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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 689/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Maria Ida Ercoli Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
A) nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 689/2022 R.G.; promossa da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Giuseppe Fattori, dall'Avv. Federica Maria
Panicali e dall'Avv. Domenico D'Alessio; con domicilio eletto presso quest'ultimo in Ancona, via Giannelli n. 36;
APPELLANTI contro
, C.F.: ; Controparte_1 C.F._3
, C.F.: ; CP_2 C.F._4
C.F.: Parte_3 C.F._5
, C.F.: Parte_4 C.F._6
, C.F. ; Parte_5 C.F._7
pagina 1 di 16 , C.F.: Parte_6 C.F._8
, C.F.: e , C.F.: Parte_7 C.F._9 Parte_8
, quali eredi di , C.F.: C.F._10 Persona_1
; C.F._11
, C.F.: ; Parte_9 C.F._12
, C.F.: e , C.F.: Parte_10 C.F._13 Parte_11
quali eredi di , C.F._14 Persona_2 C.F._15
C.F. n. ; Parte_12 C.F._16
, C.F.: e , C.F.: Parte_13 C.F._17 Parte_14
, quali eredi del SI , C.F._18 Persona_3
C.F._19
, C.F.: ; Parte_15 C.F._20
C.F.: Parte_16 C.F._21
, C.F.: ; Parte_17 C.F._22
C.F.: ; Parte_18 C.F._23
C.F.: ; Parte_19 C.F._24
, C.F.: Parte_20 C.F._25
, C.F.: ; Parte_21 C.F._26
, C.F.: Parte_22 C.F._27
, C.F.: ; Parte_23 C.F._28
C.F.: ; Parte_24 C.F._29
, C.F.: Parte_25 C.F._30
, C.F.: Parte_26 C.F._31
, C.F.: Parte_27 C.F._32
, C.F.: ; Parte_28 C.F._33
, C.F.: Parte_29 C.F._34
, C.F.: ; Parte_30 C.F._35
, C.F.: ; Parte_31 C.F._36
, C.F.: Parte_32 C.F._37
, C.F.: ; Parte_33 C.F._38
, C.F.: ; Parte_34 C.F._39
pagina 2 di 16 , C.F.: ; Parte_35 C.F._40
, C.F.: Parte_36 C.F._41 Parte_37
C.F.: e C.F. n. C.F._42 Parte_38
, in qualità di eredi di;
C.F._43 Persona_4
, C.F.: Parte_39 C.F._44
, C.F.: ; Parte_40 C.F._45
C.F. n. e , Parte_41 C.F._46 Parte_42
C.F. n. in qualità di eredi di;
C.F._47 Persona_5
C.F.: Parte_43 C.F._48
, C.F.: Parte_44 C.F._49
, C.F.: ; Parte_45 C.F._50
, C.F.: ; Parte_46 C.F._51
, C.F.: ; Parte_47 C.F._52
, C.F.: ; Parte_48 C.F._53
C.F.: Parte_49 C.F._54
, C.F.: ; Parte_50 C.F._55
, C.F.: Parte_51 C.F._56
, C.F.: Parte_52 C.F._57
, C.F.: Parte_53 C.F._58
, C.F.: Parte_54 C.F._59
DONATI , C.F.: Pt_55 C.F._60
, C.F.: ; Parte_56 C.F._61
, C.F.: ; Parte_57 C.F._62
, C.F.: Parte_58 C.F._63
C.F.: ; Parte_59 C.F._64
, C.F.: Parte_60 C.F._65
, C.F.: Parte_61 C.F._66
, C.F.: Parte_62 C.F._67
, C.F.: ; Parte_63 C.F._68
, C.F.: ; Parte_64 C.F._69
C.F.: Parte_65 C.F._70
pagina 3 di 16 C.F.: Parte_66 C.F._71
, C.F.: ; Parte_67 C.F._72
C.F.: Parte_68 C.F._73
, C.F.: ; Parte_69 C.F._74
, C.F.: Parte_70 C.F._75
, C.F.: , , Parte_71 C.F._76 Parte_72
C.F.: e C.F.: C.F._77 Parte_73
, tutti in qualità di eredi di C.F._78 Persona_6
C.F.: Parte_74 C.F._79
C.F. n. Parte_75 C.F._80
, C.F. n. , C.F. n. Parte_76 C.F._81 Parte_77
, , C.F. n. C.F._82 Parte_78 C.F._83
, C.F. n. , , C.F. Parte_79 C.F._84 Parte_80
n. e C.F. n. C.F._85 Parte_81
, tutti in qualità di eredi di;
C.F._86 Persona_7
, C.F.: ; Parte_82 C.F._87
, C.F.: Parte_83 C.F._88
, C.F.: ; Parte_84 C.F._89
, C.F.: ; Parte_85 C.F._90
, C.F.: ; Parte_86 C.F._91
C.F.: Parte_87 C.F._92
, C.F.: Parte_88 C.F._93
, C.F.: Parte_89 C.F._94
, C.F.: Parte_90 C.F._95
, C.F.: Parte_91 C.F._96
, C.F. ; Parte_92 C.F._97 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Paolo Ronconi del Foro di Pesaro, con studio in Ancona, via Tiraboschi n. 36/G;
APPELLATI
e
( ); CP_3 C.F._98
pagina 4 di 16 ); Controparte_4 C.F._99
); CP_5 C.F._100
); Controparte_6 C.F._101
); Controparte_7 C.F._102
); Controparte_8 C.F._103
; CP_9 C.F._104
in persona del legale Controparte_10 rappresentante p.t.; in liquidazione (P.IVA Controparte_11
) in persona del liquidatore p.t.; P.IVA_1
(C.F. ; Parte_66 C.F._71
; Parte_93 C.F._104
); Parte_94 C.F._105
; Parte_95 C.F._106
; Parte_96 C.F._107
(C.F. ); Parte_97 C.F._108
APPELLATI CONTUMACI
B) nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 714/2022 R.G., riunita al N.
