è equiparabile a un terreno non edificabile”
(v. Cass. Civ., sezione tributaria, sentenza n. 21351 del 26/07/2021 e ordinanza n. 22866/2022).
Va considerato, poi, che i comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio di dette aree, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato (v. art. 1 – comma 777, lettera d -, della legge n. 160/2019).
L'ente impositore ha sostenuto di avere operato in conformità al suesposto principio sulla base della deliberazione comunale da lui prodotta e richiamata negli avvisi impugnati.
I contribuenti hanno contestato tale principio e, quali elementi probatori idonei a dimostrare l'erroneità del valore, hanno indicato il contenuto di una relazione tecnica di parte attestanti una stima inferiore a quella considerata dall'ente impositore.
Orbene è noto che, soprattutto nel processo tributario, una perizia di parte ha valore di “argomento di prova” e, quindi, può dare vita a “semplici indizi liberamente apprezzabili dal giudice a condizione che questi spieghi le ragioni per le quali la ritiene corretta e convincente” (cfr. Cass.
Civ., sezione tributaria, ordinanza n. 5018 del 16/02/2022).
Ancora più correttamente, è stato ritenuto che “la perizia di parte, nel processo tributario, consiste in una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e liberamente valutabile dal giudice” (cfr. Cass. Civ., sezione tributaria, sentenze n. 16242/2018 e n.
31274/2018).
Tuttavia, in mancanza di elementi più precisi che l'ente resistente poteva addurre mediante una propria consulenza di parte e ritenuto sproporzionate oggettivamente la stima dallo stesso operata;
ritenuto, per i motivi suesposti, non del tutto realistiche quelle ipotizzate nella relazione del C.T.P., stima equo il giudicante ridurre il valore per mq. riportato negli atti impugnati, ad euro 10,00.
E' notorio, peraltro, che detto ente, in analoghe controversie aventi ad oggetto aree inserite nella medesima zona del P. R. G., non ha ritenuto del tutto infondata la contestazione del contribuente “tenuto conto delle caratteristiche della zona”, tanto che ha proposto, a livello transattivo, una riduzione del valore a mq.
La reciproca soccombenza sulle questioni trattate, costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da Ricorrente2, Ricorrente3 e Ricorrente_1 e, per l'effetto, ridetermina l'importo preteso con l'avviso di accertamento impugnato sulla base di una valutazione del valore venale pari a euro 10,00 al mq., oltre gli accessori di legge e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.