Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di RE
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2025, proposto da G8 Mobili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di RE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Fozzer, Evelina Stefani e Martina Zini, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale, sita in RE, piazza Dante n. 15;
nei confronti
OV UC S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio - rigetto formatosi ex art. 25, co. 4, della L. n. 241/1990 s.m. e i. sulla richiesta di accesso inoltrata dalla ditta ricorrente in data 7.07.2025 non riscontrata dalla Provincia Autonoma di RE, e per la declaratoria del diritto della G8 Mobili S.r.l. all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza sopra indicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di RE;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti gli artt. 87 e 116 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza camerale del giorno 20 novembre 2025 il consigliere IL AM, uditi i difensori della parte resistente mentre nessuno è intervenuto per la parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta G8 Mobili S.r.l., odierna ricorrente, ha partecipato alla gara indetta dall’Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti (APAC) per conto del Servizio Opere civili della Provincia Autonoma di RE, per l’affidamento dell’appalto di fornitura e posa in opera di arredi per l’opera “ XXV Giochi Olimpici Invernali e XIV Giochi Paralimpici Invernali del 2026 – Villaggio olimpico e paralimpico: edifici Latemar, Macchi, Olimpico ”, collocandosi al secondo posto della graduatoria (verbale rep. n. 155 dd 17.04.2025).
2. Con una prima istanza del 22.04.2025 ha chiesto alla stazione appaltante l’accesso agli atti della procedura con riferimento alla ditta aggiudicataria, odierna parte controinteressata, - raggruppamento temporaneo (RTI) tra le imprese OV UC S.r.l. (mandataria)RG RE S.r.l. (mandante)KO S.r.l. (mandante) - tra i quali, per quanto di interesse, quanto segue:
a) (punto 1): documentazione “ attestante la conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per ciascuno dei prodotti offerti in sede di gara. In particolare, si richiede copia integrale di:
- tutta la documentazione tecnica e contrattuale prodotta a dimostrazione della conformità dei beni offerti ai CAM, con riferimento alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali di cui ai punti 4.1 e 4.2 del D.M. 23 giugno 2022; - le schede tecniche, relazioni di conformità, attestazioni e certificazioni di parte terza o laboratori accreditati a comprova della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti ambientali richiesti ”;
b) (punto 2): con riguardo alla “ conformità obbligatoria alla norma UNI EN 1725, relativa ai Mobili - Letti. Requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità...certificazione rilasciata da ente terzo accreditato, a comprova della effettiva rispondenza dell’intero prodotto <letto> ai suddetti requisiti tecnici come tassativamente previsto dalla documentazione di gara ”.
Con nota del 9.5.2025 la Provincia Autonoma di RE, parte resistente, ha diniegato la richiesta di accesso documentale relativa ai suelencati documenti per le seguenti ragioni: - quanto alla “ documentazione richiesta all’operatore economico a comprova della conformità di ciascun prodotto offerto alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute ai punti 4.1 e 4.2 del D.M. 23 giugno 2022 recante <Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni> in quanto, come previsto dall’art. 3 del capitolato tecnico, trattasi di documentazione richiesta al fornitore in fase esecutiva; - quanto alla “documentazione richiesta all’operatore economico a comprova della conformità di ciascun prodotto offerto ai requisiti tecnici rappresentati nelle voci previste nell’elaborato <Elenco descrittivo delle voci>, in quanto, come previsto dall’art. 7 del capitolato tecnico, trattasi di documentazione richiesta all’aggiudicatario ai fini dell’accettazione dei beni oggetto della fornitura ”, in definitiva poiché trattasi di documentazione afferente alla fase esecutiva del contratto, ai sensi dell’art. 3 e 7 del capitolato tecnico. Il diniego è stato confermato con nota del 22.05.2025 (nei seguenti termini “dall’impianto complessivo della documentazione di gara l’accettazione dei materiali e dei prodotti oggetto dell’offerta è demandata alla fase esecutiva del contratto di pertinenza esclusiva del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ”), con cui è stata respinta la richiesta di autotutela presentata dalla parte ricorrente in data 19.05.2025.
