Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
In tema di impugnazione del pubblico ministero, data l'impersonalità di tale ufficio, legittimati a proporre impugnazione sono sia il titolare dell'ufficio sia i suoi sostituti, in quanto delegati, anche informalmente, dal capo, non rilevando, quindi, la mancanza agli atti di una delega scritta. Nè valgono regole particolari per il caso in cui il pubblico ministero sia stato sollecitato ad impugnare dalla parte civile ex art. 572 cod. proc. pen., perché tale norma, che non ha affatto natura eccezionale, con il riferimento al "pubblico ministero", rinvia implicitamente alla disciplina generale dell'art. 570 dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1999, n. 10225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10225 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 16/04/1999
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N.778
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.14949/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NZ IO, n. a Napoli il 10.2.1941
nonché, nei suoi confronti, dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze
e dalla parte civile IA GI
avverso la sentenza in data 14 ottobre 1997 della Corte di appello di Firenze nonché avverso l'ordinanza in data 23 aprile 1997 della medesima Corte Visti gli atti, i provvedimenti denunziati e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso dell'imputato e, in accoglimento dei ricorsi del pubblico ministero e della parte civile, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito per la parte civile l'avv. Luigi Stortoni, che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso;
Uditi per il ZI gli avv. Mario Giulio Leone e Pier Matteo Lucibello, che hanno concluso per la inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso del pubblico ministero e per il rigetto del ricorso della parte civile, riportandosi ai motivi del proprio ricorso.
Fatto
Con sentenza del Tribunale di Firenze in data 7 febbraio 1990, IO NZ, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, veniva giudicato colpevole del reato di calunnia in danno di GI LO, Giudice istruttore del medesimo Tribunale, e condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, con riferimento al contenuto di una relazione dal ZI indirizzata in data 6 settembre 1988 al Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Bologna, in cui si esponevano fatti penalmente rilevanti asseritamente commessi dal Dott. LO nella gestione di un processo condotto in fase di istruzione formale. A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 5 dicembre 1990, riduceva la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, ravvisando responsabilità penale del ZI con riferimento ad uno solo degli episodi da lui esposti nella relazione ed escludendo pertanto la continuazione con gli altri fatti.
L'addebito, così delimitato, riguardava l'avere il ZI incolpato il LO, sapendolo innocente, di avere dichiarato complete, contrariamente al vero, le indagini di carattere patrimoniale avviate nei confronti di imputati di corruzione, così da poter pervenire, con la sentenza istruttoria, al proscioglimento dei medesimi (recte, alla derubricazione delle imputazioni di corruzione in quelle di interesse privato in atto di ufficio). A seguito di ricorso del ZI, la Corte di cassazione, sezione sesta, con sentenza in data 3 luglio 1991, annullava senza rinvio la sentenza impugnata in ordine agli episodi di cui ai capi B2 e B4c della relazione - denunzia perché i fatti non costituiscono reato, rigettando nel resto il ricorso: rilevava la Suprema Corte che la Corte di appello, pur ravvisando la responsabilità penale dell'imputato per una sola delle violazioni contestate, aveva erroneamente omesso di pronunciare formalmente sentenza di proscioglimento per gli ulteriori addebiti;
e, quanto all'unico fatto per il quale l'imputato era stato ritenuto colpevole, che non sussistevano i denunciati vizi di motivazione.
In data 28 settembre 1994 il ZI proponeva richiesta di revisione, che la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile con ordinanza in data 14 novembre 1994. A seguito di ricorso dell'interessato, la sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza in data 22 febbraio 1996, annullava l'ordinanza impugnata e rinviava per il giudizio di revisione ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Osservava la Suprema Corte che la Corte di appello aveva omesso di esaminare tutte le prove prodotte, trascurandone alcune per asserita omogeneità con le altre, e che aveva soprattutto omesso di esaminare il complessivo valore delle prove, da considerare unitariamente, onde verificare se esse erano state prese in considerazione dai primi giudici, ai soli fini rilevanti per lo specifico giudizio di responsabilità, come formatosi nel giudicato emesso a carico del ZI. E ciò considerando che nel giudizio a carico del ZI non si era tanto discusso dei fatti materiali e della loro successione cronologica, quanto della sussistenza o meno dell'elemento psicologico del reato idoneo ad attribuire rilevanza penale ad una denunzia sicuramente falsa.
