Art. 6. 1. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di ripristino dell'originario cognome adottati in base alle procedure applicate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono altresi' fatte salve le procedure di cui agli articoli 32 , 33 e 34 della legge 11 marzo 1972, n. 118 , per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca, nella provincia di Bolzano.
Nota all'art. 6:
- Il testo degli articoli 32 , 33 e 34 della legge n. 118/1972 (Provvedimenti a favore delle popolazioni alto- atesine) e' il seguente:
"Art. 32. - Ferma restando l'applicabilita' delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliono cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935 , nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome redatto in lingua tedesca, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente al 1 gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda - entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge - al procuratore generale della corte di appello nella cui giurisdizione e' situato l'ufficio di stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.
La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, puo' anche essere presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita.
La medesima facolta' spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.
Alla stessa procedura si puo' ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 , con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.
Art. 33. - Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza - entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si puo' provvedere con unico decreto.
Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi puo' ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.
Art. 34. - I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.
Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'edempimento delle formalita' indicate nel primo comma.".
2. Sono altresi' fatte salve le procedure di cui agli articoli 32 , 33 e 34 della legge 11 marzo 1972, n. 118 , per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca, nella provincia di Bolzano.
Nota all'art. 6:
- Il testo degli articoli 32 , 33 e 34 della legge n. 118/1972 (Provvedimenti a favore delle popolazioni alto- atesine) e' il seguente:
"Art. 32. - Ferma restando l'applicabilita' delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliono cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935 , nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome redatto in lingua tedesca, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente al 1 gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda - entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge - al procuratore generale della corte di appello nella cui giurisdizione e' situato l'ufficio di stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.
La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, puo' anche essere presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita.
La medesima facolta' spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.
Alla stessa procedura si puo' ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 , con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.
Art. 33. - Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza - entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si puo' provvedere con unico decreto.
Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi puo' ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.
Art. 34. - I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.
Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'edempimento delle formalita' indicate nel primo comma.".