Sentenza 12 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, devono considerarsi enti pubblici economici, in base al legge 16 giugno 1938, n. 1303, quelli che perseguono un fine pubblico e sociale attraverso un'attività imprenditoriale, improntata a criteri di economicità (che cioè garantiscano almeno un'autosufficienza economica mediante un equilibrio tra costi e ricavi), anche se non necessariamente di lucro; ne deriva che tale non può considerarsi "l'Ente Colombo '92", al quale la legge 23 agosto 1988, n. 373, ha conferito la personalita' giuridica di diritto pubblico, in considerazione del limitato periodo previsto per la sua esistenza e dei compiti di costruzione di grandi opere pubbliche assegnatigli dalla legge, i quali escludono che ai suoi scopi possa far fronte con entrate diverse da quelle rappresentate da ingenti contributi statali. Ne consegue, altresì, che all'amministratore delegato dell'Ente - al quale è stata conferita la rappresentanza al fine di svolgere tutta l'attività inerente alle gare di appalto per la realizzazione delle opere pubbliche, la formazione dei relativi contratti e la consegna delle opere nella disponibilità della pubblica amministrazione - va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p.
Commentari • 2
- 1. Truffa: sono enti pubblici le associazioni private che operano presso enti localiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
Leggi di più… - 2. Truffa: condannato avvocato che presentava false rendicontazioni per consulenze mai effettuateAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/1999, n. 6575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6575 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente
Dott. LUIGI SANSONE Consigliere
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere
Dott. UGO G. CANDELA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA RN GI, nato a [...] il [...], LV AT AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 28.1.1998. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Gianfranco IADECOLA, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv. Siracusano Delfino del Foro di Roma, Avv. Tonani Pasquale del Foro di Genova e l'Avv. Chiusano Vittorio del Foro di Torino.
La CORTE osserva
Con sentenza del 23.1.1996 il Tribunale di Genova dichiarava CA RN GI e LV AT AN responsabili del reato di cui agli artt. 110, 629, comma 1, cod. pen., così qualificato il fatto contestato come concussivo in relazione alla sottoscrizione delle tre lettere di impegno in imputazione, e del reato di cui all'art. 317 cod. pen., relativamente alla corresponsione delle somme di lire cinquecentottanta milioni e tre miliardi seicento milioni nelle circostanze e con le modalità di cui alla contestazione, ferma la ritenuta continuazione tra i fatti delittuosi, concesse ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, li condannava:
a) ciascuno alla pena principale di anni cinque e mesi sei di reclusione e a quella accessoria della interdizione perpetua dal pubblici uffici;
b) in solido, al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della parte civile costituita IRITECNA, già ITALIMPIANTI SPA, e di quelli morali in favore della parte civile costituita per l'Amministrazione del Tesoro in qualità di successore a titolo universale dell'ENTE BO '92, da liquidarsi tutti in separati giudizi;
c) in solido, alla rifusione delle spese di giudizio verso l'erario e a quelle di costituzione e difesa delle parti civili costituite. Riteneva, in fatto, il Tribunale che:
1^) in previsione della costituzione di un Ente pubblico per la celebrazione colombiana cadente nel quinto centenario della scoperta dell'America, RN IO, amministratore delegato della ITALIMPIANTI SPA, interessato alla realizzazione dell'area espositiva, raggiungeva un accordo di collaborazione, formalizzato il 23.6.1988, con la S.C.I. dell'ing. ROMANENGO e la C.C.P.L. di SIGNORINI, poi sostituita dalla COOP 7, e, con la mediazione di IO UI, con la GEPCO di CA RN GI, introdotto nell'intesa per effetto del rapporto privilegiato con LV AT GI, pronosticato quale futuro Amministratore Delegato dell'Ente in via di costituzione, del quale avrebbe garantito l'appoggio.
