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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 636/2023 (con riunito R.G. n. 646/2023), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7683/2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Celere e Claudio Gatta Parte_1 ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi, 57, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Francesco Bronzini, che lo rappresenta e difende;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, statuendo sulla domanda proposta da e volta a far “1. accertare e CP_1 dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e il Sig.
risultante in via documentale dal 25.07.2000 al 31.12.2018; 2. accertare Controparte_2
e dichiarare l'inadempimento del Sig. e per esso, gli eredi Controparte_2 Persona_1 e agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro Parte_1 specificati in premessa;
3. condannare gli odierni resistenti e Persona_1 Parte_1
nella loro qualità di eredi del Sig. al pagamento in favore
[...] Controparte_2 della parte ricorrente della somma di € 19.856,89 per i titoli indicati in premessa e da busta paga di dicembre 2018, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi. Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e Cassa Previdenza nonché rimborso spese generali di giudizio nella misura del 15% da distrarsi a favore dell'avvocato Francesco Bronzini che si dichiara antistatario. Sentenza esecutiva”, rigettava la domanda medesima “non rivestendo i convenuti la qualità di eredi di ” e condannava la e Controparte_2 Per_1
al pagamento delle spese di lite, che liquidava in complessivi € Parte_1
2.400,00, di cui € 1.600,00 a carico della ed € 800,00 a carico di . Per_1 Parte_1
Il Tribunale motivava quest'ultima decisione, atteso che Parte_1 aveva rinunciato all'eredità poco prima del deposito del ricorso giudiziale, ma dopo la richiesta stragiudiziale di pagamento di quanto giudizialmente domandato e la solo Per_1 nel corso di altro giudizio, successivamente all'instaurazione di questo giudizio in primo grado.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli, poi riuniti ex art. 335 c.p.c,
e , i quali hanno censurato la medesima per Parte_1 Persona_1
dell'intero carico delle spese legali alla parte totalmente vittoriosa nel merito CP_3
- Violazione dell'articolo 91 c.p.c.”, e hanno chiesto la condanna “della controparte a restituire gli importi eventualmente corrisposti medio tempore per scongiurare l'esecuzione della sentenza impugnata e con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio e con ogni salvezza”. Ha sostenuto, in particolare, l'appellante ma in Parte_1 parte sono identiche le difese dell'appellante ) che: “deve ribadirsi che la Per_1 controparte non ha certamente provato di avere inviato all'indirizzo di residenza del Sig. la richiesta stragiudiziale di pagamento … Era la controparte, quindi, che Parte_1 avendo convenuto in giudizio il Sig quale erede del padre, avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare in detta sede la predetta qualità, e non viceversa, a pena di un'illegittima inversione dell'onere della prova.
1.3. A quanto sopra si aggiunga che, per il caso di incertezza sulla qualità di erede di un soggetto, l'ordinamento appresta un apposito strumento, ossia l'azione interrogatoria ex art. 481 cod. civ. … E' evidente, pertanto, che la controparte era onerata di instaurare il procedimento predetto prima del giudizio per non incorrere nel rischio di chiamare in causa soggetti non legittimati come poi è avvenuto nel caso di specie. La sentenza impugnata risulta viziata, pertanto, anche in relazione al suesposto profilo. E' evidente, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto condannare la controparte al rimborso delle spese legali in applicazione dell'articolo 91 c.p.c. stante la palese ed oggettiva soccombenza di controparte”.
