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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/08/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 639/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 09/07/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Responsabilita professionale nella causa iscritta al n. 639/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
SO (PA) il 1/7/1946, residente in [...]2, Genova, Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 residente in [...]2 e (C.F. Parte_3
), nato a [...] in data [...], residente a[...]
Castagnola n. 1 B, rappresentati e difesi dall'Avvocato Fanti Alessandro (C.F.
- PE , con domicilio C.F._4 Email_1 eletto presso il suo studio in viale IV Novembre n. 6/3, Genova, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._5
Genova (GE) in data 25/9/1974, residente in [...]2, Genova, rappresentata e difesa dall'avvocato Damonte Roberto (C.F. - PE C.F._6
), con domicilio eletto presso il suo studio in via Email_2
Corsica n.10/4 Genova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
e contro (già Controparte_2 Controparte_3 [...]
) con sede legale in Piazza Vetra n. 17, Milano, in persona del suo legale CP_4 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato CA DI LO (C.F.
PE , con CodiceFiscale_7 Email_3 domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carassale Ugo, in via Macaggi n. 21,
Genova, giusta procura a margine dell'atto di costituzione terza appellata
* * *
IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte,
-udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa accolta dalle parti;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 3/7/2025 svoltasi in presenza, nessuna delle parti costituite compariva;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
pag. 2/3 -considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA in punto spese;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 639/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 09/07/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Responsabilita professionale nella causa iscritta al n. 639/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
SO (PA) il 1/7/1946, residente in [...]2, Genova, Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 residente in [...]2 e (C.F. Parte_3
), nato a [...] in data [...], residente a[...]
Castagnola n. 1 B, rappresentati e difesi dall'Avvocato Fanti Alessandro (C.F.
- PE , con domicilio C.F._4 Email_1 eletto presso il suo studio in viale IV Novembre n. 6/3, Genova, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._5
Genova (GE) in data 25/9/1974, residente in [...]2, Genova, rappresentata e difesa dall'avvocato Damonte Roberto (C.F. - PE C.F._6
), con domicilio eletto presso il suo studio in via Email_2
Corsica n.10/4 Genova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
e contro (già Controparte_2 Controparte_3 [...]
) con sede legale in Piazza Vetra n. 17, Milano, in persona del suo legale CP_4 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato CA DI LO (C.F.
PE , con CodiceFiscale_7 Email_3 domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carassale Ugo, in via Macaggi n. 21,
Genova, giusta procura a margine dell'atto di costituzione terza appellata
* * *
IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte,
-udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa accolta dalle parti;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 3/7/2025 svoltasi in presenza, nessuna delle parti costituite compariva;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
pag. 2/3 -considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA in punto spese;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3