Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2011, n. 4613
CASS
Sentenza 25 gennaio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di stupefacenti, la detenzione di quantità inferiori ai limiti indicati nel D.M. richiamato dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), del d. P.R. n. 309 del 1990, non costituisce un dato di per sé decisivo ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità e l'esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell'azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nella disposizione normativa sopra citata. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il rilievo dell'omessa considerazione dell'ignoranza inevitabile del precetto penale).

Commentari2

  • 1Postino patteggia per spaccio di live entità: licenziato (Cass. 31531/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2020

  • 2Coltivare è reato solo se c'è offensività in concreto (Cass. 50268/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2011, n. 4613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4613
Data del deposito : 25 gennaio 2011

Testo completo