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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/12/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 72-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RA
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di RA
nei confronti di:
(C.F. ), avente sede legale in RA in qualità di le-gale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore , nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Mirco D'Alicandro C.F._1
E sul ricorso ex art. 44 CCII proposto da:
(C.F. ), avente sede legale in RA in qualità di le-gale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore , nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Mirco D'Alicandro C.F._1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
Con ricorso depositato il 29/05/2025 la della Repubblica presso il Tribunale di Pt_1
RA ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società con Controparte_1
Pag. 1 a 9 sede in RA, alla Strada Vecchia Fontanelle n. 30 bis, deducendo che da un esame dei bilanci depositati era emerso che la sin dall'annualità 2019, presentava un Controparte_1
patrimonio netto negativo, ma ha continuato ad operare anche dopo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2486 c.c. (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale); ha aggiunto, in relazione alla situazione debitoria, che dalle banche dati in uso alla Guardia di
Finanza, erano stati estrapolati i dati relativi alle cartelle esattoriali notificate dall'
[...]
, evidenziando un totale residuo di debiti di € 561.173,26; quanto ai Controparte_3
debiti verso terzi, erano emersi tre decreti ingiuntivi.
All'udienza del 08/07/2025 per conto della debitrice compariva l'avvocato Controparte_4
il quale, pur non contestando l'esistenza e l'ammontare dei debiti, rappresentava di aver depositato un ricorso ex art. 44 CCII.
Con sentenza del 24/07/2025 il Tribunale di RA dichiarava manifestamente inammissibile la domanda ex art. 44 CCII;
rigettava la domanda di conferma delle misure protettive;
dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
( ), con sede in RA, alla Strada Vecchia Fontanelle n. 30 bis. P.IVA_1
Con sentenza n. 1165/2025 del 06.11.2025 la Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto il reclamo della debitrice avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, revocando il provvedimento impugnato e disponendo la rimessione degli atti a questo
Tribunale per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 44 CCII.
In esecuzione di tale pronuncia, con decreto del 18.11.2025 questo Tribunale ha fissato il termine per il deposito della proposta e del piano, ha nominato il Commissario Giudiziale e ha ordinato alla debitrice di depositare in Cancelleria la somma di euro 20.000,00 a titolo di fondo spese entro dieci giorni dalla notifica.
Con relazione del 02.12.2025 il Commissario Giudiziale ha attestato il mancato deposito del fondo spese, determinando l'impossibilità di proseguire l'iter concordatario e l'inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII.
Con decreto collegiale del 05/12/2025 è stata fissata udienza al 15/12/2025, per la decisione sulla improcedibilità della domanda di concordato preventive e per la trattazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza la società ha eccepito la violazione del termine a comparire e ha dichiarato di aver presentato in data 11/12/2025 istanza di nomina dell'esperto per la composizione
Pag. 2 a 9 negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), con progetto di piano di risanamento e richiesta di misure protettive.
Considerato che:
Il mancato versamento del fondo spese disposto dal Tribunale con il decreto di concessione del termine per il deposito della proposta e del piano comporta l'improcedibilità della domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), del Codice della
Crisi e dell'Insolvenza.
La norma attribuisce al Tribunale il potere di subordinare la concessione del termine all'adempimento di specifici obblighi, tra cui il versamento di una somma destinata a coprire le spese della procedura. Tale previsione risponde alla ratio di garantire la serietà della domanda e la disponibilità di risorse per il funzionamento della procedura, evitando che il ricorso ex art. 44 CCII sia utilizzato in modo dilatorio o strumentale.
Nel caso di specie, il decreto del 18/11/2025 ha fissato il termine per il deposito del piano e della proposta e ha imposto alla debitrice il versamento di euro 20.000,00 entro dieci giorni dalla notifica. Il Commissario Giudiziale, con relazione del 02/12/2025, ha attestato il mancato adempimento, circostanza che determina l'impossibilità di proseguire l'iter concordatario e l'inammissibilità della domanda, come previsto dall'art. 44 CCII.
