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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15656 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62760/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa TA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62760 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 12/06/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Miatto del foro di Treviso e dall'Avv. Marco Seppi del foro di Venezia, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso gli indirizzi telematici dei difensori
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
E Controparte_2 Controparte_3
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 sono ex lege domiciliati.
INTERVENUTI
pagina 1 di 18 OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte attrice in data 09/06/2025 e dalle parti intervenute in data 13/05/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 25/10/2022 alla Repubblica Federale Tedesca e, “ai fini dell'applicazione ex art. 43, comma 6, dl 30/4/22 n. 36 convertito con l 29/6/22 n. 79, alla Repubblica d'Italia, in persona del Presidente p.t., domiciliata presso l'avvocatura generale dello Stato” e al
[...]
in data non evincibile dagli atti. Controparte_3
, in qualità di erede di e ha citato in giudizio la Parte_1 Persona_1 Parte_2 CP_1
Federale Tedesca, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal proprio congiunto a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in una somma pari ad euro 200.996,36.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che , arruolato l'8/8/1940 nella Regia Marina Persona_1
Militare, allievo fuochista, era stato avviato alle armi il 16/2/1941 presso il Corpo degli Equipaggi Militari
Marittimi di Pola e in data 1/4/1942 era stato trasferito nella categoria dei cannonieri armaroli. Dopo
l'armistizio di , il 09/09/1943 era stato catturato e fatto prigioniero dalle truppe tedesche durante Per_2
l'operazione cd. Achse, e poi deportato, internato nel lager Stammlager XI-A di e sottoposto ai CP_4 lavori forzati presso alcune aziende belliche della zona.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della
, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Controparte_1
Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in Persona_1 narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di in qualità di figlio e Parte_1 legittimo erede di per la quota di 1/2 e quale unico erede di ad ottenere il Persona_1 Parte_2
pagina 2 di 18 risarcimento integrale dei danni patiti dal padre per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la CP_1
al pagamento in favore di in qualità di figlio e legittimo erede di
[...] CP_1 Parte_1
e di dei seguenti importi: Euro 25.782,10 a titolo di risarcimento del danno Persona_1 Parte_2 patrimoniale;
Euro 175.214,26 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro
200.996,36, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali.»
In data 31/03/2023, sono intervenuti la in persona del presidente p.t., e il Controparte_2
, in persona del Ministro p.t., e hanno chiesto il rigetto della domanda. Controparte_3
In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Controparte_3
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
- sempre in via preliminare, la decadenza del diritto di credito risarcitorio azionato ai sensi dell'art. che l'art. 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79 nonché la prescrizione dello stesso, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato
(riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati in danno del de cuius erano stati commessi in data pagina 3 di 18 antecedente alla formazione della medesima. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito fosse prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo);
Nel merito, hanno eccepito la non risarcibilità del danno patrimoniale e contestato la generica quantificazione del danno non patrimoniale. In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno e affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (con riferimento, tra gli altri, agli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, laddove accertata in concreto la propria dubbia competenza territoriale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo particolare nel Controparte_3 debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate Controparte_2 dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato notificato secondo la consuetudine internazionale il 25/10/2022, per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la contumacia.
pagina 4 di 18 Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12/06/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalle intervenute, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle CP_1 domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di pagina 5 di 18 condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di Germania (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di CP_1 adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto pagina 6 di 18 contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
A prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, di cui si dirà infra, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha dedotto, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti dei cc.dd. internati militari italiani deportati in in astratto per come in fatto allegate, idonee CP_1
a costituire crimine di guerra. Parte attrice ha infatti dedotto che , per il periodo della prigionia, Persona_1 era stato sottoposto a massacranti turni di lavoro e “non veniva riconosciuto alcuno dei diritti contemplati dal diritto internazionale umanitario in allora vigente e, in particolare, il diritto a percepire il salario per il lavoro forzatamente estorto e la possibilità di avvalersi del sostegno della Croce Rossa Internazionale o di altre istituzioni benefiche”.
