Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 31103
CASS
Sentenza 16 aprile 2008

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In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la detenzione di un quantitativo inferiore al limite stabilito con D.M., in attuazione della nuova normativa introdotta con L. n. 49 del 2006, non esclude la destinazione illecita, qualora la detenzione sia qualificata da elementi di fatto che inducano a ravvisare quel finalismo che è tuttora elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; parallelamente, il mero superamento del predetto limite può assumere valenza meramente indiziaria della destinazione della sostanza all'uso non esclusivamente personale, e non è sufficiente ad integrare il reato, in presenza di elementi di segno opposto, prospettati dall'imputato o comunque emergenti "ex actis".

L'onere di dimostrare la destinazione illecita della detenzione di sostanze stupefacenti incombe sul P.M.

Commentari5

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    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 14 luglio 2023

    Sia la L. 395/1923, sia il Codice Rocco del 1930 non prevedevano e non punivano, in una fattispecie tipica, l'uso personale di stupefacenti. In effetti, tanto nella predetta normazione del 1923 quanto in quella del 1930, la tossicomania, sotto il profilo della ratio, era qualificata alla stregua di una malattia psico-fisica. Soltanto la L. 1041/1953 sanzionava la detenzione di droghe ed il consumo, personale o meno che fosse. Dopo anni di incertezze ermeneutiche, la L. 685/1975 affermò la punibilità tassativa dello spacciatore, mentre non era considerato come perseguibile il tossicodipendente colto in possesso di una “modica quantità” di sostanza illecita. Per approfondire: La disciplina …

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  • 2La nozione di “uso personale” di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020

    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 31103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31103
Data del deposito : 16 aprile 2008

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