3. Ricevuta la notifica dell’avvenuta stipula del contratto - in data 30.06.2025 - con il RTI controinteressato, con istanza 7.07.2025 la ditta G8 Mobili ha inoltrato una nuova domanda di accesso agli atti alla Provincia Autonoma di RE, con la quale ha chiesto quanto segue:
“- con riferimento all’impiego del prodotto denominato <D315LW> dichiarato in sede di gara (utilizzo di resine conformi ai criteri NAF per la realizzazione di pannelli listellari in abete con HDF e rivestimento HPL), le schede tecniche, le schede di sicurezza e le certificazioni di conformità NAF, Inoltre i rapporti di prova ufficiali del produttore, relativamente ai prodotti finiti (pannello listellare supportato sui 2 lati in HDF o tranciato in legno e placcato in laminato HPL 9/10 con le caratteristiche promesse alla Stazione appaltante al fine di rispettare i pertinenti criteri CAM DM 23/06/2022 e NAF;
- la certificazione UNI EN 1725 con riferimento al prodotto letto completo (struttura + rete), in quanto - com’è noto - la norma UNI EN 1725 stabilisce requisiti funzionali e metodi di prova per letti domestici, applicabili all’intero prodotto e non alle singole componenti, come parrebbe aver dichiarato in gara dal R.T.I. affidatario ”.
4. Non ricevendo riscontro dall’Amministrazione entro i 30 giorni dalla richiesta, la parte ricorrente ha notificato - in data 17.09.2025 - e depositato - in data 19.09.2025 - il ricorso in esame, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., con il quale viene impugnato l’atto di rigetto dell’istanza di accesso formatosi per silentium ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, e richiesto a questo Tribunale di ordinare alla Provincia Autonoma di RE l’ostensione della documentazione richiesta nella nota del 7.07.2025, entro il termine di 30 giorni, eventualmente fissandone le modalità. Nel merito, G8 Mobili rappresenta il proprio diritto all’accesso documentale richiesto ai sensi di legge, risultando il diniego contraddittorio e illogico rispetto alle precedenti determinazioni dell’Amministrazione. In primo luogo, i documenti richiesti non rientrano tra quelli per cui l’accesso è escluso ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 e non sussiste altresì un limite alla conoscibilità derivante dall’art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023, trattandosi dell’esercizio del diritto di accesso essenziale per curare e difendere gli interessi giuridici della ricorrente, anche ai sensi dell’art. 24, comma 7 della l. n. 241 del 1990. L’Amministrazione non è tenuta a svolgere alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento di cui è chiesto l’accesso nell’ambito di un’eventuale azione giudiziaria, che compete al giudice investito della vertenza, come statuito dalla consolidata giurisprudenza. Il silenzio opposto dalla Provincia, infine, è per sé ontologicamente immotivato e ciò sarebbe sufficiente per dichiararne l’illegittimità.
5. Si è costituita la Provincia Autonoma di RE in data 17.10.2025 ed ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, e precisamente in data 22.09.2025, ha corrisposto all’istanza di ostensione in questione mediante l’inoltro della documentazione richiesta nella propria disponibilità. Osserva la resistente, in particolare, che il riscontro è stato effettuato tempestivamente in quanto trattasi di documentazione che deve essere prodotta dall’aggiudicatario contraente in sede di esecuzione del contratto, come in precedenza già annunciato nelle note del 9.5.2025 e del 22.05.2025, che, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, hanno espressamente diniegato e non differito l’ostensione della documentazione a suo tempo richiesta proprio per tale ragione. Infatti, la documentazione oggetto dell’istanza è pervenuta in possesso della Provincia solo il 12.09.2025, con particolare riferimento ai rapporti di prova atti a dimostrare la conformità dei pannelli finiti in legno circa le emissioni di formaldeide secondo il criterio 4.1.3 “ Emissioni di formaldeide da pannelli ” del D.M. 23 giugno 2022 (d’ora in poi anche DM CAM). Per lo stesso motivo, non sono fondate le censure versate nel ricorso, in quanto il diniego a suo tempo formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4 della l. n. 241 del 1990 - decorsi 30 giorni dalla richiesta del 7.07.2025, ossia in data 6.08.2025 - a quel momento era legittimo non disponendo l’Amministrazione della documentazione richiesta.
6. La ditta OV UC S.r.l., parte controinteressata nel ricorso in esame in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario, pur ritualmente resa notificataria del ricorso, non si è costituita in giudizio.
7. Con memoria del 26.10.2025 la parte ricorrente rileva come la resistente non abbia in alcun modo precisato le ragioni ostative alla richiesta ostensione sino al deposito del ricorso, unica ragione a suo dire dell’intervenuto adempimento, e sottolinea il carattere postumo delle motivazioni dedotte solo in sede difensiva. Altresì contesta la cessazione della materia del contendere, che non si sarebbe realizzata con il riscontro provinciale del 22.09.2025, in quanto l’adempimento è da intendersi solo parziale, perché è stata trasmessa solo la documentazione NAF della mandataria OV UC e non per la mandante Kofler, fornitrice delle scrivanie; inoltre non sono stati forniti i rapporti di prova eseguiti sulla fornitura aggiudicata a comprova della conformità ai CAM obbligatori: segnatamente punti, 4.1. 4.2, 4.1.2, 4.1.4., 4.1.5, 4.1.18 del DM CAM.