Ha aggiunto che “era relegato in una baracca priva di riscaldamento, ove convivevano dalle sessante alle ottanta persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi, più simili a loculi che a letti a castello”, in condizioni igieniche “oltremodo precarie”.
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2024 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Competenza
L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalle pari intervenute (sia pure in forma dubitativa), è infondata, alla luce della recente sentenza Cass. civ. sez. 3 n. 7371 del 19/03/2025, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa
pagina 7 di 18 centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori”. Pertanto, l'eccezione deve essere respinta.
5. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca e del Controparte_3
[...]
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , convenuta in giudizio, è Controparte_1 infondata.
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di Germania.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della o nei confronti di persone fisiche o giuridiche Controparte_1 tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 CP_1 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
Germania, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli pagina 8 di 18 accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della verso le vittime del Terzo Reich da CP_1 parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità CP_1 costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione del
[...]
(nel caso di specie intervenuto in giudizio) con la precisazione che l'odierno Controparte_3 giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal
). Controparte_3
6. Eccezione di decadenza
L'eccezione di decadenza è infondata. Invero, il decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, ha disposto, con l'art. 8, comma 11 ter, che "al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per
l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023". Pertanto, considerato che il presente giudizio è stato introdotto il
14/11/2022, l'eccezione di decadenza deve essere rigettata.
7. Eccezione di prescrizione
Anche l'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
pagina 9 di 18 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
8. Prova della qualità di erede
pagina 10 di 18 Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
Si richiama, sul punto, l'ordinanza della Cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
L'attore ha agito in giudizio quale figlio e, dunque, erede di ed ha depositato certificazione Persona_1 anagrafica, risultante dai registri di stato civile del comune di Monfalcone (GO), in particolare il certificato di stato di famiglia (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice) dal quale si evince che (nato il Parte_1
14/03/1955) è il figlio di (nato il [...] e deceduto il 01/01/1970) e (deceduta il Per_1 Parte_2
16/02/1993).
Ad avviso del Tribunale, non risultando peraltro la redazione di alcun testamento, è provata la qualità di erede ab intestato dell'attore. Né vi sono elementi per ritenere che abbia rinunciato, in vita, alle Persona_1 pretese risarcitorie azionate dall'erede in questa sede (tenuto conto della imprescrittibilità del diritto come sopra esposto).
9. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
9.1. Nel merito, la domanda risarcitoria, iure hereditatis, per i danni sofferti da è fondata e va Persona_1 accolta, nei limiti di seguito esposti.
L'attore ha agito in giudizio per ottenere, in qualità di erede, il risarcimento del danno spettante a Per_1
per le sofferenze morali e fisiche subite dallo stesso tra la data della cattura, risalente al 1943, e quella
[...]
pagina 11 di 18 del rimpatrio, avvenuto nel 1945; nonché per il mancato riconoscimento di una retribuzione per il lavoro prestato.
Ciò posto, non è in discussione la circostanza che il Tribunale adito sia chiamato ad accertare la sussistenza dell'illecito posto a fondamento della domanda, come “giudice”, secondo le regole del processo, tuttavia - sulla base di una rivalutazione di quanto ritenuto da questo Giudicante in una analoga fattispecie e pure in presenza di un orientamento non uniforme di questa seconda sezione del Tribunale in cause simili riguardanti gli
Internati militari italiani (IMI)-, deve osservarsi quanto segue.