689/2022 R.G.; promossa da
(C.F.: ; Parte_98 C.F._109
(C.F.: ); Parte_99 C.F._110 difesi e rappresentati dall'Avv. Mauro Mengucci, con domicilio eletto presso il medesimo in Pesaro, Piazzale Lazzarini n. 19;
APPELLANTI contro
, C.F.: ; Controparte_1 C.F._111
, C.F.: ; CP_2 C.F._112
C.F.: Parte_3 C.F._113
, C.F.: Parte_4 C.F._6
, C.F. ; Parte_5 C.F._7
pagina 5 di 16 , C.F.: Parte_6 C.F._114
, C.F.: e , C.F.: Parte_7 C.F._9 Parte_8
, quali eredi di , C.F.: C.F._10 Persona_1
; C.F._115
, C.F.: ; Parte_9 C.F._116
, C.F.: e , C.F.: Parte_10 C.F._13 Parte_11
quali eredi di , C.F._14 Persona_2 C.F._15
C.F. n. ; Parte_12 C.F._16
, C.F.: e , C.F.: Parte_13 C.F._17 Parte_14
, quali eredi di C.F._18 Persona_3
C.F._19
, C.F.: ; Parte_15 C.F._20
C.F.: Parte_16 C.F._117
, C.F.: ; Parte_17 C.F._118
C.F.: ; Parte_18 C.F._23
C.F.: ; Parte_19 C.F._24
, C.F.: Parte_20 C.F._119
, C.F.: ; Parte_21 C.F._120
, C.F.: Parte_22 C.F._121
, C.F.: ; Parte_23 C.F._28
C.F.: ; Parte_24 C.F._29
, C.F.: Parte_25 C.F._122
, C.F.: Parte_26 C.F._123
, C.F.: Parte_27 C.F._124
, C.F.: ; Parte_28 C.F._33
, C.F.: Parte_29 C.F._125
, C.F.: ; Parte_30 C.F._35
, C.F.: ; Parte_31 C.F._36
, C.F.: Parte_32 C.F._37
, C.F.: ; Parte_33 C.F._38
, C.F.: ; Parte_34 C.F._39
pagina 6 di 16 , C.F.: ; Parte_35 C.F._40
, C.F.: Parte_36 C.F._41 Parte_37
C.F.: e C.F. n. C.F._42 Parte_38
, in qualità di eredi di;
C.F._43 Persona_4
, C.F.: Parte_39 C.F._126
, C.F.: ; Parte_40 C.F._127
C.F.: , , Parte_41 C.F._46 Parte_42
C.F.: in qualità di eredi del SI;
C.F._47 Persona_5
C.F.: Parte_43 C.F._48
, C.F.: Parte_44 C.F._49
, C.F.: ; Parte_45 C.F._128
, C.F.: ; Parte_46 C.F._51
, C.F.: ; Parte_47 C.F._52
, C.F.: ; Parte_48 C.F._53
C.F.: Parte_49 C.F._129
, C.F.: ; Parte_50 C.F._130
, C.F.: Parte_51 C.F._131
, C.F.: Parte_52 C.F._132
, C.F.: Parte_53 C.F._133
, C.F.: Parte_54 C.F._134
DONATI , C.F.: Pt_55 C.F._60
, C.F.: ; Parte_56 C.F._61
, C.F.: ; Parte_57 C.F._135
, C.F.: Parte_58 C.F._63
C.F.: ; Parte_59 C.F._64
, C.F.: Parte_60 C.F._136
, C.F.: Parte_61 C.F._66
, C.F.: Parte_62 C.F._67
, C.F.: ; Parte_63 C.F._68
, C.F.: ; Parte_64 C.F._137
C.F.: Parte_65 C.F._70
pagina 7 di 16 C.F.: Parte_66 C.F._138
, C.F.: ; Parte_67 C.F._139
C.F.: Parte_68 C.F._73
, C.F.: ; Parte_69 C.F._140
, C.F.: Parte_70 C.F._141
, C.F.: , , Parte_71 C.F._76 Parte_72
C.F.: e C.F.: C.F._77 Parte_73
, tutti in qualità di eredi di C.F._78 Persona_6
C.F.: Parte_74 C.F._142
; C.F.: Parte_75 C.F._143
, C.F.: , C.F.: Parte_76 C.F._144 Parte_77
, , C.F.: C.F._145 Parte_78 C.F._146
, C.F.: , , C.F.: Parte_79 C.F._84 Parte_80
e , C.F.: , C.F._85 Parte_81 C.F._86 tutti in qualità di eredi di;
Persona_7
, C.F.: ; Parte_82 C.F._147
, C.F.: Parte_83 C.F._88
, C.F.: ; Parte_84 C.F._89
, C.F.: ; Parte_85 C.F._148
, C.F.: ; Parte_86 C.F._91
C.F.: Parte_87 C.F._92
, C.F.: Parte_88 C.F._149
, C.F.: Parte_89 C.F._94
RAGAZZO NUNZIATINA, C.F.: C.F._150 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Paolo Ronconi del Foro di Pesaro, con studio in Ancona, via Tiraboschi n. 36/G;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio iscritto al n. 548/2000 R.G., pubblicata in data 18.5.2022.
pagina 8 di 16 CONCLUSIONI
Per gli appellanti E : Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Corte adita
a) in via preliminare riunire il presente appello con quello proposto da Pt_98
e
[...] Controparte_12
b) dichiarare l'appello inammissibile ex Art. 348 bis C.p.c.;
c) dichiarare infondato l'appello; d) vittoria di spese e compensi”.
Per gli appellanti E : “Piaccia Parte_99 Pt_98 Parte_75 all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis,
a) Con riguardo all'appello introdotto dai signori e Parte_1 Parte_2
Accertare e dichiarare che nessuna domanda e conclusione è stata
[...] proposta dagli appellanti e con ogni Parte_1 Parte_2 conseguente statuizione di rito e di legge;
b) Con riguardo all'appello introdotto dai signori e Previo rigetto Pt_98 Pt_62 di ogni eccezione avversaria, in via principale dichiarare che l'azione promossa dagli attori odierni appellati è improponibile/inammissibile/improcedibile per carenza di interesse/legittimazione ad agire per quanto esposto e documentato in atti;
nel merito, in via subordinata rigettare la domanda promossa dagli attori odierni appellati in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto ed in diritto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; nel merito, in via ulteriormente subordinata nella denegata e remota ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari di carenza di interesse/legittimazione ad agire e della domanda attorea per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. dichiarare, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della autorizzazione al “trasferimento delle somme anticipate a titolo di finanziamento a nome del SI Parte_99 per la somma di L. 85.917.313, contenuta nella Delibera n. 283 del
[...]
