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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11479/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DONATI PO GR CA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DONATI C.F._2
PO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSPETTI Controparte_1 P.IVA_1
RO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA
PRINCIPALE a) accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8 contenuti nel contratto di fideiussione omnibus del 28.05.2008 sottoscritto dai sig.ri e ZI Parte_1
AV; b) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'articolo 6 contenuto nel contratto di
pagina 1 di 5 finanziamento n. 741372056,86 del 26.09.2007 sottoscritto dai sig.ri e Parte_1
ZI AV;
c) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'articolo 6 contenuto nel contratto di finanziamento n. 31777179,41 del 17.07.2008 sottoscritto dai sig.ri Pt_1
e ZI AV;
d) per effetto della dichiarazione di nullità di cui al punto a),
[...] dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti dei fideiussori Controparte_1 in relazione alla fideiussione omnibus del 28.05.2008; e) per effetto della dichiarazione di nullità di cui al punto b), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto Controparte_1 nei confronti del fideiussore in relazione alla fideiussione specifica contenuta nel contratto di finanziamento n. 741372056,86 del 26.09.2007; f) per effetto della dichiarazione di nullità di cui al punto c), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti Controparte_1 del fideiussore in relazione alla fideiussione specifica contenuta nel contratto di finanziamento
n. 31777179,41 del 17.07.2008; g) per effetto delle statuizioni che precedono dichiarare nullo, illegittimo, infondato e privo di effetti il Decreto ingiuntivo n. 2111/2024 – RG n. 7165/2024 opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite ex D.M. 55/2014
Parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni istanza e deduzione avversaria reietta: in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2111/2024 del Tribunale di Firenze;
in via preliminare di rito, dichiarare
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Firenze a decidere le domande, formulate in via riconvenzionale dai Sigg.ri e AV ZI, di nullità (parziale) delle Parte_1 fideiussioni per cui è causa, giusta la competenza funzionale esclusiva a conoscerne nel merito della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma;
in via pregiudiziale di merito, dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le difese svolte, le eccezioni sollevate e le domande proposte dai Sigg.ri e AV ZI nei confronti della società Parte_1
“ , e per l'effetto integralmente confermare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2111/2024 del Tribunale di Firenze;
nel merito, respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le difese svolte, le eccezioni sollevate e le domande proposte dai Sigg.ri Parte_1
e AV ZI nei confronti della società “ , e per l'effetto
[...] Controparte_1
pagina 2 di 5 integralmente confermare il decreto ingiuntivo n. 2111/2024 del Tribunale di Firenze. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
e ZI AV, quali fideiussori, hanno proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2111/2024 emesso nei loro confronti ed in favore di in qualità di cessionaria dei crediti, per la somma di € 223.918,94 Controparte_1 oltre spese ed interessi.
Il credito ingiunto trova fondamento nei rapporti intrattenuti tra Banca Monte di Paschi di Siena s.p.a. e quest'ultima debitrice principale, rispetto Controparte_2 ai quali era residuato un debito di € 57.145,32 a titolo di saldo di conto corrente, di € 82.181,99 per il mancato pagamento di n. 61 rate residue del finanziamento chirografario n. 741372056,86 concesso in data 26.9.2007, e di € 129.464,08 dovuti per le rate impagate del finanziamento chirografario n. 31777179,41. A seguito della procedura esecutiva immobiliare nella quale Monte dei Paschi di
Siena era intervenuta e all'esito della quale aveva riscosso gli importi di € 32.266,02 e di € 12.506,43 imputati a saldo di uno dei predetti finanziamenti e del conto corrente, erano residuati debiti complessivamente quantificati nella somma di € 223.918,94 che ha fatto valere in sede monitoria nei confronti dei suddetti garanti, Controparte_1 essendo stato dichiarato il fallimento di Controparte_2
L'opponente ha contestato:
- la parziale nullità degli artt. 2, 6, 8 della fideiussione omnibus per riproduzione della normativa anticoncorrenziale;
- la decadenza dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
- la riproduzione del modello Abi anche all'interno delle fideiussioni specifiche prestate per i contratti di finanziamento e, conseguentemente, la nullità della disposizione di cui all'art. 6 dei predetti contratti.
