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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Impugnativa di nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha licenziamento pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2865/2024 R.G. Registro Generale
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 2865/24 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 09.12.2025, avente ad oggetto: “Impugnativa del licenziamento per g.m.o.”;
CRONOLOGICO e vertente N. ______________ tra rappresentato e difeso dall'avv. M. Marra in Parte_1 REPERTORIO virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata N. _______________
n. 174/2025 R.B. Lav. presso lo studio del difensore in Casagiove, Via Lazio, n. 17;
Ricorrente
Discussa nel termine e del 09.12.2025 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc Parte_2
Controparte_1
[...]
in persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M.
[...]
[...]
_________________ Lo Presti in forza di procura allegata alla memoria di costituzione,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno,
Via M. Balzico, n. 33; Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 2865/24 R.G. Pagliuca c/o Fall. Consorzio CITE pag. 1 §§§
Nel termine fissato del giorno 09.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 25.05.2024 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava il licenziamento per g.m.o. intimatogli dalla Curatela Parte_2
in data 13.05.2024, a norma dell'art. 72 Legge Fall., e chiedeva all'adito
Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
“Preso atto della sentenza del tribunale di SMCV, dichiarare illegittimo il licenziamento promosso nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro con risarcimento dei danni subiti pari a tutte le mensilità non percepite al lordo come per legge, dal 1\2\2018 fino all'effettiva reintegra nel posto di lavoro ,oltre interessi legali e rivalutazione come per legge ed obbligo al versamento dei contributi come per legge sulla base del contratto part time di 24 ore settimanali effettivamente svolte sul cantiere di Recale;
in relazione alla situazione di fatto esposto, ed all'inquadramento ottenuto di operaio ecologico con inquadramento nel livello 1\b del ccnl fibe ambiente, ricostituire il rapporto di lavoro del ricorrente con anzianità dal 1\2\2018 sempre con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non percepite oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge in uno al versamento della contribuzione come per legge;
Vinte le spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione all'avvocato Michele Marra”.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc.
Giudizio n. 2865/24 R.G. Pagliuca c/o Fall. Consorzio CITE pag. 2 civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la
Curatela fallimentare resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità della domanda di reintegra.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 09.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
I. La domanda proposta da è inammissibile e, Parte_1
pertanto, va disattesa.
Invero, il licenziamento impugnato nel presente giudizio è stato irrogato dalla Curatela fallimentare del Consorzio CITE in ragione di una circostanza oggettiva, cioè la cessazione dell'attività d'impresa proprio a seguito della declaratoria di fallimento, così sciogliendosi dal vincolo contrattuale ex art. 72 Legge Fall. In proposito, va richiamato l'orientamento espresso più volte dalla Suprema Corte: “La definitiva cessazione dell'attività aziendale, nel senso della disgregazione del relativo patrimonio, rende impossibile il substrato della prestazione lavorativa, legittimando il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, qualora nelle more del giudizio promosso dal lavoratore per la declaratoria della illegittimità di un licenziamento precedentemente intimato, sopravvenga un mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda tale da non consentire la prosecuzione di una sua utile attività, il giudice che accerti l'illegittimità del licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di
Giudizio n. 2865/24 R.G. c/o Fall. Consorzio CITE pag. 3 Pt_1 risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 7363/2021; cfr. anche Cass. n. 7267/1998).
Peraltro, trattasi di circostanza già accertata nella sentenza del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 340/2024 (giudizio n.
5344/2019 R.G.), con la quale l'adito Tribunale, a seguito di domanda proposta dall'odierna parte ricorrente, ha, tra l'altro, rigettato la domanda di riammissione in servizio, evidenziando quanto segue: “Non può essere accolta la domanda attorea tesa alla riammissione in servizio in mancanza di puntuali contestazioni in ordine alla dedotta cessazione di ogni attività aziendale a seguito del fallimento della società consortile, dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 34 del 27.10.2020
(cfr. la menzionata sentenza, pag. 8, allegata al fascicolo telematico delle parti in causa); pur accogliendo le altre domande proposte dal ricorrente, disponendo quanto segue: “1) Dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 01.02.2018, con inquadramento nel livello 1B del CCNL di settore e orario di lavoro a tempo parziale per 24 ore settimanali;
2) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo………..”(cfr. la menzionata sentenza, pag. 9).
Per quanto riguarda, poi, l'asserita violazione dell'art. 6 del CCNL
FISE Assoambiente, relativo al cd. passaggio di cantiere nell'ambito di avvicendamenti tra imprese affidatarie di servizi di igiene ambientale in regime di appalto pubblico, va richiamato quanto argomentato dalla
Curatela resistente, in quanto pienamente condivisibile, sotto tale profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di
Giudizio n. 2865/24 R.G. Pagliuca c/o Fall. Consorzio CITE pag. 4 motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In particolare, la Curatela resistente sul punto ha evidenziato fondatamente quanto segue: “Come chiarito dalla dottrina, la clausola sociale introdotta dalle parti sociali con il predetto articolo determina, nella pratica, la coesistenza di due categorie di lavoratori: quelli
“cantierizzati” (ovvero quelli dotati di stabile impiego presso il/i cantiere/i interessati all'avvicendamento delle imprese che di volta in volta transitano alle dipendenze delle aziende nuove affidatarie
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dell'appalto) e quelli “non cantierizzati” (vale a dire quelli che vengono utilizzati sul cantiere per sopperire alle assenze di altri lavoratori ovvero per migliorare il servizio che ha natura di servizio pubblico essenziale e come tale non può essere sospeso o interrotto per nessuna ragione ma non fanno parte di quel nucleo di lavoratori che sono addetti stabilmente al cantiere).