24/06/1996 della cooperativa ”. CP_11
Per gli appellati costituiti nei due procedimenti riuniti: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte adita, a) In via preliminare dichiarare manifestamente inammissibile gli appelli promossi ex art. 348 bis c.p.c., con ogni conseguenziale pronuncia;
pagina 9 di 16 b) nel merito dichiarare inammissibili e/o infondati gli appelli promossi e per
l'effetto pronunciarne il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata;
c) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
, ed altri con atto di citazione datato 30.9.1995 Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio , , Parte_98 Parte_99 Controparte_7
, , , (in proprio e Controparte_8 Parte_1 Parte_2 CP_9 quale erede di e ), , e Per_8 Persona_9 CP_3 Controparte_4
(quali aventi causa di e ), CP_5 Per_10 Persona_11 CP_6
, nonché la società e il
[...] Parte_93 Controparte_11
, per sentir dichiarare Controparte_13 inefficaci ex art. 2901 c.c. una serie di atti di disposizione dagli stessi posti in essere tra il mese di aprile 1995 e il mese di luglio 1996, in pregiudizio delle ragioni creditorie (risarcimento dei danni derivanti agli attori, ex art. 2935 c.c., per effetto della mala gestio tenuta dagli amministratori del Controparte_13
.
[...]
Con sentenza n. 377/2022, pubblicata in data 18.5.2022, il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. spiegata dagli attori nei confronti - tra gli altri - dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, nonché nei confronti dei coniugi e
[...] Parte_98
e, per l'effetto: Parte_99
a) dichiarava l'inefficacia - limitatamente agli immobili e alle quote di proprietà di
- dell'atto stipulato in data 9.6.1995, a rogito Notaio Pt_1 Parte_1 [...]
con cui e avevano Per_12 Parte_1 Parte_2 costituito in fondo patrimoniale gli immobili di proprietà meglio descritti nell'atto stesso;
b) dichiarava l'inefficacia dell'atto del 14.12.1995, con cui Parte_98 aveva richiesto l'autorizzazione alla cessione della sua quota di partecipazione alla
; Controparte_14
c) dichiarava l'inefficacia dell'atto del 14.12.1995, con cui Parte_99 aveva accettato il trasferimento della quota della Pt_98
pagina 10 di 16 d) dichiarava l'inefficacia della delibera in data 29.7.1996, con la quale la
Cooperativa Il aveva autorizzato la cessione della quota della CP_11 al Pt_98 Pt_99
e) dichiarava l'inefficacia dell'atto stipulato in data 31.7.1996, a rogito Notaio
con cui il aveva assegnato a Persona_12 Controparte_13
le quote di proprietà relative all'immobile meglio descritto Parte_99 nell'atto stesso.
In particolare, il Tribunale reputava sussistente il credito vantato dagli attori in revocatoria, per effetto della condanna degli Amministratori del CP_10 [...] al risarcimento danni in favore degli attori ex art. 2935, Controparte_13 intervenuta in data 17.3.2008 e passata in giudicato a seguito di ordinanza della
Corte di Cassazione del 19.11.2020.
Il Giudice di prime cure, inoltre, ravvisava la sussistenza, nelle fattispecie sottoposte al suo vaglio, sia dell'eventus damni che della scientia fraudis.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello sia i coniugi e Parte_1
- con atto di citazione che ha dato origine al procedimento N. 689/2022 Parte_2
R.G. - sia i coniugi e - con separato atto di citazione, che ha Pt_98 Pt_62 dato origine al procedimento N. 714/2022 R.G. - chiedendone l'integrale riforma e la reiezione della domanda attorea.
Gli appellati, ritualmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto dei gravami ex adverso proposti - in quanto infondati in fatto e diritto - e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
In data 14.12.2022 è stata disposta la riunione - ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - dei giudizi d'appello n. 689/2022 R.G. e n. 714/2022 R.G.
In data 3.7.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, e Parte_1 Parte_2 censurano la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha omesso di valutare compiutamente presupposti rilevanti ai fini della decisione della causa, avendo pagina 11 di 16 erroneamente posto a fondamento della pronuncia taluni documenti, travisandoli, poiché da questi ultimi non emergerebbe affatto che e/o altri Parte_1
Amministratori avessero ricevuto notizia di azioni giudiziarie imminenti nei loro riguardi.
Il Giudice avrebbe motivato la propria decisione per relationem e in modo ingiustificato, non fondando il proprio convincimento su argomentazioni plausibili.
Con ulteriore motivo, i medesimi appellanti contestano la sentenza di primo grado laddove ravvisa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dovendosi - invero - dichiarare inefficace, se del caso, il solo versamento in fondo patrimoniale posto in essere da , per la sua metà della casa di Parte_1 abitazione.
Da ultimo, gli appellanti censurano la parte della sentenza afferente la - ingiustificata - condanna alle spese di , erroneamente Parte_2 coinvolta nella controversia in oggetto, non essendo debitrice di alcuno.
In relazione all'appello proposto nel giudizio N. 714/2022 R.G., riunito al N.
689/2022 R.G., gli appellanti e censurano la Parte_99 Parte_98 pronuncia del Tribunale di Pesaro lamentando che il primo Giudice avrebbe ingiustamente dichiarato l'inefficacia delle delibere di autorizzazione al trasferimento della quota sociale da (ex Amministratrice del Parte_98
a e dell'atto notarile di Controparte_13 Parte_99 assegnazione dell'alloggio, ravvisandosi la correttezza della procedura disposta ai sensi dell'art. 2350 c.c. e la conseguente manifesta infondatezza dell'actio pauliana, per non aver i soci impugnato - con i rimedi societari - le delibere oggetto dell'azione revocatoria.
