Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 11101/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
Nel giudizio n. 11101/2024 R.G.
TRA
la soc. in persona del legale rappresentante Parte_1
Sig. , con sede in Napoli alla via Ernesto Capocci n. 29, P. Parte_2
IVA elett.te dom.ta in Napoli alla Via del Parco Margherita n. P.IVA_1
24, presso lo studio dell'Avv. Andrea Sepe (C.F.: , C.F._1
che la rappresenta e difende
-OPPONENTE-
E
Sig. (CF: , in proprio e quale Parte_3 C.F._2 titolare della ditta individuale “ (P.IVA: ), Parte_3 P.IVA_2
con sede in Napoli alla Via Sergente Maggiore n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Scarpati del Foro di Napoli (CF: ), C.F._3
pagina 1 di 5
80133
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate in atti le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7-5-2024 la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1754/24, notificatole il 4-4-2024, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 25.486,35, oltre interessi e spese, in forza della fattura n.1 del 24-5-2018, emessa dalla ditta individuale Parte_3
a titolo di corrispettivo della vendita, in favore della
[...] Parte_1
, di 760,21 gr. di “oreficeria usata”, destinata alla fusione, e 16.75 kg.
[...] di “argenteria usata”, destinata alla fusione, per un valore complessivo di euro 25.486,35.
Avverso il provvedimento monitorio de quo spiegava opposizione l'intimata, eccependo l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento da parte della giusta bonifico tratto su UBI banca Parte_1
s.p.a. in data 25/05/2018. Nella prospettazione della ingiunta, la Parte_1
avrebbe “perfettamente adempiuto al pagamento dedotto in
[...] giudizio” a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che sarebbero state
“indicate dal Sig. e, pertanto, in questa sede dovrebbe Parte_3 essere dichiarata la avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento da parte dell'opponente. Nella specie sarebbe, infatti, applicabile il disposto normativo ex art. 1189 c.c., di tal che la sarebbe “liberata” dal debito Parte_1 oggetto di ingiunzione. Sussisterebbe, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della perché le somme pagate Parte_1 con bonifico sono giacenti su “un conto corrente aperto presso l'ufficio delle filiale di Benevento”, intestato alla società Imprendo Controparte_1
Italia S.r.l.s.
pagina 2 di 5 In data 20-1-2025 si costituiva in giudizio parte opposta, impugnando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.1754/24.
In particolare, la ricorrente negava una sua condotta colposa - consistita, a dire della parte avversa, nell'avere fornito alla Parte_1 un'indicazione erronea dell'IBAN su cui effettuare il bonifico in pagamento della fattura n.1/2024 -, traendone come conseguenza l'inapplicabilità, nella specie, del disposto di cui all'art.1189 cc e la persistenza a tutt'oggi della esposizione debitoria della ingiunta. Il G.I. con ordinanza in data 18-2-2025 non ammetteva i mezzi di prova proposti dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. L'opposizione proposta appare infondata e, pertanto, va rigettata. L'opponente con l'atto di opposizione ha dedotto di aver perfettamente adempiuto al pagamento delle somme per cui è causa “con le modalità e nei termini richiesti dall'assunto creditore” e, in particolare, mediante bonifico (all. n. 4 dell'atto di opposizione) sulle coordinate bancarie fornite da con conseguente estinzione dell'obbligazione; ha Parte_3 affermato, pertanto, l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1189 c.c., atteso che ricorrerebbero nel caso de quo entrambi i presupposti richiesti dalla norma: quello soggettivo della buona fede e quello oggettivo rappresentato dalla ricorrenza di circostanze univoche che facciano apparire il ricevente come legittimato, l'opponente essendosi limitato a eseguire quanto indicato dal creditore circa le modalità di pagamento.
Parte opposta, nella comparsa di costituzione depositata il 20.01.2025, sotto il profilo dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 1175 e 1176 in relazione all'art. 1189 c.c., ha replicato che la Parte_1 non ha fornito alcuna prova dell'estinzione dell'obbligazione assunta nei confronti della ricorrente e/o, comunque, della propria “buona fede”, atteso che non avrebbe prodotto alcun documento attestante le coordinate bancarie richiamate dall'opponente; ha dedotto, invece, la certezza della sussistenza del credito vantato dalla ditta individuale ha formulato, Parte_3 infine, istanza di concessione di esecuzione provvisoria.
pagina 3 di 5 Ebbene, si osserva che la deduzione dell'avvenuto pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. necessita di un'idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede (cfr. ex multis Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4589 del 14 febbraio 2023), trattandosi di un'eccezione relativa ad un fatto estintivo del credito.
Si rileva che parte opponente ha depositato il bonifico effettuato in favore di “Compro oro Giuliani Emanuele”, con IBAN [...]. Inoltre, in atti risultano le pec con cui parte opponente asserisce che la ditta avrebbe comunicato un Pt_3
IBAN errato (cfr. pec del 30.03.2023), senza tuttavia depositare alcuna produzione documentale a suffragio di tale affermazione.
Si osserva, pertanto, che non si riscontra tra gli atti prodotti alcun documento dal quale risulti che l'IBAN indicato nel bonifico predisposto dalla fosse stato comunicato dalla Parte_1 Parte_3 quale coordinata su cui effettuare il bonifico de quo.
[...]
In altri termini, manca la prova - che avrebbe dovuto essere fornita documentalmente - che l'iban indicato nel bonifico eseguito dall'opponente in data 25-5-2018 fosse stato comunicato dalla ditta opposta.
Deve, pertanto, ritenersi, in considerazione della produzione documentale e in particolare del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla debitrice, attesa l'assenza in atti di documenti idonei a provare l'indicazione delle coordinate bancarie (in particolare dell'IBAN) da parte della Ditta GIULIANI, che l'ingiunta non abbia fornito prova di un pagamento idoneo ad estinguere l'obbligazione dedotta in causa. L'opposizione va, dunque, respinta e va confermato il decreto ingiuntivo n.1754/24, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva, nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie ex art.171 ter cpc, e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, con attribuzione all'Avv.Luigi Scarpati.
P.M.Q.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1754/24, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 3387,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv.Luigi Scarpati.
Napoli, 17-3-2025
Il Giudice
(dott. ssa Luigia Stravino)
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