Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 2
Sussiste la legittimazione del sostituto procuratore a proporre impugnazione in assenza di specifica delega del Procuratore titolare, considerato che, in virtù del principio generale di impersonalità dell'ufficio del Pubblico Ministero, non occorre una delega formale del titolare al sostituto procuratore - diverso da quello che ha presentato le conclusioni di udienza - designato per proporre impugnazione, con la conseguenza che essendo, comunque, la delega atto interno all'ufficio di cui va presunta l'esistenza, l'imputato non ha interesse a dolersi della sua assenza.
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico - e non quello di falsità ideologica commessa dal P.U. in certificati o in autorizzazioni amministrative - la condotta di colui che, nella qualità di funzionario della ex USL, attesta falsamente, in una relazione inviata al Sindaco del Comune di pertinenza, di avere eseguito un sopralluogo presso il locale impianto fognario e di averne constatato la totale inefficienza, considerato che la falsa attestazione ha per oggetto un atto pubblico - non già un certificato amministrativo - ed, a tal fine, non ha rilievo la sua natura di atto interno inserito in un determinato iter procedurale, posto che può rivestire natura di atto pubblico allorché abbia rilevanza giuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2006, n. 7636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7636 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pierfrancesco - Presidente - del 12/12/2006
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 2196
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1349/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Landolfo Leonzio, il 30.11.2005, difensore di:
NT UG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5 ottobre 2005;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito, altresì, l'avv. Landolfo Leonzio, che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto che fosse applicata la legge ex Cirielli e che fossero accolti i motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO UG era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del reato di cui all'art. 479 c.p., perché, nella qualità di funzionario della ex USL n. 14, addetto all'ufficio ecologia di Castel Volturno, in una relazione inviata al Sindaco di Castel Volturno, attestava mendacemente di avere effettuato unitamente agli ingg. RI e LL un sopralluogo al collettore fognario e che tale sopralluogo aveva evidenziato che l'intera rete di collettori era pressoché piena di liquami e che, a causa del ristagno dei collettori, con impianti di sollevamento fermi, "il sistema era in tilt". In Castevolturno il 9.8.1994. Con sentenza del 31 maggio 2002, il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato, previa derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 480 c.p.. Pronunciando sul gravame proposto dal PM e su quello incidentale dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava il IO colpevole del reato di falso ideologico come originariamente contestato e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia violazione della legge processuale penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e), con riferimento agli artt. 125, 568 ss., 593 ss.. Lamenta, in particolare, il mancato rilievo dell'inammissibilità dell'impugnazione del PM, stante l'inappellabilità delle sentenza dichiarativa della prescrizione, pronunciata fuori del dibattimento.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 125, 178, 179, 568 ss., 593 ss., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e) e R.D. n. 12 del 1941, art. 69 sul rilievo che il PM appellante dr.
LI, lo stesso che aveva condotto l'attività di indagine preliminare, non era abilitato all'impugnazione, in mancanza di apposita designazione da parte del titolare dell'ufficio. Non essendo egli Procuratore titolare ne' munito di specifica delega, la sua impugnazione era insanabilmente nulla, tamquam non esset. La Corte distrettuale aveva omesso di rilevare il vizio, rilevabile ex officio, omettendo, altresì, di rendere motivazione sul punto, nonostante la questione fosse stata tempestivamente sollevata. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 125, 129, 178 ss., 465 ss., 470 ss, 484 ss., 568 ss., 593 ss., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) sul rilievo che, erroneamente, era stata ritenuta di merito la sentenza di primo grado, che, invece, essendo stata emessa prima del dibattimento, era soggetta solo a ricorso per cassazione e non già ad appello.
Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 125, 582, art. 591, comma 1, lett. c) ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) c) ed e), sul rilievo che non aveva rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione del PM in quanto priva dei dati d'individuazione della tempestività del gravame.
Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 125, 581, art. 591, comma 1, lett. c) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) sul riflesso dell'erronea formulazione del gravame, avendo chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e non già l'erroneità della declaratoria di prescrizione.
Insomma, l'appellante aveva errato nella scelta del rimedio, avendo eccepito l'annullamento con appello, anziché proporre ricorso per cassazione.
