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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/07/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1849 dell'anno 2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 10.06.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Filippo Iaria, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Condofuri (RC) alla via Duca D'Aosta n.217 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe Grezar n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Dell'Anna, giusta procura in atti, presso il cui studio in Lecce, alla via 95°
Reggimento Fanteria n.113 ha eletto domicilio.
-opposta-
NONCHE'
pagina 1 di 5 , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Reggio Calabria alla via del
Plebiscito n.15 ha eletto domicilio
-opposto-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 10 giugno 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.07.2024 impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n.010 2024 9001016463000 notificatagli il
02.04.20244 relativamente a quattro cartelle di pagamento sottese, eccependo la mancata notifica delle predette cartelle nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l' la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; nel merito deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, assumendo di avere regolarmente notificato le cartelle sottese nonché successivi atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'ente impositore il quale deduceva Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che le doglianze articolate dall'opponente involgevano l'attività dell'agente della riscossione.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10.06.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
pagina 2 di 5 Deve osservarsi, in premessa, che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
Ciò posto, l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. è infondata e non può trovare accoglimento per le causali qui di seguito precisate, mentre l'opposizione ex art.617 c.p.c. relativa all'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese si rivela inammissibile perché tardiva.
A quest'ultimo proposito, va rilevato che il rimedio oppositivo risulta palesemente tardivo, laddove l'intimazione impugnata è stata notificata il
29.03.2024 mentre la citazione in opposizione è stata notificata soltanto in data 16.07.2024, ossia ben oltre i venti giorni previsti dallart.617 c.p.c.
Deve osservarsi, sotto diverso profilo, che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Invero, è ormai costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non pagina 3 di 5 impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass.
n.16641/2011; Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass.
n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); in altri termini, se un atto precedentemente notificato non viene impugnato, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, tra le altre, Cass. n.10736/2024;
Cass. n.22108/2024; Cass. n.6436/2025);
Ciò posto, va detto che l ha Controparte_1
documentalmente dimostrato di avere in precedenza ritualmente notificato all'opponente sia le cartelle di pagamento contestate, sia una serie di intimazione di pagamento, tra le quali l'intimazione n.010 2022
9000088424/000 contenente le predette cartelle, nel maggio 2022 secondo le modalità previste dal D.P.R. n.600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), essendo state accertata un'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario.
Ed allora, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sollevata dall'opponente, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è decennale (crediti di giustizia), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 29.03.2024 non erano maturati i dieci anni decorrenti dalla notifica delle singole cartelle di pagamento risalente la prima all'anno 2016, operando peraltro la sospensione dei termini dall'08.03.2020 al 31.08.2021 introdotta a causa dell'emergenza Covid-19.
pagina 4 di 5 Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., proposta da
[...]
nei confronti dell e Pt_2 Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_3
pro-tempore, con atto di citazione notificato il 16.07.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione ex art.615 c.p.c. per le causali di cui in parte motiva;
-dichiara inammissibile perché intempestiva l'opposizione ex art.617
c.p.c. per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore dell' Parte_2 [...]
e del , delle spese processuali Controparte_1 Controparte_4
del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessivi € 2.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 22.07.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1849 dell'anno 2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 10.06.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Filippo Iaria, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Condofuri (RC) alla via Duca D'Aosta n.217 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe Grezar n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Dell'Anna, giusta procura in atti, presso il cui studio in Lecce, alla via 95°
Reggimento Fanteria n.113 ha eletto domicilio.
-opposta-
NONCHE'
pagina 1 di 5 , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Reggio Calabria alla via del
Plebiscito n.15 ha eletto domicilio
-opposto-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 10 giugno 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.07.2024 impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n.010 2024 9001016463000 notificatagli il
02.04.20244 relativamente a quattro cartelle di pagamento sottese, eccependo la mancata notifica delle predette cartelle nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l' la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; nel merito deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, assumendo di avere regolarmente notificato le cartelle sottese nonché successivi atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'ente impositore il quale deduceva Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che le doglianze articolate dall'opponente involgevano l'attività dell'agente della riscossione.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10.06.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
pagina 2 di 5 Deve osservarsi, in premessa, che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
Ciò posto, l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. è infondata e non può trovare accoglimento per le causali qui di seguito precisate, mentre l'opposizione ex art.617 c.p.c. relativa all'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese si rivela inammissibile perché tardiva.
A quest'ultimo proposito, va rilevato che il rimedio oppositivo risulta palesemente tardivo, laddove l'intimazione impugnata è stata notificata il
29.03.2024 mentre la citazione in opposizione è stata notificata soltanto in data 16.07.2024, ossia ben oltre i venti giorni previsti dallart.617 c.p.c.
Deve osservarsi, sotto diverso profilo, che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Invero, è ormai costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non pagina 3 di 5 impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass.
n.16641/2011; Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass.
n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); in altri termini, se un atto precedentemente notificato non viene impugnato, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, tra le altre, Cass. n.10736/2024;
Cass. n.22108/2024; Cass. n.6436/2025);
Ciò posto, va detto che l ha Controparte_1
documentalmente dimostrato di avere in precedenza ritualmente notificato all'opponente sia le cartelle di pagamento contestate, sia una serie di intimazione di pagamento, tra le quali l'intimazione n.010 2022
9000088424/000 contenente le predette cartelle, nel maggio 2022 secondo le modalità previste dal D.P.R. n.600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), essendo state accertata un'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario.
Ed allora, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sollevata dall'opponente, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è decennale (crediti di giustizia), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 29.03.2024 non erano maturati i dieci anni decorrenti dalla notifica delle singole cartelle di pagamento risalente la prima all'anno 2016, operando peraltro la sospensione dei termini dall'08.03.2020 al 31.08.2021 introdotta a causa dell'emergenza Covid-19.
pagina 4 di 5 Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., proposta da
[...]
nei confronti dell e Pt_2 Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_3
pro-tempore, con atto di citazione notificato il 16.07.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione ex art.615 c.p.c. per le causali di cui in parte motiva;
-dichiara inammissibile perché intempestiva l'opposizione ex art.617
c.p.c. per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore dell' Parte_2 [...]
e del , delle spese processuali Controparte_1 Controparte_4
del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessivi € 2.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 22.07.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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