Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2004, n. 669
CASS
Sentenza 21 dicembre 2004

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In tema di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis cod. pen.), non può definirsi "manifestamente illogica" e non è, pertanto, censurabile in sede di legittimità la motivazione sulla base della quale il giudice di merito abbia ritenuto, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al suddetto reato a carico di aderente ad una cellula operativa ispirata all'ideologia ed alla pratica del terrorismo religioso di matrice islamica, del quale sia risultata la volontà, espressa in un incontro con altri aderenti al suddetto organismo, di aspirare alla "guerra santa" ed al "martirio".

La costituzione di un sodalizio criminoso avente la caratteristiche di cui all'art. 270 bis cod. pen. non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si proponga il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2004, n. 669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 669
    Data del deposito : 21 dicembre 2004

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