La cattura e l'internamento di , iscritto nelle liste di leva di mare del Compartimento marittimo Persona_1 di Trieste, classe 1921, trovano riscontro probatorio nei fogli matricolari (cfr. doc. 1 del fascicolo parte), da cui emerge che il predetto il 09/09/1943 è stato prigioniero in e liberato il 16/08/1945. Dal medesimo CP_1 documento risulta che è stato anche insignito della Croce di merito per internamento in Persona_1
CP_1
Al fine di valutare la domanda risarcitoria proposta devono essere richiamate le vicende storiche che si inseriscono nel tragico contesto che ha interessato l'Italia dopo l'armistizio di (08/09/1943) con il Per_2 quale lo Stato italiano dichiarò la resa alle forze alleate. Dopo l'armistizio, dinanzi al rifiuto, da parte dei militari italiani, di combattere al fianco delle milizie tedesche (o di prestare giuramento di fedeltà alla
Repubblica di Salò) è storicamente accertato i militari italiani (circa 650 mila) furono catturati dalle truppe tedesche, disarmati e deportati.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un civile, ma un militare Persona_1 dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
È indubbio che il rapporto tra le forze armate del Terzo Reich e quelle del Regno d'Italia avesse assunto la connotazione di un rapporto di belligeranza di fatto e pertanto assumono rilievo, ai fini che qui interessano, le convenzioni internazionali disciplinanti il trattamento dei militari prigionieri di guerra. Giova di seguito riportare le principali disposizioni di riferimento:
Secondo la Convenzione dell'Aja del 1907 , “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che
pagina 12 di 18 hanno reso necessaria tale misura” (art. 5); “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra…. (art.6); “Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza d'intesa speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l'alloggio e il vestiario, come le truppe del Governo che li avrà catturati (art.7).
La Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, imponeva di trattare i prigionieri di guerra con umanità, “ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione” (art.13); “I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore…(art.14); “La
che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad Pt_3 accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede” (art.15); “I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia
d'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari” (art.22). La stessa Convenzione di Ginevra contiene una serie di previsioni dirette alla tutela dei diritti fondamentali della persona (dall'art. 25 all'art. 28 sono disciplinati l'alloggio, il vitto e il vestiario dei prigionieri di guerra;
dall'art. 29 all'art. 32 l'igiene e le cure mediche).
Ad avviso del Tribunale già la circostanza che il Terzo Reich definì arbitrariamente IMI (internati militari italiani;
Italienische Militärinternierte) i militari italiani catturati, quale categoria distinta dal prigioniero di guerra al fine di sottrarli a quelle che, illo tempore, erano le tutele previste dalla Convenzione dell'Aja del 1907
e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, assume valenza probatoria riguardo al fatto che costoro vennero privati della tutela internazionale che lo status di prigioniero di guerra gli avrebbe assicurato.
Le circostanze allegate dall'attore trovano riscontro nel dossier depositato da parte attrice (che analizza le condizioni di vita degli internati militari italiani) e nella recente legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della
Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”
pagina 13 di 18 che all'art. 1 così dispone "
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel
1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre CP_6 in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio".
In sostanza, anche per i militari, è configurabile un crimine di guerra in presenza di violazioni gravi delle regole che disciplinano i conflitti armati e delle norme del diritto umanitario internazionale. Nel caso in oggetto parte attrice ha specificamente allegato proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione, nonché
l'assoggettamento di a condizioni di sostanziale schiavitù , “consistiti nella sua cattura, Persona_1 deportazione ed internamento con sottoposizione a lavori forzati e non retribuiti, unitamente al trattamento Pers disumano, umiliante e privativo della dignità che veniva a lui riservato quale (pag. 12 atto introduttivo), circostanze non specificatamente contestate dalle amministrazioni costituite che si sono limitate a ricordare l'onere della controparte di provare il danno. Si tratta di clausola di mero stile, priva di una chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi della domanda azionata, che non può essere intesa come contestazione idonea ad escludere gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
“il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità
e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(cfr. Cass. n. 9439/2022). Ancora è stato affermato che "in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.." (cfr. Cass. n. 17889/2020).
