Sentenza 9 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di giudizio arbitrale, l'ordinanza con cui il presidente del tribunale provveda, ex art. 814 cod. proc. civ., alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri ha contenuto decisorio (in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri, nella veste di creditori, e le parti, in qualità di debitori) ed è, conseguentemente, impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge, con riferimento tanto alle norme regolatrici del rapporto sostanziale controverso (sulla imprescindibile premessa che il presidente del tribunale, non vincolato ad alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali "in subiecta materia", è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed alla importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, come utile parametro di riferimento, alle tariffe di talune categorie professionali), quanto alla legge regolatrice del processo, in relazione alla quale l'inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo nei soli casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione stessa con riferimento alle risultanze probatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. IO SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TIVOLI, in persona del Sig. Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FRACASSINI 18, difeso dall'avvocato ROBERTO VENETTONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA MA, AN LI, IN GI, CH FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GUADAGNO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 21/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/5/98 dal Consigliere Dott. IO SPADONE;
udito l'Avvocato VENETTONI Roberto, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 21.11.1995 il Presidente del Tribunale di Roma determinava in lire 81 milioni, di cui un milione per spese di funzionamento oltre I.V.A. e CAP, il compenso dovuto nel giudizio arbitrale definito con lodo 21.9.1993 fra la società Tecnoprogetti e il Comune di Tivoli agli arbitri AR IO, SA DO, NO IO, HI CE.
La determinazione veniva fatta in via equitativa con richiamo alla tariffa professionale degli avvocati e procuratori approvata con D.M. n.585/1994 per la non omogenea qualità personale degli arbitri ed il tempo delle prestazioni, tenuto conto delle somme richieste e riconosciute e dell'impegno profuso dagli arbitri. Avverso l'ordinanza comunicata l'11.12.1995, ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., il Comune di Tivoli con atto del 12.2.1996 e con quattro motivi di cesura.
Resistono con controricorso AR IO, SA DO, IO NO e HI CE.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso, connessi e per lo più ripetitivi, vengono esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 814 - 2 comma c.p.c., il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non poteva determinare secondo equità gli onorari dovuti agli arbitri perché l'art. 113 c.p.c. dispone che il giudice nel pronunciare sulla causa deve seguire le norme del diritto salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità; e tale potere non è riconosciuto dall'art. 814, 2 comma, c.p.c. al presidente del Tribunale;
perché, inoltre,
trattandosi di prestazioni d'opera intellettuale, trova applicazione l'art. 2233 cc. per il quale il compenso, se non è convenuto dalle parti non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice;
e l'art. 12 del D.M.
5.10.1994 n.585 prevede i criteri da applicare per le controversie arbitrali.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12 del D.M.
5.10.1994 n.585, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, ritenendo che le indicazioni ricavabili dalle tariffe professionali di cui al D.M. citato non fossero direttamente applicabili per la non omogenea qualità personale degli arbitri ed al tempo delle prestazioni, non ha considerato che l'art. 12 di tale decreto prevede espressamente che per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.
Nel determinare poi il valore della controversia l'ordinanza si è riferita alla somma di un miliardo e quattrocentomilioni richiesta dalla società Tecnoprogetti e non a quella di seicento milioni che in base al lodo arbitrale è dovuta dal comune.
È fondato solo quest'ultimo rilievo.
L'art. 814 cpc., nel rimettere al presidente del tribunale la determinazione di spese ed onorari quando la liquidazione alla quale abbiano provveduto gli arbitri non sia stata accettata dalle parti, non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al presidente il quale, pertanto, è libero di scegliere secondo il suo prudente apprezzamento i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia;
alla natura e all'entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere, eventualmente, come utile termine di riferimento, alle tariffe di particolari professionisti o di adottare diversi criteri predeterminati dalla legge (v. Cass. 16.7.1997 n. 6507); Cass.
6.9.1996 n. 8139; Cass.
5.3.1991 n. 2318; Cass. 27.7.1990 n. 7602 ed altre).
L'ordinanza impugnata non era quindi tenuta ad una rigorosa applicazione delle tariffe di cui alle deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense 12 giugno 1993 e 29 settembre 1994 approvate con D.M. 5 ottobre 1994 n.585 e, in particolare, dell'art. 12 che fissa i criteri per la liquidazione degli onorari nei procedimenti davanti agli arbitri;
ma, una volta stabilito, per la diversa professione degli arbitri (solo due, il IN e il SA, erano avvocati) che alle tariffe indicate si doveva ricorrere quale parametro per la liquidazione degli onorari, non poteva discostarsene determinando il valore della causa attraverso il "coordinato riferimento alle somme pretese e riconosciute" violando, non essendovi corrispondenza fra le stesse, l'art. 6 della tariffa per il quale nei giudizi di pagamento di somme il valore è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa piuttosto che a quella domandata.
Con il terzo motivo, denunciando contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, assumendo quale criterio determinante della liquidazione l'impegno profuso dagli arbitri, non ha considerato che gli arbitri si erano riuniti soltanto cinque volte e precisamente in data 11 maggio, 14 giugno, 22 giugno, 20 luglio e 21 settembre del 1993; nelle prime tre riunioni erano stati assunti provvedimenti di natura tecnica per la formale costituzione del collegio e la sostituzione di un arbitro;
nelle altre due avevano dato atto dell'intervenuta conciliazione fra le parti.
Il motivo è fondato.
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese degli arbitri a norma dell'art. 814, comma 2, cpc, avendo carattere decisorio in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri (creditori) e le parti del procedimento arbitrale (debitori) e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, ne' revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emessa, è impugnabile in cassazione ai sensi dell'art 111 Cost. per "violazione di legge" regolatrice del rapporto sostanziale controverso o della legge regolatrice del processo alla quale la inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto è riconducibile solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente perché sviluppata con argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi o fra loro logicamente inconciliabili, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie (v. Cass. 16.7.1997 n. 6507 già richiamata;
Cass.
4.1.1995 n. 126). L'ordinanza impugnata contiene una motivazione solo apparente delle ragioni della decisione perché il richiamo "all'impegno profuso dagli arbitri" è una formula generica che nulla dice dell'attività dagli stessi svolta in concreto e, in particolare delle questioni di cui avevano dovuto occuparsi.
Con il quarto motivo, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non ha indicato in base a quali elementi è stata liquidata la somma di dieci milioni al segretario del collegio arbitrale con richiamo alle tariffe professionali dei procuratori legali senza che l'attività del segretario fosse equiparabile a quella di un procuratore legale. Il motivo, connesso al precedente, è fondato, perché la liquidazione nell'ordinanza della somma di ottanta milioni comprensiva del compenso al segretario non consente di stabilire neanche l'importo di quella allo stesso attribuita.
Con l'accoglimento nei limiti indicati del ricorso l'ordinanza dev'essere cassata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Roma.
Le spese del presente giudizio vengono per giusti motivi interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia al Presidente del Tribunale di Roma;
compensa le spese del presente giudizio.
Roma 6.5.1998.
Depositata in Cancelleria il 9/1/1999.