Nell'accordo si assegnava alla sua amministrata la funzione di "general contractor" e il compito di realizzare la parte impiantistica dell'esposizione e alle altre imprese la realizzazione delle opere civili ripartite nella frazione di un terzo per ciascuna. In pari data, senza che ne fossero informate le altre associate, l'ITALIMPIANTI, per disposizione del RN, a mezzo di tre lettere di impegno, sottoscritte dagli ingegneri AS e NO, si obbligava ad affidare: a) formalmente a VICTOR FIN s.r.l., appartenente al CA RN, compiti di collaborazione in fase esecutiva in relazione al progetto dei lavori per le opere permanenti dell'esposizione colombiana per un compenso pari al 4% del valore delle stesse;
b) a NOLOSTAND s.r.l., cui era interessato il LV, la fornitura di opere e manufatti (padiglioni, precari esterni e strutture simili); c) a VICTOR FIN s.r.l. e per essa alla DOLMEN s.r.l., altra societa' cui era interessato il LV, il progetto di ingegneria di base per l'esposizione, con un corrispettivo di lire cinquecentottanta milioni;
2^) l'ITALIMPIANTI SPA, - essendo stato ritenuto dai pubblici amministratori non praticabile la partecipazione di un raggruppamento di imprese ad un eventuale appalto-concorso per l'affidamento della realizzazione dell'area espositiva -, si proponeva quale fiduciaria dell'Ente, per la realizzazione in regime di concessione dell'esposizione entro il maggio 1992 e riteneva superato l'accordo di raggruppamento di imprese, salva la negoziazione di nuovo assetto partecipativo;
3^) CA RN, dopo aver preavvertito il RN di pretendere, con il sostegno di ON e gli interventi autorevoli e insistenti del LV, frattanto nominato amministratore delegato dell'ENTE BO '92, costituito con legge 23.8.1988 n. 373, il rispetto degli impegni assunti il 23.6.1988, compresi quelli riservati, inviava alla concessionaria un preavviso di fattura per conto della VICTOR FIN s.r.l. per un importo di circa un miliardo;
4^) a seguito di cio', il RN, preoccupato della sollecita esecuzione dell'opera commessa e dei probabili danni d'immagine derivanti alla ITALIMPIANTI SPA e professionali alla sua persona, per l'insuccesso imprenditoriale e per la rivelazione all'opinione pubblica del patto riservato con il CA RN, di cui alle lettere di impegno, otteneva di ridurre dal 4% al 1,50% il prezzo del supporto della VICTOR FIN s.r.l., calcolato in lire tre miliardi e seicento milioni;
5^) il pagamento, ritenuto senza causale perché privo di effettiva controprestazione, avveniva su banca estera su conto intestato al CA RN, che ne distribuiva la metà in parti uguali anche al ON e al LV.
Osservava, in diritto, che:
1^) sussisteva una cesura di fatto nell'ordine temporale, di rilievo giuridico, tra le condotte tenute dai ricorrenti, antecedenti e successive alla costituzione dell'ENTE BO '92, dovendosi riconoscere al LV la qualifica di pubblico ufficiale soltanto a seguito dell'entrata in vigore della legge 23.8.1988 n. 373;
2^) i fatti relativi alla sottoscrizione delle lettere di impegno riservate, costituivano il reato di estorsione, risultando comunque che, nell'ampio concetto di violenza e minaccia ai fini del reato di cui all'art. 629 cod. pen., la prospettazione di futuri vantaggi od ostacoli nell'acquisizione della commessa e nel regolare svolgimento della stessa, senza ostacoli, obbligava ad aderire alle richieste del CA RN, mediate dal ON, e fondate sull'impegno del LV, che poteva ambiguamente rivelarsi favorevole o sfavorevole alla ITALIMPIANTI SPA;
3^) i fatti successivi alla nomina del LV ad amministratore delegato dell'ENTE BO '92, cioe' l'accettazione di una proposta transattiva del contenzioso con la VICTOR FIN s.r.l. e le connesse imprese, per effetto della perdurante induzione del RN nel timore di ostacoli all'esecuzione della commessa e di una valutazione sottostimata dell'entita' e del valore degli stessi, integravano il contestato reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen.;
4^) la gravità materiale dei fatti incideva significativamente sulla determinazione della pena base da irrogare per il reato di concussione, ritenuto ai fini della continuazione più grave di quello di estorsione.