Ritenuto che:
La società ha eccepito, quanto all'istanza del P.M. di apertura della liquidazione giudiziale, il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 41, comma 2, CCII tra il decreto di convocazione e l'udienza del 15/12/2025.
Il ricorso del Pubblico Ministero, invero, è stato proposto il 29/05/2025 e regolarmente notificato alla debitrice il 03/06/2025.
All'udienza dell'08/07/2025 la società, benchè non costituita, era presente tramite il proprio difensore, Avv. il quale, pur non contestando l'esistenza e l'ammontare dei Controparte_4
debiti, ha dichiarato di aver depositato ricorso ex art. 44 CCII.
Ora, la nuova convocazione non introduce un procedimento diverso, ma si inserisce nel medesimo procedimento unitario, per la trattazione dell'istanza originaria del P.M. rimasta pendente dopo la revoca della liquidazione giudiziale e il mancato versamento del fondo spese.
Pag. 3 a 9 Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2025, n. 930) la violazione del termine dilatorio non comporta nullità automatica se il debitore ha avuto conoscenza del ricorso e ha partecipato all'udienza, potendo esercitare il diritto di difesa. Nel caso di specie, la società conosceva il contenuto del ricorso del P.M. e ha già avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio nella prima udienza. Pretendere un nuovo termine dilatorio significherebbe introdurre un formalismo privo di utilità - non essendo stati, tra l'altro, allegati dal P.M. ulteriori elementi rispetto alla domanda originaria -, in contrasto con il principio di economia processuale e con la ratio del procedimento unitario.
L'eccezione è, dunque, infondata.
Rilevato che:
In diritto, l'art. 25-quinquies CCII prevede che l'imprenditore non possa presentare l'istanza di composizione negoziata in pendenza di procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tra cui il concordato con riserva
(art. 44) e il ricorso per apertura della liquidazione giudiziale (art. 40).
Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII, gli effetti protettivi decorrono solo dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza con accettazione dell'esperto; la mera presentazione non produce effetto impeditivo.
Rilevato che:
La Corte di Cassazione, Sez. I, ord. n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha chiarito — con principio di diritto dal quale non vi è ragione di discostarsi — che spetta al Tribunale investito della domanda di liquidazione giudiziale (giudizio prefallimentare) valutare incidenter tantum
l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata ove questa sia stata depositata in violazione del divieto normativo, poiché la pendenza di una procedura concorsuale preclude l'accesso allo strumento stragiudiziale fino alla definizione della pendenza stessa;
ed ha precisato che la rinuncia ad un precedente concordato con riserva non elimina la pendenza fino alla formale pronuncia giudiziale di improcedibilità (in tal senso si sono espresse: Cass.,
n. 12010/2018; Cass., n. 12855/19, Cass., n. 27200/2019; Cass. n. 27936/2020), con conseguente inammissibilità dell'istanza CNC proposta in tale frangente. Il principio di diritto che se ne è tratto è il seguente: “In tema di nessi tra la composizione negoziata della crisi ex
d.l. n. 118 del 2021 e il procedimento per dichiarazione di fallimento, spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, ai fini della pronuncia,
Pag. 4 a 9 l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata con applicazione di misure protettive (artt. 2 e 6 del d.l. cit.), ove tale istanza sia stata depositata in violazione dell'art.
23, comma 2, d.l. cit. in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno.”(Corte di Cassazione, Sez. I, ord. n. 31856 del 6 dicembre 2025).
Osservato che:
Nel caso in esame risulta: a) pendente un ricorso per apertura della liquidazione giudiziale proposto dal Pubblico Ministero;
b) non essere stata ancora dichiarata l'improcedibilità della domanda di concordato con riserva per mancato pagamento del fondo spese fissato dal
Tribunale ex art. 44 CCII;
c) presentata un'istanza di composizione negoziata in pendenza delle predette iniziative, senza che sia intervenuta la pubblicazione dell'istanza con accettazione dell'esperto ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII;
circostanze che—alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato—impongono la dichiarazione incidenter tantum dell'inammissibilità della composizione negoziata attivata.
Inoltre, per mera completezza, va specificato che l'art. 7 del Codice della Crisi disciplina il procedimento unitario per le domande giudiziali di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale, ecc.), imponendo la trattazione prioritaria delle domande dirette a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale.
