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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5425/2022 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Armiento, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maio come da procura generale alle liti in atti
OPPOSTO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Molfini, come da procura speciale alle liti in atti
OPPOSTA
oggetto: opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.04376202200002264000 resa dall' in data 20.5.2022 e notificata il Controparte_2 successivo 13.6.2022.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.7.2022, esponeva quanto segue in punto di fatto e di Parte_1
CP_ diritto “in data 07.11.2018 l' sede di Foggia notificava alla sig.ra l'avviso di addebito n. Pt_1
34320180002087834000.
Il predetto atto esecutivo veniva tempestivamente e ritualmente impugnato innanzi al Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro ed iscritto al n. R.G. 12144/2018 con designazione del G.L. dott.ssa Ricucci. Con provvedimento del 20.02.2019, su istanza di parte istante, l'On.le Giudice adito disponeva testualmente che “ considerato che i motivi addotti a sostegno dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo opposto integra la gravità di cui all'art. 24, co 6, d.lgs 46/99..sospende l'esecutività del titolo di cui al ricorso”. E' doveroso precisare che l'Ente resistente è ben a conoscenza di tale giudizio, stante la sua CP_ costituzione in atti! Ciò nonostante, l' ha inteso disattendere il provvedimento di cui innanzi, provvedendo in data
13.06.2022 a mezzo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, vertente sull'avviso di addebito n. 34320180002087834000 notificato in data 07.11.2018, oggetto del giudizio or ora menzionato. In merito alla notifica dell'antescritto atto, odiernamente impugnato, si rileva che la raccomandata n.
695152699865-8 inviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla sig.ra è priva di qualsiasi data nonché Pt_1 elemento temporale, da cui si possa evincere la data di consegna e di avvenuta notifica. A tal fine, la scrivente ha provveduto ad effettuare una ricerca avvalendosi del sito dal cui estratto si evince in maniera chiara ed inequivocabile, Controparte_3 che la predetta raccomandata è stata consegnata in data 13.06.2022. Da ultimo, si evidenzia che parte istante, a ministero del sottoscritto procuratore, ha inviato una pec di invito e diffida ad entrambe le parti resistente, al fine di annullare la comunicazione de qua, la quale sino ad oggi è rimasta inevasa. Tanto premesso il sottoscritto avvocato, nella spiegata qualità, propone ricorso avverso l'epigrafato provvedimento per i seguenti MOTIVI di DIRITTO I- Prescrizione del diritto di credito.
In via preliminare, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di pretendere il pagamento dei contributi richiesti. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali stabilisce che quelli dovuti alla gestione artigiani e commercianti non possono essere versati con il decorso di 5 anni. (Cass. Civ. ordinanza n. 4388 del 22 febbraio 2018;
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 Corte di Cassazione – Sez. Unite). La norma stabilisce che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per cui, l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'articolo
2935 c.c. attribuisce rilievo quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella dovuta a cause che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del diritto (Cass. civile sez. Lavoro sente.