In ogni caso, e sotto altro profilo, G8 Mobili osserva che i documenti ricevuti afferiscono a rapporti di prova, asseritamente conformi al DM CAM, comunque formati successivamente al termine di scadenza della gara e ciò dimostrerebbe la violazione dei criteri valutativi della fornitura. Pertanto, la controinteressata avrebbe conseguito i punteggi premiali pur in assenza, all’atto dell’aggiudicazione, dei rapporti di prova e delle certificazioni richiesti dagli atti di gara.
La ricorrente insiste dunque nella domanda di accoglimento del ricorso, comportante l’ordine di esibizione di quanto richiesto. In subordine, nel caso in cui questo Tribunale decida per la cessazione della materia del contendere, chiede la condanna alle spese dell’Amministrazione
8. Con memoria di replica del 7.11.2025, la Provincia resistente ha avversato quanto dedotto da ultimo dalla parte ricorrente, rappresentando nuovamente di non aver avuto a disposizione la documentazione richiesta alla scadenza dei 30 giorni dall’istanza (il 6.08.2025) ossia all’atto della formazione del silenzio rigetto, ma solo il 12.09.2025. Inoltre, sottolinea che il riscontro all’istanza di accesso non è stato parziale poiché è stato trasmesso quanto richiesto (documentazione comprovante l’utilizzo di pannelli classificabili NAF) relativamente alla prima fase della fornitura spettante alla mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese aggiudicatario (“ letto, armadio e comodino ”). Infatti, gli articoli “scrivania, cassettiera e scarpiera”, oggetto della fornitura della mandante, attengono alla seconda fase di adempimento contrattuale, e la relativa documentazione sarà raccolta e verificata in sede di accettazione dei materiali in coerenza con i tempi di esecuzione di tale seconda tranch e della commessa, che deve essere completata entro i 90 gg naturali e consecutivi dal termine delle paraolimpiadi (15.03.2026): si tratta pertanto di documentazione non ancora in possesso della Provincia resistente, con conseguente inammissibilità della relativa domanda ex art. 34, comma 2 c.p.a. Infine, deduce che l’istanza di accesso del 7.07.2025 è stata compiutamente adempiuta quanto alla documentazione nella disponibilità della resistente, poiché la stessa è circoscritta a quanto ivi espressamente richiesto e non contempla la generalità dei rapporti di prova relativi alle forniture in gara in ordine ai criteri ambientali minimi di cui al dm 23 giugno 2022, che pertanto non formano oggetto del giudizio. Osserva, per completezza, di aver ricevuto tali rapporti di prova relativamente alla prima parte della fornitura successivamente all’instaurazione del giudizio e si rende disponibile ad ostenderli previa richiesta della ditta ricorrente. Infine, la resistente qualifica come inconferenti rispetto a presente giudizio di accesso le ulteriori censure circa l’illegittima assegnazione dei punteggi premiali, che sono anche intempestive rivolgendosi a documenti divenuti inoppugnabili.
9. Tutto ciò premesso, per il ricorso in esame deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
10. Viene in considerazione una richiesta di accesso agli atti da parte dell’impresa ricorrente, seconda in graduatoria della gara a suo tempo espletata, concernente la documentazione prodotta in sede esecutiva di un contratto di appalto. In base alla giurisprudenza ormai consolidatasi, tale accesso è da ritenersi ammissibile purché non esplorativo (per tutte Ad. Pl. Cons. Stato n. 10/2020 che conclude nel senso seguente: “ è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale ”).
La specifica fattispecie di accesso, afferendo alla documentazione prodotta in sede esecutiva del contratto, postula l’adempimento del contraente e, pertanto, è condizionata temporalmente dai tempi contrattuali di esecuzione del contratto, nel caso di specie la fornitura di arredi per l’opera “ XXV Giochi Olimpici Invernali e XIV Giochi Paralimpici Invernali del 2026 – Villaggio olimpico e paralimpico: edifici Latemar, Macchi, Olimpico ”. Tanto è stato precisato alla ricorrente dalla Provincia Autonoma resistente in data 9.05.2025 e successivamente confermato nella nota del 22.05.2025 con la quale la stazione appaltante ha chiarito che la richiesta a suo tempo formulata per tale documentazione (in termini ben più estesi, ma comprensivi anche di quella versata nella domanda del 7.0.07.205) è correlabile all’esecuzione del contratto e in particolare riguarda la fase di accettazione dei materiali in sede esecutiva da parte del direttore dell’esecuzione. E proprio per tale ragione la prima richiesta di ostensione del 22.04.2025 sul punto è stata espressamente diniegata dall’Amministrazione, senza registrare alcuna reazione impugnatoria della ricorrente.