Ciò affermato, la Suprema Corte aveva cura di precisare che l'annullamento dell'ordinanza impugnata conseguente a tale difetto di motivazione non poteva interpretarsi come impeditiva per la Corte di appello di procedere, in sede di rinvio, a nuova valutazione di ammissibilità della domanda, dato che, nella disciplina dell'istituto delineata dal nuovo codice, in cui non è più formalmente distinguibile una fase rescindente da una rescissoria, la fase relativa all'ammissibilità non può essere separata dalla fase del giudizio.
Con ordinanza in data 23 aprile 1997, la Corte di appello di Firenze, rilevato che sussistevano i presupposti per farsi luogo al giudizio di revisione, rigettava la richiesta della parte civile LO di declaratoria della inammissibilità della istanza di revisione.
Con sentenza in data 14 ottobre 1997, la medesima Corte di appello, all'esito del giudizio di revisione conseguente all'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte con, la predetta decisione, revocava la sentenza di condanna emessa dalla medesima Corte di appello in data 5 dicembre 1990 a carico del ZI, assolvendo il medesimo dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
Osservava la Corte di merito che l'esame del materiale probatorio prodotto dalla difesa del ZI aveva consentito di verificare la infondatezza dei presupposti sui quali era stata ritenuta la colpevolezza del medesimo, permettendo in particolare di escludere che egli avesse avuto la malevola volontà di accusare persona innocente.
Si rilevava in proposito che era incontestato che il Giudice istruttore avesse omesso di procedere alle verifiche volte ad accertare eventuali trasferimenti di denaro nei conti correnti degli imputati di corruzione passiva in relazione alla attività da loro svolta quali componenti della commissione esaminatrice per la ammissione di alcuni candidati alla scuola di specializzazione in odontostomatologia dell'Università di Bologna;
e che tale atteggiamento rinunciatario del G.i. poteva bene avere ingenerato nel ZI la erronea convinzione di un uso distorto dei poteri da parte del medesimo, al fine di poter pervenire a una derubricazione indubbiamente vantaggiosa per gli imputati. Si aggiungeva che era stato lo stesso G.i. a fare riferimento alle indagini preliminari finalizzate all'accertamento di travasi di denaro da candidati ad esaminatori, al fine di stabilire se il danaro era stato effettivamente dato al pubblico ufficiale EA e non solo offerto, e a dare conto del loro esito negativo, il che poteva apparire logicamente inconciliabile con la scelta dal medesimo operata di non completare le indagine stesse, e ciò nonostante che l'imputazione mossa agli imputati era di corruzione per utilità diverse dal denaro.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il ZI, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze e la parte civile LO. Tali ultimi due ricorrenti hanno impugnato anche l'ordinanza emessa in fase predibattimentale in data 23 aprile 1997.
Il ZI, denuncia, con un unico motivo, la mancanza di correlazione logica tra motivazione e formula assolutoria adottata. Si osserva che il giudice della revisione ha riconosciuto che il ZI non aveva posto in essere alcuna falsa rappresentazione di fatti a carico del LO, ma ha, contraddittoriamente con questa affermazione, che avrebbe dovuto condurre alla formula assolutoria "il fatto non sussiste", concluso circa la insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Si conclude pertanto, in primo luogo, per la richiesta di rettificazione del dispositivo della sentenza di assoluzione con la formula "il fatto non sussiste"; in subordine, per l'annullamento della sentenza con rinvio, con sostituzione della formula assolutoria nei predetti termini;
ovvero, in ulteriore subordine, per l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione.
Il Procuratore generale ricorrente denuncia, con un primo motivo, la inosservanza degli artt. 586 comma 1, 627 comma 3, 628 comma 2, 630 lett. c), 631 c.p.p., osservando che la Corte di merito, con la ordinanza emessa in data 23 aprile 1997, dichiarativa dell'ammissibilità della richiesta di revisione, e con la sentenza in data 14 ottobre 1997, non si è uniformata alla sentenza della Corte di cassazione, non essendosi attenuta alla valutazione demandatagli di verificare i caratteri della novità e della rilevanza delle prove offerte dal ZI, le quali data la loro natura e significato del tutto analoghi a quelli già in precedenza esaminati, non avrebbero potuto che confermare la manifesta infondatezza della richiesta di revisione.