Riguardo alla posizione della Repubblica Federale Tedesca, che ha scelto la contumacia, non ignora il
Tribunale che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza
pagina 14 di 18 confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (cfr., tra tante, Cass. n. 24485/2014). Tuttavia, a fronte degli elementi anche presuntivi acquisiti - rappresentati dalla pacifica sottrazione dei deportati a qualsivoglia garanzia convenzionale, in violazione delle norme di diritto internazionale (e alla loro sottoposizione ad un regime giuridico legato al totale arbitrio dei Pers tedeschi), dal riconoscimento da parte del legislatore nazionale della condizione degli come soggetti che
“subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto”, nonché dalla circostanza da intendersi ormai storicamente acquisita (e quindi equiparabile al fatto notorio) che le condizioni giuridiche e reali degli internati fossero disumane e comunque tali da violare gravemente le previsioni delle convenzioni sul trattamento dei prigionieri (tanto da indurre gli storici ad individuarli con l'appellativo di "schiavi militari") - devono ritenersi provati i fatti allegati da parte attrice e tali da costituire un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero, la parte convenuta contumace, non costituendosi, non ha allegato elementi idonei a provare che, durante il periodo di internamento, fosse stato riservato al de cuis dell'odierno attore un trattamento conforme alle convenzioni internazionali (circostanza questa nemmeno ipotizzata dalla parte costituita), diverso da quello notoriamente riservato alle migliaia di militari internati in Del resto, secondo la giurisprudenza di CP_1 legittimità “una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata, essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale "iuris tantum", quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria, la cui omissione impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c” (cfr. Cass. n.4241/2016).
9.2. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
pagina 15 di 18 Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella della liberazione. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di
Roma, al valore attuale (tabelle del 2025) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro
130,25 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del de cuius, ovvero di 707 giorni (dal 09/09/1943, data della cattura, al 16/08/1945), deve essere liquidato, l'importo di euro 92.086,75.
Deve aggiungersi che l'attore ha agito quale erede di , indicando la presenza quale erede di Persona_1 quest'ultimo di (anch'essa deceduta il 16.03.1993 cfr. doc. 15 di parte attrice), moglie del primo e Parte_2 madre dell'odierno attore (come evincibile dalla documentazione depositata doc. 04 del fascicolo di parte attrice). Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spetta a tutti gli eredi di nei limiti delle rispettive quote ereditarie, e quindi a quale Persona_1 Parte_1 erede di Parte_2
Sull'importo, come sopra liquidato all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso Tribunale di
Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025, n.r.g.
38727/2022).
9.3. Danno patrimoniale iure hereditatis
pagina 16 di 18 Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte del de cuius, non può essere riconosciuto, non apparendo configurabile rispetto alla omessa retribuzione nemmeno in astratto un crimine iuris gentium che solo giustifica la giurisdizione di questo Tribunale nazionale adito. Ciò che rientra nei crimini contro l'umanità non è l'omessa retribuzione per il lavoro svolto, ma la sottoposizione a un lavoro forzato in un contesto di violazione costante dei diritti fondamentali della persona, con sostanziale sottrazione alle garanzie convenzionali previste per i prigionieri di guerra. La mancata retribuzione è pertanto una condotta illecita che non può che ritenersi assorbita dalle ben più gravi condotte allegate da parte attrice per le quali si è provveduto a liquidare gli importi di cui sopra.
10. Compensatio lucri cum damno
Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, la documentazione prodotta da parte convenuta non consente di procedere all'eventuale detrazione degli importi eventualmente percepiti a ristoro degli stessi fatti illeciti oggetto dell'accertamento compiuto con la presente sentenza.
Giova tuttavia ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3 ).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto conto del valore della domanda
(scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività svolta (anche in considerazione della serialità della controversia).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore dell'attore l'importo di euro 92.086,75, nei limiti della propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quale erede di e;
Persona_1 Parte_2
pagina 17 di 18 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda proposta dall'attore;
- condanna la convenuta e le parti intervenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso di euro 759,00 per spese non imponibili, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 10.11.2025
Il Giudice
TA NA
pagina 18 di 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa TA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62760 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 12/06/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Miatto del foro di Treviso e dall'Avv. Marco Seppi del foro di Venezia, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso gli indirizzi telematici dei difensori
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
E Controparte_2 Controparte_3
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 sono ex lege domiciliati.