La composizione negoziata della crisi, invece, è uno strumento stragiudiziale, attivato tramite piattaforma telematica e gestito con l'ausilio dell'esperto nominato dalla CCIAA (artt.
12 ss. CCII). Essa non si incardina nel procedimento unitario davanti al tribunale, salvo che l'imprenditore chieda misure protettive o cautelari (art. 18 CCII), che richiedono un intervento giudiziale. Richiesta nel aso in esame inammissibile, per quanto sopra argomentato.
Ritenuto che:
Occorre dunque delibare sulla richiesta del P.M. ricorrente di apertura della liquidazione giudiziale sulla quale il contraddittorio si é già regolarmente svolto all'udienza del
08/07/2025.
Rilevato che:
Non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che ha per oggetto la realizzazione gestione e conduzione di impianti di
Pag. 5 a 9 produzione e trattamento di cdr e rifiuti ed in genere di attività assimilate di trattamento rifiuti, commercio produzione ed intermediazione degli stessi, oltre ogni altra attività
connessa e funzionale al raggiungimento di detto scopo, espressamente escludendo ogni attività ad esse non conferente o preclusa da normative di legge.
Ritenuto che:
Ai sensi dell'art. 2 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, lo stato di insolvenza si configura quando il debitore si trova nell'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari. Non si tratta di una mera difficoltà temporanea, ma di una condizione strutturale e irreversibile, desumibile da elementi oggettivi che attestano l'incapacità di far fronte alle scadenze correnti e di ripristinare l'equilibrio economico- finanziario.
Nel caso di specie, gli indici di insolvenza sono molteplici e convergenti, anche alla luce della documentazione prodotta dalla medesima nella memoria di Controparte_1
costituzione:
• Squilibrio patrimoniale grave e perdite pregresse: dai bilanci emerge un patrimonio netto negativo sin dall'annualità 2019, con perdite cumulate per oltre € 1.750.317 e una perdita di esercizio di € 77.961, circostanza che integra la causa di scioglimento ex art. 2484,
n. 4, c.c. e impone agli amministratori, ai sensi dell'art. 2486 c.c., di limitare la gestione ad atti conservativi.
• Debiti finanziari e tributari ingenti: risultano debiti verso banche per € 674.417 e debiti fiscali iscritti a ruolo per € 818.638, oltre a rateazioni IVA e IRES non onorate.
• La società è coinvolta in una procedura esecutiva immobiliare Controparte_1
iscritta al ruolo generale delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di RA con il n.
104/2017 R.G. es. imm., originata da atto di pignoramento notificato il 21.06.2017 da
[...]
cessionaria dei crediti maturati dall'allora Controparte_5 Controparte_6
Nella medesima procedura sono intervenuti ulteriori creditori privilegiati, tra cui: CP_7
cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla (poi );
[...] Controparte_8 CP_9
cessionaria di altri crediti maturati dall'allora Controparte_10 CP_6
sintomo evidente che le problematiche con il ceto privilegiato bancario sono risalenti
[...]
nel tempo e mai risolte.
Pag. 6 a 9 • Crediti svalutati e contenziosi incerti: crediti verso clienti per oltre € 300.000 sono stati integralmente svalutati;
i contenziosi pendenti, pur di importo rilevante, hanno esito incerto e non generano flussi immediati.
• Disponibilità liquide irrisorie: € 15.897 in cassa e € 94.031 vincolati in una procedura esecutiva, a fronte di un passivo complessivo di oltre € 2,6 milioni.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, dimostrano l'incapacità strutturale della società di adempiere regolarmente alle obbligazioni e integrano lo stato di insolvenza richiesto per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata.
Considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
dichiara inammissibile la domanda ex art. 44 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ( ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in RA, alla Strada Vecchia Fontanelle n. 30 bis
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore l'avv. Carlo Del
Torto, con studio in Via V. Irelli 6 64100 TERAMO, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede
Pag. 7 a 9 principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA il giorno 17/03/2026 h. 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di RA, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
EG
Pag. 8 a 9 ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è
ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in RA il 16/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RA
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di RA
nei confronti di:
(C.F. ), avente sede legale in RA in qualità di le-gale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore , nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Mirco D'Alicandro C.F._1
E sul ricorso ex art. 44 CCII proposto da:
(C.F. ), avente sede legale in RA in qualità di le-gale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore , nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Mirco D'Alicandro C.F._1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
Con ricorso depositato il 29/05/2025 la della Repubblica presso il Tribunale di Pt_1
RA ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società con Controparte_1
Pag. 1 a 9 sede in RA, alla Strada Vecchia Fontanelle n. 30 bis, deducendo che da un esame dei bilanci depositati era emerso che la sin dall'annualità 2019, presentava un Controparte_1
patrimonio netto negativo, ma ha continuato ad operare anche dopo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2486 c.c. (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale); ha aggiunto, in relazione alla situazione debitoria, che dalle banche dati in uso alla Guardia di
Finanza, erano stati estrapolati i dati relativi alle cartelle esattoriali notificate dall'
[...]
, evidenziando un totale residuo di debiti di € 561.173,26; quanto ai Controparte_3
debiti verso terzi, erano emersi tre decreti ingiuntivi.
All'udienza del 08/07/2025 per conto della debitrice compariva l'avvocato Controparte_4
il quale, pur non contestando l'esistenza e l'ammontare dei debiti, rappresentava di aver depositato un ricorso ex art. 44 CCII.
Con sentenza del 24/07/2025 il Tribunale di RA dichiarava manifestamente inammissibile la domanda ex art. 44 CCII;
rigettava la domanda di conferma delle misure protettive;
dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
( ), con sede in RA, alla Strada Vecchia Fontanelle n. 30 bis. P.IVA_1
Con sentenza n. 1165/2025 del 06.11.2025 la Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto il reclamo della debitrice avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, revocando il provvedimento impugnato e disponendo la rimessione degli atti a questo
Tribunale per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 44 CCII.
In esecuzione di tale pronuncia, con decreto del 18.11.2025 questo Tribunale ha fissato il termine per il deposito della proposta e del piano, ha nominato il Commissario Giudiziale e ha ordinato alla debitrice di depositare in Cancelleria la somma di euro 20.000,00 a titolo di fondo spese entro dieci giorni dalla notifica.
Con relazione del 02.12.2025 il Commissario Giudiziale ha attestato il mancato deposito del fondo spese, determinando l'impossibilità di proseguire l'iter concordatario e l'inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII.
Con decreto collegiale del 05/12/2025 è stata fissata udienza al 15/12/2025, per la decisione sulla improcedibilità della domanda di concordato preventive e per la trattazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza la società ha eccepito la violazione del termine a comparire e ha dichiarato di aver presentato in data 11/12/2025 istanza di nomina dell'esperto per la composizione
Pag. 2 a 9 negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), con progetto di piano di risanamento e richiesta di misure protettive.
Considerato che:
Il mancato versamento del fondo spese disposto dal Tribunale con il decreto di concessione del termine per il deposito della proposta e del piano comporta l'improcedibilità della domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), del Codice della
Crisi e dell'Insolvenza.
La norma attribuisce al Tribunale il potere di subordinare la concessione del termine all'adempimento di specifici obblighi, tra cui il versamento di una somma destinata a coprire le spese della procedura. Tale previsione risponde alla ratio di garantire la serietà della domanda e la disponibilità di risorse per il funzionamento della procedura, evitando che il ricorso ex art. 44 CCII sia utilizzato in modo dilatorio o strumentale.
Nel caso di specie, il decreto del 18/11/2025 ha fissato il termine per il deposito del piano e della proposta e ha imposto alla debitrice il versamento di euro 20.000,00 entro dieci giorni dalla notifica. Il Commissario Giudiziale, con relazione del 02/12/2025, ha attestato il mancato adempimento, circostanza che determina l'impossibilità di proseguire l'iter concordatario e l'inammissibilità della domanda, come previsto dall'art. 44 CCII.
Ritenuto che:
La società ha eccepito, quanto all'istanza del P.M. di apertura della liquidazione giudiziale, il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 41, comma 2, CCII tra il decreto di convocazione e l'udienza del 15/12/2025.