11.12.2001 n. 15622). Di talché, all'odierna istante sarebbe oggi preclusa la possibilità di versare i contributi per intervenuta prescrizione del relativo diritto. Vale peraltro la pena di ricordare che l'articolo 3 della Legge n. 335/95 prevede espressamente, in deroga all'art. 2940 c.c., che i contributi “si prescrivono e non possono essere versati”. Specificamente, la prescrizione “ha una efficacia estintiva e non semplicemente preclusiva, perché l'ente previdenziale creditore non può pagina 2 di 7 rinunziarvi. Ed il pagamento effettuato dopo la prescrizione costituisce pagamento di indebito e da diritto alla restituzione”
(Cass. civile 4.06.2003 n. 8898). II- Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo un atto strumentale all'iscrizione ipotecaria, che costituisce una specifica garanzia reale necessariamente collegata a uno specifico bene sul quale la garanzia grava e avendo comunque una funzione di tutela del contribuente e del suo diritto di difesa, non può essere compiutamente attuata senza l'individuazione del bene ovvero dei beni su cui è destinato a valere il vincolo ipotecario, non essendo indifferente per il debitore ipotecario la loro previa specificazione. Pare evidente che essa debba contenere l'esatta previsione dei beni da ipotecare, altrimenti traducendosi nella mera enunciazione di un generico potere lato sensu esecutivo esplicabile nell'ambito del procedimento di riscossione (Comm. trib. prov.le Asti sez. II,
08/01/2021, n.7). In tal senso, un costante orientamento giurisprudenziale ha statuito che "Nell'ambito della procedura di iscrizione ipotecaria a carico di un bene immobile la omessa indicazione della nota di trascrizione rilasciata dal competente
Ufficio del territorio comporta la nullità dell'iscrizione medesima per l'impossibilità di verificare la quantificazione degli oneri accessori e la proporzione tra il valore dei beni sottoposti ad ipoteca e il debito per il quale si procede" (Comm. trib. regionale
Lazio Roma Sez. IX, 04.04.2014, Boli. Trib., 2015, 4,303)
I principi di cui in rassegna meritano di trovare applicazione nella fattispecie confluita in controversia, giacché nella comunicazione di ipoteca impugnata non è indicato il bene immobile su cui è stata disposta l'iscrizione ipotecaria. L'atto quindi è affetto da nullità per l'impossibilità di verificare la proporzione tra il valore dei beni sottoposti ad ipoteca ed il debito per il quale si procede. Così come manca del tutto ogni riferimento alla nota di trascrizione, la cui carenza non potrà che comportare la declaratoria di nullità dell'atto impugnato. Nel merito. In via meramente gradata, senza rinuncia alcuna alle eccezioni innanzi esplicitate, delle quali si perora tenacemente la fondatezza, è opportuno procedere, nel merito, ad ulteriori e dirimenti considerazioni. I- Carenza dei presupposti art. 1 comma 203 L. n. 662/1966 dell'avviso di addebito n
34320180002087334000 notificato in data 07.11.2018. In data 16.04.2009 con atto per notar dott. Persona_1
la sig.ra sottoscriveva atto di cessione di quote di società in nome collettivo e modifica patti sociali,
[...] Parte_1 acquistando con il marito, sig. le quote societarie della sig.ra afferenti la Controparte_4 Parte_2 società “ corrente in Manfredonia alla via Salapia n. 4, con il n. Parte_3
di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia e con il n. 135898 d'iscrizione al REA. P.IVA_1
Con il medesimo atto la società “ veniva trasformata in accomandita Parte_3 semplice con la ragione sociale “ Le parti, all'art. 5, lett.c) Parte_4 dell'atto di cessione or ora menzionato, stabilivano testualmente di “ far assumere, con effetto immediato, al sig.
[...] la qualità di socio accomandatario, gerente illimitatamente responsabile ed alla sig.ra la CP_4 Parte_1 qualità di socio accomandante, responsabile limitatamente alla quota sociale conferita;
d) di affidare la gestione,
l'amministrazione, la firma sociale nonché la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio al socio accomandatario signor ) di approvare e riconoscere che il capitale socialedi euro 10.329,14 è tuttora Controparte_4 esistente e spetta ai soci in proporzione al valore nominale delle quote rispettivamente intestate a ciascuno di essi e cioè: a per euro 5.164,57 a per euro 5.164,57”. Ciò posto, la deducente, in data Controparte_4 Parte_1 pagina 3 di 7 CP_ 18.06.2009 presentava domanda di cancellazione all' della società “ stante l'avvenuta Parte_3 trasformazione della predetta società in “ . Sennonché, l'Ente Parte_4 resistente, con racc.ta a.r. n. 60748729073-8 del 19.06.2009 comunicava la cancellazione della società or ora menzionata con effetto dal 16.04.2009. E' doveroso evidenziare che la sas “ in data 18.06.2015 è stata Parte_4 cancellata dal Registro delle Imprese, come da visura camerale nonché nota prot. n. 44763 del 17.12.2015 del 4° Settore-
Servizio Annona e Polizia Amministrativa del Comune di Manfredonia, versate in atti. A ciò aggiungasi, che l'odierna istante non ha mai partecipato al lavoro aziendale né tantomeno alla gestione della società, essendo un mero socio di capitale.
