Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2009, n. 35884
CASS
Sentenza 20 luglio 2009

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Massime1

L'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autorità mediata di cui all'art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile. (Nel caso di specie, il fatto originariamente imputato a titolo di concorso nella falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità è stato riqualificato dalla S.C. quale falso per induzione ai sensi degli artt. 48 e 481 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Non è incompatibile il GUP che ha rinviato a giudizio il concorrente giudicato separatamente.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2009, n. 35884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35884
Data del deposito : 20 luglio 2009

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