Con un secondo motivo, l'ufficio ricorrente denuncia l'abnormità dei predetti provvedimenti, in relazione all'art. 609 comma 2 e 637 comma 3 c.p.p., rilevando che il convincimento della Corte di merito si è esplicitamente basato non già su prove nuove ma, illegittimamente, su elementi già precedentemente acquisiti in processo, che sono stati diversamente valutati rispetto all'apprezzamento che di essi era stato operato nel corso del giudizio di merito, con ciò compiendosi una sorta di terzo giudizio di merito al di fuori degli schemi previsti dall'ordinamento processuale.
Con un terzo motivo, si lamenta la mancanza e illogicità della motivazione sia della ordinanza che della sentenza, osservandosi che la Corte di merito non ha tratto conseguenze logiche dal fatto che il ZI al momento della presentazione delle requisitorie all'esito della istruzione formale non aveva espresso rilievi sulla presunta carenza istruttoria ne' aveva rappresentato l'esigenza di concludere le indagini ne aveva provveduto ad estendere l'imputazione di corruzione includendovi il profilo patrimoniale;
il che dimostra una acquiescenza del ZI all'operato del Giudice istruttore incompatibile con una sua convinzione di malgoverno processuale dal medesimo operato. Altrettanto illogica, secondo l'ufficio ricorrente, è l'affermazione secondo cui le dichiarazioni rese in istruttoria dal ZI, che avevano il significato obbiettivo di un riconoscimento della correttezza dell'operato del G.i., dovevano considerarsi espressione scontata di una difesa minimale di un qualsiasi soggetto chiamato a rispondere del reato di calunnia. La parte civile GI LO, a mezzo del suo procuratore avv. Luigi Stortoni, denuncia, con riferimento alla ordinanza in data 23 aprile 1997 e alla sentenza in data 14 ottobre 1997 della Corte di appello di Firenze, con un primo motivo, la violazione dell'art. 630 c.p.p. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa l'ammissibilità della revisione, osservandosi che la Corte di appello aveva considerato, come "nuove", prove che in realtà tali non erano, in quanto gli elementi pretermessi nell'esame compiuto in occasione dell'ordinanza del 14 novembre 1994, su cui aveva richiamato l'attenzione la Corte di cassazione, erano del tutto omogenei a quelli già in precedenza ritenuti irrilevanti, ed erano comunque da sempre conosciuti da tutti e a disposizione del ZI, il che avrebbe dovuto condurre a una nuova declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione.
Con un secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 630 c.p.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza assolutoria sotto il profilo della ritenuta carenza del dolo. Si osserva che nell'ordinanza emessa dal G.i. LO a chiusura della istruzione formale la derubricazione non fu motivata in ragione delle risultanze delle indagini patrimoniali ma derivò dal fatto che mancava qualsiasi atto del pubblico ufficiale, il che rendeva del tutto ininfluenti gli accertamenti patrimoniali. In secondo luogo, la contestazione formulata dal pubblico ministero, e dallo stesso mai modificata, faceva riferimento a una "prospettiva" di benefici economici per il EA derivanti da collaborazioni con la casa di cura, e quindi vantaggi futuri, il che rendeva logicamente irrilevanti indagini patrimoniali sul conto degli imputati. Inoltre, il LO non aveva dichiarato nella sua ordinanza di rinvio a giudizio che gli accertamenti patrimoniali erano stati "completati", ma solo, nella premessa di tale provvedimento, che erano stati disposti ed effettuati simili accertamenti. Ancora, il ZI, nella sua requisitoria, non si dolse del mancato completamento delle indagini patrimoniali ne' se ne dolse in sede di appello, esplicitamente dichiarando che quelle indagini non erano funzionali ai fini delle imputazioni contestate e che semmai potevano essere approfondite in altra sede per far luce su altri eventuali episodi di reato. Infine, la sentenza illogicamente toglie ogni efficacia probatoria alle stesse dichiarazioni rese dal ZI nel corso del processo a suo carico, ove egli ripetutamente affermò che non aveva mai inteso incolpare il LO di comportamenti scorretti con riferimento alla derubricazione della imputazione di corruzione in quella di interesse privato in atti di ufficio, circostanza che dà la prova che egli era in mala fede quando accusò il LO della dolosa omissione degli accertamenti patrimoniali al fine della compiacente derubricazione delle imputazioni.
