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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8010/2024 , introdotta da
09/11/1965), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. SIMONETTI BARBARA;
Parte_ e ( 13/03/1969), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SIMONETTI BARBARA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in in data 01/07/2001 e che nel tempo la relazione era andata Pt_1
deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: -I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
-Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficenti;
-La casa familiare sita in Via Atteone n. 91, Pt_1
interno 2, di proprietà del Signor , rimarrà nel pieno Parte_1
godimento del marito, con tutto quanto in essa contenuto, posto che gli effetti personali ed i beni mobili di proprietà della OR sono già stati CP_1
restituiti al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale;
-I Signori
[...]
e hanno già provveduto a Parte_1 Controparte_1
regolamentare ogni reciproca pendenza economica, con reciproca soddisfazione, pertanto i coniugi non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto espressamente convenuto con il presente ricorso;
-La OR provvederà ad eseguire il cambio di Controparte_1
residenza entro il mese di dicembre 2024; -Il figlio , è affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso l'abitazione del padre sita in Via Atteone n. 91, interno 2. La Pt_1
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per il figlio stesso dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, ed a collaborare in modo che il figlio riceva cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, e conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La madre potrà vedere e tenere il figlio minore , quando lo desidera, compatibilmente con le Per_1
esigenze del figlio. La OR inoltre, potrà esercitare il diritto di CP_1
visita secondo le seguenti cadenze (già in uso tra i coniugi dal dicembre 2018):
a)A fine settimana alternati, dalla uscita scolastica del Venerdì alla Domenica
alle ore 21.00 durante il periodo scolastico ed alle ore 22.00 nel periodo festivo,
orario in cui lo riporterà a casa. b)Inoltre, la madre potrà prendere con se il figlio un pomeriggio a settimana (mercoledì) dall'uscita scolastica e lo riporterà
la sera a casa entro le ore 21.00 durante il periodo scolastico e le ore 22.00 nel periodo festivo. c)Altresì il figlio starà con la madre per 15 giorni (anche consecutivi) nel mese di agosto di ogni anno da concordare con il Signor
[...]
entro il 30 giugno di ogni anno. d)Per le vacanze natalizie, esse Parte_1
dovranno essere divise a metà tra i coniugi, alternando negli anni la settimana dal 23 al 30 dicembre (entro le ore 22.00) e dal 31 dicembre all'epifania (entro le ore 22.00). e)Per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà l'intera settimana con un genitore, ad anni alterni. f)Ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno e la festa della mamma o del papà con il figlio, a prescindere dal periodo di permanenza. I genitori trascorreranno insieme il giorno del compleanno del figlio . g) I giorni festivi del 1 novembre, 1 maggio, 25 Per_1
aprile, 2 e 29 giugno, 8 dicembre, verranno trascorsi da ciascun coniuge con il figlio ad anni alternati, a prescindere dai periodi di permanenza. h) I coniugi dovranno comunicare, reciprocamente, il luogo ove condurranno il figlio per le vacanze, riconoscendo il diritto di ciascuno di comunicare telefonicamente con il minore stesso, anche quotidianamente. i) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo del passaporto e si impegnano a rilasciare documentazione e dichiarazioni che fossero necessarie per l'espatrio. I coniugi convengono che qualora un genitore decidesse di trascorrere una vacanza/viaggio all'estero con il minore, sarà necessario il consenso dell'altro genitore. -La OR corrisponderà al marito l'assegno mensile di CP_1
euro 250,00 (duecentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento dei figli e , al domicilio di lui entro il giorno 5 di ogni mese e successivo Per_1 Per_2
adeguamento automatico annuale (mese giugno) secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. -I coniugi contribuiranno per la quota pari al
50% ciascuno, alle spese straordinarie dei figli (scolastiche e mediche non dispensate dal S.S.N.N., sportive e ricreative), che dovranno essere preventivamente concordate, salvo che esse si presentino urgenti ed indispensabili, secondo quanto disposto dal Protocollo di Roma del 17 dicembre
2014 e successive modifiche. Le spese straordinarie, se anticipate interamente da uno dei due coniugi, quest'ultimo avrà diritto a ricevere o a detrarre il 50%
di dette spese il mese successivo al momento del versamento del mantenimento,
comunque previa esibizione della relativa documentazione fiscale.
-L'Assegno Unico Universale per il figlio ( non ha più Per_1 Per_2
diritto a tale assegno) sarà percepito dal marito nella misura del 100%.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
09/11/1965) e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
13/03/1969) che hanno contratto matrimonio in in data Pt_1 Pt_1 01/07/2001 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n.00468, Parte 1 , Serie 02, Anno 2001, ed omologa le condizioni Pt_1
congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la trasmissione degli atti ai fini della trascrizione presso il Registro degli Atti di
Matrimonio presso l'ufficio dello Stato Civile.