E' jus receptum che lo svolgimento di una attività d'impresa di natura commerciale determina l'insorgenza, a carico del titolare e dei suoi collaboratori familiari, dell'obbligo del pagamento di un contributo personale diretto a finanziare determinate forme assicurative. L'iscrivibilità alla gestione previdenziale commercianti di qualsiasi soggetto esercente attività commerciale non è automatica ma occorre infatti anche il contemporaneo possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 203, della L. n.
662/1966, recante misure di razionalizzazione della finanzia pubblica. Ebbene, l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale di cui alla L. n. 613/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista per i soggetti che risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) titolarità o gestione in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) possesso di licenze ed autorizzazioni ed iscrizioni in albi, registri e ruoli. Ai sensi del comma 206 dell'articolo citato, l'obbligo assicurativo di cui sopra riguarda anche i familiari coadiutori, parenti e affini entro il terzo grado che partecipano al lavoro aziendale nell'impresa commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, sempre che per tale attività non siano soggetti all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Nel caso in cui le attività commerciali siano svolte in forma societaria, la dichiarazione formulata dal socio nella richiesta di iscrizione all'elenco degli esercenti attività commerciale di cui alla L. n. 662/1996 costituisce adempimento di un obbligo di legge, qualora lo stesso partecipi al lavoro aziendale e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. Ne consegue che, con riferimento alle società di persone, risultano iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome Pa collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di Per completezza si sottolinea, infine, che l'art. 1, comma 8 della L. 662/1996 disciplina una situazione generale che, sebbene riguardi gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento di attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatorie. In questo ambito vi rientrano i soggetti che esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La norma, evidenziando il criterio unificante della prevalenza, stabilisce che tali soggetti hanno l'obbligo di iscriversi all'assicurazione previdenziale prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. In tal senso un orientamento giurisprudenziale ha statuito che “ ..i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, il cui onere della prova è a CP_ carico dell' siano da riferire ad un limite sia pure non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo pagina 4 di 7 ovvero con riferimento all'attività lavorative espletate dal soggetto considerato e non già comparativamente con riferimento agli altri fattori materiali e personali dell'impresa” (Corte di Cassazione sentenza n. 60 del 5 gennaio 2017). Indi, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397; e quindi affinché, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) sicché l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Né si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e dell'esecuzione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. Sulla scorta di quanto testé riportato, appare evidente che per i soci di società in accomandita semplice la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e della prevalenza costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti. L ha inteso prescindere CP_1
CP_ dalla disamina di dirimenti e scriminanti circostanze. All'uopo, si deve rilevare che l ha ritenuto di procedere all'iscrizione della gestione commerciale della sig.ra senza valutare che la stessa non ha dedicato affatto la sua opera professionale Pt_1 all'interno della “ né tantomeno ha partecipato al lavoro Parte_4 aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, in quanto era un mero socio di capitale. Ciò posto, va rilevato che i soci di società in accomandita semplice sono assicurabili nella gestione commerciale solo nel caso in cui partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza. A tal fine si rileva che nello stesso atto di cessione di quote sottoscritto in data 16.04.2009, è stato stabilito tra le parti che la gestione e l'amministrazione della
“ era demandata al socio accomandatario Parte_4 [...]
