Art. 6. Abrogazioni 1. E' abrogato l' articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 .
2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971 . ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-18 marzo 1992, n. 106, (in G.U. 1a s.s. 25/03/1992, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289 ".
2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971 . ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-18 marzo 1992, n. 106, (in G.U. 1a s.s. 25/03/1992, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289 ".