Il ZI e la parte civile hanno, nella imminenza dell'udienza davanti a questa Corte, depositato memorie difensive. Replicando al ricorso del Procuratore generale, il ZI deduce la inammissibilità del ricorso del P.G. ex art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p., atteso che il ricorso è stato proposto su sollecitazione della parte civile ex art. 572 c.p.p. e che tale norma attribuisce la competenza a prendere in esame detta istanza al "pubblico ministero", da identificare nel magistrato che ha ricevuto la delega alla trattazione del processo e che ha preso le conclusioni in udienza, mentre nel caso in esame l'atto di impugnazione è stato presentato da altro magistrato senza che esista agli atti alcuna prova di un provvedimento di sostituzione del magistrato originariamente delegato, con conseguente possibile nullità dell'iniziativa assunta da altro magistrato del pubblico ministero, ex art. 178 comma 1 lett. b) c.p.p. Si deduce inoltre la inammissibilità dell'impugnazione avverso l'ordinanza del 23 aprile 1997, ex art. 591 comma 1 lett. a), b), c) e d) c.p.p., rilevandosi: a) che la parte civile non ha impugnato la diversa ordinanza, in data 14 ottobre 1997, con la quale la Corte di appello, in fase dibattimentale, ha ammesso due ulteriori nuove prove sopravvenute ed ha affermato esplicitamente il carattere di novità e di rilevanza delle altre 42 prove allegate alla richiesta di revisione (tale omessa impugnazione farebbe infatti venir meno l'interesse alla impugnazione avverso l'ordinanza predibattimentale con la quale la Corte di merito ha rigettato la richiesta della parte civile di dichiarare inammissibile la richiesta di revisione); b) che l'art. 634 c.p.p. consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione, non contro l'ordinanza che rigetta la richiesta di declaratoria di inammissibilità. il che si inquadra nel nuovo sistema processuale in tema di revisione che non prevede una separazione tra fase ammissiva e fase decisoria;
c) che la impugnazione è stata proposta fuori termine, posto che la ordinanza in questione è espressione di una valutazione logicamente precedente alla decisione relativa alla citazione a giudizio e come tale non si pone nella fase degli atti preliminari al dibattimento;
d) che vi è stata rinunzia implicita, posto che il Procuratore generale nel corso della udienza chiese espressamente l'acquisizione delle due nuove prove prodotte e di tutte le prove riguardanti gli accertamenti di capitale, il che è inconciliabile con un ricorso tendente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta.
Con ulteriore rilievo, si osserva che dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione non derivava alcuna valutazione negativa sul carattere di novità delle prove dedotte già valutate e ritenute inammissibili dalla Corte di appello, sicché è infondata la censura di abnormità dei provvedimenti impugnati.
Inoltre il ricorrente deduce la infondatezza del rilievo di incoerenza logica della motivazione della ordinanza del 23 aprile 1997 in tema di ammissibilità, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'Ufficio ricorrente.
Si osserva ulteriormente che è infondato anche il rilievo in ordine alla incoerenza logica della sentenza in data 14 ottobre 1997 con riferimento al suo contenuto rescindente, poiché avendo il P.G. espresso il consenso alla acquisizione delle nuove prove, detto organo non aveva titolo per censurare la sentenza di assoluzione in punto di valutazioni di ammissibilità.
Infine, si deduce l'infondatezza del rilievo in ordine alla incoerenza logica della sentenza predetta con riferimento al suo contenuto rescissorio.
La parte civile ha osservato che l'addebito calunnioso riguardava il fatto che il LO non avesse completato gli accertamenti patrimoniali, e ciò al fine di derubricare il reato da corruzione a interesse privato in atti di ufficio. Ma in realtà il LO aveva motivato la sua derubricazione non sulla base dell'esito negativo delle indagini patrimoniali (di cui egli non aveva affatto affermato la completezza), ma in relazione alla riscontrata mancanza dell'atto del pubblico ufficiale. Alla memoria sono stati allegati gli atti contenuti nel fascicolo processuale n.1536/98 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Bologna.
Con una memoria di replica sulle produzioni della parte civile, il ZI chiede la estromissione dal fascicolo processuale della memoria della parte civile, essendo stati con essa prodotti documenti nuovi, provenienti da altri procedimenti senza il contraddittorio del ZI, e sulla base dei quali sono state formulate valutazioni inconferenti in quanto non correlati al contenuto dei documenti nuovi posti a base dell'istanza di revisione.