Si è costituito , che ha insistito per il rigetto dei gravami e nella CP_1 memoria difensiva relativa all'appello di (e in parte anche nella Parte_2 memoria difensiva relativa all'appello di ) ha specificato che “Al Sig. Persona_1 Parte_1 veniva notificata in data 2.2.2021 (quindi in data di molto antecedente al deposito del ricorso avvenuto in data 25.5.2021) richiesta delle spettanze economiche dovute al ricorrente in ragione del suo status (apparente) di erede del Sig. padre Controparte_2 dello stesso e datore di lavoro del ricorrente per oltre 18 anni). Detta missiva tornava al mittente per compiuta giacenza. Quindi con perfezionamento della conoscenza giuridica del documento … E' del tutto evidente che qualora il ricorrente fosse stato a conoscenza della avvenuta rinuncia all'eredità lo stesso non avrebbe promosso nei suoi confronti il relativo giudizio … Sull'invocata violazione dell'art. 91 c.p.c. le argomentazioni di controparte sono del tutto inapplicabili alla fattispecie in esame. Come noto l'art. 92 c.p.c. recita: “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, INDIPENDENTEMENTE DALLA SOCCOMBENZA, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”. La sentenza di primo grado adotta proprio questo principio codicistico. Condanna la controparte alle spese di lite poiché la stessa ha evidentemente assunto un comportamento privo di “lealtà e probità” così come richiesto dall'art. 88 c.p.c. … Per quanto sopra si chiede che la parte appellante sia condannata al pagamento delle spese di giudizio del presente grado per aver tenuto – anche in questo caso - un comportamento del tutto ostruzionistico e non leale e volto unicamente a rendere difficile il percorso giudiziario del ricorrente il quale per poter incassare il TF (maturato in 18 anni di lavoro dal luglio 2000 al dicembre 2018) si è visto (e si vede) costretto ad intraprendere numerose azioni giudiziarie (fra le altre cfr. all. n. 12 al fascicolo di primo grado)”.
Successivamente, veniva dichiarato interrotto il giudizio per morte di , Persona_1 come da dichiarazione del suo procuratore depositata in data 4.2.2025 e certificato di morte dallo stesso allegato.
Con ricorso depositato il 30.4.2025 ha riassunto il processo nei Parte_1 confronti di , “con esclusione, quindi, dei capi di sentenza riguardanti la CP_1 madre, , non essendo egli erede ma mero chiamato all'eredità della Persona_1 predetta”, insistendo nell'accoglimento dell'appello.
Si è costituito , il quale insiste nel rigetto del gravame “con condanna CP_1 dell'appellante alle spese processuali in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
L'appello è infondato e si redige la presente sentenza alla stregua dell'art.118 disp. att. c.p.c. richiamando la sentenza di questa Corte n. 3724/2024 che si condivide integralmente.
Così la detta sentenza: “Si osserva infatti che ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall'art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Pertanto, non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti - con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in relazione alla logica e alla realtà processuale - che questo è stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto C dovere (Cass. n. 13427 del 12/09/2003 con la quale la aveva respinto il ricorso presentato avverso la pronuncia della corte territoriale che, pur respingendo la domanda attorea di condanna alla rimessione in pristino di una canna fumaria, aveva tuttavia comunque condannato la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite, avendo accertato che quest'ultima aveva provveduto, anteriormente all'instaurazione del giudizio alla rimozione dell'ostruzione senza tuttavia provvedere a dare positivo riscontro alla diffida precedentemente ricevuta in tal senso da parte dell'attore e senza nulla comunicare a quest'ultimo costringendolo pertanto ad iniziare il giudizio nei suoi confronti, giudizio altrimenti evitabile). Alla stregua di tali principi giurisprudenziali, applicabili per analogia di fattispecie, ritiene la Corte meritevole di conferma la condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale, dovendosi ravvisare, nella condotta degli odierni appellanti, alla stregua delle circostanze evidenziate a tale proposito nella sentenza impugnata, quella violazione dei doveri di lealtà processuale che giustifica la deroga all'ordinario principio della soccombenza. Così come evidenziato dal giudice di prime cure risulta infatti che il