Ha pertanto chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice Controparte_3 speciale di la quale ha sollevato eccezione di incompetenza Controparte_1 funzionale del Tribunale di Firenze dovendo le azioni di nullità essere proposte pagina 3 di 5 dinanzi al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la Sezione Specializzata in materia di impresa. Ha inoltre contestato l'improcedibilità o inammissibilità delle domande ed eccezioni avanzate non essendo i garanti comparsi all'udienza per l'esecuzione immobiliare cui la era intervenuta e, per l'effetto, Controparte_4 avendo riconosciuto i crediti fatti valere da quest'ultima. Ha osservato che l'eccezione di nullità per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale sollevata riguardo alle fideiussioni specifiche non coglie nel segno, potendo concernere solamente le fideiussioni omnibus. Anche in ordine alla fideiussione omnibus l'opposta ha precisato che, in ogni caso, parte opponente ha il dovere di dimostrare sia l'esistenza di una pratica anticoncorrenziale, sia l'effettiva riproduzione del modello Abi nel testo dell'atto fideiussorio. L'opposta ha infine assunto che nessuna contestazione è stata presentata da controparte relativamente alla sussistenza e quantificazione del credito. Ha pertanto chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione e rigettate le istanze istruttorie, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
°°° 1. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. La doglianza volta a fare accertare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti per violazione della normativa anticoncorrenziale ha come scopo quello di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta; infatti, parte opponente si è limitata a contestare la riproduzione del modello predisposto dall'Abi e sanzionato dalla Banca d'Italia all'interno degli atti fideiussori senza aspirare all'attribuzione di alcun bene della vita attraverso l'ottenimento di una pronuncia idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. La contestazione da essa sollevata deve essere pertanto qualificata quale eccezione riconvenzionale.
"La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale." (Cass. n. 3248/2023; conf. Cass. n. 33014/2023)
2. Passando al merito, in ordine alla nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 28.05.2008, non è provato che la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.,
pagina 4 di 5 prevista nella clausola n. 6 della fideiussione (doc. 3 fascicolo monitorio), sia riproduttiva di una intesa anticoncorrenziale e, come tale, vietata ai sensi dell'art. 2 II comma Legge 287/1990. Gli opponenti hanno fatto riferimento al modello ABI del 2022 e alla decisione della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 quale prova privilegiata dell'intesa vietata senza tuttavia produrre tali documenti, per i quali non opera il principio iura novit curia (Cass. 30383/2024)
Non hanno neppure provato diversamente i fatti costitutivi della domanda ovvero l'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. 3. In ogni caso, tale accertamento non potrebbe avere alcun rilievo in riferimento alle fideiussioni specifiche che non sono state oggetto di valutazione da parte dell'autorità antitrust (Cass. 290805/2025).
4. Il credito non è oggetto di contestazione e comunque è comprovato dai contratti fi conto corrette e di finanziamento prodotti, oltre che dagli estratti conto.
5. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri tra i medi ed i minimi di cui al DM 147/2022, considerata la natura documentale della lite e l'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2111/2024, già esecutivo;
2) condanna e ZI AV, in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite che liquida in € 9.000,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11479/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DONATI PO GR CA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DONATI C.F._2
PO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSPETTI Controparte_1 P.IVA_1
RO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA
PRINCIPALE a) accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8 contenuti nel contratto di fideiussione omnibus del 28.05.2008 sottoscritto dai sig.ri e ZI Parte_1
AV; b) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'articolo 6 contenuto nel contratto di
pagina 1 di 5 finanziamento n. 741372056,86 del 26.09.2007 sottoscritto dai sig.ri e Parte_1
ZI AV;
c) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'articolo 6 contenuto nel contratto di finanziamento n. 31777179,41 del 17.07.2008 sottoscritto dai sig.ri Pt_1
e ZI AV;
d) per effetto della dichiarazione di nullità di cui al punto a),
[...] dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti dei fideiussori Controparte_1 in relazione alla fideiussione omnibus del 28.05.2008; e) per effetto della dichiarazione di nullità di cui al punto b), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto Controparte_1 nei confronti del fideiussore in relazione alla fideiussione specifica contenuta nel contratto di finanziamento n. 741372056,86 del 26.09.2007; f) per effetto della dichiarazione di nullità di cui al punto c), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti Controparte_1 del fideiussore in relazione alla fideiussione specifica contenuta nel contratto di finanziamento
n. 31777179,41 del 17.07.2008; g) per effetto delle statuizioni che precedono dichiarare nullo, illegittimo, infondato e privo di effetti il Decreto ingiuntivo n. 2111/2024 – RG n. 7165/2024 opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite ex D.M. 55/2014
Parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni istanza e deduzione avversaria reietta: in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2111/2024 del Tribunale di Firenze;
in via preliminare di rito, dichiarare
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Firenze a decidere le domande, formulate in via riconvenzionale dai Sigg.ri e AV ZI, di nullità (parziale) delle Parte_1 fideiussioni per cui è causa, giusta la competenza funzionale esclusiva a conoscerne nel merito della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma;
in via pregiudiziale di merito, dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le difese svolte, le eccezioni sollevate e le domande proposte dai Sigg.ri e AV ZI nei confronti della società Parte_1
“ , e per l'effetto integralmente confermare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2111/2024 del Tribunale di Firenze;
nel merito, respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le difese svolte, le eccezioni sollevate e le domande proposte dai Sigg.ri Parte_1
e AV ZI nei confronti della società “ , e per l'effetto
[...] Controparte_1
pagina 2 di 5 integralmente confermare il decreto ingiuntivo n. 2111/2024 del Tribunale di Firenze. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
e ZI AV, quali fideiussori, hanno proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2111/2024 emesso nei loro confronti ed in favore di in qualità di cessionaria dei crediti, per la somma di € 223.918,94 Controparte_1 oltre spese ed interessi.