Diritto
I ricorsi sono infondati.
Va, in via preliminare, affermata la manifesta infondatezza della tesi della inammissibilità del ricorso del pubblico ministero sostenuta, per un duplice profilo, dal ZI. Quanto al primo aspetto dedotto, come è noto, data l'impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero, legittimati a proporre impugnazione sono sia il titolare dell'ufficio sia i suoi sostituti, in quanto delegati, anche informalmente, dal capo (Sez. I, u.p. 8 gennaio 1997, Persico, rv. 206667; Sez. V, c.c. 28 ottobre 1996, Giovannin, rv. 206153; Sez. II, u.p. 2 agosto 1994, Zagolin, rv. 200271; cfr. anche Sez. VI, u.p. 27 marzo 1995, Dolmen, rv. 201820), non rilevando, quindi, la mancanza agli atti di una delega scritta. Nè valgono regole particolari per il caso in cui il pubblico ministero sia stato sollecitato ad impugnare dalla parte civile ex art. 572 c.p.p., perché tale norma, che non ha affatto natura "eccezionale", con il riferimento al "pubblico ministero", rinvia implicitamente alla disciplina generale dell'art. 570 dello stesso codice.
Quanto all'aspetto dell'interesse a proporre impugnazione avverso l'ordinanza del 23 aprile 1997, che riguarda anche il ricorso della parte civile, deve osservarsi che pur trattandosi di atto non previsto dalla legge (che contempla all'art. 634 C.P.P. le sole ordinanze predibattimentali negative dalla ammissibilità della richiesta di revisione), il provvedimento in questione non ha determinato alcuna conseguenza processuale apprezzabile, essendo il suo contenuto decisorio, puramente interlocutorio, rimasto di fatto assorbito dalla sentenza assolutoria emessa dalla Corte di appello all'esito del giudizio di revisione;
sicché anche i relativi gravami devono considerarsi assorbiti in quelli proposti avverso la sentenza. In altri termini, data la mancanza di effetti processuali definitivi ricollegabili alla ordinanza in questione, in relazione ad essa non è individuabile un capo autonomo su cui debba pronunciarsi questa Corte;
del che è prova la considerazione che una ipotetica pronuncia di inammissibilità delle impugnazioni proposte avverso detta ordinanza non inciderebbe per nulla sul thema decidendum oggetto del presente giudizio di cassazione.
Circa l'aspetto della novità delle prove poste a fondamento del giudizio di revisione, contestata nei ricorsi del pubblico ministero e della parte civile, giova ribadire che, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per "prove nuove" ai sensi dell'art. 630 comma 1, lett. c), c.p.p. possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche in tal caso l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato (Sez. I, c.c. 6 ottobre 1998, Bompressi, rv. 211456; Sez. I, c.c. 10 luglio 1998, Campolo, rv. 211274; Sez. V, c.c. 28 maggio 1996, Di Fabio, rv. 205207; Sez.III, c.c. 10 giugno, Galli, rv. 206046 e 206045; Sez. I, u.p. 14
dicembre 1992, Martello, rv. 192795; cfr. anche Sez. III, c.c. 29 ottobre 1998 Vara, rv. 212189; Sez. I, c.c. 16 marzo 1998, Papale, rv. 210416; Sez. I, c.c. 19 dicembre 1995, Galeazzi, rv. 203604; Sez.II, c.c. 27 marzo 1992, Barisano, rv. 192251).
È il caso di sottolineare che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte civile, tale orientamento interpretativo era stato fatto proprio anche dalla sentenza della Corte di cassazione in data 22 febbraio 1996 (v. in particolare pag. 7) che aveva annullato con rinvio la prima decisione della Corte di appello di inammissibilità della richiesta di revisione.
Ciò posto, va osservato che i 63 documenti prodotti a sostegno della richiesta di revisione, erano senz'altro "nuovi", nel significato sopra precisato, stando alla incensurabile valutazione, sul punto, della Corte di merito;
dal che consegue la infondatezza delle censure espresse sul punto dal pubblico ministero e dalla parte civile ricorrenti.
