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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa LA NC, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 82, dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del 12 novembre 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Libia n. 58, presso lo studio degli avvocati Valeria Ferri e Pietro Ferri, che lo rappresentano e difendono, giusto mandato in atti Ricorrente E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via Bramante n. 13, rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.01.2023 – rep. 37590/racc.7131, per atto del notaio in Fiumicino, Persona_1 Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2025, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della Legge 222/1984. Deduceva, in particolare, di aver depositato nei termini dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo con il quale non gli era stato riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta ed ha, quindi, convenuto in giudizio l' , affinché fosse dichiarata la sussistenza del diritto alla CP_1 concessione del beneficio suddetto. Conveniva, quindi, in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 chiedendo - previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio – di accertare la sussistenza del requisito sanitario richiesto. CP_ Si costituiva in giudizio l' in persona del direttore pro tempre, che si opponeva alle avverse pretese e, sostenuta la insussistenza del requisito sanitario rilevante nella specie, concludeva per il rigetto del ricorso e, per l'effetto, chiedeva omologarsi l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio emessa nell'ambito del procedimento RG 623/2024 del Tribunale di Terni, che non aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Essendo già agli atti di causa tutta la documentazione necessaria, sulle conclusioni indicate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter, 3° comma, cpc.
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esplicitati. Occorre osservare che ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
È noto che, per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità la legge richiede che la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. La Corte di Cassazione ha, poi, evidenziato che “Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222 , concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute”. (Cass.civ., sez. lav., 6/7/2007, n. 15265). La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, “consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio”. Orbene, in sede di A.T.P. il c.t.u. nominato, dott. , ha concluso il suo Persona_2 giudizio ritenendo che la complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica di cui è portatore il ricorrente non è di entità tale da integrare il requisito richiesto per la concessione dei benefici economici previsti dall'art.1 della legge 222/1984. Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni su riportate, la difesa della parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni. In particolare, parte ricorrente ha svolto una generica contestazione della diagnosi del C.T.U limitandosi ad osservare che il perito d'ufficio non aveva adeguatamente valutato il quadro clinico. Va aggiunto che parte ricorrente neppure ha indicato specifici elementi, neppure nuovi, in virtù dei quali ritenere la valutazione non esauriente. Al contrario, la relazione peritale appare ben motivata e dettagliatamente descrittiva del quadro patologico del ricorrente per come accertato all'esito dell'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria versata in atti. Il CTU, infatti, ha dettagliatamente specificato che: “Nel caso oggetto della presente consulenza, in considerazione dell'età del ricorrente, della sua formazione professionale e della storia lavorativa, la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini coincide sostanzialmente con la mansione lavorativa svolta o, comunque, si esaurisce in attività di tipo blandamente manuale e di scarso impegno intellettuale. In tal senso, le menomazioni di maggior rilievo ai fini del giudizio medico-legale sono quelle insistenti sull'apparto locomotore. Tuttavia, queste non determinano significative limitazioni funzionali. Infatti, la patologia discoartrosica a carico del rachide determina una limitazione modesta (circa ¼) dei movimenti del tronco e non sono stati evidenziati deficit neurologici riconducibili alle radicolopatie allegate. Scarsamente limitanti la patologia a carico delle spalle e delle mani. Il diabete mellito tipo 2 è in buon compenso glicometabolico e non sono documentate complicazioni. Le altre infermità sono di scarso rilievo sul piano funzionale”. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese della consulenza tecniche di ufficio espletata nel procedimento per ATP, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 82/2025 R.G.A.C.:
1) Rigetta il ricorso e dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 di cui all'art. 1, L. 222/1984, ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità; CP_
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Terni, 12 novembre 2025
Il giudice
LA NC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa LA NC, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 82, dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del 12 novembre 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Libia n. 58, presso lo studio degli avvocati Valeria Ferri e Pietro Ferri, che lo rappresentano e difendono, giusto mandato in atti Ricorrente E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via Bramante n. 13, rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.01.2023 – rep. 37590/racc.7131, per atto del notaio in Fiumicino, Persona_1 Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2025, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della Legge 222/1984. Deduceva, in particolare, di aver depositato nei termini dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo con il quale non gli era stato riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta ed ha, quindi, convenuto in giudizio l' , affinché fosse dichiarata la sussistenza del diritto alla CP_1 concessione del beneficio suddetto. Conveniva, quindi, in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 chiedendo - previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio – di accertare la sussistenza del requisito sanitario richiesto. CP_ Si costituiva in giudizio l' in persona del direttore pro tempre, che si opponeva alle avverse pretese e, sostenuta la insussistenza del requisito sanitario rilevante nella specie, concludeva per il rigetto del ricorso e, per l'effetto, chiedeva omologarsi l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio emessa nell'ambito del procedimento RG 623/2024 del Tribunale di Terni, che non aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Essendo già agli atti di causa tutta la documentazione necessaria, sulle conclusioni indicate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter, 3° comma, cpc.
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esplicitati. Occorre osservare che ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
È noto che, per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità la legge richiede che la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. La Corte di Cassazione ha, poi, evidenziato che “Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222 , concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute”. (Cass.civ., sez. lav., 6/7/2007, n. 15265). La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, “consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio”. Orbene, in sede di A.T.P. il c.t.u. nominato, dott. , ha concluso il suo Persona_2 giudizio ritenendo che la complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica di cui è portatore il ricorrente non è di entità tale da integrare il requisito richiesto per la concessione dei benefici economici previsti dall'art.1 della legge 222/1984. Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni su riportate, la difesa della parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni. In particolare, parte ricorrente ha svolto una generica contestazione della diagnosi del C.T.U limitandosi ad osservare che il perito d'ufficio non aveva adeguatamente valutato il quadro clinico. Va aggiunto che parte ricorrente neppure ha indicato specifici elementi, neppure nuovi, in virtù dei quali ritenere la valutazione non esauriente. Al contrario, la relazione peritale appare ben motivata e dettagliatamente descrittiva del quadro patologico del ricorrente per come accertato all'esito dell'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria versata in atti. Il CTU, infatti, ha dettagliatamente specificato che: “Nel caso oggetto della presente consulenza, in considerazione dell'età del ricorrente, della sua formazione professionale e della storia lavorativa, la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini coincide sostanzialmente con la mansione lavorativa svolta o, comunque, si esaurisce in attività di tipo blandamente manuale e di scarso impegno intellettuale. In tal senso, le menomazioni di maggior rilievo ai fini del giudizio medico-legale sono quelle insistenti sull'apparto locomotore. Tuttavia, queste non determinano significative limitazioni funzionali. Infatti, la patologia discoartrosica a carico del rachide determina una limitazione modesta (circa ¼) dei movimenti del tronco e non sono stati evidenziati deficit neurologici riconducibili alle radicolopatie allegate. Scarsamente limitanti la patologia a carico delle spalle e delle mani. Il diabete mellito tipo 2 è in buon compenso glicometabolico e non sono documentate complicazioni. Le altre infermità sono di scarso rilievo sul piano funzionale”. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese della consulenza tecniche di ufficio espletata nel procedimento per ATP, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 82/2025 R.G.A.C.:
1) Rigetta il ricorso e dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 di cui all'art. 1, L. 222/1984, ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità; CP_
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Terni, 12 novembre 2025
Il giudice
LA NC