Sentenza 5 dicembre 2012
Massime • 2
Il dipendente di una società di gestione di servizi telefonici riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. (Fattispecie in tema di rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio).
Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione delle generalità e dei dati personali identificativi del titolare di un'utenza mobile da parte del dipendente di una società di gestione di servizi telefonici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2012, n. 7370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7370 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ ON - Presidente - del 05/12/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1651
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 26214/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TO NT N. IL 02/01/1960;
2) AT AU N. IL 23/10/1976;
3) FO IA N. IL 04/03/1978;
avverso la sentenza n. 1923/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 08/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola che ha concluso per annullamento senza rinvio per il De ON e con rinvio per gli altri;
Udito il difensore avv. Carlo (ndr.: testo originale non comprensibile) per De ON che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'avv. A. Campagna per TO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'8 marzo 2012 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado dal Gup del Tribunale di Padova nel procedimento distinto dal nr 8961/05 RGNR, riqualificati i fatti ascritti ai capi L), M), e O) della rubrica nella violazione di cui al comma 1 dell'art. 326 c.p., riduceva le pene determinate in primo grado e per l'effetto condannava alla pena ritenuta di giustizia De ON ON e IN ZI. Confermava per contro la sentenza emessa ai danni di TO AU.
2. Nei due giudizi di merito il De ON è stato condannato (capi I ed L) in primo luogo per aver istigato, in violazione degli artt. 110 e 615 ter c.p., OC DA, appuntato dei carabinieri, separatamente giudicato, ad introdursi abusivamente nel sistema informatico in uso alle FF.PP, protetto da misure di sicurezza, ed a mantenersi all'interno dello stesso contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderlo, per acquisire informazioni poi veicolate all'imputato, fatto aggravato dall'esercizio da parte del De ON della professione di investigatore privato oltre che caduto su sistema informatico relativo all'orine ed alla sicurezza pubblica;
ancora, per aver, in violazione dell'art. 110 e art. 326 c.p., comma 1 (in esito alla riqualificazione in tal senso operata in grado di appello), istigato o comunque concorso con il OC nella rivelazione ed utilizzazione a fini di profitto del segreto d'ufficio concretatosi nelle informazioni acquisite per il tramite del contestato accesso di cui al capo precedente.
3. Il De ON, in uno con la TO (capi M e O), questa ultima nella sua qualità di incaricate di pubblico servizio perché impiegata presso la società di gestione telefonica Tim, sono stati ritenuti colpevoli della ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 326, comma 1 (così riqualificata già in primo grado) per aver il primo istigato o comunque concorso con la seconda alla comunicazione di dati di pertinenza della società di gestione telefonica costituenti notizie d'ufficio coperte dal segreto.
4. Analoga imputazione costituisce infine il fondamento della condanna emessa per i capi M e O della rubrica ai danni del De ON in concorso con la IN, impiegata presso le società di gestione telefonica Vodafone, anche in tal caso per la ipotesi di reato di cui all'art. 110 e art. 326, comma 1 (così qualificata in grado di appello) sempre con riferimento al concorso nella comunicazione di dati costituenti notizie d'ufficio coperte dal segreto.
5. Secondo la prospettazione accusatoria, riscontrata con doppia valutazione conforme nei due gradi di merito, quanto alle ipotesi delittuose ascritte al de ON in concorso con il OC, quest'ultimo avrebbe consultato e fornito al primo informazioni tratte dalla banca dati in dotazione delle forze di polizia;
informazioni riservate riferite a soggetti autori di una truffa perpetrata ai danni di un cliente del De ON, di poi servite per proporre una querela nei confronti degli asseriti truffatori.