Alla luce di quanto esposto appare evidente che l'atto impugnato difetta dei presupposti normativamente fissati, CP_4 giacché si palesano privi di qualsivoglia corredo probatorio. III- Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. In questa sede,
è doveroso rilevare che essendo l'atto impugnato, un atto che incide in modo diretto e immediato sui diritti patrimoniali del contribuente nonché alla luce dei motivi di impugnativa sin qui richiamati si ritiene che possano e debbano sussistere le condizioni per sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04376202200002264000 resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Foggia in data 20.05.2022 e notificata all'odierna ricorrente il successivo 13.06.2022 . La richiesta di sospensione qui avanzata risulta legittimata, in quanto l'atto impugnato costituisce un atto strumentale all'iscrizione ipotecaria e in ragione dell'entità degli importi azionati che se posti in esecuzione determinerebbero un grave ed irreparabile pregiudizio alla ricorrente, la quale non ha una fonte di reddito, stante la mancata comunicazione della dichiarazione fiscale agli Enti preposti. Ne discende, pertanto, che una successiva fase espropriativa, intrapresa nelle more dell'instaurando giudizio, produrrebbe un grave ed irreparabile nocumento alla sfera pagina 5 di 7 patrimoniale dell'odierna ricorrente. Quanto detto risulta, viepiù, comprensibile ove si consideri il conflitto giuridico-fattuale in cui si incorrerebbe qualora l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'istante, venisse accertato mediante un provvedimento di accoglimento da parte di codesto Tribunale”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via cautelare
Sospendere e/o revocare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200002264000 resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Foggia in data 20.05.2022 e notificata all'odierna ricorrente il successivo 13.06.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli impugnati principaliter per i motivi indicati in narrativa. Nel merito e salvo gravame In via preliminare:
1- Accertare e dichiarare prescritto il credito preteso per le causali di cui in premessa 2-Accertate le irregolarità esposte in narrativa, annullare ovvero dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace i provvedimenti opposti per le ragioni innanzi enunciate”.. Vinte le spese di giudizio. CP_ Costituitosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria per tardività dell'opposizione e, nel merito, il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
Analogamente l' chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della opposizione e Controparte_2 nel merito il rigetto dell'opposizione.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. L'opposizione è fondata.
2.1 Con note scritte del 26.4.2024 la parte ricorrente ha prodotto la sentenza n.409/2024 del 7.2.2024, emessa dal Tribunale di Foggia sezione lavoro, con cui è stato annullato l'avviso di addebito n.
34320180002087834000, ovvero il titolo esecutivo posto a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200002264000 resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Foggia in data 20.05.2022 e notificata all'odierna ricorrente il successivo 13.06.2022 (doc.1 – in uno alle note di trattazione scritta della ricorrente del 26.4.2024).
Dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, nello specifico, dal dettaglio delle somme dovute, risulta che il presupposto dell'iscrizione è costituito unicamente dall'avviso di addebito de quo (doc.4 – in uno al deposito del ricorso).
Essendo incontestato che, per effetto della sentenza n.409/2024 del 7.2.2024 (avverso la quale non risulta proposto appello), la debitoria sia stata totalmente annullata deve darsi atto dell'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200002264000, resa dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, sede di Foggia in data 20.05.2022 e notificata all'odierna ricorrente il successivo
13.06.2022.
Per tali ragioni l'opposizione merita accoglimento.
pagina 6 di 7 3. In applicazione del principio di soccombenza e del comportamento processuale degli opposti, le spese processuali devono essere poste a carico sia dell che della e CP_1 Controparte_2 liquidate ai sensi del D.M. n.147/2022 (cause di previdenza, valore infra € 52.000,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 5425/2022 proposto da nei Parte_1 confronti dell' e dell , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, CP_1 Controparte_2 eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200002264000 resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di
Foggia in data 20.05.2022 e notificata all'odierna ricorrente il successivo 13.06.2022;
b) condanna in solido l' e l' alla refusione delle spese processuali, CP_1 Controparte_2 liquidate in € 4.638,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Armiento.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA IA Ricucci)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5425/2022 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Armiento, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maio come da procura generale alle liti in atti
OPPOSTO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Molfini, come da procura speciale alle liti in atti
OPPOSTA
oggetto: opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.04376202200002264000 resa dall' in data 20.5.2022 e notificata il Controparte_2 successivo 13.6.2022.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.7.2022, esponeva quanto segue in punto di fatto e di Parte_1
CP_ diritto “in data 07.11.2018 l' sede di Foggia notificava alla sig.ra l'avviso di addebito n. Pt_1
34320180002087834000.
