Articolo 13 della Legge 28 novembre 2005, n. 246
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Versione
16 dicembre 2005
Art. 13. (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) 1. All' articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, le parole: "beni mobili registrati" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)" e dopo le parole: "effettuata gratuitamente" sono inserite le seguenti: "in forma amministrativa"; b) nel comma 5, le parole: "di natura non regolamentare" sono soppresse.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111), come ulteriormente modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Semplificazione amministrativa). - 1.-3. (Omissis).
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA) e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puo' essere effettuata gratuitamente in forma amministrativa anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 , nonche' dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.
5. Con decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono disciplinate le concrete modalita' applicative dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e' demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresi' disciplinati i requisiti necessari, le modalita' di esercizio dell'attivita' medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. - 6-quinquiesdecies. (Omissis).».
Entrata in vigore il 16 dicembre 2005
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