La Corte d'Appello di Genova, con decisione del 28.1.1998, in parziale riforma della sentenza appellata dagli imputati, assolveva CA RN GI e LV AT AN dal reato di cui all'art. 629 cod. pen. nonché dal reato di cui all'art. 317 cod. pen. con riferimento al pagamento di lire cincuecentottanta milioni al Consorzio DOLMEN, perché il tatto non sussiste;
esclusa la continuazione, irrogava a ciascun imputato la pena di anni quattro di reclusione e confermava nel resto l'impugnata sentenza. Osservava, preliminarmente, per quel che ancora interessa ai fini della presente decisione, che doveva ritenersi viziata di nullità assoluta l'audizione, nel dibattimento di primo grado, del teste SC, introdotto dalla difesa del CA RN, per vizio attinente all'esercizio del diritto di difesa spettante all'imputato e che, di conseguenza, la Corte non avrebbe utilizzato ai fini del decidere la testimonianza illegittimamente assunta. Esaminando la questione della natura del ENTE BO '92, sulla base del criterio fondato sulla valutazione del regime giuridico e dichiaratamente della espressa qualificazione normativa, potendo rilevarsi la frequente commistione di elementi pubblicistici e privatistici nella disciplina delle attivita' nonché la gestione da parte della mano pubblica di attività tradizionalmente intese come privatistiche, riteneva di privilegiare, ai fini della definizione, gli indici costituiti: a) dallo svolgimento di attività imprenditoriale e l'impronta di economicità della gestione;
b) dai poteri e dalle finalità attribuiti all'ente; C) dalle modalità di costituzione e dall'intensità del controllo da parte dello Stato e degli altri Enti Pubblici Territoriali;
_infine, d) dall'individuazione delle origini del fondo di dotazione e della destinazione dello stesso.
Concludeva, sul punto, per la natura di Ente pubblico economico atipico, trattandosi di ente con caratteristiche peculiari, tra gli enti pubblici e gli enti pubblici economici.
Di conseguenza, sulla base delle mansioni e competenze svolte, nella qualità di Amministratore Delegato, riconosceva al LV la qualità di pubblico ufficiale, rilevando la titolarità e l'esercizio di poteri decisionali e di rappresentanza quali accertati indici della partecipazione alla formazione e manifestazione della volontà dell'Ente pubblico.
La prova della responsabilità degli imputati appellanti, in ordine al solo reato di cui all'art. 317 cod. pen., commesso con la condotta concussiva, mediante induzione, dispiegata dopo la costituzione dell'ENTE BO '92 e la nomina del LV, derivava, a giudizio della Corte d'Appello, dalla chiamata in correita' del RN IO, riscontrata dalle dichiarazioni del coimputato IO UI, che trovavano obiettivo e sovrabbondante riscontro nelle stesse dichiarazioni degli attuali ricorrenti, non potendo valere ai fini del giudizio le dichiarazioni rese nella fase di indagini da altri imputati di reato connesso che si sono astenuti dal deporre e per le quali non sussistevano sufficienti riscontri, nonché dalle dichiarazioni dei testi sentiti in dibattimento e dalle risultanze documentali acquisite.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
CA RN GI, a mezzo dei suoi difensori, denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/c/e, cod. proc. pen., la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. nullità celle sentenze di primo e secondo grado, ai sensi degli artt. 180 e 185 cod. proc. pen., per la dichiarata omessa citazione dell'imputato per l'udienza del 10 gennaio 1996 ad ore 9;
2. inosservanza ed erronea applicazione della Legge 23.8.1988, n.373, in relazione agli artt. 357 e 358 cod. pen., in punto di erronea valutazione del presupposto della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale;
3. manifesta illogicità della motivazione, in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, sotto i profili: 3.1) della configurabilità del reato di concussione a seguito dell'affermata insussistenza della presupposta condotta estortiva;
3.2) del carattere indebito del pagamento dell'importo di lire tremiliardi e seicento milioni;
4. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, per l'insussistenza del concorso del pubblico ufficiale, in assenza del requisito soggettivo posto dall'art. 317 cod. pen.. Con motivi nuovi, in CA RN deduce:
1. la violazione degli artt. 513 e 514 cod. proc. pen. per l'utilizzazione delle dichiarazioni del ON UI, imputato di reato connesso;
2. l'erronea applicazione degli artt. 317 e 319 cod. pen., 521, 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di contraddizione della motivazione, in punto di qualificazione giuridica dei fatti, dovendo configurarsi il reato di corruzione in luogo della ritenuta concussione.