6. Quanto alle ipotesi ascritte al De ON in concorso con la TO e la Sorin, la comunicazione destinata, con condotta autonoma e separata, dalle due concorrenti in direzione della sfera ricettiva del De ON afferiva alla individuazione delle generalità di riferimento di alcune utenze telefoniche;
informazioni la cui divulgazione ha integrato, ad opinione dei giudici del merito, l'ipotesi delittuosa contestata, riqualificata nei termini di cui all'art. 326 c.p., comma 1, perché afferente a dati che, per loro intrinseca natura e per disposizione normativa (il di 196/2003) sono riservati e la cui comunicazione è destinata, in assenza del consenso del titolare, ad integrare il pericolo effettivo sotteso alla tutela apprestata dall'art. 326 c.p.. Quanto alla IN il giudizio di responsabilità trova fondamento negli esiti delle intercettazioni relative alle utenze nelle disponibilità dei due concorrenti in forza alle quali tramite sms il De ON ebbe a chiedere notizia delle generalità di una utenza, informazione prontamente fornita dalla concorrente (peraltro non in servizio in quel frangente e dunque resa avvalendosi della collaborazione di una terza persona estranea al processo, comunque impiegata presso la medesima azienda di gestione telefonica); quanto alla TO, con riferimento alla quale la comunicazione attiene a diverse occasioni informative, la responsabilità ascritta ha trovato conferma, malgrado l'assenza di un contatto diretto tra i due concorrenti, nei momenti di collegamento tra le attività di interesse del De ON avuto riguardo alla dette utenze di interesse ed i controlli operati sui terminali di riferimento della Tim quanto all'accesso ai dati afferenti le utenze stesse (accessi operati sistematicamente dalla postazione di lavoro della TO pur se per il tramite di una user Id di titolarità di altra impiegata Tim, estranea ai fatti perché nelle relative occasioni non presente sul luogo di lavoro).
7. De ON ON, per il tramite del suo difensore fiduciario, propone ricorso articolando al fine sei diversi motivi di impugnazione.
7.1 Con il primo motivo lamenta violazione della legge penale avuto riguardo al disposto di cui all'art. 326 c.p. in relazione al fatto attribuito in concorso con il coimputato OC. Segnala al fine che il concorrente, separatamente giudicato, è stato assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, dalla Corte di Appello di Venezia avuto riguardo alle contestazioni, parallele a quelle articolate nei confronti del ricorrente, mosse ai sensi dell'art. 326 c.p. e art. 615 ter c.p.. Deduce in conseguenza che, guardando alla imputazione ex art 326 cp, trattandosi di concorso in reato proprio, venuta meno la responsabilità del concorrente qualificato deve coerentemente escludersi anche la responsabilità del concorrente extraneus.
7.2 Con il secondo motivo adduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 615 ter c.p.p.. Sia la sentenza di primo che quella di secondo grado procedono ad un automatismo indebito nel pervenire al giudizio di responsabilità per l'ipotesi dell'art. 615 ter trasponendo al fine le valutazioni in fatto emerse con riferimento alla diversa violazione dell'art 326 c.p.. 7.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge penale con riferimento all'art. 42 c.p.. L'intenzione del De ON e del OC, cristallizzata dalle emergenze processuali, era correlata alla attività di indagine funzionale alla individuazione degli autori della truffa subita dal cliente del ricorrente;
essendo le informative strumentali alla querela di poi articolata, mancherebbe nella specie l'elemento soggettivo dei reati ex art. 326 e art. 615 ter c.p.. 7.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt. 110 e 326 c.p. con riferimento ai fatti contestati in concorso con la IN. Ed ancora motivazione illogica apparente e contraddittoria. Deduce al fine che nella specie al più troverebbe applicazione il disposto di cui al D.L. n. 196 del 2003, art. 167 e non quella di cui all'art. 326 c.p.; che la sentenza non risponde in alcun modo alla obiezione per la quale la IN, in ferie nell'occasione dell'asserita comunicazione, non poteva rivestire il ruolo di incaricato di pubblico servizio;
che a fronte dei rilievi in ordine alle palesate discordanze di indagine in punto agli orari dell'intrecciato scambio di sms occorso tra i due concorrenti e la terza che nell'occasione avrebbe fornito alla IN i dati da questa poi veicolati al De ON, procede ad una ricostruzione a sua volta errata in sè oltre che basta su documenti (i tabulati della coimputata)non allegati i atti, pervenendo ad una conclusione illogica - quella della sostanziale indifferenza delle modalità con le quali la IN ebbe a procurarsi i dati chiesti dal De ON non potendo provvedere diversamente se non tramite le informazioni riservate correlate al suo ambiente lavorativo - essendo indiscutibile che sistemi per ottenere tali risultati sono comunemente usati senza la commissione di alcun illecito.
