Sentenza 20 luglio 2009
Massime • 1
L'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autorità mediata di cui all'art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile. (Nel caso di specie, il fatto originariamente imputato a titolo di concorso nella falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità è stato riqualificato dalla S.C. quale falso per induzione ai sensi degli artt. 48 e 481 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Non è incompatibile il GUP che ha rinviato a giudizio il concorrente giudicato separatamente.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2022
Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2009, n. 35884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35884 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/07/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1568
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 3450/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI HO, nato il [...] e da AN SA, nato il [...];
avverso la Sentenza resa 16.9.2008 dal Corte d'Appello di Milano;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste per n. 76 sottoscrizioni e perché il fatto non costituisce reato per n. 102 sottoscrizioni;
È presente l'avv. VALENTI Alessandro di Bologna in difesa dei ricorrenti il quale insiste per l'accoglimento del ricorso e si associa alle conclusioni del PG.
FATTO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18.5.2006, assolse perché il fatto non sussiste alcuni avvocati del capoluogo lombardo dall'addebito di cui all'art. 481 c.p. (falsità ideologica commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità), mentre assolse con la formula di cui all'art. 530 cpv. c.p.p. i sindacalisti NI HO e SA AN, promotori dell'iniziativa giudiziale, consistita in una campagna articolata su ricorsi giudiziali contro le Poste Italiane e diretta ad ottenere soddisfazione in merito a rivendicazioni contrattuali. Alcune firme apposte in calce alla procura alle liti degli atti inoltrati all'AG. milanese vennero disconosciute dagli interessati.
La Corte d'Appello di Milano confermò la prima decisione nel merito dell'accusa, mentre prosciolse ai sensi dell'art. 129 cpv. c.p.p. gli attuali ricorrenti, avendo rilevato che il reato loro ascritto è estinto per prescrizione e non avendo apprezzato come evidente la prova della loro innocenza.
L'attuale ricorso censura questa soluzione ed eccepisce:
- erronea applicazione della legge penale, con richiamo all'art. 110 c.p., in relazione a n. 76 firme rese in calce alla procura agli avvocati FERRARI, CARRETTIERI, FINARELLI, per le quali era stato escluso oggettivamente il mendacio ed era conseguita assoluzione "perché il fatto non sussiste";
- erronea applicazione della legge penale, con richiamo all'art. 110 c.p., comma 481, relativamente a n. 102 firme che furono disconosciute dai rispettivi titolari, evento che riscontrò quanto agli avvocati la formula liberatoria perché il fatto non costituisce reato e che, invece indusse i giudici d'appello a prosciogliere i sindacalisti/promotori dell'iniziativa (attuali ricorrenti) con la formula di cui all'art. 530 c.p.p. per prescrizione del reato, pur potendosi escludere il perfezionamento della fattispecie incriminatrice: invero, nel contesto del concorso di persone, l'esclusione della responsabilità di taluni concorrenti qualificati (intranet) nel reato proprio, impedisce di ascrivere la stessa a quanti non rivestono la qualifica soggettiva (extranei). È pervenuta alla Corte memoria difensiva, depositata il 26.3.2009, con cui sono ribaditi ed approfonditi in linea generale e con doviziosi richiami di dottrina, i concetti esposti nel secondo motivo.
In data 7.4.2009 la Corte disponeva rinvio dell'udienza nell'attesa del deposito della sentenza delle Sezioni Unite del 28.5.2009. DIRITTO
Della decisione delle Sezioni Unite citata è noto soltanto il dispositivo, dal quale è dato desumere che il provvedimento non interessa il presente caso, presupponendo impugnazione del PM, quando, invece, l'attuale ricorso è stato promosso dagli imputati. Fondato è il primo mezzo: la sentenza di primo grado ebbe ad escludere l'oggettività del fatto di falso, poiché gli interessati riconobbero come loro la firma apposta in calce alla delega rilasciata a favore degli avvocati, patroni processuali dei ricorsi. La circostanza non risulta modificata nel successivo grado di giudizio. Risulta, dunque, inapplicabile l'art. 129 cpv. c.p.p., prevalendo la formula di merito, per assenza dell'oggettività del fatto, sull'eventuale causa di estinzione del reato. Astrattamente fondato è il secondo mezzo, poiché in tema di concorso di persone l'esclusione dal reato "proprio" - sia pure a livello soggettivo - dei soggetti qualificati, esclude la tipicità dell'offesa ed impedisce la correità di quanti, pur privi della qualifica prevista dalla legge, concorsero ex art. 110 c.p. nella commissione del fatto (ed in tal senso si condividono le osservazioni rese dalla memoria difensiva).
Peraltro, l'assoluzione dell'intraneo qualificato (cd. "soggetto proprio"), per carenza dell'elemento soggettivo può, di per sè, essere tale da non escludere la responsabilità dell'estraneo, allorché ricorra una delle fattispecie previste dagli artt. 47 e 48 c.p. ovvero, in ogni caso, quando la mancanza dell'elemento soggettivo riguardi esclusivamente l'autore diretto del reato e non sia estensibile all'extraneus (cfr. in tal senso Cass., Sez. 1^, 18.1.2004, Barletta ed altri, CED Cass. 229948). Nel caso in esame si prospetta esattamente questa situazione, poiché l'assoluzione dei legali discese dall'ignoranza della falsità delle firme ed i giudici del merito pervennero alla formula dubitativa sugli attuali ricorrenti escludendoli - quali promotori della iniziativa - dalla certezza della loro ignoranza circa il mendacio. Pertanto, l'attuale situazione deve ricondursi - mediante più esatta qualificazione giuridica - all'ipotesi dell'autore mediato ex art. 48 c.p.. In tal senso opera la Corte e riqualifica il fatto, originariamente contestato agli imputati al titolo di concorso ex art. 110 c.p. nella condotta di falso in quella scaturente dal combinato disposto dell'art. 48 c.p., comma 481, rilevando in capo ai ricorrenti la qualità di "autori mediati" nel mendacio. Al proposito non è dato ravvisare violazione delle garanzie disposte dagli art. 521 e seg. c.p.p. poiché manca radicale diversità tra gli elementi essenziali del reato come qualificato e quello originariamente addebitato, ne' risulta che, nel corso del processo, gli imputati non abbiano avuto contezza del fatto storico loro ascritto (cfr. Cass., Sez. 5^, 5.5.1999, Graci, CED Cass. 213776 e per l'ipotesi inversa Cass., Sez. 5^, 15.6.2006, PM in proc. Mercurio, CED Cass. 235010). Alla tregua di queste considerazioni, non può accedersi alla richiesta di assoluzione piena richiesta dal PG. all'odierna udienza e dalla difesa, poiché non è revocabile in dubbio che l'applicazione dell'art. 129 cpv. c.p.p. suppone l'evidenza della prova d'innocenza, che nei fatti manca (per le ragioni evidenziate dal giudice d'appello), incertezza che permane anche alla luce della disposta qualificazione giuridica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al falso, ascritto ai ricorrenti, relativamente alle 76 firme riconosciute come autentiche perché il fatto non sussiste. Qualificati i rimanenti fatti ai sensi degli art. 48 c.p., comma 481, rigetta nel resto il ricorso dei predetti ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009