In siffatta prospettiva, nel caso di specie difetterebbe - in primis - l'eventus damni, poiché dalla mancata impugnazione delle suddette delibere con i rimedi societari, deriverebbe una valutazione, da parte dei soci, di non lesività dei loro interessi per effetto degli atti approvati.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dagli appellati, ritenendosi il medesimo sufficientemente articolato e pienamente scrutinabile.
pagina 12 di 16 Nel merito, tutte le doglianze mosse dagli appellanti alla decisione di primo grado non hanno pregio.
Com'è noto, ai fini dell'esperimento - in concreto - dell'azione di cui all'art. 2901
c.c., devono ricorrere una serie di requisiti: posto un pregresso atto di disposizione - modificativo della situazione patrimoniale del debitore - devono sussistere, in capo al debitore, un requisito oggettivo - c.d. “eventus damni” - e uno soggettivo - tradizionalmente definito “scientia damni” (o “consilium fraudis”, qualora l'atto dispositivo sia precedente al sorgere del credito) - al quale si aggiunge, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, un ulteriore presupposto, comunemente indicato come “participatio fraudis”.
In altri termini, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria è rappresentato da un pregiudizio arrecato al creditore - derivante da un atto dispositivo del debitore ed idoneo a incidere negativamente sulla consistenza del patrimonio di quest'ultimo - che ricorre non solo nel caso in cui il predetto atto comprometta integralmente l'anzidetto patrimonio, ma anche quando l'atto di disposizione comporti una variazione quantitativa - o anche solo qualitativa - del patrimonio, a seguito della quale venga a crearsi una situazione che comporti uno stato di maggiore incertezza o difficoltà di fruttuoso soddisfacimento delle ragioni creditorie, incombendo sul creditore l'onere di provare le predette variazioni qualitative e/o quantitative della garanzia patrimoniale, mentre ricade sul debitore l'onere di provare che il suo patrimonio residuo versi in una condizione tale da soddisfare in modo ampio e pieno il credito (Cass., Sent. N.32596, 2022).
Nel caso di specie, è indubbiamente configurabile l'eventus damni: gli atti dispositivi posti in essere da e in favore Parte_1 Parte_98 dei rispettivi coniugi hanno senz'altro determinato una variazione consistente del patrimonio debitorio, dal punto di vista innanzitutto quantitativo, ma anche sotto un profilo qualitativo delle garanzie poste a tutela del/i creditore/i.
Costituendo, invero, il patrimonio del debitore garanzia generica del credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c., esso risulta oggettivamente depauperato nella vicenda per cui è causa;
d'altra parte, i debitori non hanno provato (e neppure allegato) che il loro patrimonio residuo sia comunque tale da soddisfare in modo ampio le pagina 13 di 16 ragioni creditorie.
Dall'esame del compendio probatorio, osserva il Collegio che è stata ampiamente raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.: a fortiori, nella fattispecie, discutendosi di atti a titolo gratuito, risulta destituita di fondamento la censura mossa dagli appellanti in ordine all'assenza del requisito del consilium fraudis.
In proposito, la S.C. ribadisce che in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (quali quelli oggetto del presente giudizio), l'elemento soggettivo (c.d. scientia damni) si concretizza nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che può scaturire alle ragioni creditorie dall'atto compiuto (Cass., ord. N. 34256/2023) e tale elemento, di cui si ravvisa l'inequivocabile sussistenza nella vicenda per cui è causa, è idoneo ex se, nella tipologia degli atti dispositivi oggetto di controversia, a fondare la pronuncia di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., non essendo necessario un approfondimento in ordine alla consapevolezza del terzo, poiché non si tratta di atto a titolo oneroso, stante pacifico orientamento della Cassazione in subiecta materia (e plurimis: Cass., ord. N. 34256/2023, cit.).
Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, appare, in ogni caso, dirimente il rapporto di parentela del terzo con il debitore autore dell'atto dispositivo, che costituisce un valido indice presuntivo circa la consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, come confermato da costante giurisprudenza in argomento (e plurimis: Cass., n.161, 2021).
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, nell'ipotesi di credito risarcitorio da atto illecito occorre prendere in considerazione il tempo in cui il suddetto credito è sorto e non, invece, il momento del suo accertamento.
Nel caso di specie, i comportamenti colposi dai quali deriva la responsabilità dei convenuti risalgono pacificamente a un periodo antecedente (anni 1988-1995) gli atti dispositivi con cui e hanno Parte_1 Parte_2 costituito in fondo patrimoniale gli immobili di proprietà meglio descritti nell'atto stesso e con cui ha trasferito la sua quota di Parte_98 partecipazione alla , con conseguente assegnazione al Controparte_14
pagina 14 di 16 medesimo delle quote di proprietà relative all'immobile Parte_99 meglio descritto nell'atto stesso.
Ed invero, sebbene l'atto di citazione ex art. 2935 c.c. sia stato notificato nel mese di settembre 1995, risulta per tabulas che sin dal 1993 vi erano state formali lamentele e diffide nei confronti degli Amministratori per il loro operato, sia da parte dei soci che dei consiglieri, che avevano espressamente minacciato anche una possibile azione giudiziaria nei loro confronti, poi effettivamente esperita.
Ogni altra questione, eccezione e/o deduzione sollevata dai ricorrenti risulta assorbita, nella vicenda per cui è causa, dalla inconfutabile sussistenza nel caso concreto di tutti i presupposti necessari per poter pronunciare l'inefficacia degli atti dispositivi realizzati ex art. 2901 c.c., come correttamente ritenuto dal primo
Giudice con motivazione congrua, esauriente e immune da vizi.
Al rigetto delle impugnazioni proposte consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellanti - in solido - alla refusione in favore della controparte delle spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo (compenso tabellare ai valori medi, con esclusione della voce relativa all'istruttoria: €.6.946,00).