7.5 Con il quinto motivo si deduce violazione di legge avuto riguardo agli artt. 110 e 326 c.p. con riferimento ai fatti contestati in concorso con la TO nonché difetto di motivazione. La sentenza sul punto motiva in modo contraddittorio, apparente, in violazione del principio che spetta all'accusa mostrare l'esistenza del fatto reato contestato e la prova che l'imputato abbia fattivamente concorso a determinare l'autore del reato proprio a commetterlo. Manca la prova di un contatto diretto tra il ricorrente e la TO;
non v'è prova che la TO sia stata contatta dall'intermediario, tale MO, mai identificato, che aveva promesso le informazioni al De ON;
non v'è prova che tale MO avrebbe poi contattato la TO per poi riversare le informazioni al de ON;
si inverte l'onere probatorio allorquando si ascrive al ricorrente l'onere di indicare i mezzi leciti attraverso i quali è entrato in possesso delle informazioni in questione, non esclusivamente ricavabili attraverso gli archivi dell'ufficio Tim dove prestava attività lavorativa la TO.
7.6 Con il sesto motivo, infine, si deduce violazione di legge in relazione agli art. 69 c.p., comma 2, art. 545 e art. 546, comma 1, lett. F. Si evidenzia al fine che tra la motivazione e il dispositivo sussiste contraddizione in punto al riconoscimento delle generiche ritenute prevalenti nel giudizio di comparazione con le aggravanti contestate in relazione alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 615 ter..
8. IN RI impugna la sentenza in oggetto per il tramite del difensore fiduciario.
8.1 Articola al fine due diversi motivi il primo dei quali ricondotto alla ipotesi della violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 326 c.p., nonché motivazione manifestamente illogica. Segnala in particolare che le informazioni veicolate al De ON non risultavano coperte dal vincolo di segretezza correlato alla tutela dettata dall'art 326 c.p.; piuttosto si tratterebbe di dati personali, da non veicolare, nelle forme della comunicazione o della diffusione, in violazione del diritto alla riservatezza, in ordine ai quali la tutela apprestata dall'ordinamento si pone a presidio di posizioni soggettive, seppur costituzionalmente protette, di natura privata senza coinvolgere il buon funzionamento della Pubblica amministrazione, bene giuridico tutelato dalla norma erroneamente applicata alla specie. Al più nella specie troverebbe applicazione il disposto di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167 non senza tralasciare che altro giudice, separatamente chiamato a valutare le posizioni di altri coimputati per fatti diversi ascritti nel medesimo processo al medesimo titolo di reato, aveva escluso la ricorrenza della ipotesi delittuosa contestata negando a monte il carattere segreto e finanche riservato delle informazioni in oggetto, atteso che l'agenzia investigativa poteva ricavarne i contenuti per altre vie, presumibilmente meno immediate.
8.2 Con il secondo motivo denunzia contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte perviene al giudizio di responsabilità ascritto alla IN pur dando atto che l'imputata, al momento della propalazione delle informazioni riversate al De ON, non si trovava in servizio;
ed ancora pur in assenza della prova in forza alla quale la notizia in questione venne fornita, quale materiale esecutrice della condotta dalla RT, collega della IN.
9. TO AU impugna per il tramite del suo difensore fiduciario.
9.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge per erronea interpretazione dell'art. 326 c.p.. Sulla linea tracciata dalla IN ed anche qui riferendosi all'assoluzione emessa nel procedimento parallelo che ebbe a coinvolgere il OC ed altri coimputati sempre in ragione dell'art. 326 c.p., lamenta sia l'indimostrata sussistenza del pericolo concreto che comunque deve sempre riscontrarsi per ritenere integrata la fattispecie contestata e, ancora più a monte, la confusione operata dalla Corte distrettuale tra notizia riservata, quale quella in esame, tutelata dalla normativa sulla privacy e notizia segreta, sanzionata dalla ipotesi erroneamente applicata nel caso a mano.
