Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 6 1 0 / 0 1 LA CORTE SULREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente- R.G.N. 20209/98 Cron. 3369 PUTATURO DONATI - Consigliere Dott. Mario 1 Dott. Pietro CUOCO -Consigliere- Rep. Rel. Consigliere GUGLIELMUCCIDott. Corrado Ud. 19/10/00 · Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copi SENTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 5 FEB. 2001 IL CANCELLIERE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI, elettivamente domiciliata in 3000 CANCELLERIA ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato PELLE GUIDO, giusta delega in atti;
CG408269 ricorrente
contro
CONSORZIO DI IMPRESE V.I.D.I.S. VIANINI - IMPREMOVITER DAL CANTON ICIS SIDERBETON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADELAIDE RISTORI 18, presso lo dell'avvocato BUCCHI LORENZO, che lo2000 studio 4296 rappresenta e difende unitamente all'avvocato -1- SMIRAGLIA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 95/98 della Sezione distaccata LECCE - Seziqve disteccate di TARANTO del di Corte d'Appello di TARANTO depositata il 13/05/98 R.G.N. 197/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PELLE'; udito l'Avvocato SMIRAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento processo Il Tribunale di Taranto, innanzi a cui, con citazione del 13.1.87, la CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI ave convenuto il consorzio d'imprese V.I.D.I.S., ha ritenuto,con sentenza del 30.3.95, che stesso non fosse tenuto a versare all'attrice il contributo previsto dagli art.24 1. n.179/58 e 5 1046/71 ,pari a lire 80.000.000, in relazione al contratto d'appalto del 4.8. 1978 per costruzione di un acquedotto rurale in agro di Taranto;
e ciò in quanto lo stesso era st realizzato dall'ing.TA dipendente del consorzio;
sicchè operava l'esonero previsto comma 4 del predetto art.5 1. n.1046/71. Di eguale parere è stata la Corte d'Appello di Lecce che ha rigettato l'appello della Cassa. In particolare, essa ha ritenuto che la predetta condizione esonerante si fosse realizzata in quanto: la riferibilità del progetto all'ing.TA o ad altri tecnici dipendenti direttamente o indirettamente dal OR si evinceva sia dall'esame esteriore del progetto e della relazione d'accompagnamento, da cui il detto professionista risulta espressamente come autore del progetto esecutivo nella sua qualità di rappresentante del OR stesso, sia dall'informativa proveniente dal OR di Bonifica Stornara e Tara a tenore della quale risultava che il OR V.I.D.I.S. aveva provveduto a mezzo di propri tecnici alla redazione del progetto;
la dipendenza diretta dell'ing.TA dal OR emergeva altresì dal fatto che - egli partecipò in prima persona alla stessa costituzione del OR in rappresentanza della società ICIS e continuò a far parte del consiglio direttivo;
il TA era stato sino al 31.3.76 dipendente della Impremoviter e quindi della - Impresit;
tale società aveva incorporato la Italimpresit ereditandone tutti i rapporti ,compresi quelli di lavoro;
poiché tale ultima società non era altro che la vecchia Impremoviter e questa era stata datrice di lavoro dell'ing.TA, dal 1961 al 1976, se ne doveva dedurre, anche per questa via, che il professionista era stato imprestato dalla Impresit al OR VIDIS per l'elaborazione e la definizione del progetto, e quindi in rapporto di dipendenza seppure indiretta con il consorzio appellante.; atteso che egli non avrebbe potuto svolgere attività professionale libera per il costante rapporto di lavoro che lo legava all'Impremoviter già all'epoca della costituzione del OR, ed essendo nell'atto costitutivo egli intervenuto anche di altra società costituente. La Cassa chiede la cassazione della sentenza con ricorso fondato su un unico articolato motivo. Il consorzio resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 La Cassa denuncia falsa applicazione di norme di diritto,omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Il OR è ad attività esterna ed è perciò vera impresa distinta da quelle consorziate, essa sostiene. Solo la dipendenza dallo stesso poteva comportare l'esonero dal contributo con conseguente inutilità dell'accertamento dei rapporti esistiti fra lo stesso e la Impremoviter o la Impresit. Dalla indicazione sul frontespizio non si può far discendere la paternità