, anteriormente alla instaurazione del presente giudizio, stante l'avvenuto decesso Per_2 del suo datore di lavoro , aveva provveduto, in data 2/2/2021, a inviare Controparte_2 ad entrambi gli odierni appellanti, quali eredi, con lettera raccomandata, richiesta stragiudiziale di pagamento delle proprie spettanze retributive, lettera quest'ultima che, così come risulta agli atti di causa, era stata ricevuta dalla , presso il suo indirizzo di Per_1 residenza anagrafico (sito in Roma, via La Spezia 80, cfr copia della cartolina a r prodotta come all. 9 del ricorso). Deve inoltre ritenersi che di tale richiesta stragiudiziale, inviata alla madre del suddetto appellante, fosse venuto a conoscenza anche il , Parte_1 nonostante l'invio della raccomandata, con esito negativo, ad un indirizzo (Roma, Largo Emanuele Ruspoli 18) non corrispondente a quello di sua residenza anagrafica (sito quest'ultimo, alla data dell'invio della raccomandata, in via La Spezia 80, indirizzo coincidente con quello della madre l'appellata ). Che il fosse a Per_1 Parte_1 conoscenza dell'iniziativa stragiudiziale del , risulta infatti desumibile non solo dalla Per_2 mancata contestazione da parte del suddetto appellato, in sede di costituzione nella precedente fase del giudizio, di quanto specificamente dedotto dal in ordine Per_2 alla avvenuta comunicazione nei confronti di entrambi i convenuti della citata diffida stragiudiziale ma anche , in via indiziaria, ex art. 2729, comma 1, c.c. sulla base di molteplici indizi gravi, precisi e concordanti, costituiti, oltre che dalla ricezione della stessa da parte della madre l'appellata (con presumibile comunicazione di tale iniziativa da parte Per_1 di quest'ultima al figlio residente anagraficamente, peraltro, sulla base di Parte_1 quanto dallo stesso allegato, allo stesso indirizzo) anche dalla stessa condotta del Parte_1 il quale, così come risulta pacifico in causa (e come risulta riscontrato dalla documentazione prodotta in atti), qualche mese dopo tale comunicazione, in data 15/6/2021 (successivamente al deposito del ricorso di primo grado), aveva provveduto spontaneamente alla formale rinuncia dell'eredità (cfr. atto di rinuncia prodotto in allegato alla comparsa di costituzione del suddetto appellante nella precedente fase del giudizio). Fatta tale premessa si ritiene che, il comportamento complessivo delle parti appellanti, ove pur essendo a conoscenza della iniziativa stragiudiziale del al fine di far valere nei Per_2 loro confronti, quali eredi, i crediti lavorativi maturati nei confronti del defunto CP_2
, non hanno provveduto in alcun modo a comunicare, nemmeno per le vie brevi,
[...] la loro posizione rispetto all'eredità del defunto datore di lavoro (determinando così l'instaurazione da parte di quest'ultimo del presente giudizio con conseguente suo assoggettamento ai relativi oneri economici) costituisca una violazione del dovere di lealtà processuale idoneo a giustificare la deroga al principio della soccombenza stabilito dall'art. 91 c.p.c. e la condanna alle spese di lite degli appellanti. Ciò a maggior ragione nei confronti dell'appellante , la quale, così come rilevato dal giudice di prime cure, Per_1 risulta avere tenuto, nel corso della precedente fase del giudizio, un atteggiamento ambiguo in ordine alla propria volontà di accettare o meno l'eredità (cfr dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale ove la stessa dichiarava di non avere ancora deciso se accettare l'eredità) costringendo pacificamente il , ad effettuare la procedura Per_2 giudiziale di messa in mora ai fini dell'accettazione ex art. 481 c.c. (con ulteriore aggravio di spese). L'appello dovrà pertanto essere respinto. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come un dispositivo, segue la soccombenza. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato”.