Inoltre, l'impugnazione era priva di motivi specifici. Il sesto motivo contesta la qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo che l'ipotesi di reato era stata correttamente inquadrata dal primo giudice nel paradigma dell'art. 480 c.p., stante la natura dell'atto asseritamente falsificato. Invero, il pubblico ufficiale aveva inteso solo attestare la pericolosità, per la salute pubblica, delle condizioni dell'impianto fognario.
Il settimo motivo denuncia l'illegittimità delle ordinanze di rinnovazione della c.d. istruttoria dibattimentale, che avevano privato l'imputato di un grado di giurisdizione, con pregiudizio per il suo diritto di difesa.
L'ottavo motivo, eccepisce la nullità della motivazione per mancanza e/o travisamento di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e). Deduce, in proposito, il travisamento nel quale era incorsa la motivazione della sentenza impugnata, in quanto la relazione in atti non recava alcuna data di sopralluogo, trattandosi di mera informazione medica.
Erano state travisate anche le risultanze della prova testimoniale, posto che il teste RI aveva sollecitato a non confondere l'impianto coi collettori aggiungendo che questi ultimi erano effettivamente non funzionanti.
Il nono motivo denuncia che all'imputato era stato inibito di chiedere l'ammissione ai riti alternativi, particolarmente al rito abbreviato, modificato nelle more dalla L. n. 144 del 2000, art. 4 ter stante la pronuncia ex art. 129 c.p.p.. La questione, riproposta con l'appello incidentale, non era stata presa in considerazione dal secondo giudice.
Con memoria depositata il 14.3.2006, il difensore ha chiesto, in via subordinata, che sia dichiarato inammissibile l'appello ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10;
e, sempre in via subordinata, che sia rilevato il vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione ovvero mancata assunzione di prove decisive puntualmente dedotte, ai sensi dell'art. 606, lett. e) ed art. 505, lett. d).
In particolare, si duole che non siano state assunte le prove richieste, in particolare il testimoniale a discarico indicato nella lista depositata in primo grado il 10.5.2000 ed i documenti prodotti in giudizio (verbale 5.10.05), con riferimento allo stato dei collettori ed alla paventata situazione di pericolo. 2. - I primi cinque motivi, tutti afferenti al profilo della ritualità della proposizione del gravame del PM, possono essere congiuntamente esaminati.
La prima questione, relativa all'inammissibilità dell'appello, stante la sola ricorribilità della sentenza di primo grado (motivi primo e terzo), è priva di fondamento. Al riguardo, è, certamente, corretta l'affermazione del giudice di appello che, investito di identica eccezione di rito, aveva rilevato che la sentenza di primo grado, dichiarativa di proscioglimento, ai sensi degli artt. 129 e 529 c.p.p., per intervenuta prescrizione del reato, qualificato nei termini di cui all'art. 480 c.p., fosse suscettiva di appello e non già di ricorso per cassazione. Emessa, infatti, dopo la verifica della regolarità del contraddittorio e della costituzione delle parti, e successivamente alla declaratoria di contumacia dell'imputato, la stessa doveva considerarsi, ad ogni effetto, sentenza dibattimentale (per mero refuso, qualificata di merito) e non già predibattimentale, soggetta pertanto ad appello. Tale affermazione è, peraltro, in linea con l'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione penale, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti e la declaratoria di contumacia dell'imputato, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta ad appello qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice (cfr. Cass. sez. 2^, 17.11.2004, n. 48340, rv. 230535). In ordine all'altra questione (motivo secondo), relativa al difetto di legittimazione del pubblico ministero appellante, trattandosi dello stesso soggetto che aveva condotto l'attività d'indagine preliminare, privo peraltro di specifica designazione del titolare dell'ufficio di Procura, è vero che sul punto la Corte di merito ha omesso di motivare.
È pur vero, nondimeno, che la genericità della formulazione, peraltro esposta in termini parentetici, non meritava espressa risposta.