Nulla spetta, a titolo di spese, agli appellati contumaci.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , da e avverso
[...] Parte_2 Parte_99 Parte_98 la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio iscritto al n. 548/2000
R.G., pubblicata in data 18.5.2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta gli appelli proposti;
pagina 15 di 16 - condanna gli appellanti in solido al pagamento - in favore degli appellati - delle spese del grado, che si liquidano in complessivi €.6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Maria Ida Ercoli Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
A) nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 689/2022 R.G.; promossa da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Giuseppe Fattori, dall'Avv. Federica Maria
Panicali e dall'Avv. Domenico D'Alessio; con domicilio eletto presso quest'ultimo in Ancona, via Giannelli n. 36;
APPELLANTI contro
, C.F.: ; Controparte_1 C.F._3
, C.F.: ; CP_2 C.F._4
C.F.: Parte_3 C.F._5
, C.F.: Parte_4 C.F._6
, C.F. ; Parte_5 C.F._7
pagina 1 di 16 , C.F.: Parte_6 C.F._8
, C.F.: e , C.F.: Parte_7 C.F._9 Parte_8
, quali eredi di , C.F.: C.F._10 Persona_1
; C.F._11
, C.F.: ; Parte_9 C.F._12
, C.F.: e , C.F.: Parte_10 C.F._13 Parte_11
quali eredi di , C.F._14 Persona_2 C.F._15
C.F. n. ; Parte_12 C.F._16
, C.F.: e , C.F.: Parte_13 C.F._17 Parte_14
, quali eredi del SI , C.F._18 Persona_3
C.F._19
, C.F.: ; Parte_15 C.F._20
C.F.: Parte_16 C.F._21
, C.F.: ; Parte_17 C.F._22
C.F.: ; Parte_18 C.F._23
C.F.: ; Parte_19 C.F._24
, C.F.: Parte_20 C.F._25
, C.F.: ; Parte_21 C.F._26
, C.F.: Parte_22 C.F._27
, C.F.: ; Parte_23 C.F._28
C.F.: ; Parte_24 C.F._29
, C.F.: Parte_25 C.F._30
, C.F.: Parte_26 C.F._31
, C.F.: Parte_27 C.F._32
, C.F.: ; Parte_28 C.F._33
, C.F.: Parte_29 C.F._34
, C.F.: ; Parte_30 C.F._35
, C.F.: ; Parte_31 C.F._36
, C.F.: Parte_32 C.F._37
, C.F.: ; Parte_33 C.F._38
, C.F.: ; Parte_34 C.F._39
pagina 2 di 16 , C.F.: ; Parte_35 C.F._40
, C.F.: Parte_36 C.F._41 Parte_37
C.F.: e C.F. n. C.F._42 Parte_38
, in qualità di eredi di;
C.F._43 Persona_4
, C.F.: Parte_39 C.F._44
, C.F.: ; Parte_40 C.F._45
C.F. n. e , Parte_41 C.F._46 Parte_42
C.F. n. in qualità di eredi di;
C.F._47 Persona_5
C.F.: Parte_43 C.F._48
, C.F.: Parte_44 C.F._49
, C.F.: ; Parte_45 C.F._50
, C.F.: ; Parte_46 C.F._51
, C.F.: ; Parte_47 C.F._52
, C.F.: ; Parte_48 C.F._53
C.F.: Parte_49 C.F._54
, C.F.: ; Parte_50 C.F._55
, C.F.: Parte_51 C.F._56
, C.F.: Parte_52 C.F._57
, C.F.: Parte_53 C.F._58
, C.F.: Parte_54 C.F._59
DONATI , C.F.: Pt_55 C.F._60
, C.F.: ; Parte_56 C.F._61
, C.F.: ; Parte_57 C.F._62
, C.F.: Parte_58 C.F._63
C.F.: ; Parte_59 C.F._64
, C.F.: Parte_60 C.F._65
, C.F.: Parte_61 C.F._66
, C.F.: Parte_62 C.F._67
, C.F.: ; Parte_63 C.F._68
, C.F.: ; Parte_64 C.F._69
C.F.: Parte_65 C.F._70
pagina 3 di 16 C.F.: Parte_66 C.F._71
, C.F.: ; Parte_67 C.F._72
C.F.: Parte_68 C.F._73
, C.F.: ; Parte_69 C.F._74
, C.F.: Parte_70 C.F._75
, C.F.: , , Parte_71 C.F._76 Parte_72
C.F.: e C.F.: C.F._77 Parte_73
, tutti in qualità di eredi di C.F._78 Persona_6
C.F.: Parte_74 C.F._79
C.F. n. Parte_75 C.F._80
, C.F. n. , C.F. n. Parte_76 C.F._81 Parte_77
, , C.F. n. C.F._82 Parte_78 C.F._83
, C.F. n. , , C.F. Parte_79 C.F._84 Parte_80
n. e C.F. n. C.F._85 Parte_81
, tutti in qualità di eredi di;
C.F._86 Persona_7
, C.F.: ; Parte_82 C.F._87
, C.F.: Parte_83 C.F._88
, C.F.: ; Parte_84 C.F._89
, C.F.: ; Parte_85 C.F._90
, C.F.: ; Parte_86 C.F._91
C.F.: Parte_87 C.F._92
, C.F.: Parte_88 C.F._93
, C.F.: Parte_89 C.F._94
, C.F.: Parte_90 C.F._95
, C.F.: Parte_91 C.F._96
, C.F. ; Parte_92 C.F._97 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Paolo Ronconi del Foro di Pesaro, con studio in Ancona, via Tiraboschi n. 36/G;
APPELLATI
e
( ); CP_3 C.F._98
pagina 4 di 16 ); Controparte_4 C.F._99
); CP_5 C.F._100
); Controparte_6 C.F._101
); Controparte_7 C.F._102
); Controparte_8 C.F._103
; CP_9 C.F._104
in persona del legale Controparte_10 rappresentante p.t.; in liquidazione (P.IVA Controparte_11
) in persona del liquidatore p.t.; P.IVA_1
(C.F. ; Parte_66 C.F._71
; Parte_93 C.F._104
); Parte_94 C.F._105
; Parte_95 C.F._106
; Parte_96 C.F._107
(C.F. ); Parte_97 C.F._108
APPELLATI CONTUMACI
B) nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 714/2022 R.G., riunita al N.