Il predetto atto esecutivo veniva tempestivamente e ritualmente impugnato innanzi al Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro ed iscritto al n. R.G. 12144/2018 con designazione del G.L. dott.ssa Ricucci. Con provvedimento del 20.02.2019, su istanza di parte istante, l'On.le Giudice adito disponeva testualmente che “ considerato che i motivi addotti a sostegno dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo opposto integra la gravità di cui all'art. 24, co 6, d.lgs 46/99..sospende l'esecutività del titolo di cui al ricorso”. E' doveroso precisare che l'Ente resistente è ben a conoscenza di tale giudizio, stante la sua CP_ costituzione in atti! Ciò nonostante, l' ha inteso disattendere il provvedimento di cui innanzi, provvedendo in data
13.06.2022 a mezzo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, vertente sull'avviso di addebito n. 34320180002087834000 notificato in data 07.11.2018, oggetto del giudizio or ora menzionato. In merito alla notifica dell'antescritto atto, odiernamente impugnato, si rileva che la raccomandata n.
695152699865-8 inviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla sig.ra è priva di qualsiasi data nonché Pt_1 elemento temporale, da cui si possa evincere la data di consegna e di avvenuta notifica. A tal fine, la scrivente ha provveduto ad effettuare una ricerca avvalendosi del sito dal cui estratto si evince in maniera chiara ed inequivocabile, Controparte_3 che la predetta raccomandata è stata consegnata in data 13.06.2022. Da ultimo, si evidenzia che parte istante, a ministero del sottoscritto procuratore, ha inviato una pec di invito e diffida ad entrambe le parti resistente, al fine di annullare la comunicazione de qua, la quale sino ad oggi è rimasta inevasa. Tanto premesso il sottoscritto avvocato, nella spiegata qualità, propone ricorso avverso l'epigrafato provvedimento per i seguenti MOTIVI di DIRITTO I- Prescrizione del diritto di credito.
In via preliminare, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di pretendere il pagamento dei contributi richiesti. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali stabilisce che quelli dovuti alla gestione artigiani e commercianti non possono essere versati con il decorso di 5 anni. (Cass. Civ. ordinanza n. 4388 del 22 febbraio 2018;
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 Corte di Cassazione – Sez. Unite). La norma stabilisce che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per cui, l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'articolo
2935 c.c. attribuisce rilievo quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella dovuta a cause che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del diritto (Cass. civile sez. Lavoro sente.
