Sentenza 13 giugno 2006
Massime • 1
In tema di armi antiche, integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. la detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S. di un fucile doppietta ad avancarica, fabbricato anteriormente al 1890, non immediatamente qualificabile come arma comune da sparo ai sensi dell'art. 2 Legge 18 aprile 1975 n. 110.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2006, n. 29857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29857 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2006 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
29 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
1. Dott. VANCHERI ANGELO CONSIGLIERE
2. Dott. PEPINO LIVIO
3. Dott. IN AZ
။
4.Dott.URBAN GIANCARLO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) RI PAOLO
avverso SENTENZA del 12/04/2005
TRIB.SEZ. DIST. di GIULIANOVA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
IN AZ
57 857 /06
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/06/2006
SENTENZA
N. 869106
REGISTRO GENERALE
N. 012996/2006
IL 30/04/1938
Consigliere
е
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
i u d u a l P
del Dott. Gianfranco Vigliette
ricorso;
e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 aprile 2005 il giudice monocratico del Tribunale di Teramo - sezione distaccata di Giulianova ha dichiarato RI LO colpevole delle contravvenzioni agli artt.
20, comma 3, della legge n. 110 del 1975, per avere omesso di denunciare lo smarrimento di un fucile marca Boyard calibro 22 e di una pistola automatica marca Bowling calibro 7,65
(capo 2 della imputazione) e 697 C.P., per avere detenuto senza farne denuncia all'autorità, ai sensi degli artt. 38 e 39 del T.U.L.P.S., un fucile doppietta ad avancarica di vecchia fabbricazione marca AB, nonché cinque cartucce NC calibro 30/30 (capo 3 della imputazione) e lo ha condannato alla pena di euro 500 di ammenda per il reato di cui al capo 2
e di euro 350 di ammenda per il reato di cui al capo 3, assolvendolo dagli altri reati contestati.
Il Tribunale, quanto al reato di cui all'art. 20, comma 3, della legge n. 110 del 1975, ha rilevato che si trattava di due armi di cui l'imputato aveva presentato denuncia di possesso in data 3.10.1996, avendole ricevute in eredità dal padre, ma che poi non erano state trovate in sede di verifica eseguita il 23.12.2003, mentre invece era stato trovato un altro fucile marca
MAVI di Salvinelli, già denunciato dal padre del RI e non ricompreso nella denuncia di detenzione della armi ricevute in eredità, per cui doveva ritenersi provato che le avesse in effetti smarrite senza peraltro provvedere a presentare denuncia di smarrimento, il che integrava la contravvenzione contestata.
Quanto poi al reato di cui al capo 3, il Tribunale ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 697 C.P., trattandosi della detenzione di un'arma antica perfettamente funzionante, alla stregua della perizia eseguita, di cui era stata omessa la denuncia ai sensi del T.U.L.P.S. e della detenzione di cinque cartucce NC, oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 516
C.P.P., ugualmente mai denunciate.
Ha proposto sia appello che ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando: mancata valutazione dell'elemento psicologico per non avere il Tribunale considerato che il RI aveva presentato la denuncia delle armi già possedute dal defunto genitore senza verificare dove si trovassero, tanto è vero che il fucile marca Boyard, allorché era stato ritrovato, era stato consegnato all'autorità, il fucile marca AB era arma antica in quanto ad avancarica e fabbricato anteriormente al 1890 per cui la sua detenzione era sprovvista di sanzione, non essendo stato emanato il regolamento previsto dal T.U.L.P.S. relativo alle armi antiche ed artistiche;
il reato di mancata denuncia di cinque cartucce non era stato contestato e non era stato comunque ritenuto tale dal Tribunale;
!! 叉 mancanza di prova circa la effettività del possesso da parte dell'imputato della pistola marca Bowling, non equivalendo la denuncia alla prova del possesso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza dell'elemento psicologico in ordine al reato di omessa denuncia delle armi già possedute dal suo defunto genitore, posto che aveva presentato la denuncia di possesso in buona fede, senza verificarne la effettiva presenza ed in seguito, quando aveva ritrovato il fucile marca Boyard, lo aveva consegnato alla autorità, così evidenziando la assenza di qualsiasi volontà di sottrarsi agli obblighi di denuncia in materia di armi.