689/2022 R.G.; promossa da
(C.F.: ; Parte_98 C.F._109
(C.F.: ); Parte_99 C.F._110 difesi e rappresentati dall'Avv. Mauro Mengucci, con domicilio eletto presso il medesimo in Pesaro, Piazzale Lazzarini n. 19;
APPELLANTI contro
, C.F.: ; Controparte_1 C.F._111
, C.F.: ; CP_2 C.F._112
C.F.: Parte_3 C.F._113
, C.F.: Parte_4 C.F._6
, C.F. ; Parte_5 C.F._7
pagina 5 di 16 , C.F.: Parte_6 C.F._114
, C.F.: e , C.F.: Parte_7 C.F._9 Parte_8
, quali eredi di , C.F.: C.F._10 Persona_1
; C.F._115
, C.F.: ; Parte_9 C.F._116
, C.F.: e , C.F.: Parte_10 C.F._13 Parte_11
quali eredi di , C.F._14 Persona_2 C.F._15
C.F. n. ; Parte_12 C.F._16
, C.F.: e , C.F.: Parte_13 C.F._17 Parte_14
, quali eredi di C.F._18 Persona_3
C.F._19
, C.F.: ; Parte_15 C.F._20
C.F.: Parte_16 C.F._117
, C.F.: ; Parte_17 C.F._118
C.F.: ; Parte_18 C.F._23
C.F.: ; Parte_19 C.F._24
, C.F.: Parte_20 C.F._119
, C.F.: ; Parte_21 C.F._120
, C.F.: Parte_22 C.F._121
, C.F.: ; Parte_23 C.F._28
C.F.: ; Parte_24 C.F._29
, C.F.: Parte_25 C.F._122
, C.F.: Parte_26 C.F._123
, C.F.: Parte_27 C.F._124
, C.F.: ; Parte_28 C.F._33
, C.F.: Parte_29 C.F._125
, C.F.: ; Parte_30 C.F._35
, C.F.: ; Parte_31 C.F._36
, C.F.: Parte_32 C.F._37
, C.F.: ; Parte_33 C.F._38
, C.F.: ; Parte_34 C.F._39
pagina 6 di 16 , C.F.: ; Parte_35 C.F._40
, C.F.: Parte_36 C.F._41 Parte_37
C.F.: e C.F. n. C.F._42 Parte_38
, in qualità di eredi di;
C.F._43 Persona_4
, C.F.: Parte_39 C.F._126
, C.F.: ; Parte_40 C.F._127
C.F.: , , Parte_41 C.F._46 Parte_42
C.F.: in qualità di eredi del SI;
C.F._47 Persona_5
C.F.: Parte_43 C.F._48
, C.F.: Parte_44 C.F._49
, C.F.: ; Parte_45 C.F._128
, C.F.: ; Parte_46 C.F._51
, C.F.: ; Parte_47 C.F._52
, C.F.: ; Parte_48 C.F._53
C.F.: Parte_49 C.F._129
, C.F.: ; Parte_50 C.F._130
, C.F.: Parte_51 C.F._131
, C.F.: Parte_52 C.F._132
, C.F.: Parte_53 C.F._133
, C.F.: Parte_54 C.F._134
DONATI , C.F.: Pt_55 C.F._60
, C.F.: ; Parte_56 C.F._61
, C.F.: ; Parte_57 C.F._135
, C.F.: Parte_58 C.F._63
C.F.: ; Parte_59 C.F._64
, C.F.: Parte_60 C.F._136
, C.F.: Parte_61 C.F._66
, C.F.: Parte_62 C.F._67
, C.F.: ; Parte_63 C.F._68
, C.F.: ; Parte_64 C.F._137
C.F.: Parte_65 C.F._70
pagina 7 di 16 C.F.: Parte_66 C.F._138
, C.F.: ; Parte_67 C.F._139
C.F.: Parte_68 C.F._73
, C.F.: ; Parte_69 C.F._140
, C.F.: Parte_70 C.F._141
, C.F.: , , Parte_71 C.F._76 Parte_72
C.F.: e C.F.: C.F._77 Parte_73
, tutti in qualità di eredi di C.F._78 Persona_6
C.F.: Parte_74 C.F._142
; C.F.: Parte_75 C.F._143
, C.F.: , C.F.: Parte_76 C.F._144 Parte_77
, , C.F.: C.F._145 Parte_78 C.F._146
, C.F.: , , C.F.: Parte_79 C.F._84 Parte_80
e , C.F.: , C.F._85 Parte_81 C.F._86 tutti in qualità di eredi di;
Persona_7
, C.F.: ; Parte_82 C.F._147
, C.F.: Parte_83 C.F._88
, C.F.: ; Parte_84 C.F._89
, C.F.: ; Parte_85 C.F._148
, C.F.: ; Parte_86 C.F._91
C.F.: Parte_87 C.F._92
, C.F.: Parte_88 C.F._149
, C.F.: Parte_89 C.F._94
RAGAZZO NUNZIATINA, C.F.: C.F._150 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Paolo Ronconi del Foro di Pesaro, con studio in Ancona, via Tiraboschi n. 36/G;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio iscritto al n. 548/2000 R.G., pubblicata in data 18.5.2022.
pagina 8 di 16 CONCLUSIONI
Per gli appellanti E : Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Corte adita
a) in via preliminare riunire il presente appello con quello proposto da Pt_98
e
[...] Controparte_12
b) dichiarare l'appello inammissibile ex Art. 348 bis C.p.c.;
c) dichiarare infondato l'appello; d) vittoria di spese e compensi”.
Per gli appellanti E : “Piaccia Parte_99 Pt_98 Parte_75 all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis,
a) Con riguardo all'appello introdotto dai signori e Parte_1 Parte_2
Accertare e dichiarare che nessuna domanda e conclusione è stata
[...] proposta dagli appellanti e con ogni Parte_1 Parte_2 conseguente statuizione di rito e di legge;
b) Con riguardo all'appello introdotto dai signori e Previo rigetto Pt_98 Pt_62 di ogni eccezione avversaria, in via principale dichiarare che l'azione promossa dagli attori odierni appellati è improponibile/inammissibile/improcedibile per carenza di interesse/legittimazione ad agire per quanto esposto e documentato in atti;
nel merito, in via subordinata rigettare la domanda promossa dagli attori odierni appellati in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto ed in diritto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; nel merito, in via ulteriormente subordinata nella denegata e remota ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari di carenza di interesse/legittimazione ad agire e della domanda attorea per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. dichiarare, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della autorizzazione al “trasferimento delle somme anticipate a titolo di finanziamento a nome del SI Parte_99 per la somma di L. 85.917.313, contenuta nella Delibera n. 283 del
[...]