11.12.2001 n. 15622). Di talché, all'odierna istante sarebbe oggi preclusa la possibilità di versare i contributi per intervenuta prescrizione del relativo diritto. Vale peraltro la pena di ricordare che l'articolo 3 della Legge n. 335/95 prevede espressamente, in deroga all'art. 2940 c.c., che i contributi “si prescrivono e non possono essere versati”. Specificamente, la prescrizione “ha una efficacia estintiva e non semplicemente preclusiva, perché l'ente previdenziale creditore non può pagina 2 di 7 rinunziarvi. Ed il pagamento effettuato dopo la prescrizione costituisce pagamento di indebito e da diritto alla restituzione”
(Cass. civile 4.06.2003 n. 8898). II- Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo un atto strumentale all'iscrizione ipotecaria, che costituisce una specifica garanzia reale necessariamente collegata a uno specifico bene sul quale la garanzia grava e avendo comunque una funzione di tutela del contribuente e del suo diritto di difesa, non può essere compiutamente attuata senza l'individuazione del bene ovvero dei beni su cui è destinato a valere il vincolo ipotecario, non essendo indifferente per il debitore ipotecario la loro previa specificazione. Pare evidente che essa debba contenere l'esatta previsione dei beni da ipotecare, altrimenti traducendosi nella mera enunciazione di un generico potere lato sensu esecutivo esplicabile nell'ambito del procedimento di riscossione (Comm. trib. prov.le Asti sez. II,
08/01/2021, n.7). In tal senso, un costante orientamento giurisprudenziale ha statuito che "Nell'ambito della procedura di iscrizione ipotecaria a carico di un bene immobile la omessa indicazione della nota di trascrizione rilasciata dal competente
Ufficio del territorio comporta la nullità dell'iscrizione medesima per l'impossibilità di verificare la quantificazione degli oneri accessori e la proporzione tra il valore dei beni sottoposti ad ipoteca e il debito per il quale si procede" (Comm. trib. regionale
Lazio Roma Sez. IX, 04.04.2014, Boli. Trib., 2015, 4,303)
I principi di cui in rassegna meritano di trovare applicazione nella fattispecie confluita in controversia, giacché nella comunicazione di ipoteca impugnata non è indicato il bene immobile su cui è stata disposta l'iscrizione ipotecaria. L'atto quindi è affetto da nullità per l'impossibilità di verificare la proporzione tra il valore dei beni sottoposti ad ipoteca ed il debito per il quale si procede. Così come manca del tutto ogni riferimento alla nota di trascrizione, la cui carenza non potrà che comportare la declaratoria di nullità dell'atto impugnato. Nel merito. In via meramente gradata, senza rinuncia alcuna alle eccezioni innanzi esplicitate, delle quali si perora tenacemente la fondatezza, è opportuno procedere, nel merito, ad ulteriori e dirimenti considerazioni. I- Carenza dei presupposti art. 1 comma 203 L. n. 662/1966 dell'avviso di addebito n
34320180002087334000 notificato in data 07.11.2018. In data 16.04.2009 con atto per notar dott. Persona_1
la sig.ra sottoscriveva atto di cessione di quote di società in nome collettivo e modifica patti sociali,
[...] Parte_1 acquistando con il marito, sig. le quote societarie della sig.ra afferenti la Controparte_4 Parte_2 società “ corrente in Manfredonia alla via Salapia n. 4, con il n. Parte_3
di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia e con il n. 135898 d'iscrizione al REA. P.IVA_1
Con il medesimo atto la società “ veniva trasformata in accomandita Parte_3 semplice con la ragione sociale “ Le parti, all'art. 5, lett.c) Parte_4 dell'atto di cessione or ora menzionato, stabilivano testualmente di “ far assumere, con effetto immediato, al sig.
[...] la qualità di socio accomandatario, gerente illimitatamente responsabile ed alla sig.ra la CP_4 Parte_1 qualità di socio accomandante, responsabile limitatamente alla quota sociale conferita;
d) di affidare la gestione,
l'amministrazione, la firma sociale nonché la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio al socio accomandatario signor ) di approvare e riconoscere che il capitale socialedi euro 10.329,14 è tuttora Controparte_4 esistente e spetta ai soci in proporzione al valore nominale delle quote rispettivamente intestate a ciascuno di essi e cioè: a per euro 5.164,57 a per euro 5.164,57”. Ciò posto, la deducente, in data Controparte_4 Parte_1 pagina 3 di 7 CP_ 18.06.2009 presentava domanda di cancellazione all' della società “ stante l'avvenuta Parte_3 trasformazione della predetta società in “ . Sennonché, l'Ente Parte_4 resistente, con racc.ta a.r. n. 60748729073-8 del 19.06.2009 comunicava la cancellazione della società or ora menzionata con effetto dal 16.04.2009. E' doveroso evidenziare che la sas “ in data 18.06.2015 è stata Parte_4 cancellata dal Registro delle Imprese, come da visura camerale nonché nota prot. n. 44763 del 17.12.2015 del 4° Settore-
Servizio Annona e Polizia Amministrativa del Comune di Manfredonia, versate in atti. A ciò aggiungasi, che l'odierna istante non ha mai partecipato al lavoro aziendale né tantomeno alla gestione della società, essendo un mero socio di capitale.