Applicandosi al caso di specie quanto già evidenziato da questa Corte con la sentenza sopra richiamata, in quanto del tutto sovrapponibile, l'appello deve essere rigettato, con liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, come da dispositivo, a carico dell'appellante in riassunzione soccombente.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Controparte_2 delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 18.11.2025
L'ESTENSORE
Dott. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dott. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 636/2023 (con riunito R.G. n. 646/2023), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7683/2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Celere e Claudio Gatta Parte_1 ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi, 57, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Francesco Bronzini, che lo rappresenta e difende;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, statuendo sulla domanda proposta da e volta a far “1. accertare e CP_1 dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e il Sig.
risultante in via documentale dal 25.07.2000 al 31.12.2018; 2. accertare Controparte_2
e dichiarare l'inadempimento del Sig. e per esso, gli eredi Controparte_2 Persona_1 e agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro Parte_1 specificati in premessa;
3. condannare gli odierni resistenti e Persona_1 Parte_1
nella loro qualità di eredi del Sig. al pagamento in favore
[...] Controparte_2 della parte ricorrente della somma di € 19.856,89 per i titoli indicati in premessa e da busta paga di dicembre 2018, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi. Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e Cassa Previdenza nonché rimborso spese generali di giudizio nella misura del 15% da distrarsi a favore dell'avvocato Francesco Bronzini che si dichiara antistatario. Sentenza esecutiva”, rigettava la domanda medesima “non rivestendo i convenuti la qualità di eredi di ” e condannava la e Controparte_2 Per_1
al pagamento delle spese di lite, che liquidava in complessivi € Parte_1
2.400,00, di cui € 1.600,00 a carico della ed € 800,00 a carico di . Per_1 Parte_1
Il Tribunale motivava quest'ultima decisione, atteso che Parte_1 aveva rinunciato all'eredità poco prima del deposito del ricorso giudiziale, ma dopo la richiesta stragiudiziale di pagamento di quanto giudizialmente domandato e la solo Per_1 nel corso di altro giudizio, successivamente all'instaurazione di questo giudizio in primo grado.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli, poi riuniti ex art. 335 c.p.c,
e , i quali hanno censurato la medesima per Parte_1 Persona_1
dell'intero carico delle spese legali alla parte totalmente vittoriosa nel merito CP_3
- Violazione dell'articolo 91 c.p.c.”, e hanno chiesto la condanna “della controparte a restituire gli importi eventualmente corrisposti medio tempore per scongiurare l'esecuzione della sentenza impugnata e con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio e con ogni salvezza”. Ha sostenuto, in particolare, l'appellante ma in Parte_1 parte sono identiche le difese dell'appellante ) che: “deve ribadirsi che la Per_1 controparte non ha certamente provato di avere inviato all'indirizzo di residenza del Sig. la richiesta stragiudiziale di pagamento … Era la controparte, quindi, che Parte_1 avendo convenuto in giudizio il Sig quale erede del padre, avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare in detta sede la predetta qualità, e non viceversa, a pena di un'illegittima inversione dell'onere della prova.
1.3. A quanto sopra si aggiunga che, per il caso di incertezza sulla qualità di erede di un soggetto, l'ordinamento appresta un apposito strumento, ossia l'azione interrogatoria ex art. 481 cod. civ. … E' evidente, pertanto, che la controparte era onerata di instaurare il procedimento predetto prima del giudizio per non incorrere nel rischio di chiamare in causa soggetti non legittimati come poi è avvenuto nel caso di specie. La sentenza impugnata risulta viziata, pertanto, anche in relazione al suesposto profilo. E' evidente, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto condannare la controparte al rimborso delle spese legali in applicazione dell'articolo 91 c.p.c. stante la palese ed oggettiva soccombenza di controparte”.