Roma, 03/04/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8010/2024 , introdotta da
09/11/1965), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. SIMONETTI BARBARA;
Parte_ e ( 13/03/1969), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SIMONETTI BARBARA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in in data 01/07/2001 e che nel tempo la relazione era andata Pt_1
deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: -I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
-Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficenti;
-La casa familiare sita in Via Atteone n. 91, Pt_1
interno 2, di proprietà del Signor , rimarrà nel pieno Parte_1
godimento del marito, con tutto quanto in essa contenuto, posto che gli effetti personali ed i beni mobili di proprietà della OR sono già stati CP_1
restituiti al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale;
-I Signori
[...]
e hanno già provveduto a Parte_1 Controparte_1
regolamentare ogni reciproca pendenza economica, con reciproca soddisfazione, pertanto i coniugi non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto espressamente convenuto con il presente ricorso;
-La OR provvederà ad eseguire il cambio di Controparte_1
residenza entro il mese di dicembre 2024; -Il figlio , è affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso l'abitazione del padre sita in Via Atteone n. 91, interno 2. La Pt_1
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per il figlio stesso dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, ed a collaborare in modo che il figlio riceva cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, e conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La madre potrà vedere e tenere il figlio minore , quando lo desidera, compatibilmente con le Per_1
esigenze del figlio. La OR inoltre, potrà esercitare il diritto di CP_1
visita secondo le seguenti cadenze (già in uso tra i coniugi dal dicembre 2018):
a)A fine settimana alternati, dalla uscita scolastica del Venerdì alla Domenica
alle ore 21.00 durante il periodo scolastico ed alle ore 22.00 nel periodo festivo,
orario in cui lo riporterà a casa. b)Inoltre, la madre potrà prendere con se il figlio un pomeriggio a settimana (mercoledì) dall'uscita scolastica e lo riporterà
la sera a casa entro le ore 21.00 durante il periodo scolastico e le ore 22.00 nel periodo festivo. c)Altresì il figlio starà con la madre per 15 giorni (anche consecutivi) nel mese di agosto di ogni anno da concordare con il Signor
[...]
entro il 30 giugno di ogni anno. d)Per le vacanze natalizie, esse Parte_1
dovranno essere divise a metà tra i coniugi, alternando negli anni la settimana dal 23 al 30 dicembre (entro le ore 22.00) e dal 31 dicembre all'epifania (entro le ore 22.00). e)Per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà l'intera settimana con un genitore, ad anni alterni. f)Ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno e la festa della mamma o del papà con il figlio, a prescindere dal periodo di permanenza. I genitori trascorreranno insieme il giorno del compleanno del figlio . g) I giorni festivi del 1 novembre, 1 maggio, 25 Per_1
aprile, 2 e 29 giugno, 8 dicembre, verranno trascorsi da ciascun coniuge con il figlio ad anni alternati, a prescindere dai periodi di permanenza. h) I coniugi dovranno comunicare, reciprocamente, il luogo ove condurranno il figlio per le vacanze, riconoscendo il diritto di ciascuno di comunicare telefonicamente con il minore stesso, anche quotidianamente. i) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo del passaporto e si impegnano a rilasciare documentazione e dichiarazioni che fossero necessarie per l'espatrio. I coniugi convengono che qualora un genitore decidesse di trascorrere una vacanza/viaggio all'estero con il minore, sarà necessario il consenso dell'altro genitore. -La OR corrisponderà al marito l'assegno mensile di CP_1
euro 250,00 (duecentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento dei figli e , al domicilio di lui entro il giorno 5 di ogni mese e successivo Per_1 Per_2
adeguamento automatico annuale (mese giugno) secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. -I coniugi contribuiranno per la quota pari al
50% ciascuno, alle spese straordinarie dei figli (scolastiche e mediche non dispensate dal S.S.N.N., sportive e ricreative), che dovranno essere preventivamente concordate, salvo che esse si presentino urgenti ed indispensabili, secondo quanto disposto dal Protocollo di Roma del 17 dicembre
2014 e successive modifiche. Le spese straordinarie, se anticipate interamente da uno dei due coniugi, quest'ultimo avrà diritto a ricevere o a detrarre il 50%
di dette spese il mese successivo al momento del versamento del mantenimento,
comunque previa esibizione della relativa documentazione fiscale.
-L'Assegno Unico Universale per il figlio ( non ha più Per_1 Per_2
diritto a tale assegno) sarà percepito dal marito nella misura del 100%.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
09/11/1965) e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
13/03/1969) che hanno contratto matrimonio in in data Pt_1 Pt_1 01/07/2001 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n.00468, Parte 1 , Serie 02, Anno 2001, ed omologa le condizioni Pt_1
congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la trasmissione degli atti ai fini della trascrizione presso il Registro degli Atti di
Matrimonio presso l'ufficio dello Stato Civile.
Roma, 03/04/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Ienzi