11. Nel caso di specie l’Amministrazione intimata ha dimostrato in giudizio di aver inoltrato la documentazione richiesta, afferente in particolare alle dichiarazioni tecniche del produttore dei pannelli ed ai rapporti di prova di laboratorio rilasciati da AT (questi ultimi aventi lo scopo di dimostrare la conformità dei pannelli finiti in legno circa le emissioni di formaldeide secondo il criterio 4.1.3 “ Emissioni di formaldeide da pannelli” del D.M. 23 giugno 2022) in data 22.09.2025, di poco posteriore alla notifica e deposito del ricorso, avendone ricevuto la produzione da parte di OV UC, contraente della prima fase della fornitura (“ letto, armadio e comodino ”), in data 12.09.2025: pertanto, si tratta di inoltro tempestivo.
12. Sotto altro profilo, ad avviso del Collegio, non viene in considerazione un adempimento solo parziale, come dedotto in sede difensiva da G8 Mobili, in quanto il mancato inoltro della documentazione avente ad oggetto la parte di fornitura “ scrivania, cassettiera e scarpiera ” di pertinenza della mandante del RTI, è spiegabile nel fatto che il termine di adempimento di tale tranche della commessa è fissato in una fase successiva del contratto (entro 90 gg. dal 15.03.2026) a mente della stessa lex specialis (cfr. art. 3.1. disciplinare di gara) e dunque non v’è ragione di smentita della deduzione provinciale circa il fatto che la documentazione richiesta, allo stato, non è ancora nella disponibilità dell’Amministrazione, affermazione del resto non espressamente contestata dalla parte ricorrente, mentre lo sarà in sede di accettazione dei materiali relativa a tale fase della fornitura.
13. Per le ragioni suesposte deve essere parimenti condiviso quanto osservato dalla Provincia resistente circa l’insussistenza di un obbligo di ostensione alla data del 6.08.2025 (ossia alla scadenza dei 30 giorni dall’inoltro della richiesta di accesso, del 7.07.2025), trattandosi di documentazione non (ancora) in possesso dell’Amministrazione. Ne deriva che non è censurabile il diniego di accesso formatosi per silentium alla predetta data ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990, poiché l’obbligo di ostensione si impone solo per documenti esistenti presso l’Amministrazione (giurisprudenza pacifica, cfr. ex multis da ultimo T.A.R. Lazio, sez. II, 19.05.2025, n. 9513; Cons. Stato, sez. V, 8.11. 2023, n. 9622).
14. Infine, non è convincente la valutazione di incompletezza della ostensione sotto il profilo oggettivo, ulteriormente sostenuta dalla G8 Mobili in sede difensiva, poiché l’oggetto del richiesto accesso documentale è circoscritto a quanto domandato nell’istanza del 7.07.2025, come sopra testualmente riportato, mentre la parte ricorrente nella memoria del 26.10.2025 ne amplia il contenuto oltre il suo tenore letterale, estendendolo a tutti i “rapporti di prova eseguiti a comprova della conformità ai CAM obbligatori ”. L’Amministrazione afferma di aver ricevuto, nelle more, la documentazione relativa ai rapporti di prova della conformità ai CAM relativi alla prima fase della fornitura, manifestando la disponibilità a permetterne l’ostensione previa presentazione di apposita istanza da parte della ricorrente, ma tale aspetto, non rientrante nella richiesta di accesso versata nel ricorso in esame, non incide sul presente giudizio.
15. Da ultimo deve sottolinerarsi che il giudizio in esame è inteso ad azionare la mancata ostensione di documentazione richiesta secondo il rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a, e da ciò consegue l’inconferenza in questa sede delle censure di G8 Mobili che contestano l’attribuzione dei punteggi premiali all’aggiudicataria.
16. In definitiva, tenuto conto dell’intervenuto adempimento dell’istanza di accesso da parte della resistente Amministrazione nelle more del presente giudizio per quanto attiene ai documenti nella sua disponibilità, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, rammentando che secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2022, n. 8734) nel processo amministrativo la sentenza di cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a. costituisce una sentenza di merito che presuppone la soddisfazione della parte ricorrente in via extragiudiziale.
17. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di RE, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
IL AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AM | AN AR |
IL SEGRETARIO