INTERVENUTI
pagina 1 di 18 OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte attrice in data 09/06/2025 e dalle parti intervenute in data 13/05/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 25/10/2022 alla Repubblica Federale Tedesca e, “ai fini dell'applicazione ex art. 43, comma 6, dl 30/4/22 n. 36 convertito con l 29/6/22 n. 79, alla Repubblica d'Italia, in persona del Presidente p.t., domiciliata presso l'avvocatura generale dello Stato” e al
[...]
in data non evincibile dagli atti. Controparte_3
, in qualità di erede di e ha citato in giudizio la Parte_1 Persona_1 Parte_2 CP_1
Federale Tedesca, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal proprio congiunto a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in una somma pari ad euro 200.996,36.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che , arruolato l'8/8/1940 nella Regia Marina Persona_1
Militare, allievo fuochista, era stato avviato alle armi il 16/2/1941 presso il Corpo degli Equipaggi Militari
Marittimi di Pola e in data 1/4/1942 era stato trasferito nella categoria dei cannonieri armaroli. Dopo
l'armistizio di , il 09/09/1943 era stato catturato e fatto prigioniero dalle truppe tedesche durante Per_2
l'operazione cd. Achse, e poi deportato, internato nel lager Stammlager XI-A di e sottoposto ai CP_4 lavori forzati presso alcune aziende belliche della zona.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della
, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Controparte_1
Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in Persona_1 narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di in qualità di figlio e Parte_1 legittimo erede di per la quota di 1/2 e quale unico erede di ad ottenere il Persona_1 Parte_2
pagina 2 di 18 risarcimento integrale dei danni patiti dal padre per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la CP_1
al pagamento in favore di in qualità di figlio e legittimo erede di
[...] CP_1 Parte_1
e di dei seguenti importi: Euro 25.782,10 a titolo di risarcimento del danno Persona_1 Parte_2 patrimoniale;
Euro 175.214,26 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro
200.996,36, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali.»
In data 31/03/2023, sono intervenuti la in persona del presidente p.t., e il Controparte_2
, in persona del Ministro p.t., e hanno chiesto il rigetto della domanda. Controparte_3
In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Controparte_3
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
- sempre in via preliminare, la decadenza del diritto di credito risarcitorio azionato ai sensi dell'art. che l'art. 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79 nonché la prescrizione dello stesso, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato
(riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati in danno del de cuius erano stati commessi in data pagina 3 di 18 antecedente alla formazione della medesima. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito fosse prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo);
Nel merito, hanno eccepito la non risarcibilità del danno patrimoniale e contestato la generica quantificazione del danno non patrimoniale. In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno e affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (con riferimento, tra gli altri, agli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, laddove accertata in concreto la propria dubbia competenza territoriale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo particolare nel Controparte_3 debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate Controparte_2 dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato notificato secondo la consuetudine internazionale il 25/10/2022, per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la contumacia.
pagina 4 di 18 Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12/06/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalle intervenute, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle CP_1 domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di pagina 5 di 18 condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di Germania (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di CP_1 adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto pagina 6 di 18 contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
A prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, di cui si dirà infra, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha dedotto, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti dei cc.dd. internati militari italiani deportati in in astratto per come in fatto allegate, idonee CP_1
a costituire crimine di guerra. Parte attrice ha infatti dedotto che , per il periodo della prigionia, Persona_1 era stato sottoposto a massacranti turni di lavoro e “non veniva riconosciuto alcuno dei diritti contemplati dal diritto internazionale umanitario in allora vigente e, in particolare, il diritto a percepire il salario per il lavoro forzatamente estorto e la possibilità di avvalersi del sostegno della Croce Rossa Internazionale o di altre istituzioni benefiche”.
