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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/07/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 75-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Giudice Delegato,
Vista la domanda depositata in data 29 aprile 2025 da (C.F. Parte_1
), con l'ausilio dell'OCC, dott. , ai sensi degli C.F._1 Persona_1 artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
Richiamato il decreto di apertura del 24 maggio 2025;
Dato atto che, con deposito in data 17 giugno 2025, il Gestore ha rilevato la necessità di operare una lieve modifica al piano atteso che l'Amministratore di sostegno del debitore ha comunicato la sussistenza di un ulteriore debito di Euro 1.724,72 nei confronti di CP_1
[...]
Richiamato il decreto in data 20 giugno 2025, con il quale è stata disposta una nuova comunicazione ai creditori in quanto la variazione delle percentuali di soddisfazione avrebbe potuto incidere sulla valutazione di convenienza spettante ai creditori stessi;
Dato atto che, in data 15 luglio 2025, il Gestore dell'OCC ha dato prova di avere comunicato ai creditori il piano aggiornato con le corrette percentuali di soddisfazione ed ha riferito circa l'assenza di osservazioni da parte dei creditori;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 70, comma 7, CCII, in presenza di contestazioni circa la convenienza da parte di alcuno dei creditori o di altri interessati, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata.
Ciò premesso, il piano proposto da (C.F. ) è Parte_1 C.F._1 ammissibile e fattibile, pertanto deve essere omologato.
È infatti pacifico che il debitore sia qualificabile come “consumatore” a mente di quanto previsto dall'art. 2 lett. e) CCII e che la proposta depositata abbia offerto il soddisfacimento delle obbligazioni in percentuale e dilazionato, sì da non assumere carattere meramente dilatorio ma che sia, invece, parzialmente satisfattiva delle aspettative dei creditori.
È, del pari e allo stato, da escludersi che il debitore abbia assunto le obbligazioni con dolo o colpa grave.
Quanto poi al requisito della fattibilità si rileva che il periodo di durata previsto (quattro anni), unitamente all'apporto mensile che il debitore si è impegnato a versare in favore della procedura (Euro 550,00 mensili, in aumento ad Euro 650,00 nel mese in cui viene percepita la tredicesima mensilità) sono elementi che rendono la proposta allo stato fattibile.
Richiamato dunque il decreto di apertura, si riporta in termini schematici la proposta avanzata dal debitore, come rettificata da ultimo: Quanto ai tempi e alle modalità per dare esecuzione alla proposta merita ratifica quanto esposto nel ricorso e, in particolare, nella tabella contenuta a pagina 5 della memoria depositata dal Gestore in data 15.7.2025.
Sussistono dunque tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da
C.F. ) e disporre la chiusura della procedura. Parte_1 C.F._1
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(C.F. ) C.F._1
DISPONE che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del
Tribunale o del Ministero della Giustizia per anni tre e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni a cura dell'OCC; che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
AVVERTE
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
AVVERTE il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
AVVERTE il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
AVVERTE che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
DICHIARA chiusa la procedura.
Forlì, 22 luglio 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Maria Cecilia Branca
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Giudice Delegato,
Vista la domanda depositata in data 29 aprile 2025 da (C.F. Parte_1
), con l'ausilio dell'OCC, dott. , ai sensi degli C.F._1 Persona_1 artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
Richiamato il decreto di apertura del 24 maggio 2025;
Dato atto che, con deposito in data 17 giugno 2025, il Gestore ha rilevato la necessità di operare una lieve modifica al piano atteso che l'Amministratore di sostegno del debitore ha comunicato la sussistenza di un ulteriore debito di Euro 1.724,72 nei confronti di CP_1
[...]
Richiamato il decreto in data 20 giugno 2025, con il quale è stata disposta una nuova comunicazione ai creditori in quanto la variazione delle percentuali di soddisfazione avrebbe potuto incidere sulla valutazione di convenienza spettante ai creditori stessi;
Dato atto che, in data 15 luglio 2025, il Gestore dell'OCC ha dato prova di avere comunicato ai creditori il piano aggiornato con le corrette percentuali di soddisfazione ed ha riferito circa l'assenza di osservazioni da parte dei creditori;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 70, comma 7, CCII, in presenza di contestazioni circa la convenienza da parte di alcuno dei creditori o di altri interessati, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata.
Ciò premesso, il piano proposto da (C.F. ) è Parte_1 C.F._1 ammissibile e fattibile, pertanto deve essere omologato.
È infatti pacifico che il debitore sia qualificabile come “consumatore” a mente di quanto previsto dall'art. 2 lett. e) CCII e che la proposta depositata abbia offerto il soddisfacimento delle obbligazioni in percentuale e dilazionato, sì da non assumere carattere meramente dilatorio ma che sia, invece, parzialmente satisfattiva delle aspettative dei creditori.
È, del pari e allo stato, da escludersi che il debitore abbia assunto le obbligazioni con dolo o colpa grave.
Quanto poi al requisito della fattibilità si rileva che il periodo di durata previsto (quattro anni), unitamente all'apporto mensile che il debitore si è impegnato a versare in favore della procedura (Euro 550,00 mensili, in aumento ad Euro 650,00 nel mese in cui viene percepita la tredicesima mensilità) sono elementi che rendono la proposta allo stato fattibile.
Richiamato dunque il decreto di apertura, si riporta in termini schematici la proposta avanzata dal debitore, come rettificata da ultimo: Quanto ai tempi e alle modalità per dare esecuzione alla proposta merita ratifica quanto esposto nel ricorso e, in particolare, nella tabella contenuta a pagina 5 della memoria depositata dal Gestore in data 15.7.2025.
Sussistono dunque tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da
C.F. ) e disporre la chiusura della procedura. Parte_1 C.F._1
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(C.F. ) C.F._1
DISPONE che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del
Tribunale o del Ministero della Giustizia per anni tre e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni a cura dell'OCC; che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
AVVERTE
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
AVVERTE il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
AVVERTE il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
AVVERTE che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
DICHIARA chiusa la procedura.
Forlì, 22 luglio 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Maria Cecilia Branca