Il credito ingiunto trova fondamento nei rapporti intrattenuti tra Banca Monte di Paschi di Siena s.p.a. e quest'ultima debitrice principale, rispetto Controparte_2 ai quali era residuato un debito di € 57.145,32 a titolo di saldo di conto corrente, di € 82.181,99 per il mancato pagamento di n. 61 rate residue del finanziamento chirografario n. 741372056,86 concesso in data 26.9.2007, e di € 129.464,08 dovuti per le rate impagate del finanziamento chirografario n. 31777179,41. A seguito della procedura esecutiva immobiliare nella quale Monte dei Paschi di
Siena era intervenuta e all'esito della quale aveva riscosso gli importi di € 32.266,02 e di € 12.506,43 imputati a saldo di uno dei predetti finanziamenti e del conto corrente, erano residuati debiti complessivamente quantificati nella somma di € 223.918,94 che ha fatto valere in sede monitoria nei confronti dei suddetti garanti, Controparte_1 essendo stato dichiarato il fallimento di Controparte_2
L'opponente ha contestato:
- la parziale nullità degli artt. 2, 6, 8 della fideiussione omnibus per riproduzione della normativa anticoncorrenziale;
- la decadenza dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
- la riproduzione del modello Abi anche all'interno delle fideiussioni specifiche prestate per i contratti di finanziamento e, conseguentemente, la nullità della disposizione di cui all'art. 6 dei predetti contratti.
Ha pertanto chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice Controparte_3 speciale di la quale ha sollevato eccezione di incompetenza Controparte_1 funzionale del Tribunale di Firenze dovendo le azioni di nullità essere proposte pagina 3 di 5 dinanzi al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la Sezione Specializzata in materia di impresa. Ha inoltre contestato l'improcedibilità o inammissibilità delle domande ed eccezioni avanzate non essendo i garanti comparsi all'udienza per l'esecuzione immobiliare cui la era intervenuta e, per l'effetto, Controparte_4 avendo riconosciuto i crediti fatti valere da quest'ultima. Ha osservato che l'eccezione di nullità per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale sollevata riguardo alle fideiussioni specifiche non coglie nel segno, potendo concernere solamente le fideiussioni omnibus. Anche in ordine alla fideiussione omnibus l'opposta ha precisato che, in ogni caso, parte opponente ha il dovere di dimostrare sia l'esistenza di una pratica anticoncorrenziale, sia l'effettiva riproduzione del modello Abi nel testo dell'atto fideiussorio. L'opposta ha infine assunto che nessuna contestazione è stata presentata da controparte relativamente alla sussistenza e quantificazione del credito. Ha pertanto chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione e rigettate le istanze istruttorie, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
°°° 1. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. La doglianza volta a fare accertare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti per violazione della normativa anticoncorrenziale ha come scopo quello di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta; infatti, parte opponente si è limitata a contestare la riproduzione del modello predisposto dall'Abi e sanzionato dalla Banca d'Italia all'interno degli atti fideiussori senza aspirare all'attribuzione di alcun bene della vita attraverso l'ottenimento di una pronuncia idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. La contestazione da essa sollevata deve essere pertanto qualificata quale eccezione riconvenzionale.
"La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale." (Cass. n. 3248/2023; conf. Cass. n. 33014/2023)
2. Passando al merito, in ordine alla nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 28.05.2008, non è provato che la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.,
pagina 4 di 5 prevista nella clausola n. 6 della fideiussione (doc. 3 fascicolo monitorio), sia riproduttiva di una intesa anticoncorrenziale e, come tale, vietata ai sensi dell'art. 2 II comma Legge 287/1990. Gli opponenti hanno fatto riferimento al modello ABI del 2022 e alla decisione della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 quale prova privilegiata dell'intesa vietata senza tuttavia produrre tali documenti, per i quali non opera il principio iura novit curia (Cass. 30383/2024)
Non hanno neppure provato diversamente i fatti costitutivi della domanda ovvero l'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. 3. In ogni caso, tale accertamento non potrebbe avere alcun rilievo in riferimento alle fideiussioni specifiche che non sono state oggetto di valutazione da parte dell'autorità antitrust (Cass. 290805/2025).
4. Il credito non è oggetto di contestazione e comunque è comprovato dai contratti fi conto corrette e di finanziamento prodotti, oltre che dagli estratti conto.
5. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri tra i medi ed i minimi di cui al DM 147/2022, considerata la natura documentale della lite e l'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2111/2024, già esecutivo;
2) condanna e ZI AV, in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite che liquida in € 9.000,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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