Ha aggiunto che “era relegato in una baracca priva di riscaldamento, ove convivevano dalle sessante alle ottanta persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi, più simili a loculi che a letti a castello”, in condizioni igieniche “oltremodo precarie”.
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2024 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Competenza
L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalle pari intervenute (sia pure in forma dubitativa), è infondata, alla luce della recente sentenza Cass. civ. sez. 3 n. 7371 del 19/03/2025, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa
pagina 7 di 18 centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori”. Pertanto, l'eccezione deve essere respinta.
5. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca e del Controparte_3
[...]
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , convenuta in giudizio, è Controparte_1 infondata.
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di Germania.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della o nei confronti di persone fisiche o giuridiche Controparte_1 tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 CP_1 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
Germania, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli pagina 8 di 18 accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della verso le vittime del Terzo Reich da CP_1 parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità CP_1 costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione del
[...]
(nel caso di specie intervenuto in giudizio) con la precisazione che l'odierno Controparte_3 giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal
). Controparte_3
6. Eccezione di decadenza
L'eccezione di decadenza è infondata. Invero, il decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, ha disposto, con l'art. 8, comma 11 ter, che "al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per
l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023". Pertanto, considerato che il presente giudizio è stato introdotto il
14/11/2022, l'eccezione di decadenza deve essere rigettata.
7. Eccezione di prescrizione
Anche l'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
pagina 9 di 18 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
8. Prova della qualità di erede
pagina 10 di 18 Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
Si richiama, sul punto, l'ordinanza della Cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
L'attore ha agito in giudizio quale figlio e, dunque, erede di ed ha depositato certificazione Persona_1 anagrafica, risultante dai registri di stato civile del comune di Monfalcone (GO), in particolare il certificato di stato di famiglia (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice) dal quale si evince che (nato il Parte_1
14/03/1955) è il figlio di (nato il [...] e deceduto il 01/01/1970) e (deceduta il Per_1 Parte_2
16/02/1993).
Ad avviso del Tribunale, non risultando peraltro la redazione di alcun testamento, è provata la qualità di erede ab intestato dell'attore. Né vi sono elementi per ritenere che abbia rinunciato, in vita, alle Persona_1 pretese risarcitorie azionate dall'erede in questa sede (tenuto conto della imprescrittibilità del diritto come sopra esposto).
9. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
9.1. Nel merito, la domanda risarcitoria, iure hereditatis, per i danni sofferti da è fondata e va Persona_1 accolta, nei limiti di seguito esposti.
L'attore ha agito in giudizio per ottenere, in qualità di erede, il risarcimento del danno spettante a Per_1
per le sofferenze morali e fisiche subite dallo stesso tra la data della cattura, risalente al 1943, e quella
[...]
pagina 11 di 18 del rimpatrio, avvenuto nel 1945; nonché per il mancato riconoscimento di una retribuzione per il lavoro prestato.
Ciò posto, non è in discussione la circostanza che il Tribunale adito sia chiamato ad accertare la sussistenza dell'illecito posto a fondamento della domanda, come “giudice”, secondo le regole del processo, tuttavia - sulla base di una rivalutazione di quanto ritenuto da questo Giudicante in una analoga fattispecie e pure in presenza di un orientamento non uniforme di questa seconda sezione del Tribunale in cause simili riguardanti gli
Internati militari italiani (IMI)-, deve osservarsi quanto segue.