24/06/1996 della cooperativa ”. CP_11
Per gli appellati costituiti nei due procedimenti riuniti: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte adita, a) In via preliminare dichiarare manifestamente inammissibile gli appelli promossi ex art. 348 bis c.p.c., con ogni conseguenziale pronuncia;
pagina 9 di 16 b) nel merito dichiarare inammissibili e/o infondati gli appelli promossi e per
l'effetto pronunciarne il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata;
c) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
, ed altri con atto di citazione datato 30.9.1995 Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio , , Parte_98 Parte_99 Controparte_7
, , , (in proprio e Controparte_8 Parte_1 Parte_2 CP_9 quale erede di e ), , e Per_8 Persona_9 CP_3 Controparte_4
(quali aventi causa di e ), CP_5 Per_10 Persona_11 CP_6
, nonché la società e il
[...] Parte_93 Controparte_11
, per sentir dichiarare Controparte_13 inefficaci ex art. 2901 c.c. una serie di atti di disposizione dagli stessi posti in essere tra il mese di aprile 1995 e il mese di luglio 1996, in pregiudizio delle ragioni creditorie (risarcimento dei danni derivanti agli attori, ex art. 2935 c.c., per effetto della mala gestio tenuta dagli amministratori del Controparte_13
.
[...]
Con sentenza n. 377/2022, pubblicata in data 18.5.2022, il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. spiegata dagli attori nei confronti - tra gli altri - dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, nonché nei confronti dei coniugi e
[...] Parte_98
e, per l'effetto: Parte_99
a) dichiarava l'inefficacia - limitatamente agli immobili e alle quote di proprietà di
- dell'atto stipulato in data 9.6.1995, a rogito Notaio Pt_1 Parte_1 [...]
con cui e avevano Per_12 Parte_1 Parte_2 costituito in fondo patrimoniale gli immobili di proprietà meglio descritti nell'atto stesso;
b) dichiarava l'inefficacia dell'atto del 14.12.1995, con cui Parte_98 aveva richiesto l'autorizzazione alla cessione della sua quota di partecipazione alla
; Controparte_14
c) dichiarava l'inefficacia dell'atto del 14.12.1995, con cui Parte_99 aveva accettato il trasferimento della quota della Pt_98
pagina 10 di 16 d) dichiarava l'inefficacia della delibera in data 29.7.1996, con la quale la
Cooperativa Il aveva autorizzato la cessione della quota della CP_11 al Pt_98 Pt_99
e) dichiarava l'inefficacia dell'atto stipulato in data 31.7.1996, a rogito Notaio
con cui il aveva assegnato a Persona_12 Controparte_13
le quote di proprietà relative all'immobile meglio descritto Parte_99 nell'atto stesso.
In particolare, il Tribunale reputava sussistente il credito vantato dagli attori in revocatoria, per effetto della condanna degli Amministratori del CP_10 [...] al risarcimento danni in favore degli attori ex art. 2935, Controparte_13 intervenuta in data 17.3.2008 e passata in giudicato a seguito di ordinanza della
Corte di Cassazione del 19.11.2020.
Il Giudice di prime cure, inoltre, ravvisava la sussistenza, nelle fattispecie sottoposte al suo vaglio, sia dell'eventus damni che della scientia fraudis.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello sia i coniugi e Parte_1
- con atto di citazione che ha dato origine al procedimento N. 689/2022 Parte_2
R.G. - sia i coniugi e - con separato atto di citazione, che ha Pt_98 Pt_62 dato origine al procedimento N. 714/2022 R.G. - chiedendone l'integrale riforma e la reiezione della domanda attorea.
Gli appellati, ritualmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto dei gravami ex adverso proposti - in quanto infondati in fatto e diritto - e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
In data 14.12.2022 è stata disposta la riunione - ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - dei giudizi d'appello n. 689/2022 R.G. e n. 714/2022 R.G.
In data 3.7.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, e Parte_1 Parte_2 censurano la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha omesso di valutare compiutamente presupposti rilevanti ai fini della decisione della causa, avendo pagina 11 di 16 erroneamente posto a fondamento della pronuncia taluni documenti, travisandoli, poiché da questi ultimi non emergerebbe affatto che e/o altri Parte_1
Amministratori avessero ricevuto notizia di azioni giudiziarie imminenti nei loro riguardi.
Il Giudice avrebbe motivato la propria decisione per relationem e in modo ingiustificato, non fondando il proprio convincimento su argomentazioni plausibili.
Con ulteriore motivo, i medesimi appellanti contestano la sentenza di primo grado laddove ravvisa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dovendosi - invero - dichiarare inefficace, se del caso, il solo versamento in fondo patrimoniale posto in essere da , per la sua metà della casa di Parte_1 abitazione.
Da ultimo, gli appellanti censurano la parte della sentenza afferente la - ingiustificata - condanna alle spese di , erroneamente Parte_2 coinvolta nella controversia in oggetto, non essendo debitrice di alcuno.
In relazione all'appello proposto nel giudizio N. 714/2022 R.G., riunito al N.
689/2022 R.G., gli appellanti e censurano la Parte_99 Parte_98 pronuncia del Tribunale di Pesaro lamentando che il primo Giudice avrebbe ingiustamente dichiarato l'inefficacia delle delibere di autorizzazione al trasferimento della quota sociale da (ex Amministratrice del Parte_98
a e dell'atto notarile di Controparte_13 Parte_99 assegnazione dell'alloggio, ravvisandosi la correttezza della procedura disposta ai sensi dell'art. 2350 c.c. e la conseguente manifesta infondatezza dell'actio pauliana, per non aver i soci impugnato - con i rimedi societari - le delibere oggetto dell'azione revocatoria.