LV AT AN, a mezzo del suo difensore, denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/c/d/e, cod. proc. pen., la sentenza impugnata per seguenti motivi:
1. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di: 1.1) sussistenza dei cd. riscontri della cd. chiamata in correità del RN IO;
1.2) possesso della qualifica di pubblico ufficiale da parte del ricorrente;
1.3) consapevolezza della titolarità della qualità di pubblico ufficiale da parte del ricorrente;
1.4) sussistenza del "metus publicae potestatis";
2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in punto di: 2.1) valutazione delle prove dibattimentali e della fase d'indagine, con violazione del principio dell'oralità e pubblicità del giudizio;
2.2) mancanza di elementi di conferma oggettivi delle dichiarazioni rese in istruttoria, non confermate a dibattimento;
3. inosservanza di norme processuali, di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., stabilite a pena di nullità, per l'evidente difetto di correlazione tra la sentenza e l'imputazione contestata, avendo la Corte dirottato l'accertamento di colpevolezza sulla fase due delle trattative, mai contestata;
4. mancata assunzione di una prova decisiva, risultando necessaria, a seguito delle contraddizioni del RN, l'audizione del medesimo in appello.
Con motivi nuovi, il ricorrente:
1. denuncia la violazione dell'art. 513 cod. proc. pen. per l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni degli imputati di reato connesso, che si erano astenuti dal deporre, senza le necessarie contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen. e soltanto a seguito di integrale lettura, non consentita dalle parti;
2. chiede di essere ammesso al patteggiamento della misura della pena, ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., previa rinuncia agli altri motivi del ricorso, proponendo una pena finale complessiva di anni due di reclusione, (pena base anni tre, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche), con beneficio della sospensione condizionale, alla cui concessione la richiesta doveva ritenersi condizionata.
Preliminarmente deve ritenersi che la richiesta di patteggiamento del LV non può essere accolta, mancando le condizioni presupposte di cui alla legge 24/1999 e il previo consenso del Pubblico Ministero. Di conseguenza deve procedersi all'esame di tutti i motivi di ricorso proposti, avendo la rinuncia agli stessi da parte dell'imputato ricorrente perduto efficacia.
Il primo dei motivi di ricorso del CA RN GI è infondato. Deve escludersi che la sua mancata partecipazione, per la nullità della citazione, all'udienza antimeridiana del giorno 10.1.1996, svoltasi per acquisire soltanto la deposizione testimoniale di SC, abbia avuto incidenza su tutti gli atti successivi del giudizio e, pertanto, anche sulle sentenze di primo e secondo grado.
Legittimamente la Corte d'Appello, dichiarando la nullità degli atti compiuti nella sede di anticipazione antimeridiana dell'udienza, già fissata per il pomeriggio dello stesso giorno, ha ritenuto che gli stessi non abbiano avuto influenza sul prosieguo del dibattimento, che aveva ripreso il suo corso normale con la presenza dell'imputato nel tempo e nel luogo fissato secondo la originaria statuizione di aggiornamento dell'udienza, nota alle parti. Invero, nella ipotesi non può ritenersi configurabile la nullità derivata di tutti gli atti successivi, di cui all'art. 185, n. 1 e 3, cod. proc. pen., non dipendendo l'ulteriore prosieguo del dibattimento dalla sessione anticipata, - di cui il ricorrente non ebbe regolare comunicazione, che è stata dichiarata nulla unitamente all'espletata l'audizione dei teste SC, non considerato ai fini della decisione e del quale non è stata chiesta l'audizione a mezzo di rinnovazione del dibattimento in appello -, mancando ogni rapporto di dipendenza reale ed effettiva, non soltanto accidentale ed occasionale, tra le attività di assunzione del mezzo di prova e quelle successive che portarono alla decisione impugnata. Della quale l'attività dichiarata nulla non costituisce la premessa logica e giuridica, sia sotto il profilo della consecuzione procedimentale, fatta salva dal rispetto della già fissata sessione pomeridiana del dibattimento, nota alle parti ed alla quale partecipò regolarmente il CA RN, sia sotto quello della consequenzialità della formazione del convincimento del giudice, non appartenendo agli indici fattuali e logici di orientamento e definizione della decisione impugnata alcuno degli elementi partecipi delle attività processuali pretermesse perché dichiarate nulle.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, comune nel contenuto alla doglianza espressa anche dall'altro ricorrente, in punto di inosservanza ed erronea applicazione della Legge 23.8.1988 n. 373, in relazione agli artt. 357 e 358 cod. pen. per l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al LV AT AN, amministratore delegato dell'ENTE BO '92. Lamentano i ricorrenti che erroneamente i giudici di merito abbiano negato all'ENTE BO '92 la natura di ente pubblico economico o, comunque, di ente pubblico atipico, svolgente una sostanziale attivita' di impresa pubblica ed equiparabile, quindi, agli enti pubblici economici. In particolare non sarebbero stati tenuti in considerazione gli elementi di fatto relativi alle modalita' di costituzione e di finanziamento dell'Ente e alla normativa applicabile allo stesso. Peraltro la Corte d'Appello avrebbe contraddittoriamente motivato circa l'irrilevanza del cosiddetto metodo induttivo di individuazione della natura dell'ente pubblico escludendo che l'ENTE BO '92 fosse un ente pubblico economico e, comunque, un ente atipico paragonabile agli enti fieristici, nonostante che esso abbia operato secondo le regole di economicita' e realizzato opere di valore molto maggiore dei costi sostenuti. Fermo il principio che, ai sensi dell'art. 2 cod. proc. pen., spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura pubblica o privata di un ente quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione (rv. 212941), questa Corte ritiene di condividere anche nel presente giudizio le conclusioni delle Sezioni Unite Civili di questa Corte Suprema di Cassazione, (sent. n. 131 del 26.11.1998/ 15.3.1999), le quali esaminando "ex professo", seppure ad altri fini, la questione della natura dell'ente, hanno concluso attribuendo la qualifica di ente pubblico non economico all'ENTE BO '92, sulla base delle seguenti osservazioni che si fanno proprie.
"Gli enti pubblici economici sono stati definiti dal r.d. 16 giugno 1938 n. 1303 come gli enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione e svolgenti una attivita' esclusivamente o prevalentemente economica (in tal senso anche l'art. 37 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e l'art. 39 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali).
Occorre dunque che si tratti di un ente pubblico, ossia di un ente che persegua un fine pubblico e sociale e non già un mero fine di lucro;
occorre inoltre che l'ente svolga un'attività imprenditoriale, ossia un'attività che sia improntata a criteri di economicità e a realizzare almeno quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Economicità e non lucro: e quindi non necessariamente un guadagno, ma almeno una gestione senza perdite, un equilibrio tra costi e ricavi, una autosufficienza economica. In base a questi principi, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto enti pubblici economici quelli che per la realizzazione dei loro fini istituzionali svolgono attività di conservazione, di scambio, di produzione di beni o di servizi, improntata a criteri di economicità; un'attività, cioè, diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi e non solo al perseguimento di fini sociali.
L'ente pubblico economico può svolgere esclusivamente attività imprenditoriale o anche un'attvità mista, in parte imprenditoriale e in parte autoritativa. In quest'ultimo caso, è necessario tuttavia, come ha precisato la giurisprudenza di questa Corte, che l'attivit imprenditoriale sia predominante su quella pubblica. I criteri di individuazione degli enti pubblici economici sono dunque il fine pubblico e lo svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico e prevalente sull'attività di carattere autoritativo dell'ente. L'accertamento di tali elementi può avvenire esclusivamente in base alla legge che istituisce o regola gli enti pubblici economici, ovvero, quando manchi una normativa di base, in base agli atti costitutivi, agli statuti e ai regolamenti.
Nel caso in esame in base ai criteri sopraenunciati si deve ritenere che l'Ente Colombo '92 non abbia natura di ente pubblico economico. L'Ente, infatti, e' stato costituito con atto pubblico 19 maggio 1988 come associazione non riconosciuta avente per oggetto l'organizzazione, la preparazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'esposizione internazionale Colombo da tenersi nell'anno 1992. Successivamente la legge 23 agosto 1988 n. 373 ha conferito all'Ente la personalità giuridica di diritto pubblico e gli ha affidato, oltre alla organizzazione e alla gestione dell'esposizione internazionale, il compito di realizzare una serie di opere pubbliche permanenti: alcune strumentali e altre indipendenti rispetto alla Esposizione. L'Ente aveva carattere temporaneo e predefinito: alla data del 1 luglio 1993 sarebbe stato soppresso e le opere permanenti sarebbero entrate a far parte del demanio statale.
Il limitato periodo di esistenza dell'ente e i compiti di costruzione di grandi opere pubbliche ad esso affidati esclude con tutta evidenza che entrate diverse dagli ingenti contributi statali previsti potessero coprire le enormi spese di realizzazione. Si deve escludere perciò una qualsiasi prevalenza dell'attività dell'ente volta alla produzione di utili e di conseguenza la configurabilità di un ente pubblico economico".
Peraltro, infondata risulta la doglianza anche sotto il diverso profilo della attribuibilità della qualifica di pubblico ufficiale al LV AT AN in ragione dei poteri e delle funzioni effettivamente espletate.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema di Cassazione, nella sent. n. 7958 del 11/07/1992, ric. Delogu ed altro, hanno stabilito il principio per il quale, "ai sensi dell'art. 357 cod. pen., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (rv. 191171), e tale statuizione deve essere applicata anche nel caso di specie. Invero, pur volendo concedere in astratto alle tesi difensive un fondamento, deve ritenersi comunque che nella nozione di "pubblica funzione" vanno incluse tutte quelle attività, che, pur non connotate in ogni momento del loro divenire dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo, (Cass., sez. VI, 07/11/1985 n. 2294, ric. DI MARI, rv. 172191). Infatti, l'art. 351 cod. pen. ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente ed oggettivamente considerata. Di essa vanno considerati i singoli momenti in cui essa si attua, disgiuntamente previsti dal legislatore nel secondo comma della norma citata, con riferimento all'esistenza di un contributo determinante dell'agente alla formazione ed alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, all'esistenza di poteri autoritativi o certificativi, (Cass., sez. VI, 17/06/1995 n. 6980, ric. Seri ed altri, rv. 201948).
Invero, risulta evidente che nel caso di specie il LV, - in forza della rappresentanza confidatagli al vertice dell'Ente pubblico, avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica, essendo investito di poteri e facoltà propri dell'Ente, tra cui quelli concernenti la stipulazione dei contratti di appalto per l'esecuzione materiale delle opere, secondo una procedura ispirata a fini di pubblico interesse -, ebbe ad acquistare, ancorché soggetto privato, nell'esercizio di detti poteri e facoltà, la qualità di pubblico ufficiale, attesa la natura oggettivamente amministrativa dell'attività a lui demandata. Egli era dotato non solo di poteri di collaborazione, e sarebbe stato sufficiente, ai fini della sussistenza della qualifica, che lo fosse anche in via soltanto strumentale, per la formazione della volontà della pubblica amministrazione, ma era espressamente stato nominato alla guida dell'ENTE BO '92, gia' definito ente pubblico, affinché realizzasse le programmate opere permanenti dell'ESPOSIZIONE COLOMBIANA svolgendo tutta la connessa attività inerente la previsione di gare di appalto e la formazione dei relativi contratti, nonché l'esecuzione dei lavori, la fruibilità delle opere e al termine della funzione espositiva, infine, la consegna delle stesse nella piena disponibilità della pubblica amministrazione. Pertanto, correttamente gli è stata attribuita la qualità di pubblico ufficiale, ai fini della contigurabilità del reato in imputazione. Sciolti i nodi delle questioni relative alla denuncia di erronea applicazione della legge penale sotto i profili della natura pubblica dell'ENTE BO '92 e della qualifica di pubblico ufficiale dell'Amministratore Delegato dello stesso, il LV, vanno ora esaminate le doglianze dei ricorrenti in punto di affermazione della responsabilita', che riguardano, in primo luogo, la dedotta erronea applicazione degli artt. 513 e 514 cod. proc. pen. in relazione alla illegittima utilizzazione probatoria delle dichiarazioni di IO UI, concorrente nel reato, rilasciate in sede di indagini preliminari e, essendosi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere, acquisite in sede dibattimentale in violazione delle modalità richieste dall'art. 500, commi 2 bis e 4, cod. proc. pen., ed inoltre il vizio di motivazione conseguente alla considerazione che le dette dichiarazioni risultavano essenziali nello sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza impugnata, a sostegno del convincimento dei giudici di merito.
La doglianza è fondata e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Deve essere sottratta al coacervo degli elementi probatori, posti a base dalla affermazione di responsabilità dei ricorrenti, tutta la materia contenuta nelle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dal IO UI al Pubblico Ministero, di cui la Corte d'Appello dichiara nella sentenza impugnata di essersi avvalsa, ritenendo le stesse, - acquisite senza far luogo al necessario contraddittorio, ora indispensabile a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 361 del 2.11.1998 della Corte Costituzionale e delle reiterate pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema di Cassazione in punto di applicazione immediata anche nel giudizio di legittimità delle regole di utilizzazione e valutazione della prova introdotte con la legge 7.8.1997 n. 267, (SS.UU., 25.2.1998, ric. Gerina, e 28.9.1998, ric. Citaristi) -, "riscontrate con elementi di natura diversa rispetto a quella considerata al comma 2 e 5 dell'art. 6 della legge 7.8.1997 n. 267". Invero, il contenuto delle dichiarazioni del IO, rese in fase di indagine, non confermate al dibattimento e non acquisite secondo la regola processuale vigente delle contestazioni, in mancanza di assenso all'acquisizione, appare essere stato ritenuto, nelle sentenze di primo e di secondo grado, non solo il punto oggettivo di riferimento determinante la positiva valutazione, per la verifica della sussistenza del concorso dei requisiti di gravità, precisione/univocità e concordanza, degli elementi di prova, di per sè soli giudicati non sufficienti ad approdare allo stadio di certezza in ordine al fatto, ma anche il richiesto riscontro esterno, obiettivo e specifico, della attendibilità della dichiarazione di accusa mossa ai ricorrenti dal dichiarante RN IO, imputato in un procedimento connesso.
Gli agganci motivazionali alle dichiarazioni del IO UI sono cosi reiterati ed insistenti, qualitativamente e quantitativamente determinanti, che l'esclusione di essi, per effetto della inutilizzabilità derivante dal mancato rispetto della regola processuale di acquisizione, fa precipitare il percorso argomentativo e logico, posto dai giudici a sostegno dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, in una espressione di manifesta illogicità quantomeno sul punto della effettiva consistenza dei rapporti intrattenuti con il RN e, inoltre, della specifica natura e della entità delle pressioni che egli avrebbe svolto, a richiesta dei ricorrenti, sul medesimo al fine di costringerlo ad aderire alle pretese del CA RN GI e del LV AT AN, allorché l'amministratore delegato della ITALIMPIANTI s.p.a., divenuto "general contractor" dell'ENTE BO '92 s.p.a., opponeva resistenza a rispettare il presunto patto posto a fondamento della concessione. Ne' dal vizio individuato sul punto la sentenza può affrancarsi ricorrendo alle altre circostanze, deducibili dalle dichiarazioni dei testimoni indifferenti, che risultano avere valenza equivoca in relazione alle ragioni che effettivamente indussero il RN a concedere quanto richiesto, e, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto, in relazione all'esistenza del contesto concussorio di cui all'imputazione.
In conclusione, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, deve disporsi il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000