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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1339/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7471/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210047282630000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate Riscossione di Catania con p.e.c. consegnata in data
13.07.2023, è impugnata la cartella di pagamento n. 29320210047282630000, notificata in data 15.05.2023, per il pagamento della somma di € 894,00, limitatamente a Tari anno 2014.
Il ricorrente deduce: Intervenuta prescrizione del credito azionato e Decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione;
Inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza;
Omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituisce in giudizio, riservandosi di meglio articolare le difese.
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2025, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Trattandosi di tributo del 2014, per il quale vale la prescrizione quinquennale, la pretesa è prescritta, atteso che la cartella poteva essere notificata entro il 31.12.2019.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 245,50, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7471/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210047282630000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate Riscossione di Catania con p.e.c. consegnata in data
13.07.2023, è impugnata la cartella di pagamento n. 29320210047282630000, notificata in data 15.05.2023, per il pagamento della somma di € 894,00, limitatamente a Tari anno 2014.
Il ricorrente deduce: Intervenuta prescrizione del credito azionato e Decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione;
Inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza;
Omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituisce in giudizio, riservandosi di meglio articolare le difese.
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2025, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Trattandosi di tributo del 2014, per il quale vale la prescrizione quinquennale, la pretesa è prescritta, atteso che la cartella poteva essere notificata entro il 31.12.2019.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 245,50, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
Il Giudice monocratico