Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
In tema di stupefacenti, a seguito della modifica dell'art. 73, comma primo-bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta con l'art. 4 - bis, L. 21 febbraio 2006, n. 49, il parametro della quantità costituisce, assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre circostanze dell'azione, uno dei possibili indici da cui desumere la destinazione ad un uso non esclusivamente personale, ed il relativo giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. (Fattispecie in cui l'imputato è stato trovato in possesso, fuori della propria abitazione, di un grammo di marijuana custodito in una tasca dei pantaloni).
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Il possesso di 7,5 g (48 dosi) di eroina possono ritenersi una scorta per uso proprio, dato che pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano da escludere un uso non esclusivamente personale. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV Sentenza 21 giugno 2013, n. 27346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere - Dott. DOVERE Salvatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2008, n. 19788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19788 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 01/04/2008
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 592
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 41796/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA MA, nato il [...];
avverso la sentenza in data della Corte di appello di Cagliari - sez. staccata di Sassari - che, in parziale riforma della sentenza 8 gennaio 2007 del Tribunale monocratico di Sassari, modificata l'originaria imputazione di coltivazione in quella di detenzione illegale di canapa indiana (capo A), ha confermato la statuizione di condanna (capi A e B), riconosciuta l'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 equivalente alla recidiva reiterata infraquinquennale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per l'inammissibilità nonché il difensore del ricorrente avv. Vacca che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 1 bis.
Secondo l'assunto difensivo, assente il requisito della quantità, quelle delle modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione fanno tutte propendere per una destinazione ad uso personale, confermata dall'assenza di strumenti di pesatura, da assoluta assenza di frequentazione della casa da parte di tossicodipendenti e di denaro contante riconducibile allo spaccio. In ogni caso, agli effetti della deduzione della destinazione dello stupefacente allo spaccio, risulta erronea l'asserzione che l'abitudine di fumare canapa in casa sia incompatibile con il fatto di fumare qualche volta fuori, nella specie il grammo lordo di cui l'imputato è stato trovato in possesso.
In tale quadro, con un secondo motivo di ricorso si deduce l'erronea valutazione sia del perito che della Corte di appello che ha ritenuto il limite di grammi 0,5 anziché quello di 1 grammo previsto dal decreto Turco, errore questo che va emendato "con giovamento del prevenuto".
Con un terzo motivo di impugnazione si prospetta l'illogicità della motivazione nella parte in cui si è impedita l'applicazione dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, con la dichiarazione di equivalenza della stessa alla contestata recidiva specifica, senza una particolare motivazione sul punto. I primi due motivi per la loro intrinseca connessione vanno congiuntamente trattati e, attesa la loro fondatezza, rendono superfluo l'esame della doglianza successiva.
Tanto riferito, va preliminarmente osservato che non v'è impugnazione della pubblica accusa sulla avvenuta derubricazione dell'originaria imputazione di "coltivazione" in quella di "detenzione illegale di canapa indiana" (capo A), modifica avvenuta sulla base di un contestato orientamento giurisprudenziale, per il quale pende questione avanti le SS.UU. di questa Corte. Ciò premesso va ribadito che, a seguito delle modificazioni introdotte con la L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis alla disciplina del traffico e della detenzione illecita di stupefacenti, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) ha, tra l'altro, sanzionato l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, le quali, per quantità (in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della Giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso complessivo lordo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.
La quantità quindi, assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre circostanze dell'azione, è una delle possibili variabili da cui desumere la destinazione ad un uso non esclusivamente personale ed il relativo giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Nella specie la valutazione dell'impugnata sentenza (sulla finalità della cessione a terzi e non ad uso personale) condotta alla stregua dei tre criteri dianzi prospettati, si è conclusa ed è stata supportata dalle seguenti argomentazioni:
1. la quantità complessiva rinvenuta è stata definita "esigua ma comunque apprezzabile";
2. la condotta, cui è stato dato assorbente rilievo (in una con la detenzione di altre foglie nell'abitazione) ed intesa come circostanza dell'azione, è stata quella di un soggetto trovato in possesso, fuori della propria abitazione, di un grammo di foglie di marijuana custodito in una tasca dei pantaloni;
3. la non attribuibilità di detto grammo ad un uso personale dell'accusato - fuori casa - in quanto contrario alle abitudini del RA ed apprezzabile come inutile rischio, attesa la possibilità di controlli da parte delle Forze dell'ordine avuto riguardo a precedenti penali dell'imputato.
Reputa il Collegio, assente il primario anche se non esclusivo indice della quantità, che la motivazione, così come prospettata, sia carente sul piano logico giuridico per due ordini di profili. Innanzitutto, perché, a fronte di una "esigua quantità", colora di spessore accusatorio una circostanza (punto 2^) ex se di valore asintomatico (un grammo di foglie, non celato in modo particolare, ma semplicemente custodito in una tasca dei pantaloni), e, in secondo luogo, vi accompagna un giudizio di verosimiglianza ed una massima di comune esperienza (punto 3^) i quali si risolvono erroneamente in una congettura inidonea a convalidare il giudizio di responsabilità, posto che si correla con altri elementi di non univoco significato (punti 1^ e 2^).
Nella valutazione probatoria giudiziaria (così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento scientifico, storico, etc.) infatti, è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma è tuttavia necessario - affinché il giudizio di verosimiglianza sia logicamente e giuridicamente accettabile - che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (cfr. in tali termini: Sez. 6, Sentenza n. 4668/95 Rv. 201152, Presidente: Suriano G. Estensore: Ippolito F. Imputato: Layne ed altri, Rv. 151524 Rv. 171912).
In buona sostanza occorre - e questo risulta motivato in modo tautologico nella specie - che il criterio di inferenza sia di tale decisività e razionalità da far scendere l'ipotesi antagonista (non destinazione del grammo di foglie allo spaccio) al di sotto dei limiti richiesti per ritenerla attendibile (vds. in tal senso: Cass. Pen. sez. 6^, Pres. Sansone, est. Carcano, 13 febbraio - 24 aprile 2007 in ric. Cassandro).
Pertanto, considerato che gli elementi probatori, posti a base della decisione, non sono stati compiutamente valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che renderebbero giustificata, sul piano della consequenzialità, la pronuncia di responsabilità, la gravata sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, la quale terrà conto dei principi di diritto come sopra formulati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008