Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1999, n. 10225
CASS
Sentenza 16 aprile 1999

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In tema di impugnazione del pubblico ministero, data l'impersonalità di tale ufficio, legittimati a proporre impugnazione sono sia il titolare dell'ufficio sia i suoi sostituti, in quanto delegati, anche informalmente, dal capo, non rilevando, quindi, la mancanza agli atti di una delega scritta. Nè valgono regole particolari per il caso in cui il pubblico ministero sia stato sollecitato ad impugnare dalla parte civile ex art. 572 cod. proc. pen., perché tale norma, che non ha affatto natura eccezionale, con il riferimento al "pubblico ministero", rinvia implicitamente alla disciplina generale dell'art. 570 dello stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1999, n. 10225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10225
    Data del deposito : 16 aprile 1999

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