Il ricorso del Pubblico Ministero, invero, è stato proposto il 29/05/2025 e regolarmente notificato alla debitrice il 03/06/2025.
All'udienza dell'08/07/2025 la società, benchè non costituita, era presente tramite il proprio difensore, Avv. il quale, pur non contestando l'esistenza e l'ammontare dei Controparte_4
debiti, ha dichiarato di aver depositato ricorso ex art. 44 CCII.
Ora, la nuova convocazione non introduce un procedimento diverso, ma si inserisce nel medesimo procedimento unitario, per la trattazione dell'istanza originaria del P.M. rimasta pendente dopo la revoca della liquidazione giudiziale e il mancato versamento del fondo spese.
Pag. 3 a 9 Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2025, n. 930) la violazione del termine dilatorio non comporta nullità automatica se il debitore ha avuto conoscenza del ricorso e ha partecipato all'udienza, potendo esercitare il diritto di difesa. Nel caso di specie, la società conosceva il contenuto del ricorso del P.M. e ha già avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio nella prima udienza. Pretendere un nuovo termine dilatorio significherebbe introdurre un formalismo privo di utilità - non essendo stati, tra l'altro, allegati dal P.M. ulteriori elementi rispetto alla domanda originaria -, in contrasto con il principio di economia processuale e con la ratio del procedimento unitario.
L'eccezione è, dunque, infondata.
Rilevato che:
In diritto, l'art. 25-quinquies CCII prevede che l'imprenditore non possa presentare l'istanza di composizione negoziata in pendenza di procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tra cui il concordato con riserva
(art. 44) e il ricorso per apertura della liquidazione giudiziale (art. 40).
Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII, gli effetti protettivi decorrono solo dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza con accettazione dell'esperto; la mera presentazione non produce effetto impeditivo.
Rilevato che:
La Corte di Cassazione, Sez. I, ord. n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha chiarito — con principio di diritto dal quale non vi è ragione di discostarsi — che spetta al Tribunale investito della domanda di liquidazione giudiziale (giudizio prefallimentare) valutare incidenter tantum
l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata ove questa sia stata depositata in violazione del divieto normativo, poiché la pendenza di una procedura concorsuale preclude l'accesso allo strumento stragiudiziale fino alla definizione della pendenza stessa;
ed ha precisato che la rinuncia ad un precedente concordato con riserva non elimina la pendenza fino alla formale pronuncia giudiziale di improcedibilità (in tal senso si sono espresse: Cass.,
n. 12010/2018; Cass., n. 12855/19, Cass., n. 27200/2019; Cass. n. 27936/2020), con conseguente inammissibilità dell'istanza CNC proposta in tale frangente. Il principio di diritto che se ne è tratto è il seguente: “In tema di nessi tra la composizione negoziata della crisi ex
d.l. n. 118 del 2021 e il procedimento per dichiarazione di fallimento, spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, ai fini della pronuncia,
Pag. 4 a 9 l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata con applicazione di misure protettive (artt. 2 e 6 del d.l. cit.), ove tale istanza sia stata depositata in violazione dell'art.
23, comma 2, d.l. cit. in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno.”(Corte di Cassazione, Sez. I, ord. n. 31856 del 6 dicembre 2025).
Osservato che:
Nel caso in esame risulta: a) pendente un ricorso per apertura della liquidazione giudiziale proposto dal Pubblico Ministero;
b) non essere stata ancora dichiarata l'improcedibilità della domanda di concordato con riserva per mancato pagamento del fondo spese fissato dal
Tribunale ex art. 44 CCII;
c) presentata un'istanza di composizione negoziata in pendenza delle predette iniziative, senza che sia intervenuta la pubblicazione dell'istanza con accettazione dell'esperto ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII;
circostanze che—alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato—impongono la dichiarazione incidenter tantum dell'inammissibilità della composizione negoziata attivata.
Inoltre, per mera completezza, va specificato che l'art. 7 del Codice della Crisi disciplina il procedimento unitario per le domande giudiziali di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale, ecc.), imponendo la trattazione prioritaria delle domande dirette a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale.