La cattura e l'internamento di , iscritto nelle liste di leva di mare del Compartimento marittimo Persona_1 di Trieste, classe 1921, trovano riscontro probatorio nei fogli matricolari (cfr. doc. 1 del fascicolo parte), da cui emerge che il predetto il 09/09/1943 è stato prigioniero in e liberato il 16/08/1945. Dal medesimo CP_1 documento risulta che è stato anche insignito della Croce di merito per internamento in Persona_1
CP_1
Al fine di valutare la domanda risarcitoria proposta devono essere richiamate le vicende storiche che si inseriscono nel tragico contesto che ha interessato l'Italia dopo l'armistizio di (08/09/1943) con il Per_2 quale lo Stato italiano dichiarò la resa alle forze alleate. Dopo l'armistizio, dinanzi al rifiuto, da parte dei militari italiani, di combattere al fianco delle milizie tedesche (o di prestare giuramento di fedeltà alla
Repubblica di Salò) è storicamente accertato i militari italiani (circa 650 mila) furono catturati dalle truppe tedesche, disarmati e deportati.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un civile, ma un militare Persona_1 dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
È indubbio che il rapporto tra le forze armate del Terzo Reich e quelle del Regno d'Italia avesse assunto la connotazione di un rapporto di belligeranza di fatto e pertanto assumono rilievo, ai fini che qui interessano, le convenzioni internazionali disciplinanti il trattamento dei militari prigionieri di guerra. Giova di seguito riportare le principali disposizioni di riferimento:
Secondo la Convenzione dell'Aja del 1907 , “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che
pagina 12 di 18 hanno reso necessaria tale misura” (art. 5); “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra…. (art.6); “Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza d'intesa speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l'alloggio e il vestiario, come le truppe del Governo che li avrà catturati (art.7).
La Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, imponeva di trattare i prigionieri di guerra con umanità, “ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione” (art.13); “I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore…(art.14); “La
che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad Pt_3 accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede” (art.15); “I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia
d'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari” (art.22). La stessa Convenzione di Ginevra contiene una serie di previsioni dirette alla tutela dei diritti fondamentali della persona (dall'art. 25 all'art. 28 sono disciplinati l'alloggio, il vitto e il vestiario dei prigionieri di guerra;
dall'art. 29 all'art. 32 l'igiene e le cure mediche).
Ad avviso del Tribunale già la circostanza che il Terzo Reich definì arbitrariamente IMI (internati militari italiani;
Italienische Militärinternierte) i militari italiani catturati, quale categoria distinta dal prigioniero di guerra al fine di sottrarli a quelle che, illo tempore, erano le tutele previste dalla Convenzione dell'Aja del 1907
e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, assume valenza probatoria riguardo al fatto che costoro vennero privati della tutela internazionale che lo status di prigioniero di guerra gli avrebbe assicurato.
Le circostanze allegate dall'attore trovano riscontro nel dossier depositato da parte attrice (che analizza le condizioni di vita degli internati militari italiani) e nella recente legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della
Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”
pagina 13 di 18 che all'art. 1 così dispone "
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel
1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre CP_6 in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio".
In sostanza, anche per i militari, è configurabile un crimine di guerra in presenza di violazioni gravi delle regole che disciplinano i conflitti armati e delle norme del diritto umanitario internazionale. Nel caso in oggetto parte attrice ha specificamente allegato proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione, nonché
l'assoggettamento di a condizioni di sostanziale schiavitù , “consistiti nella sua cattura, Persona_1 deportazione ed internamento con sottoposizione a lavori forzati e non retribuiti, unitamente al trattamento Pers disumano, umiliante e privativo della dignità che veniva a lui riservato quale (pag. 12 atto introduttivo), circostanze non specificatamente contestate dalle amministrazioni costituite che si sono limitate a ricordare l'onere della controparte di provare il danno. Si tratta di clausola di mero stile, priva di una chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi della domanda azionata, che non può essere intesa come contestazione idonea ad escludere gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
“il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità
e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(cfr. Cass. n. 9439/2022). Ancora è stato affermato che "in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.." (cfr. Cass. n. 17889/2020).