9.2 Con il secondo motivo deduceva violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 192 c.p., avendo il Giudice distrettuale fondato la valutazione sottesa alla responsabilità ascritta alla TO su una interpretazione erronea dei dati probatori, pretermettendo le ragioni di contestazione sul punto sollevate in appello.
9.3 Con il terzo motivo denunzia difetto di motivazione per avere la Corte distrettuale ascritto alla TO la figura di incaricato di pubblico servizio richiamandosi, senza alcuna specificazione, ad un precedente conforme della Corte di Cassazione pur in presenza di apposito motivo di appello in tal senso formulato.
9.4 Con il quarto motivo, infine, denunzia carenza di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della ipotesi contestata in quella meno afflittiva di cui all'art. 326 c.p., comma 2 ed alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 c.p., nr. 4, quest'ultima giustificata in virtù della natura e dell'oggetto giuridico del reato contestato oltre che del danno subito dalla persona offesa;
considerazioni destituite di fondamento per come viepiù confermato nell'ottica della tenuità del danno anche alla luce della revoca di costituzione della parte civile da parte dell'ente di gestione della telefonia cellulare.
RITENUTO IN DIRITTO
10. Il ricorso del De NT è fondato nei termini di seguito precisati limitatamente ai capi I) ed L) della rubrica. Per contro, i ricorsi della IN e della TO meritano la reiezione con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata quanto alle posizione delle dette ricorrenti.
11. Prendendo le mosse dai motivi di ricorso del De ON immediatamente correlati ai capi di imputazione allo stesso ascritti in concorso con OC DA, separatamente processato (motivi da 1 a 3, afferenti ai capi I ed L della rubrica), giova evidenziare come la difesa ha, con il primo motivo, evidenziato la intervenuta assoluzione del coimputato OC con la formula perché il fatto non sussiste avuto riguardo alle contestazioni, articolate in concorso con l'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 326 c.p., comma 1 e art. 615 ter c.p..
11.1 Siffatta decisione, con riferimento alla contestazione ex art.326 c.p., comma 1, è destinata ad incidere anche sulla posizione dell'odierno ricorrente.
Nella specie si è in presenza di reato "proprio esclusivo"; ciò non esclude che possa configurarsi la fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 c.p., qualora ricorrano elementi per ritenere il concorso di un extraneus, sotto il profilo della determinazione o della istigazione ovvero, ancora della cooperazione materiale alla commissione del reato. Affinché, tuttavia, possa sussistere la responsabilità dell'estraneo, è indispensabile però che l'intraneo esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato "proprio esclusivo", indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità. Solo la assoluzione dell'intraneo per carenza dell'elemento soggettivo potrebbe di per sè essere tale da non escludere la responsabilità dell'estraneo allorché ricorra una delle figure generali previste dagli artt. 47 e 48 c.p. ovvero, in ogni caso, laddove la mancanza dell'elemento soggettivo riguardi esclusivamente l'autore diretto del reato e non sia estensibile all'extraneus (cfr in questi termini cassazione penale, sezione 5^, sentenza nr 35884/09; Sezione 1^, sentenza 18 gennaio 2004, Barletta) . Nella specie il concorrente qualificato è stato assolto in ragione di una ritenuta insussistenza del reato perché le notizie veicolate dal OC non erano connotate dalla segretezza imposta dalla norma penale assertivamente violata. Ne consegue, in linea con quanto sopra, il venir meno della tipicità dell'offesa ed in radice della correità imputabile nel caso al De ON. In parte qua, dunque, la sentenza impugnata va annullata.
