Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
In tema di armi antiche, non possono essere considerate tali quelle che, per quanto fabbricate anteriormente al 1890, risultino successivamente modificate così da assumere i requisiti che per l'art.2 della legge 18 aprile 1975, n.110, definiscono l'appartenenza alla categoria delle armi comuni da sparo; ne consegue che, in caso di mancata denuncia all'autorità, sussiste la violazione prevista dall'art.7 della legge 2 ottobre 1967, n.895 (come modificato dall'art.14 della legge n.497 del 1974), e non quella prevista dall'art.697 del cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 33453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33453 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 26/06/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI NI - Consigliere - N. 812/2001
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 011439/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE NI N. IL 30/11/1942
avverso SENTENZA del 28/12/2000 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE DI ZENZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 28.12.2000 la Corte di Appello di Brescia riduceva a mesi 2 e giorni 20 di reclusione la maggior pena inflitta a NE NI dal Tribunale di Mantova con la pronuncia del 12.3.1993, con la quale il predetto NE era stato dichiarato colpevole del reato di detenzione abusiva di una pistola Beretta cal. 7,65 e di un fucile "Wetterli", trasformato in cal. 6,5 x 52. Osservava la Corte suddetta che, anche se il fucile era un'arma fabbricata anteriormente al 1890, lo stesso non poteva considerarsi arma antica perché era stato radicalmente modificato dall'Arsenale di Brescia nel 1916 sia nel calibro che nella canna, oltre che dotato di un serbatoio di sei cartucce, per cui doveva considerarsi un'arma comune da sparo, come tale soggetto a denuncia di detenzione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il NE, lamentando violazione dell'art. 10 della Legge n. 110 del 1975, sotto il profilo che, pur avendo subito delle modifiche, il fucile da lui detenuto, in quanto fabbricato prima del 1890, doveva considerarsi non arma comune da sparo, ma sempre arma antica e, come tale, la sua detenzione doveva essere sanzionata, a norma del regolamento emanato con D.M. 14.4.1982, dall'art. 697 C.P. e non dall'art. 10 della Legge n. 497 del 1974.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La tesi del ricorrente, secondo cui il fucile da lui detenuto, fabbricato su modello risalente a prima del 1890, doveva considerarsi arma antica pur dopo le modifiche che vi erano state apportate nel 1916, è priva di qualsiasi fondamento.
Invero questa Corte ha ormai da tempo statuito che "anche le armi antiche ed artistiche devono essere qualificate come armi comuni da sparo, qualora rientrino in una delle categorie indicate nell'art. 2 della legge 18.4.1975 n. 110, ovvero presentino caratteristiche e requisiti previsti da detta norma (Cass., Sez. 1^, sent. n. 9517 del 15.4.1981, Guatta Caldini). Non vi può essere, quindi, dubbio alcuno che il fucile detenuto dall'imputato aveva acquisito, a seguito delle modifiche apportatevi, proprio le caratteristiche previste dal citato art. 2 e che, pertanto, la sua detenzione, senza averne fatto denuncia all'autorità competente, integrava la fattispecie prevista e punita dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974, che è stata giustamente contestata al NE e della quale 1 medesimo è stato dichiarato responsabile.
Il richiamo, fatto dal ricorrente, al settimo comma dell'art. 10 della legge n. 110 del 1975, che mantiene ferme le disposizioni del regolamento di P.S. per quanto riguarda le armi antiche, è del tutto incongruo, per la semplice ragione che tale norma si riferisce chiaramente alle armi "antiche" in senso stretto e non certo a quelle che, per avere subito delle modifiche che ne hanno accresciuto l'efficienza, conferendo loro una maggiore potenzialità offensiva, hanno perso del tutto tale qualità.
Conseguentemente il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2001