Riguardo alla posizione della Repubblica Federale Tedesca, che ha scelto la contumacia, non ignora il
Tribunale che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza
pagina 14 di 18 confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (cfr., tra tante, Cass. n. 24485/2014). Tuttavia, a fronte degli elementi anche presuntivi acquisiti - rappresentati dalla pacifica sottrazione dei deportati a qualsivoglia garanzia convenzionale, in violazione delle norme di diritto internazionale (e alla loro sottoposizione ad un regime giuridico legato al totale arbitrio dei Pers tedeschi), dal riconoscimento da parte del legislatore nazionale della condizione degli come soggetti che
“subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto”, nonché dalla circostanza da intendersi ormai storicamente acquisita (e quindi equiparabile al fatto notorio) che le condizioni giuridiche e reali degli internati fossero disumane e comunque tali da violare gravemente le previsioni delle convenzioni sul trattamento dei prigionieri (tanto da indurre gli storici ad individuarli con l'appellativo di "schiavi militari") - devono ritenersi provati i fatti allegati da parte attrice e tali da costituire un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero, la parte convenuta contumace, non costituendosi, non ha allegato elementi idonei a provare che, durante il periodo di internamento, fosse stato riservato al de cuis dell'odierno attore un trattamento conforme alle convenzioni internazionali (circostanza questa nemmeno ipotizzata dalla parte costituita), diverso da quello notoriamente riservato alle migliaia di militari internati in Del resto, secondo la giurisprudenza di CP_1 legittimità “una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata, essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale "iuris tantum", quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria, la cui omissione impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c” (cfr. Cass. n.4241/2016).
9.2. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
pagina 15 di 18 Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella della liberazione. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di
Roma, al valore attuale (tabelle del 2025) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro
130,25 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del de cuius, ovvero di 707 giorni (dal 09/09/1943, data della cattura, al 16/08/1945), deve essere liquidato, l'importo di euro 92.086,75.
Deve aggiungersi che l'attore ha agito quale erede di , indicando la presenza quale erede di Persona_1 quest'ultimo di (anch'essa deceduta il 16.03.1993 cfr. doc. 15 di parte attrice), moglie del primo e Parte_2 madre dell'odierno attore (come evincibile dalla documentazione depositata doc. 04 del fascicolo di parte attrice). Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spetta a tutti gli eredi di nei limiti delle rispettive quote ereditarie, e quindi a quale Persona_1 Parte_1 erede di Parte_2
Sull'importo, come sopra liquidato all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso Tribunale di
Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025, n.r.g.
38727/2022).
9.3. Danno patrimoniale iure hereditatis
pagina 16 di 18 Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte del de cuius, non può essere riconosciuto, non apparendo configurabile rispetto alla omessa retribuzione nemmeno in astratto un crimine iuris gentium che solo giustifica la giurisdizione di questo Tribunale nazionale adito. Ciò che rientra nei crimini contro l'umanità non è l'omessa retribuzione per il lavoro svolto, ma la sottoposizione a un lavoro forzato in un contesto di violazione costante dei diritti fondamentali della persona, con sostanziale sottrazione alle garanzie convenzionali previste per i prigionieri di guerra. La mancata retribuzione è pertanto una condotta illecita che non può che ritenersi assorbita dalle ben più gravi condotte allegate da parte attrice per le quali si è provveduto a liquidare gli importi di cui sopra.
10. Compensatio lucri cum damno
Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, la documentazione prodotta da parte convenuta non consente di procedere all'eventuale detrazione degli importi eventualmente percepiti a ristoro degli stessi fatti illeciti oggetto dell'accertamento compiuto con la presente sentenza.
Giova tuttavia ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3 ).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto conto del valore della domanda
(scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività svolta (anche in considerazione della serialità della controversia).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore dell'attore l'importo di euro 92.086,75, nei limiti della propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quale erede di e;
Persona_1 Parte_2
pagina 17 di 18 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda proposta dall'attore;
- condanna la convenuta e le parti intervenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso di euro 759,00 per spese non imponibili, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 10.11.2025
Il Giudice
TA NA
pagina 18 di 18