11.2 A soluzione non diversa, seppur per altra via, si perviene con riferimento al capo i) della rubrica, relativo alla contestata ipotesi di cui all'art. 615 ter c.p., sempre in concorso con il OC. Nel caso, la sentenza di assoluzione del concorrente, diversamente dalla ipotesi precedente, non determina alcun effetto pregiudicante in quanto non esiste nell'ordinamento processuale alcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato penale nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale e giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238 bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma dell'art. 197 e art. 192 c.p.p., comma 3. Ciò precisato in linea di principio, è tuttavia a dirsi che di fatto la detta statuizione finisce comunque per incidere anche sulla situazione processuale che occupa quantomeno nell'ottica dell'elemento soggettivo ascritto al ricorrente quanto al contegno nella specie contestato. Se, infatti, al De ON è stato contestato di aver istigato il OC ad accedere alla banca dati in uso alla FF. PP, per trarre le notizie poi propalate dal concorrente, secondo l'asserto accusatorio, di interesse per gli affari investigativi dell'odierno ricorrente;
se, ancora, l'accesso in questione, secondo la valutazione passata in giudicato resa nei confronti del OC non è stato tuttavia ritenuto "abusivo" nel processo parallelamente svolto;
ne consegue, infine, che già in radice possa escludersi la responsabilità del De ON quantomeno sul piano dell'atteggiamento volitivo. Anche con riferimento al capo i) della rubrica, pertanto, deve annullarsi la sentenza impugnata.
12. Meritano una trattazione unitaria i ricorsi del De ON, della TO e della IN con riferimento ai fatti rispettivamente contestati alle lettere m), p), o) avuto riguardo al tema comune della configurabilità della ipotesi di reato di cui all'art. 326 c.p., comma 1, laddove, come nella specie, le notizie rivelate attengano alle generalità di riferimento del titolare di una utenza telefonica mobile. Ciò nel raffronto peraltro con la ipotesi di reato cui al D.L. n. 196 del 2003, art. 167, che le difese, in particolar modo quelle delle ricorrenti TO e IN, ritengono meglio attagliarsi alla fattispecie in disamina. In parte qua, ritiene la Corte che la sentenza impugnata non meriti censura. Va ricordato come per la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo vedi Sez. U, Sentenza n. 4694 del 27/10/2011, Rv. 251271) il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 c.p., comma 1, importa per la sua configurabilità sotto il profilo materiale che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo, nel senso che sussiste sempre che dalla rivelazione del segreto possa derivare una danno alla pubblica amministrazione o a un terzo. Si è rimarcato che il delitto si configura come reato di pericolo effettivo e non meramente presunto, tanto è vero che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sè e per sè, ma in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta. Si è altresì rilevato (cfr Cassazione penale, sezione sesta, sentenza 36357/04) che l'elemento distintivo del reato in disamina per differenziarlo da altre condotte che si concretano comunque in una rivelazione di notizie riservate, va identificato in base alla ratio incriminatrice, id est la tutela della pubblica amministrazione: il segreto, di cui è interdetta la divulgazione, preso in considerazione dall'art. 326 c.p., deve riguardare notizie "di ufficio", concernenti, dunque un atto o un fatto della pubblica amministrazione in senso lato nei diversi aspetti delle funzioni legislativa, giudiziaria o amministrativa striato iure. Ciò precisato va poi rimarcato che quello legato alle comunicazioni mantiene i connotati propri del servizio di pubblico interesse, essendo indifferente che allo svolgimento dello stesso concorrano, anche in via non esclusiva, enti ed imprese concessionarie aventi natura privata;
ed ancora che i dipendenti di un ente o di una società concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 37099 del 19/07/2012, Rv. 253477). Ciò che rileva al fine è che gli stessi, agendo nell'ambito di una funzione comunque colorata da interessi pubblici, svolgano una attività di carattere intellettivo (con esclusione dunque delle semplici mansioni d'ordine e delle prestazioni d'opera meramente materiale) priva tuttavia dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione in relazione alla quale si pongono in termini di complementarietà e accessorietà.
Tanto premesso, va evidenziato al fine che sia la TO che la IN erano all'epoca dei fatti dipendenti di due diverse società di gestione di servizi telefonici;
è stato poi accertato (secondo valutazioni di merito estranee al controllo di legittimità laddove dotate come nella specie di congruità logica) che le stesse avevano la possibilità di accesso ad informazioni riservate, non altrimenti trattabili se non con il consenso esplicitato degli interessati, quali quelle, per quel che qui immediatamente interessa, afferenti le generalità dei titolari delle utenze mobili gestite dalle società presso le quali lavoravano (si vedano al fine gli D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 30 e 123, sugli operatori abilitati all'accesso ai dati in questione); e questo basta per escludere che le mansioni espletate nella specie fossero meramente materiali o solo d'ordine, nell'ottica della ascritta qualifica di incaricate di pubblico servizio. Fermi dunque la funzione di interesse pubblico correlata al servizio espletato e la qualifica ascritta alle ricorrenti TO e IN siccome ricondotta all'egida dell'art. 358 c.p., ritiene poi la Corte che le notizie rivelate, proprio in ragione della natura degli interessi sottesi al servizio legato alla comunicazione, siano state correttamente ritenute dalla Corte distrettuale coperte dal segreto tutelato e sanzionato, quanto alla indebita propalazione delle stesse, dall'art. 326 c.p.. In particolare, di certo le generalità ed i riferimenti personali identificativi del titolare di una utenza mobile costituiscono dato non conoscibile all'esterno se non grazie al consenso in tal senso prestato dall'interessato. Rientrano poi, altrettanto pacificamente, tra i dati, personali e identificativi, riservati ex lege per quanto sancito dalla normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003, art 4, comma 1, lett. b, c), la cui comunicazione o diffusione, sempre se il fatto non costituisce reato più grave ed in presenza del dolo specifico (il fine di trarne per se o altri profitto e recare ad altri un danno) è esplicitamente sanzionato penalmente in virtù della legge sopra citata, all'art 167. L'ipotesi di reato da ultimo citata copre, tuttavia, le condotte di comunicazione e divulgazione indebita ascrivibili a tutti i soggetti - anche se estranei al trattamento dei dati e pur se a conoscenza degli stessi in modo esclusivamente casuale (cfr Cassazione penale sezione 3^, sentenza nr 21839/11 proprio con riferimento alla diffusione del numero relativo ad una utenza telefonica mobile resa da un soggetto estraneo al trattamento del dato) - diversi da quelli che tale conoscenza hanno in ragione del servizio pubblico legato alla gestione delle comunicazioni. Se nel caso regolato dalla normativa sulla privacy la posizione soggettiva tutelata e violata attiene alla riservatezza, per contro, laddove la propalazione indebita si intersechi come nella specie con lo svolgimento del servizio pubblico in ragione del quale si è a conoscenza di dati (non solo riservati ma) altrimenti coperti dal segreto, entra in gioco la diversa fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 326 c.p.. Che nella specie, i dati in questione, gestiti per ragioni inerenti il servizio pubblico di riferimento, siano coperti dal segreto è considerazione che trova sponda costituzionale nell'art. 15 Cost., norma che colora in sè tutto il settore delle comunicazioni. Tant'è che l'accesso ai dati identificativi dell'utente, al pari di quelli afferenti il traffico (principalmente i ed tabulati) e di quelli inerenti la stessa ubicazione per la localizzazione degli apparecchi di trasmissione e ricezione - pur se con una regolamentazione meno pregnante di quanto attiene al contenuto delle comunicazioni, soggetto alla disciplina codicistica dettata per le intercettazioni - vedono esclusivamente limitata la possibilità di accesso ad un intervento dell'autorità giudiziaria (il decreto motivato del PM di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132), solo in esito al quale il gestore chiamato al trattamento degli stessi è legittimato alla comunicazione. Trattasi dunque di dati coperti dal segreto conosciuti solo in forza dell'attività legata al servizio pubblico;
dati la cui segretezza, pur se subordinata al consenso liberatorio e dunque alla disponibilità del soggetto interessato, esonda gli argini della sfera privata del soggetto di riferimento, perché si lega indissolubilmente al buon andamento della pubblica amministrazione in ragione degli interessi costituzionalmente protetti sottesi al settore della comunicazione. La propalazione indebita di tali dati, dunque, concreta in sè sia il pericolo effettivo di lesione al buon andamento del servizio pubblico affidato al gestore sia la violazione del dovere di segretezza gravante sui soggetti chiamati a gestire il dato. Di qui l'infondatezza dei motivi in parte qua segnalati dalle difese di ricorrenti.
13. L'esame degli ulteriori motivi di ricorso singolarmente prospettati dai tre diversi ricorrenti impone una ulteriore premessa comunemente riferibile alla disamina sottesa a tutte le diverse doglianze. La sentenza impugnata, nel ricostruire le vicende in fatto ascritte agli odierni ricorrenti ai capi da m), o), p) della rubrica segue un percorso logico immune da manifeste incongruenze così da apparire estraneo a censure prospettabili in parte qua in sede di controllo di legittimità.
13.1 E così guardando ai capi m) ed o), riferibili al De ON ed alla IN (motivi sub 4 del ricorso De ONe e sub 2 del ricorso della IN), la motivazione della Corte, secondo una linea espositiva priva di vuoti logici e coerente al dato probatorio segnalato, si muove primariamente evidenziando lo scambio progressivo di sms - captati grazie al fatto che il De ON era all'epoca sottoposto ad intercettazioni - tra i due concorrenti;
scambio tramite il quale venne inequivocabilmente a concretarsi la propalazione indebita (riferita ad una utenza vodafone della quale il De ON intendeva conoscere la titolarità). E nel tracciato della motivazione impugnata, viene data dovuta considerazione alle obiezioni solevate dalle difese, ribadite anche in questo grado sul versante della logicità del motivare, superandone il tenore secondo linee logiche condivise da questa Corte: così quanto agli errori materiali in cui era incorso il primo giudice (quanto alle utenze in contatto, pacificamente ricostruite siccome riferibili ai due concorrenti); ed ancora con riferimento alle incongruenze orarie nel raffronto tra i dati emergenti dalla disamina dei contatti tra le utenze dei due ricorrenti e del soggetto terzo che, nell'assunto accusatorio, essendo nel frangente la IN non in servizio, sempre dall'interno del gestore telefonico in questione ebbe a comunicare a quest'ultima il dato di poi immediatamente veicolato al De ON.
Su tale ultimo punto si concentra peraltro la difesa del De ON nell'articolare il motivo di doglianza sub 4, ribadito con la memoria depositata il 14 novembre 2012: secondo la difesa le incongruenze orarie sopra segnalate sarebbero state risolte dalla Corte distrettuale avvalendosi al fine di un dato probatorio (i tabulati riferibili alla utenza della IN) mai acquisito ritualmente in atti. Il lamentato, conseguente, travisamento probatorio, tuttavia, sempre se sussistente (la disamina degli atti, favorita dal dedotto error in procedendo, da riscontro di un ed allegato alla nota dei CC del 30 aprile 2007, per forza di cose contenete i tabulati utilizzati dal Giudice, di fatto poi riscontrati nella versione cartacea dalla stessa difesa per come evidenziato nella memoria difensiva sopra citata),non assume tuttavia alcuna rilevanza decisiva nella specie giacché non scardina il complessivo portato logico della motivazione in contestazione. La Corte distrettuale, nel chiudere la valutazione in fatto afferente l'episodio in questione, ha infatti ritenuto determinante al fine del reso giudizio di responsabilità i riscontrati contatti diretti tra i due concorrenti, nella specie incontroversi, nella certa riferibilità all'agire della FO della notizia segreta propalata al De ON. Dato questo presupposto, non può che ritenersi, in linea con il ritenere del giudice di secondo grado, l'indifferenza al tema della circostanza in forza alla quale la IN, in quel momento, non era in servizio ne' assume rilievo attraverso chi e come ebbe a procurarsi la notizia coperta dal segreto, trattandosi di informazione che la stessa poteva conoscere e riferire solo accedendo anche indirettamente agli archivi della Vodafone. Di qui l'insensibilità della tenuta della motivazione contestata rispetto al dedotto travisamento (sub specie della utilizzazione di prova non acquisita in atti), al più caduto su un dato comunque superato dal tenore complessivo dell'argomentare sotteso alla decisione contestata.
13.2 Del pari immune da vizi logici deve ritenersi la ricostruzione operata dalla Corte quanto alla contestazione mossa ai danni del de ON in concorso con la TO (capi M e P). In modo completo, puntuale e lineare sul piano della consecuzione logica del ritenere, la Corte evidenzia che erano tre le utenze pacificamente di interesse del De ON di pertinenza della Tim, gestore alle cui dipendenze lavorava all'epoca la TO;
che il de ON ottenne le informazioni chieste per il tramite di un non meglio identificato MO;
che tutte e tre le utenze in questione furono oggetto, nell'arco della medesima giornata, di ricerche operate tramite i terminali TIM;
che tutte e tre le ricerche (in alternativa per la user Id, per la postazione, per la password) erano riconducibili all'operato della TO;
che deve ritenersi irrilevante l'assenza di contatti diretti tra i due imputati, giacché, per la TO, ciò che rileva piuttosto è la propalazione all'esterno della notizia segreta, quale che sia il destinatario finale della notizia mentre per il De ON assume rilievo l'attività di istigazione volta ad attivare un canale illecito che per forza di cose aveva possibilità di accesso agli archivi Tim, essendo poi indifferente che la notizia gli fosse consegnata direttamente dall'intraneo o da un intermediario. Questo l'argomentare della Corte distrettuale va evidenziata l'inammissibilità dei motivi di ricorso in parte qua sollevati dal De ON (seconda parte del motivo sub 4) che, lungi dal segnalare effettive fratture logiche nel percorso tracciato dal giudice di secondo grado, si risolvono in prospettazioni in fatto alternative nella ricostruzione della vicenda sottesa al giudizio di responsabilità in parte qua;
parimenti, per la genericità dello stesso, va ritenuta l'inammissibilità del motivo di ricorso sollevato per secondo dalla TO (lettera b) sub specie della violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 192 c.p., avendo la difesa omesso di indicare con la dovuta precisione,
ovviata da un inadeguato riferimento al tenore dell'appello, le doglianze pretermesse dalla Corte distrettuale nel valutare il materiale probatorio a sua disposizione, segnalandone al contempo la incisività sulla decisione finale all'uopo assunta. 14. L'ultimo motivo di ricorso formulato dal De ON risulta nella specie assorbito dall'annullamento della decisione impugnata quanto ai capi I) e L), da cui consegue la necessità di disporre il rinvio al Giudice di secondo grado per rideterminare la pena. 15. Infine, è manifestamente infondato il motivo sub 4 (rectius sub lettera D) articolato dalla TO. Coerentemente e con valutazione sintetica ma adeguata, la Corte distrettuale, a fronte della analitica ricostruzione operata per giungere alla conclusione del coinvolgimento della ricorrente nella fattispecie in contestazione, ha giudicato siccome inverosimili le prospettazioni difensive volte a ricondurre il relativo apporto partecipativo nei termini della mera agevolazione colposa;
prospettazioni anche qui non ribadite con il ricorso tanto da porsi in limine con la inammissibilità in radice della relativa doglianza.
Il riferimento alla omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione alla specie del disposto dell'attenuante di cui all'art.62 c.p., nr. 4 è poi superato, tanto adeguatamente quanto radicalmente, dalla valutazione resa in termini di inconciliabilità logica tra la natura del reato contestato e l'attenuante invocata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De ON ON limitatamente ai capi I ed L perché il fatto non costituisce reato. Rigetta nel resto il ricorso del De ON. Rigetta i ricorsi di TO AU e IN ZI che condanna al pagamento delle spese processuali. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per la rideterminazione della pena nei confronti del De ON.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013