La composizione negoziata della crisi, invece, è uno strumento stragiudiziale, attivato tramite piattaforma telematica e gestito con l'ausilio dell'esperto nominato dalla CCIAA (artt.
12 ss. CCII). Essa non si incardina nel procedimento unitario davanti al tribunale, salvo che l'imprenditore chieda misure protettive o cautelari (art. 18 CCII), che richiedono un intervento giudiziale. Richiesta nel aso in esame inammissibile, per quanto sopra argomentato.
Ritenuto che:
Occorre dunque delibare sulla richiesta del P.M. ricorrente di apertura della liquidazione giudiziale sulla quale il contraddittorio si é già regolarmente svolto all'udienza del
08/07/2025.
Rilevato che:
Non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che ha per oggetto la realizzazione gestione e conduzione di impianti di
Pag. 5 a 9 produzione e trattamento di cdr e rifiuti ed in genere di attività assimilate di trattamento rifiuti, commercio produzione ed intermediazione degli stessi, oltre ogni altra attività
connessa e funzionale al raggiungimento di detto scopo, espressamente escludendo ogni attività ad esse non conferente o preclusa da normative di legge.
Ritenuto che:
Ai sensi dell'art. 2 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, lo stato di insolvenza si configura quando il debitore si trova nell'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari. Non si tratta di una mera difficoltà temporanea, ma di una condizione strutturale e irreversibile, desumibile da elementi oggettivi che attestano l'incapacità di far fronte alle scadenze correnti e di ripristinare l'equilibrio economico- finanziario.
Nel caso di specie, gli indici di insolvenza sono molteplici e convergenti, anche alla luce della documentazione prodotta dalla medesima nella memoria di Controparte_1
costituzione:
• Squilibrio patrimoniale grave e perdite pregresse: dai bilanci emerge un patrimonio netto negativo sin dall'annualità 2019, con perdite cumulate per oltre € 1.750.317 e una perdita di esercizio di € 77.961, circostanza che integra la causa di scioglimento ex art. 2484,
n. 4, c.c. e impone agli amministratori, ai sensi dell'art. 2486 c.c., di limitare la gestione ad atti conservativi.
• Debiti finanziari e tributari ingenti: risultano debiti verso banche per € 674.417 e debiti fiscali iscritti a ruolo per € 818.638, oltre a rateazioni IVA e IRES non onorate.
• La società è coinvolta in una procedura esecutiva immobiliare Controparte_1
iscritta al ruolo generale delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di RA con il n.
104/2017 R.G. es. imm., originata da atto di pignoramento notificato il 21.06.2017 da
[...]
cessionaria dei crediti maturati dall'allora Controparte_5 Controparte_6
Nella medesima procedura sono intervenuti ulteriori creditori privilegiati, tra cui: CP_7
cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla (poi );
[...] Controparte_8 CP_9
cessionaria di altri crediti maturati dall'allora Controparte_10 CP_6
sintomo evidente che le problematiche con il ceto privilegiato bancario sono risalenti
[...]
nel tempo e mai risolte.
Pag. 6 a 9 • Crediti svalutati e contenziosi incerti: crediti verso clienti per oltre € 300.000 sono stati integralmente svalutati;
i contenziosi pendenti, pur di importo rilevante, hanno esito incerto e non generano flussi immediati.
• Disponibilità liquide irrisorie: € 15.897 in cassa e € 94.031 vincolati in una procedura esecutiva, a fronte di un passivo complessivo di oltre € 2,6 milioni.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, dimostrano l'incapacità strutturale della società di adempiere regolarmente alle obbligazioni e integrano lo stato di insolvenza richiesto per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata.
Considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
dichiara inammissibile la domanda ex art. 44 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ( ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in RA, alla Strada Vecchia Fontanelle n. 30 bis
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore l'avv. Carlo Del
Torto, con studio in Via V. Irelli 6 64100 TERAMO, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede
Pag. 7 a 9 principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA il giorno 17/03/2026 h. 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di RA, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
EG
Pag. 8 a 9 ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è
ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in RA il 16/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
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