Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2004, n. 36357
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Sentenza 12 luglio 2004

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Integra il delitto di rivelazione di segreto di ufficio la indebita comunicazione a persone non autorizzate, da parte del tecnico dipendente di una società di esercizio telefonico, dei dati esterni concernenti le comunicazioni telefoniche effettuate mediante utenze fisse a disposizione di terzi. (In motivazione la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 15 Cost. - che si estende all'identificazione dei soggetti, del tempo e del luogo delle conversazioni telefoniche - trova essenziale riscontro nel dovere di riserbo che al proposito investe tutti coloro che vengono a conoscenza dei dati per ragioni professionali. Vedi Corte cost. 26 febbraio 1993, n. 81).

La qualifica di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti di un ente concessionario va riconosciuta a coloro le cui mansioni - così come previste dalla disciplina contrattuale o come di fatto esercitate in ragione di un incarico espressamente od implicitamente conferito nell'organizzazione del lavoro - siano inquadrabili in quelle di concetto, cioè non si risolvano in prestazioni d'ordine o di natura meramente materiale. Ne consegue che il tecnico dipendente di una società di esercizio telefonico, deputato al controllo degli apparati informatici di registrazione del traffico di comunicazioni effettuate mediante impianti fissi, deve considerarsi, anche alla stregua delle cognizioni richieste per lo svolgimento della prestazione, persona incaricata di pubblico servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2004, n. 36357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36357
    Data del deposito : 12 luglio 2004

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