Articolo 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Articolo 6 quaterArticolo 8
Versione
25 aprile 2003
>
Versione
10 agosto 2019
>
Versione
1 luglio 2025
Art. 7-bis. (( (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). )) (( 1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, puo' disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni ))
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente