Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
Gli enti pubblici economici (definiti, ex R.D. 1303/38, leggi 300/70 e 1034/71, come "enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione e dediti ad attività esclusivamente o prevalentemente economica") svolgono, per la realizzazione dei loro fini istituzionali, un'attività di conservazione, di scambio, di produzione di beni o di servizi secondo criteri di economicità, un'attività, cioè, funzionale non soltanto al perseguimento di fini sociali, ma anche al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi, dal carattere puramente imprenditoriale, ovvero misto (in parte imprenditoriale, in parte autoritativo), ma a condizione che l'imprenditorialità ne risulti pur sempre il connotato predominante. Ne consegue che all'Ente Colombo '92 (costituito con atto pubblico del 19 maggio 1988 come associazione non riconosciuta avente per oggetto l'organizzazione, la preparazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'esposizione internazionale Colombo, e successivamente eretto in ente con personalita' giuridica di diritto pubblico a carattere temporaneo, per effetto della legge 373/88) non può legittimamente riconoscersi la natura di ente pubblico economico, atteso che il limitato periodo di esistenza attribuitogli (fino al luglio 1993) ed il compito di costruzione di grandi opere pubbliche affidatogli "ex lege", escludendo la possibilità che entrate diverse dagli ingenti contributi statali potessero coprire le ingenti spese di realizzazione delle proprie finalità istituzionali, ne escludevano, altresì, qualsiasi prevalenza dell'attività volta alla realizzazione di utili. Alla natura non economica dell'Ente consegue, pertanto, che la cognizione delle controversie in tema di rapporto di lavoro con i dipendenti deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SCORSONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO FORMENTO, giusta delega a margine ,del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza definitiva n. 331/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 17/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Ettore, GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Vincenzo SCORSONE, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 gennaio 1994 il sig. LO GH conveniva in giudizio dinanzi al TO di Genova, quale giudice del lavoro, l'Ente Colombo 1992, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Chiedeva che fosse accertata la nullità del licenziamento intimatogli dall'Ente convenuto, nonché il suo diritto all'inquadramento e al trattamento economico di dirigente. Costituitosi in giudizio, l'Ente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria trattandosi di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico;
nel merito contestava che le mansioni svolte dal ricorrente avessero natura e rilievo dirigenziali. Con sentenza depositata il 31 maggio 1995 il TO dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto l'Ente Colombo '92 doveva essere considerato ente pubblico non economico. La decisione del TO e' stata confermata dal Tribunale di Genova che, con sentenza depositata il 17 febbraio 1997, ha anch'esso affermato che la giurisdizione sulla controversia appartiene all'autorità giudiziaria amministrativa per la natura pubblica dell'Ente Colombo '92.
Avverso la decisione del Tribunale il sig. GH propone ricorso articolato in tre motivi e illustrato con memoria. Il Ministero del Tesoro, succeduto all'Ente Colombo '92, in base al d.l. 8 agosto 1996 n. 430, resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione delle norme in tema di giurisdizione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 409 n. 4 e n. 5 cod. proc. civ. e dell'art. 9 della legge n. 1404 dell'anno 1956 e il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che l'Ente Colombo avesse natura di ente pubblico economico o, comunque, di un ente pubblico atipico, svolgente una sostanziale attivita' di impresa pubblica ed equiparabile, quindi, agli enti pubblici economici. In particolare il Tribunale non avrebbe considerato, o comunque non avrebbe motivato, circa gli incontestati elementi di fatto relativi alle modalita' di costituzione e di finanziamento dell'Ente e circa la pacificamente individuabile normativa applicabile all'ente. Assume inoltre che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente motivato circa l'irrilevanza del cosiddetto metodo induttivo di individuazione della natura dell'ente pubblico.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia escluso che l'Ente Colombo '92 fosse un ente pubblico economico e, comunque, un ente atipico paragonabile agli enti fieristici, nonostante che esso abbia operato secondo le regole di economicita' e avesse realizzato opere di valore molto maggiore dei costi sostenuti.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto provato che la realizzazione delle opere permanenti fosse stata gestita mediante uno strumento giuridico, la concessione unitaria con procedura concorsuale accelerata ex lege n. 80/1987, riservato dal legislatore agli enti pubblici non economici. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.
Gli enti pubblici economici sono stati definiti dal r.d. 16 giugno 1938 n. 1303 come gli enti pubblici, comunque denominati,
operanti nel campo della produzione e svolgenti una attività esclusivamente o prevalentemente economica (in tal senso anche l'art.37 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e l'art. 39 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali).
Occorre dunque che si tratti di un ente pubblico, ossia di un ente che persegua un fine pubblico e sociale e non già un mero fine di lucro;
occorre inoltre che l'ente svolga un'attività imprenditoriale, ossia un'attività che sia improntata a criteri di economicità e a realizzare almeno quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Economicità e non lucro: e quindi non necessariamente un guadagno, ma almeno una gestione senza perdite, un equilibrio tra costi e ricavi, una autosufficienza economica. In base a questi principi, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto enti pubblici economici quelli che per la realizzazione dei loro fini istituzionali svolgono attività di conservazione, di scambio, di produzione di beni o di servizi, improntata a criteri di economicità; un'attività, cioè, diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi e non solo al perseguimento di fini sociali.
L'ente pubblico economico può svolgere esclusivamente attività imprenditoriale o anche un'attività mista, in parte imprenditoriale e in parte autoritativa. In quest'ultimo caso, è necessario tuttavia, come ha precisato la giurisprudenza di questa Corte, che l'attività imprenditoriale sia predominante su quella pubblica. I criteri di individuazione degli enti pubblici economici sono dunque il fine pubblico e lo svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico e prevalente sull'attività di carattere autoritativo dell'ente.
L'accertamento di tali elementi può avvenire esclusivamente in base alla legge che istituisce o regola gli enti pubblici economici, ovvero, quando manchi una normativa di base, in base agli atti costitutivi, agli statuti e ai regolamenti.
Nel caso in esame in base ai criteri sopraenunciati si deve ritenere che l'Ente Colombo '92 non abbia natura di ente pubblico economico.
L'Ente, infatti, e' stato costituito con atto pubblico 19 maggio 1988 come associazione non riconosciuta avente per oggetto l'organizzazione, la preparazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'esposizione internazionale Colombo da tenersi nell'anno 1992.
Successivamente la legge 23 agosto 1988 n. 373 ha conferito all'Ente la personalità giuridica di diritto pubblico e gli ha affidato, oltre alla organizzazione e alla gestione dell'esposizione internazionale, il compito di realizzare una serie di opere pubbliche permanenti: alcune strumentali e altre indipendenti rispetto alla Esposizione.
L'Ente aveva carattere temporaneo e predefinito: alla data del 1^ luglio 1993 sarebbe stato soppresso e le opere permanenti sarebbero entrate a far parte del demanio statale.
Il limitato periodo di esistenza dell'ente e i compiti di costruzione di grandi opere pubbliche ad esso affidati esclude con tutta evidenza che entrate diverse dagli ingenti contributi statali previsti potessero coprire le enormi spese di realizzazione. Si deve escludere perciò una qualsiasi prevalenza dell'attività dell'ente volta alla produzione di utili e di conseguenza la configurabilità di un ente pubblico economico.
Deve pertanto ritenersi che l'Ente Colombo sia un ente pubblico non economico e che di conseguenza il rapporto di lavoro con i dipendenti, e in particolare con il sig. GH, rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo, e al pagamento degli onorari di avvocato che si liquidano in favore del resistente Ministero del Tesoro in cinque milioni di lire.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, spese che liquida in lire 35.000# e al pagamento degli onorari di avvocato che liquida in lire cinque milioni.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999