del progetto né un rapporto di lavoro dipendente con il OR. L'informativa parlava solo di propri tecnici ma non di dipendenza degli stessi ,condizione ritenuta arbitrariamente dalla Corte. In proposito l'espressione propri tecnici sta solo a significare che la progettazione doveva esser eseguita a cura dell'appaltatore da tecnici da lui incaricati e non certo da dipendenti dello stesso. Il consorzio che rese l'informativa, in possesso del contratto d'appalto poteva essere a conoscenza che la progettazione era a carico dell'appaltatore ma non certo che i tecnici incaricati erano dipendenti dell'appaltatore medesimo. - Il progetto è del 28.7.1976, a quell'epoca l'ing.TA era dipendente della Impresit che non faceva parte del OR . Il ricorso è infondato. Come si è prima detto, l'art.5 della l.n.1046/1971 esonera gli appaltatori di opere pubbliche dal versamento alla Cassa del contributo previsto dall'art.24 l.n.179/1958 3 per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro ,da ingeneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni, o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi. La Corte d'appello ha ritenuto che ricorresse la predetta condizione esonerativa. Come risulta dallo svolgimento del processo tale convincimento contenuto nella sentenza impugnata è fondata su due distinte ed autonome argomentazioni: -a – l'informativa pervenuta dal OR Stornara e Tara, il quale, come si apprende dalla memoria del controricorrente nell'ambito dell'appalto di opere pubbliche conferito al OR V.I.D.I.S. aveva funzione di controllo, circostanza non contradetta in sede di discussione;
- una serie di considerazioni logico deduttive da cui risultava che il progetto, era b. stato elaborato dall'ing.TA, direttamente o indirettamente alle dipendenze del consorzio. Più precisamente, su tale punto, la Corte rileva che la riferibilità del progetto all'ing.TA ,o ad altri tecnici dipendenti direttamente o indirettamente dal OR si evince anche dalla predetta informativa in cui si legge tra l'altro, "il consorzio di imprese V.I.D.I.S. ha provveduto,a mezzo di propri tecnici ......alla redazione del progetto esecutivo completo e dettagliato ' 66 In relazione a tale asserzione,idonea, come la stessa sentenza rileva, a sostenere la stessa la ricorrente rileva che il rilievo che tali tecnici erano dipendenti erano dipendenti del consorzio VI è solo una arbitraria aggiunta fatta con la sentenza 4 impugnata,per supportare la illogica e immotivata decisione .L'espressione propri tecnici infatti sta solo a significare che la progettazione doveva essere eseguita a cura dell'appaltatore>>. Quest'ultima parte della censura si limita a contrapporre il significato da attribuirsi, a suo avviso, all'espressione < propri tecnici>> a quello che vi ha attribuito la Corte d'appello, per la quale - evidentemente il significato da attribuire alla stessa è quello di tecnici dipendenti del consorzio, con il conseguente verificarsi della condizione esonerativa del contributo. La censura è per tale ragione inammissibile, limitandosi il ricorrente ad una mera soggettiva contrapposizione interpretativa di un'espresiione lessicale;
laddove egli avrebbe dovuto dedurre che il significato che vi attribuisce la Corte non trova rispondenza, indicandone le ragioni, in quello correntemente attribuitovi nella lingua parlata. Altrettanto deve ritenersi per la contestazione che investe l'attendibilità delle informazioni pervenute dal predetto consorzio anche in tal caso si contrappone il proprio convincimento a quello del giudice di merito senza che sia denunciato alcun vizio logico o di motivazione. L'infondatezza del predetto profilo di censura, attesa l'autonomia delle argomentazioni che sorreggono, la sentenza esonera la Corte dall'esaminare gli ulteriori profili della stessa.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese 15.000, oltre lire 3.500.000 per onorari. Roma 19 ottobre 2000 Il Consigliere es. lorcado,• Suglackin Il Presidente Rogerio be Man's Stille IL COLLASORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D A , 0 S S O 1 5 FEB. 2001 3 L A . 3 oggi, L T T 5 , LABORATORE O R B A . A S ' I ! N E L D E CANCELLERIA P L R S 3 E P A I 7 U T D - S S N I T 8 G O S - R 1 P O O N 1 C E M A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I I E R S A I G E L E D L R E O D 6