Infatti, nel contesto del secondo motivo dell'appello incidentale, relativo al profilo dell'appellabilità della sentenza di primo grado, l'appellante aveva inserito il rilievo critico in questione, limitandosi ad osservare:
Ciò premesso non può non balzare agli occhi la perseverante "durevolezza " con la quale il PM - titolare della fase preliminare delle indagini ed estensore dell'originaria, erronea, rubrica ex art.479 c.p. - segue in prima persona la sorte del malcapitato dr.
IO. E comunque, la questione era manifestamente infondata sia perché nessun profilo d'incompatibilità funzionale avrebbe potuto ravvisarsi in rapporto alle circostanze segnalate (conduzione delle indagini preliminari e formulazione della rubrica, peraltro corretta, e non erronea, come sostenuto dall'appellante) e sia perché affatto irrilevante era l'asserita, eventuale, mancanza di delega scritta. A quest'ultimo riguardo, merita di essere ribadito l'insegnamento di questo Giudice di legittimità secondo cui in virtù del principio generale d'impersonalità dell'ufficio del PM, non occorre verso i terzi una delega formale del titolare al sostituto procuratore - diverso da quello che ha preso le conclusioni di udienza - designato per proporre impugnazione sicché essendo la delega atto interno all'ufficio di cui va presunta l'esistenza, l'imputato non ha interesse a dolersi della sua mancanza (cfr. Cass, sez. 1^, 8.1.1997, n. 745, rv. 206667; cfr., id. 5^, 28.10.1996, n. 4619, rv. 206153;
id. sez. 6^, 16.4.1999, n. 10225, rv. 216025). Destituita di fondamento, poi, è la doglianza relativa al mancato rilievo d'inammissibilità del gravame del pubblico ministero in quanto privo dei dati d'individuazione della tempestività del gravame. A parte la genericità dell'assunto, è sufficiente il rilievo che la dedotta, asserita, mancanza non era causa d'irritualità del gravame, essendo onere del giudice verificarne la tempestività; onere regolarmente adempiuto nel caso di specie, con l'espresso riconoscimento della piena tempestività dell'appello proposto, mediante l'espressa indicazione dei termini temporali di riferimento.
Identico giudizio d'infondatezza va espresso in ordine alla questione dell'impropria formulazione del petitum del gravame (richiesta di annullamento e non già erroneità della declaratoria di prescrizione), a sottolineatura della ritenuta erroneità della scelta del mezzo d'impugnazione proposto (appello e non già ricorso per cassazione), oltre alla mancata indicazione di motivi specifici. Ed infatti, con argomentazione formalmente corretta - ed anche giuridicamente tale, al punto da comportare l'accoglimento del gravame - il pubblico ministero aveva lamentato l'erroneità del nomen iuris attribuito dal giudice di primo grado alla fattispecie oggetto di giudizio (falso ideologico in certificazione amministrativa e non già in atto pubblico), per poi dichiarare l'estinzione del reato, così riqualificato, per intervenuta prescrizione.
L'impropria richiesta di annullamento, data la ritenuta appellabilità della sentenza, non inficiava certamente la corretta proposizione del gravame, essendo - per quanto si è detto - corretta la scelta del mezzo d'impugnazione e spettando, comunque, al giudice di merito l'interpretazione del contenuto dell'atto d'impugnativa. Nè il gravame proposto avrebbe potuto ritenersi aspecifico in quanto investiva l'intera pronuncia impugnata, non solo nel suo esito conclusivo (declaratoria d'improcedibilità), ma anche nel presupposto giuridico, afferente alla qualificazione giuridica del fatto-reato, che ne costituiva il logico antecedente. Ineccepibile risulta, inoltre, l'argomentazione (criticata nel sesto motivo) in forza della quale il giudice di appello ha restituito al fatto la corretta configurazione giuridica espressa in rubrica nei termini di cui all'art. 479 c.p. e non già, come ritenuto dal primo giudice, ai sensi dell'art. 480 c.p.. Richiamandosi a consolidati insegnamenti di questa Corte regolatrice in ordine alla differenza tra atto pubblico e certificato l'amministrativo, il giudice di appello ha ravvisato nella relazione in atti gli estremi dell'atto pubblico.