Si è costituito , che ha insistito per il rigetto dei gravami e nella CP_1 memoria difensiva relativa all'appello di (e in parte anche nella Parte_2 memoria difensiva relativa all'appello di ) ha specificato che “Al Sig. Persona_1 Parte_1 veniva notificata in data 2.2.2021 (quindi in data di molto antecedente al deposito del ricorso avvenuto in data 25.5.2021) richiesta delle spettanze economiche dovute al ricorrente in ragione del suo status (apparente) di erede del Sig. padre Controparte_2 dello stesso e datore di lavoro del ricorrente per oltre 18 anni). Detta missiva tornava al mittente per compiuta giacenza. Quindi con perfezionamento della conoscenza giuridica del documento … E' del tutto evidente che qualora il ricorrente fosse stato a conoscenza della avvenuta rinuncia all'eredità lo stesso non avrebbe promosso nei suoi confronti il relativo giudizio … Sull'invocata violazione dell'art. 91 c.p.c. le argomentazioni di controparte sono del tutto inapplicabili alla fattispecie in esame. Come noto l'art. 92 c.p.c. recita: “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, INDIPENDENTEMENTE DALLA SOCCOMBENZA, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”. La sentenza di primo grado adotta proprio questo principio codicistico. Condanna la controparte alle spese di lite poiché la stessa ha evidentemente assunto un comportamento privo di “lealtà e probità” così come richiesto dall'art. 88 c.p.c. … Per quanto sopra si chiede che la parte appellante sia condannata al pagamento delle spese di giudizio del presente grado per aver tenuto – anche in questo caso - un comportamento del tutto ostruzionistico e non leale e volto unicamente a rendere difficile il percorso giudiziario del ricorrente il quale per poter incassare il TF (maturato in 18 anni di lavoro dal luglio 2000 al dicembre 2018) si è visto (e si vede) costretto ad intraprendere numerose azioni giudiziarie (fra le altre cfr. all. n. 12 al fascicolo di primo grado)”.
Successivamente, veniva dichiarato interrotto il giudizio per morte di , Persona_1 come da dichiarazione del suo procuratore depositata in data 4.2.2025 e certificato di morte dallo stesso allegato.
Con ricorso depositato il 30.4.2025 ha riassunto il processo nei Parte_1 confronti di , “con esclusione, quindi, dei capi di sentenza riguardanti la CP_1 madre, , non essendo egli erede ma mero chiamato all'eredità della Persona_1 predetta”, insistendo nell'accoglimento dell'appello.
Si è costituito , il quale insiste nel rigetto del gravame “con condanna CP_1 dell'appellante alle spese processuali in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
L'appello è infondato e si redige la presente sentenza alla stregua dell'art.118 disp. att. c.p.c. richiamando la sentenza di questa Corte n. 3724/2024 che si condivide integralmente.
Così la detta sentenza: “Si osserva infatti che ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall'art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Pertanto, non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti - con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in relazione alla logica e alla realtà processuale - che questo è stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto C dovere (Cass. n. 13427 del 12/09/2003 con la quale la aveva respinto il ricorso presentato avverso la pronuncia della corte territoriale che, pur respingendo la domanda attorea di condanna alla rimessione in pristino di una canna fumaria, aveva tuttavia comunque condannato la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite, avendo accertato che quest'ultima aveva provveduto, anteriormente all'instaurazione del giudizio alla rimozione dell'ostruzione senza tuttavia provvedere a dare positivo riscontro alla diffida precedentemente ricevuta in tal senso da parte dell'attore e senza nulla comunicare a quest'ultimo costringendolo pertanto ad iniziare il giudizio nei suoi confronti, giudizio altrimenti evitabile). Alla stregua di tali principi giurisprudenziali, applicabili per analogia di fattispecie, ritiene la Corte meritevole di conferma la condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale, dovendosi ravvisare, nella condotta degli odierni appellanti, alla stregua delle circostanze evidenziate a tale proposito nella sentenza impugnata, quella violazione dei doveri di lealtà processuale che giustifica la deroga all'ordinario principio della soccombenza. Così come evidenziato dal giudice di prime cure risulta infatti che il