Altro discorso è, naturalmente, quello della efficacia probatoria di tali nuovi elementi, vale a dire della loro idoneità a ribaltare l'affermazione di colpevolezza espressa nel giudicato. Ma ciò riguarda il merito delle doglianze del pubblico ministero e della parte civile: cioè, la congruità e logicità della motivazione resa nella sentenza impugnata.
Ora, al riguardo va rilevato che la Corte di merito non si è sottratta al dovere di esaminare tutte le prove prodotte, esaminandone, per usare le parole della citata sentenza della Corte di cassazione del 22 febbraio 1996, "il complessivo valore (...) da considerarsi unitariamente, onde verificare se esse erano state prese in considerazione dai primi giudici, ai soli fini rilevanti per lo specifico giudizio di responsabilità, come formatosi nel giudicato emesso a carico del ZI". È vero che, per un qualche difetto di analiticità nella disamina delle nuove prove, la sentenza impugnata potrebbe apparentemente dare ragione alle critiche espresse dal pubblico ministero e dalla parte civile ricorrenti, che ne hanno censurato la natura di "terzo giudizio di merito", travalicante il giudicato;
ma, nella sostanza, la Corte di appello ha espresso il suo convincimento mettendo effettivamente a raffronto il nuovo materiale probatorio con quello posto a fondamento della sentenza di condanna, pervenendo alla conclusione della "infondatezza dei presupposti sui quali era stata ritenuta la colpevolezza del ZI", sotto il profilo della esclusione "nell'imputato del dolo quale malevola volontà di accusare persona innocente" (p. 13 della sentenza). A sostegno di tale convincimento, la Corte di appello ha in particolare evidenziato che l'atteggiamento "rinunciatario" del G.i. a completare gli accertamenti patrimoniali (che pure erano stati dallo stesso avviati, evidentemente nella convinzione di una loro non superfluità ai fini della esatta messa a punto delle imputazioni per le quali era ancora in corso l'istruttoria) può avere oggettivamente ingenerato nel ZI la erronea convinzione di un uso distorto dei poteri del Magistrato inquirente"; e che la profonda insoddisfazione del ZI per il mancato completamento di dette indagini risulta positivamente provata dal (certamente "nuovo") documento prodotto con la richiesta di revisione consistente in una annotazione del medesimo ZI in calce a una lettera in data 20 giugno 1988 del LO di trasmissione del rapporto della Guardia di Finanza;
annotazione con la quale si puntualizzava che gli accertamenti patrimoniali richiesti non risultavano completati neanche con riferimento all'anno accademico 1986 - 1987.
A fronte di tale obbiettiva risultanza, non assume specifica significatività, osserva ineccepibilmente la Corte di appello, ne' il fatto che il ZI non avesse espresso rilievi al riguardo in sede di requisitorie finali ne' che il medesimo imputato, nel corso del processo a suo carico, avesse dichiarato di non avere avuto intenzione di accusare il LO di alcun reato.
In conclusione, nei limiti connaturati al presente giudizio di legittimità, la sentenza impugnata non merita le censure ravvisate dal Procuratore generale e dalla parte civile ricorrenti, avendo la Corte di merito esposto con motivazione sufficiente e immune da vizi logico - giuridici le ragioni per le quali le nuove produzioni erano idonee a far venire meno la prova dell'elemento psicologico del reato contestato e, quindi, a determinare l'assoluzione dell'imputato, con la relativa formula, in accoglimento della richiesta di revisione. Anche le doglianze del ZI, al limite della ammissibilità, devono essere rigettate.
Il ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe dovuto assolverlo per insussistenza del fatto, avendo egli detto il vero addebitando al G.i. il mancato completamento delle indagini patrimoniali. Ma, in realtà, il "fatto" costituente la calunnia in esame non si limitava a ciò, essendo parte integrante della condotta contestata l'elemento della finalizzazione di tale omissione al risultato (in ipotesi illegittimo) di favorire gli imputati, impedendo la raccolta di elementi a sostegno della ipotizzata corruzione, così da determinare la derubricazione di tale reato in quello di interesse privato in atti di ufficio. Ne consegue che, essendo stato accertato che il LO non aveva, avuto affatto tale prava intenzione, ma che, al contempo, incolpevolmente il ZI l'aveva ritenuta, correttamente la Corte di appello ha prosciolto l'imputato per mancanza di prove in ordine all'elemento psicologico del reato.
Al rigetto dei ricorsi delle parti private consegue la condanna delle stesse, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le parti private ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999