In siffatta prospettiva, nel caso di specie difetterebbe - in primis - l'eventus damni, poiché dalla mancata impugnazione delle suddette delibere con i rimedi societari, deriverebbe una valutazione, da parte dei soci, di non lesività dei loro interessi per effetto degli atti approvati.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dagli appellati, ritenendosi il medesimo sufficientemente articolato e pienamente scrutinabile.
pagina 12 di 16 Nel merito, tutte le doglianze mosse dagli appellanti alla decisione di primo grado non hanno pregio.
Com'è noto, ai fini dell'esperimento - in concreto - dell'azione di cui all'art. 2901
c.c., devono ricorrere una serie di requisiti: posto un pregresso atto di disposizione - modificativo della situazione patrimoniale del debitore - devono sussistere, in capo al debitore, un requisito oggettivo - c.d. “eventus damni” - e uno soggettivo - tradizionalmente definito “scientia damni” (o “consilium fraudis”, qualora l'atto dispositivo sia precedente al sorgere del credito) - al quale si aggiunge, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, un ulteriore presupposto, comunemente indicato come “participatio fraudis”.
In altri termini, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria è rappresentato da un pregiudizio arrecato al creditore - derivante da un atto dispositivo del debitore ed idoneo a incidere negativamente sulla consistenza del patrimonio di quest'ultimo - che ricorre non solo nel caso in cui il predetto atto comprometta integralmente l'anzidetto patrimonio, ma anche quando l'atto di disposizione comporti una variazione quantitativa - o anche solo qualitativa - del patrimonio, a seguito della quale venga a crearsi una situazione che comporti uno stato di maggiore incertezza o difficoltà di fruttuoso soddisfacimento delle ragioni creditorie, incombendo sul creditore l'onere di provare le predette variazioni qualitative e/o quantitative della garanzia patrimoniale, mentre ricade sul debitore l'onere di provare che il suo patrimonio residuo versi in una condizione tale da soddisfare in modo ampio e pieno il credito (Cass., Sent. N.32596, 2022).
Nel caso di specie, è indubbiamente configurabile l'eventus damni: gli atti dispositivi posti in essere da e in favore Parte_1 Parte_98 dei rispettivi coniugi hanno senz'altro determinato una variazione consistente del patrimonio debitorio, dal punto di vista innanzitutto quantitativo, ma anche sotto un profilo qualitativo delle garanzie poste a tutela del/i creditore/i.
Costituendo, invero, il patrimonio del debitore garanzia generica del credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c., esso risulta oggettivamente depauperato nella vicenda per cui è causa;
d'altra parte, i debitori non hanno provato (e neppure allegato) che il loro patrimonio residuo sia comunque tale da soddisfare in modo ampio le pagina 13 di 16 ragioni creditorie.
Dall'esame del compendio probatorio, osserva il Collegio che è stata ampiamente raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.: a fortiori, nella fattispecie, discutendosi di atti a titolo gratuito, risulta destituita di fondamento la censura mossa dagli appellanti in ordine all'assenza del requisito del consilium fraudis.
In proposito, la S.C. ribadisce che in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (quali quelli oggetto del presente giudizio), l'elemento soggettivo (c.d. scientia damni) si concretizza nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che può scaturire alle ragioni creditorie dall'atto compiuto (Cass., ord. N. 34256/2023) e tale elemento, di cui si ravvisa l'inequivocabile sussistenza nella vicenda per cui è causa, è idoneo ex se, nella tipologia degli atti dispositivi oggetto di controversia, a fondare la pronuncia di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., non essendo necessario un approfondimento in ordine alla consapevolezza del terzo, poiché non si tratta di atto a titolo oneroso, stante pacifico orientamento della Cassazione in subiecta materia (e plurimis: Cass., ord. N. 34256/2023, cit.).
Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, appare, in ogni caso, dirimente il rapporto di parentela del terzo con il debitore autore dell'atto dispositivo, che costituisce un valido indice presuntivo circa la consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, come confermato da costante giurisprudenza in argomento (e plurimis: Cass., n.161, 2021).
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, nell'ipotesi di credito risarcitorio da atto illecito occorre prendere in considerazione il tempo in cui il suddetto credito è sorto e non, invece, il momento del suo accertamento.
Nel caso di specie, i comportamenti colposi dai quali deriva la responsabilità dei convenuti risalgono pacificamente a un periodo antecedente (anni 1988-1995) gli atti dispositivi con cui e hanno Parte_1 Parte_2 costituito in fondo patrimoniale gli immobili di proprietà meglio descritti nell'atto stesso e con cui ha trasferito la sua quota di Parte_98 partecipazione alla , con conseguente assegnazione al Controparte_14
pagina 14 di 16 medesimo delle quote di proprietà relative all'immobile Parte_99 meglio descritto nell'atto stesso.
Ed invero, sebbene l'atto di citazione ex art. 2935 c.c. sia stato notificato nel mese di settembre 1995, risulta per tabulas che sin dal 1993 vi erano state formali lamentele e diffide nei confronti degli Amministratori per il loro operato, sia da parte dei soci che dei consiglieri, che avevano espressamente minacciato anche una possibile azione giudiziaria nei loro confronti, poi effettivamente esperita.
Ogni altra questione, eccezione e/o deduzione sollevata dai ricorrenti risulta assorbita, nella vicenda per cui è causa, dalla inconfutabile sussistenza nel caso concreto di tutti i presupposti necessari per poter pronunciare l'inefficacia degli atti dispositivi realizzati ex art. 2901 c.c., come correttamente ritenuto dal primo
Giudice con motivazione congrua, esauriente e immune da vizi.
Al rigetto delle impugnazioni proposte consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellanti - in solido - alla refusione in favore della controparte delle spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo (compenso tabellare ai valori medi, con esclusione della voce relativa all'istruttoria: €.6.946,00).
Nulla spetta, a titolo di spese, agli appellati contumaci.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , da e avverso
[...] Parte_2 Parte_99 Parte_98 la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio iscritto al n. 548/2000
R.G., pubblicata in data 18.5.2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta gli appelli proposti;
pagina 15 di 16 - condanna gli appellanti in solido al pagamento - in favore degli appellati - delle spese del grado, che si liquidano in complessivi €.6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli
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