, anteriormente alla instaurazione del presente giudizio, stante l'avvenuto decesso Per_2 del suo datore di lavoro , aveva provveduto, in data 2/2/2021, a inviare Controparte_2 ad entrambi gli odierni appellanti, quali eredi, con lettera raccomandata, richiesta stragiudiziale di pagamento delle proprie spettanze retributive, lettera quest'ultima che, così come risulta agli atti di causa, era stata ricevuta dalla , presso il suo indirizzo di Per_1 residenza anagrafico (sito in Roma, via La Spezia 80, cfr copia della cartolina a r prodotta come all. 9 del ricorso). Deve inoltre ritenersi che di tale richiesta stragiudiziale, inviata alla madre del suddetto appellante, fosse venuto a conoscenza anche il , Parte_1 nonostante l'invio della raccomandata, con esito negativo, ad un indirizzo (Roma, Largo Emanuele Ruspoli 18) non corrispondente a quello di sua residenza anagrafica (sito quest'ultimo, alla data dell'invio della raccomandata, in via La Spezia 80, indirizzo coincidente con quello della madre l'appellata ). Che il fosse a Per_1 Parte_1 conoscenza dell'iniziativa stragiudiziale del , risulta infatti desumibile non solo dalla Per_2 mancata contestazione da parte del suddetto appellato, in sede di costituzione nella precedente fase del giudizio, di quanto specificamente dedotto dal in ordine Per_2 alla avvenuta comunicazione nei confronti di entrambi i convenuti della citata diffida stragiudiziale ma anche , in via indiziaria, ex art. 2729, comma 1, c.c. sulla base di molteplici indizi gravi, precisi e concordanti, costituiti, oltre che dalla ricezione della stessa da parte della madre l'appellata (con presumibile comunicazione di tale iniziativa da parte Per_1 di quest'ultima al figlio residente anagraficamente, peraltro, sulla base di Parte_1 quanto dallo stesso allegato, allo stesso indirizzo) anche dalla stessa condotta del Parte_1 il quale, così come risulta pacifico in causa (e come risulta riscontrato dalla documentazione prodotta in atti), qualche mese dopo tale comunicazione, in data 15/6/2021 (successivamente al deposito del ricorso di primo grado), aveva provveduto spontaneamente alla formale rinuncia dell'eredità (cfr. atto di rinuncia prodotto in allegato alla comparsa di costituzione del suddetto appellante nella precedente fase del giudizio). Fatta tale premessa si ritiene che, il comportamento complessivo delle parti appellanti, ove pur essendo a conoscenza della iniziativa stragiudiziale del al fine di far valere nei Per_2 loro confronti, quali eredi, i crediti lavorativi maturati nei confronti del defunto CP_2
, non hanno provveduto in alcun modo a comunicare, nemmeno per le vie brevi,
[...] la loro posizione rispetto all'eredità del defunto datore di lavoro (determinando così l'instaurazione da parte di quest'ultimo del presente giudizio con conseguente suo assoggettamento ai relativi oneri economici) costituisca una violazione del dovere di lealtà processuale idoneo a giustificare la deroga al principio della soccombenza stabilito dall'art. 91 c.p.c. e la condanna alle spese di lite degli appellanti. Ciò a maggior ragione nei confronti dell'appellante , la quale, così come rilevato dal giudice di prime cure, Per_1 risulta avere tenuto, nel corso della precedente fase del giudizio, un atteggiamento ambiguo in ordine alla propria volontà di accettare o meno l'eredità (cfr dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale ove la stessa dichiarava di non avere ancora deciso se accettare l'eredità) costringendo pacificamente il , ad effettuare la procedura Per_2 giudiziale di messa in mora ai fini dell'accettazione ex art. 481 c.c. (con ulteriore aggravio di spese). L'appello dovrà pertanto essere respinto. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come un dispositivo, segue la soccombenza. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato”.
Applicandosi al caso di specie quanto già evidenziato da questa Corte con la sentenza sopra richiamata, in quanto del tutto sovrapponibile, l'appello deve essere rigettato, con liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, come da dispositivo, a carico dell'appellante in riassunzione soccombente.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Controparte_2 delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 18.11.2025
L'ESTENSORE
Dott. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dott. Alberto Celeste