La sua natura procedimentale, quale atto interno inserito in un determinato iter procedurale, non influiva in alcun modo sull'anzidetta qualificazione, alla stregua della consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità che riconnette natura di atto pubblico anche all'atto interno (cfr. Cass. Sez. 5^, 6.10.2003, n. 49417, rv. 227659). E nel caso di specie, la riconosciuta rilevanza giuridica era conclamata dalla circostanza, giustamente evidenziata dalla Corte distrettuale, che la stessa relazione aveva costituito presupposto logico-giuridico dell'ordinanza con la quale il Sindaco, recependone espressamente il contenuto, aveva disposto d'urgenza l'intervento manutentivo sugli impianti fognari.
Parte ricorrente non ha motivo, poi, di dolersi (come fa nel settimo motivo) della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, posto che la Corte di merito ha motivato congruamente l'esercizio dei suoi poteri discrezionali in materia, segnalando la necessità dell'integrazione probatoria, attraverso l'escussione della prova orale, che ha completato il compendio istruttorio, per l'innanzi affidato al mero corredo documentale.
Il coacervo delle risultanze probatorie ha, poi, convinto lo stesso giudice, che ne ha reso idonea giustificazione, del fatto che nessun sopralluogo fosse stato effettuato dall'imputato e che dunque, la relazione a sua firma documentasse un fatto mai compiuto. L'ottavo motivo, relativo al preteso travisamento delle risultanze processuali, è pur esso privo di fondamento, posto che l'articolazione del testo motivazionale non da adito ad equivoci di sorta od a distorsioni interpretative.
Il nucleo centrale dell'addebito, incontrovertibile nella sua oggettiva concludenza, era che il fatto documentato non fosse mai stato compiuto, diversamente da quanto attestato nella relazione incriminata, nella quale il funzionario competente, nella sua qualità di dirigente dell'ufficio Ecologia, richiesto dal sindaco di riferire sulle condizioni del collettore fognario, affermava di averne direttamente verificato lo stato in esito ad un sopralluogo, in realtà mai effettuato. Nè si prestava ad equivoci il riferito assunto del teste RI, uno dei due tecnici che, secondo la relazione, avrebbero accompagnato il funzionario nel sopralluogo. Il testimone aveva, infatti, recisamente, escluso che l'attività di sopralluogo rientrasse nelle sue attribuzioni, con ciò negando, implicitamente, di aver mai partecipato ad operazioni di tal fatta, a significativa e definitiva conferma di quanto riferito dall'altro tecnico ing. LL, che aveva categoricamente escluso di aver partecipato ad ispezioni di sorta sui collettori litoranei unitamente all'imputato ed all'RI.
Neppure nella logica della nuova formulazione dell'art. 606, lett. e), secondo la sollecitazione di parte ricorrente nella memoria difensiva in atti, sarebbe apprezzabile il dedotto travisamento, nella parte in cui il testimone avrebbe precisato che i collettori, da distinguere dal complessivo impianto fognario, fossero perfettamente funzionanti, posto che, a tutto concedere, la dedotta discrasia sarebbe assolutamente ininfluente - e comunque, certamente inidonea a sconvolgere la complessiva tenuta logica della sentenza impugnata - in quanto residuerebbe pur sempre il dato storico della falsità dell'attestazione in atto pubblico di un'operazione mai compiuta. Tale considerazione vale, altresì, a spiegare perché mai la prova offerta dalla parte oggi ricorrente, in ordine allo stato dei collettori ed alla reale esistenza di una situazione di pericolo non avrebbe potuto considerarsi decisiva.
La censura di cui al nono motivo, relativa all'asserita impossibilità di accesso a riti alternativi, deve essere disattesa, non avendo la parte specificato le ragioni per le quali gli sarebbe stata, ingiustamente, preclusa una possibile opzione processuale e per le quali non aveva, comunque, proposto rituale richiesta di ammissione, a parte che la reclamata disciplina transitoria di cui alla L. 5 giugno 2004, n. 144, art. 4 ter, comma 2, è dettata solo per i processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo. Da ultimo, va disattesa l'istanza di applicazione del nuovo regime di prescrizione, formulata dal difensore all'odierna udienza, posto che la nuova disciplina non si applica nel giudizio di legittimità. 2. - Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2007