Occorre però considerare che il reato contestato all'imputato è una contravvenzione per la cui sussistenza non è necessario il dolo e cioè la volontà di sottrarre le armi alla conoscenza ed al controllo della autorità, bensì la semplice colpa (art. 42, comma 3, C.P.) e cioè la negligenza ovvero la trascuratezza, come nel caso in esame in cui il ricorrente, dopo avere presentato la denuncia delle armi già detenute dal suo genitore, da cui le aveva ereditate, ha poi omesso di verificare la permanenza delle stesse nel luogo in cui si trovavano e quindi di denunciare all'autorità la loro successiva sparizione. Non rileva quindi la eventuale "buona fede" dell'imputato il quale aveva dei precisi obblighi in relazione alle armi ereditate dal padre, che andavano ad aggiungersi a quelle già di sua proprietà, e non li ha rispettati.
Non è poi vero che l'imputato non avesse controllato la presenza fisica delle armi ereditate dal padre al momento della loro denuncia all'autorità, limitandosi a presentare la denuncia sulla base dei documenti, poiché non ha denunciato, ad esempio, il fucile MAVI che documentalmente proveniva dalla eredità del padre, mentre invece ne ha denunciate altre, evidentemente sulla base del loro riscontro fisico dopo il decesso del padre.
Il primo motivo è quindi infondato.
E' infondato anche il secondo motivo attinente alla detenzione senza denuncia del fucile antico marca AB, che, ad avviso del ricorrente, costituirebbe fatto non sanzionato penalmente.
Premesso che si trattava di arma antica, in quanto costruita anteriormente al 1890, peraltro funzionante, come accertato attraverso consulenza tecnica, la sua detenzione senza denuncia integrava certamente un reato, che, in relazione all'art. 38 del T.U.L.P.S., è stato individuato nella contravvenzione di cui all'art. 697 C.P., invece che nel più grave delitto di cui agli artt. 2
e 7 della legge n. 865 del 1967, modificati dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, pur astrattamente prospettabile posto che l'arma era perfettamente funzionante ( v. Cass. sez. 1 n. че 9898 del 1983 ). Non può pertanto il ricorrente lamentarsi della qualificazione del fatto ascritto come contravvenzione ai sensi dell'art. 697 C.P. il quale, anche dopo le innovazioni di cui alla legge n. 497 del 1974, che punisce come delitto la detenzione abusiva di armi, ha continuato a sanzionare come contravvenzione tutti i fatti di detenzione abusiva di armi non rientranti nella nuova previsione normativa, o perché colposi ovvero perché relativi a munizioni avvero ad armi non immediatamente qualificabili come armi comuni da sparo ( v.
Cass. sez. 1 n. 6064 del 1984; Cass. sez. 1 n. 9958 del 1984).
Quanto al terzo motivo di ricorso, non è vero che la contravvenzione di omessa denuncia di cinque cartucce non sia stata contestata e ritenuta tale in sentenza, poiché a pagina 7 della sentenza impugnata è espressamente riferito che la detenzione di cinque cartucce marca
NC è stata oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 516 C.P.P., posto che non risultavano denunciate alla competente autorità di P.S. e della stessa l'imputato è stato ritenuto responsabile.
E' infine pretestuoso anche l'ultimo motivo di ricorso. Il ricorrente sostiene che non vi sarebbe prova del possesso da parte sua della pistola marca Bowling per cui la omessa denuncia di smarrimento non sarebbe sanzionabile in assenza della prova della detenzione effettiva che ne costituirebbe il presupposto. E' stato però l'imputato personalmente a denunciare il possesso dell'arma, ben sapendo che cosa denunciava, tanto è vero che altre armi pure già denunciate dal defunto padre non sono poi state denunciate dall'attuale imputato, per cui non si vede quale altra prova del possesso avrebbe potuto e dovuto dare l'accusa una volta che si trattava di armi provenienti dal padre dell'imputato, che si trovavano nella sua casa e che l'imputato ha denunciato di avere ricevuto in eredità dal padre.
Il ricorso dell'imputato deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 C.P.P. ).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 13 giugno 2006.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Severo Chieffi левнели Vloreade DEPOSITATA IN CANCELLERIA
SET 2006 3
IL CANCELLIERE Rosanna Pani T
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