Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 131
CASS
Sentenza 9 gennaio 1999

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In tema di giudizio arbitrale, l'ordinanza con cui il presidente del tribunale provveda, ex art. 814 cod. proc. civ., alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri ha contenuto decisorio (in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri, nella veste di creditori, e le parti, in qualità di debitori) ed è, conseguentemente, impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge, con riferimento tanto alle norme regolatrici del rapporto sostanziale controverso (sulla imprescindibile premessa che il presidente del tribunale, non vincolato ad alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali "in subiecta materia", è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed alla importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, come utile parametro di riferimento, alle tariffe di talune categorie professionali), quanto alla legge regolatrice del processo, in relazione alla quale l'inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo nei soli casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione stessa con riferimento alle risultanze probatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 131
    Data del deposito : 9 gennaio 1999

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