Solo in favore del personale cd. cantierizzato l'art. 6 del Ccnl attribuisce il diritto di passaggio dall'impresa cessante a quella subentrante.
La stessa norma contrattuale fissa, tuttavia, i requisiti per il conseguimento del “diritto al passaggio di cantiere” per cui, in ipotesi, anche lavoratori “non già cantierizzati” possono conseguire il diritto
“al passaggio” stabilendo che:
L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di
240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.”
La normativa contrattuale richiamata, inoltre, prevede e disciplina una specifica “procedura” che l'azienda cessante e quella subentrante aggiudicataria dell'appalto devono osservare per il passaggio di cantiere (cfr. Art. 6 comma 3 e segg.).
Tuttavia, come può facilmente evincersi dall'esame integrale del testo della disposizione, in nessuna sua parte, nel caso di inadempimento e/o violazione della clausola sociale dell'art. 6, si rinviene un qualche obbligo della società cessante e, men che meno della curatela della società fallita, di “adire l'Ufficio del Lavoro (??) per convocare l'impresa che esegue attualmente l'appalto sul cantiere ed attivarla alla costituzione del rapporto con il lavoratore.
Giudizio n. 2865/24 R.G. Pagliuca c/o Fall. Consorzio CITE pag. 6
La norma, semmai, individua un obbligo a carico della impresa che subentri nell'appalto di assumere tutto il personale “cantierizzato” ovveroche era addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto da almeno 240 giorni.
Né la eventuale violazione potrebbe condurre in qualche modo alla nullità del licenziamento (come richiesto dal ricorrente) innanzitutto per il semplice motivo che è la stessa norma invocata dal ricorrente a prevedere che il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e i suoi dipendenti a tempo indeterminato cessi, comunque, “automaticamente” alla scadenza del contratto di appalto (cfr. art. 6 comma 1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione).
Infine, a decretare la definitiva infondatezza delle richieste avanzate dal ricorrente va anche evidenziato che, a tutto voler concedere ove mai fossero ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti previsti dalla suddetta normativa per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il passaggio di cantiere (art. 6 comma 2 Ccnl FISE
, la violazione del suo diritto giammai potrebbe condurre CP_2
alla reintegrazione nel posto di lavoro con la impresa cessante ( di certo irrealizzabile in un'azienda qual è la convenuta che ha ormai cessato la propria attività ) non essendo essa prevista da alcuna norma (cfr. memoria di costituzione, pagg. 7-14).
Insomma, alla luce di quanto previsto dalla normativa contrattuale, risulta infondato, ad avviso del Tribunale adito, il rilievo della parte ricorrente circa l'illegittimità del licenziamento, non avendo la Curatela
Giudizio n. 2865/24 R.G. Pagliuca c/o Fall. Consorzio CITE pag. 7 fallimentare, anziché sciogliersi dal contratto ex art. 72 Legge Fall., attivato la procedura presso l'Ufficio del Lavoro finalizzata alla convocazione dell'impresa che segue l'appalto presso il cantiere di
Recale, al fine di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro col dipendente: tale obbligo non si rinviene, per quanto detto sopra, nell'art. 6 citato né tantomeno la sentenza n. 340/2024 del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere ha statuito un simile obbligo a carico della Curatela fallimentare, cioè di attivarsi per promuovere una procedura di passaggio di cantiere.
D'altra parte, pur volendo per assurdo ritenere applicabile le previsioni del citato articolo 6 alla Curatela resistente, non si potrebbe prescindere da una circostanza strettamente necessaria, cioè che la Curatela dovrebbe essere titolare del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani presso il cantiere del Comune di Recale: tuttavia, la Curatela non solo non è titolare di un simile appalto, ma addirittura non gestisce nessun cantiere né nel Comune di Recale né in altri Comuni, non ha dipendenti e non svolge alcuna attività dopo la dichiarazione di fallimento (tutte circostanze non oggetto di contestazione fra le parti).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente è inammissibile e, pertanto, va disattesa.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 c.p.c. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore della Curatela resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/201, con riduzione ex art. 4, comma I, T.P., causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
Giudizio n. 2865/24 R.G. c/o Fall. Consorzio CITE pag. 8 Pt_1
nei confronti della Curatela del Fallimento “ Pt_1 [...]
Parte_3
con ricorso depositato in data 25.05.2024 e ritualmente
[...]
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Curatela resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 09.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2865/24 R.G. c/o Fall. Consorzio CITE pag. 9 Pt_1