E' jus receptum che lo svolgimento di una attività d'impresa di natura commerciale determina l'insorgenza, a carico del titolare e dei suoi collaboratori familiari, dell'obbligo del pagamento di un contributo personale diretto a finanziare determinate forme assicurative. L'iscrivibilità alla gestione previdenziale commercianti di qualsiasi soggetto esercente attività commerciale non è automatica ma occorre infatti anche il contemporaneo possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 203, della L. n.
662/1966, recante misure di razionalizzazione della finanzia pubblica. Ebbene, l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale di cui alla L. n. 613/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista per i soggetti che risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) titolarità o gestione in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) possesso di licenze ed autorizzazioni ed iscrizioni in albi, registri e ruoli. Ai sensi del comma 206 dell'articolo citato, l'obbligo assicurativo di cui sopra riguarda anche i familiari coadiutori, parenti e affini entro il terzo grado che partecipano al lavoro aziendale nell'impresa commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, sempre che per tale attività non siano soggetti all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Nel caso in cui le attività commerciali siano svolte in forma societaria, la dichiarazione formulata dal socio nella richiesta di iscrizione all'elenco degli esercenti attività commerciale di cui alla L. n. 662/1996 costituisce adempimento di un obbligo di legge, qualora lo stesso partecipi al lavoro aziendale e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. Ne consegue che, con riferimento alle società di persone, risultano iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome Pa collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di Per completezza si sottolinea, infine, che l'art. 1, comma 8 della L. 662/1996 disciplina una situazione generale che, sebbene riguardi gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento di attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatorie. In questo ambito vi rientrano i soggetti che esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La norma, evidenziando il criterio unificante della prevalenza, stabilisce che tali soggetti hanno l'obbligo di iscriversi all'assicurazione previdenziale prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. In tal senso un orientamento giurisprudenziale ha statuito che “ ..i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, il cui onere della prova è a CP_ carico dell' siano da riferire ad un limite sia pure non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo pagina 4 di 7 ovvero con riferimento all'attività lavorative espletate dal soggetto considerato e non già comparativamente con riferimento agli altri fattori materiali e personali dell'impresa” (Corte di Cassazione sentenza n. 60 del 5 gennaio 2017). Indi, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397; e quindi affinché, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) sicché l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Né si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e dell'esecuzione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. Sulla scorta di quanto testé riportato, appare evidente che per i soci di società in accomandita semplice la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e della prevalenza costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti. L ha inteso prescindere CP_1
CP_ dalla disamina di dirimenti e scriminanti circostanze. All'uopo, si deve rilevare che l ha ritenuto di procedere all'iscrizione della gestione commerciale della sig.ra senza valutare che la stessa non ha dedicato affatto la sua opera professionale Pt_1 all'interno della “ né tantomeno ha partecipato al lavoro Parte_4 aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, in quanto era un mero socio di capitale. Ciò posto, va rilevato che i soci di società in accomandita semplice sono assicurabili nella gestione commerciale solo nel caso in cui partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza. A tal fine si rileva che nello stesso atto di cessione di quote sottoscritto in data 16.04.2009, è stato stabilito tra le parti che la gestione e l'amministrazione della
“ era demandata al socio accomandatario Parte_4 [...]
Alla luce di quanto esposto appare evidente che l'atto impugnato difetta dei presupposti normativamente fissati, CP_4 giacché si palesano privi di qualsivoglia corredo probatorio. III- Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. In questa sede,
è doveroso rilevare che essendo l'atto impugnato, un atto che incide in modo diretto e immediato sui diritti patrimoniali del contribuente nonché alla luce dei motivi di impugnativa sin qui richiamati si ritiene che possano e debbano sussistere le condizioni per sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04376202200002264000 resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Foggia in data 20.05.2022 e notificata all'odierna ricorrente il successivo 13.06.2022 . La richiesta di sospensione qui avanzata risulta legittimata, in quanto l'atto impugnato costituisce un atto strumentale all'iscrizione ipotecaria e in ragione dell'entità degli importi azionati che se posti in esecuzione determinerebbero un grave ed irreparabile pregiudizio alla ricorrente, la quale non ha una fonte di reddito, stante la mancata comunicazione della dichiarazione fiscale agli Enti preposti. Ne discende, pertanto, che una successiva fase espropriativa, intrapresa nelle more dell'instaurando giudizio, produrrebbe un grave ed irreparabile nocumento alla sfera pagina 5 di 7 patrimoniale dell'odierna ricorrente. Quanto detto risulta, viepiù, comprensibile ove si consideri il conflitto giuridico-fattuale in cui si incorrerebbe qualora l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'istante, venisse accertato mediante un provvedimento di accoglimento da parte di codesto Tribunale”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via cautelare
Sospendere e/o revocare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200002264000 resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Foggia in data 20.05.2022 e notificata all'odierna ricorrente il successivo 13.06.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli impugnati principaliter per i motivi indicati in narrativa. Nel merito e salvo gravame In via preliminare:
1- Accertare e dichiarare prescritto il credito preteso per le causali di cui in premessa 2-Accertate le irregolarità esposte in narrativa, annullare ovvero dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace i provvedimenti opposti per le ragioni innanzi enunciate”.. Vinte le spese di giudizio. CP_ Costituitosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria per tardività dell'opposizione e, nel merito, il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
Analogamente l' chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della opposizione e Controparte_2 nel merito il rigetto dell'opposizione.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. L'opposizione è fondata.
2.1 Con note scritte del 26.4.2024 la parte ricorrente ha prodotto la sentenza n.409/2024 del 7.2.2024, emessa dal Tribunale di Foggia sezione lavoro, con cui è stato annullato l'avviso di addebito n.
34320180002087834000, ovvero il titolo esecutivo posto a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200002264000 resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Foggia in data 20.05.2022 e notificata all'odierna ricorrente il successivo 13.06.2022 (doc.1 – in uno alle note di trattazione scritta della ricorrente del 26.4.2024).
Dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, nello specifico, dal dettaglio delle somme dovute, risulta che il presupposto dell'iscrizione è costituito unicamente dall'avviso di addebito de quo (doc.4 – in uno al deposito del ricorso).
Essendo incontestato che, per effetto della sentenza n.409/2024 del 7.2.2024 (avverso la quale non risulta proposto appello), la debitoria sia stata totalmente annullata deve darsi atto dell'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200002264000, resa dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, sede di Foggia in data 20.05.2022 e notificata all'odierna ricorrente il successivo
13.06.2022.
Per tali ragioni l'opposizione merita accoglimento.
pagina 6 di 7 3. In applicazione del principio di soccombenza e del comportamento processuale degli opposti, le spese processuali devono essere poste a carico sia dell che della e CP_1 Controparte_2 liquidate ai sensi del D.M. n.147/2022 (cause di previdenza, valore infra € 52.000,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 5425/2022 proposto da nei Parte_1 confronti dell' e dell , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, CP_1 Controparte_2 eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200002264000 resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di
Foggia in data 20.05.2022 e notificata all'odierna ricorrente il successivo 13.06.2022;
b) condanna in solido l' e l' alla refusione delle spese processuali, CP_1 Controparte_2 liquidate in € 4.638,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Armiento.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA IA Ricucci)
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