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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile
In persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 356/2024 R.G., decisa con comunicazione telematica del dispositivo all'udienza dell'11.12.2025; promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabino Fabio De Meo
e BR AB, come da mandato in calce al ricorso in appello;
-APPELLANTE- contro
(c.f. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giovanna Capoccia e Annamaria
LE AN, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado, e con le predette elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura
Provinciale, alla Via Umberto I civ. 13;
-APPELLATA-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981, ritualmente depositato in data
4.7.2023, l' – in qualità di gestore dell'impianto di Parte_1 depurazione al servizio del Comune di Santa Cesarea Terme – impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. 128 del 26.5.2023, notificata il 5.6.2023 (con la quale la
Provincia , a seguito del verbale n. CRL/33/19, le aveva ingiunto il pagamento CP_1 di € 3.000,00 per violazione dei limiti tabellari ex art. 101, comma 1, D.Lgs. n.
152/2006), eccependo l'incompetenza della a irrogare sanzioni, in Controparte_1 favore della . CP_2
Si costituiva la , con comparsa di risposta depositata il 21.11.2023, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Lecce, con sentenza n.
1046/2024 del 19/3/2024, così disponeva: “1) Rigetta l'opposizione, 2) Per lo effetto, conferma le ordinanze ingiunzioni opposte, 3) Condanna Parte_1 al pagamento dei compensi professionali a favore della che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.699,74, per le motivazioni in narrativa, oltre 15% rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge”.
Avverso la citata sentenza ha proposto gravame l' con Parte_1 atto depositato il 18.4.2024, per i motivi di seguito enunciati, concludendo per l'accoglimento del ricorso in opposizione e conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. 128 del 26.5.2023; il tutto con vittoria di compensi, spese e onorari di giudizio.
La , costituendosi, ha contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il 23,80% a titolo di oneri contributivi, in luogo di IVA e CAP, essendo rappresentata da difensori appartenenti all'ufficio legale dell'ente.
La causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, previo deposito di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza dell'11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Error in procedendo ed error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 135 e 170 del d.lgs. n.
152/2006, dell'art. 28, comma 1, lett. h), della l.r. n. 17/2000, degli artt. 7 e 121 della
l.r. n. 32/2022. Conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della legge
n. 689/1981. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, l'appellante contesta la declaratoria di competenza della all'esercizio del potere Controparte_1 sanzionatorio in materia di tutela delle acque alla data del 26 maggio 2023, in quanto resa in violazione dell'art. 7 della L.R. n. 32/2022, con cui la – CP_2 novellando la precedente L.R. n. 17/2000 – aveva riattribuito a sé il potere sanzionatorio a far data dall'1.1.2023, sottraendolo alle province dapprima delegate a esercitarlo.
2. Con il secondo motivo di gravame, formulato in subordine e rubricato “Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 135 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 97 e dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, unitamente all'art.
118 Cost., nonché dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha erroneamente ritenuto che la potesse CP_2 delegare la ad adottare provvedimenti sanzionatori in materia di tutela delle CP_1 acque, siccome resa in violazione dell'art. 135 del d.lgs. n. 152/2006, che ha escluso il potere delle Regioni di derogare ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, delegandola ad altri enti, proprio in materia di tutela delle acque.
La tesi sostenuta dall'appellante si fonda su una interpretazione dell'art. 135 costituzionalmente orientata, oltre che sistematica rispetto all'intero D.Lgs. 152/2006
e diacronica rispetto al previgente art. 56 che disciplinava la medesima materia.
Richiamata la disposizione di cui all'art. 135, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”,
l'appellante deduce che per “legge” dovrebbe intendersi la legge statale:
- stante l'appartenenza della materia ambiente al novero delle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., da leggersi congiuntamente all'art. 118 Cost.;
- avendo riguardo alla terminologia utilizzata nella formulazione delle disposizioni del D.lgs. 152/2006, quando il legislatore ha inteso riferirsi alla legge regionale, lo ha specificato espressamente (come nell'art. 288, comma 6), utilizzando per il resto il solo sostantivo legge per riferirsi alla legge statale;
- ancora, avendo riguardo alla terminologia utilizzata nella formulazione delle disposizioni del D.lgs. 152/2006, quando il legislatore ha inteso attribuire il potere sanzionatorio a enti diversi dalle Regioni, lo ha fatto expressis verbis, come nel caso del comune citato dall'art. 152 e 133, comma 8;
- l'entrata in vigore dell'art. 135 del d.lgs. n. 152/2006 ha comportato la contestuale soppressione dell'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (presente nel previgente art. 56 del d.lgs. n. 152/1999, disposizione omologa all'art. 135). La mancata riproposizione della formulazione delegatoria nell'art. 135, quindi, precluderebbe alle regioni il potere di derogare i criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, delegandola ad altri enti.
3. In ulteriore subordine, l'appellante solleva “Questione di legittimità costituzionale per violazione e falsa applicazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) e dell'art. 118
Cost. Violazione del principio di legalità e del principio tipicità. Istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale, data la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione” rispetto alle avverse interpretazione e applicazione dell'art. 28, comma 1, lett. h), L. R. Puglia n. 17 del 2000, siccome contrarie agli artt. 117, comma 2, lett. s) e 118 Cost.
In proposito, l'appellante richiama la sentenza n. 189 del 7.10.2021 con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6, II comma, lett. b) e c), della
L.R. Lazio n. 27/1998 nella parte in cui alloca le competenze autorizzative in capo ai
Comuni, nonostante il contrario tenore dell'art. 196, I comma, lett. d) ed e), del codice dell'ambiente, che assegna esclusivamente alle Regioni le predette competenze autorizzative (in terminis le successive sentenze Corte cost. n. 16/2023 e n. 2/2024).
La pronuncia, resa in materia di rifiuti, sarebbe estensibile anche al caso di specie relativo alla materia di tutela delle acque, siccome entrambe disciplinate dal d.lgs. n.
152/2006, recante l'attuazione della normativa europea a tutela dell'ambiente.
4. Con il quarto motivo di gravame, si chiede la riforma della statuizione sulla Contr condanna alle spese di lite a carico di ponendo le stesse, per entrambi i gradi di giudizio, in capo alla , o, in subordine, data l'estrema complessità CP_1 CP_1 della vicenda in oggetto, compensando le stesse tra le parti.
5. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'odierna udienza del 26.06.2025, le parti hanno svolto il contraddittorio in merito a una questione di diritto sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello: con l'art. 43 della L.R. Puglia n. 7/2025, in vigore dal 31.05.2025, è stato novellato l'art. 28 L.R. n. 17/2000 sancendo che se la violazione della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque è accertata entro l'entrata in vigore dell'articolo 7 L.R. n. 32/2022, “la competenza sanzionatoria permane in capo alla provincia territorialmente competente, comprese le violazioni relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato”.
Le parti hanno allegato differenti interpretazioni della norma sopravvenuta:
- valorizzando il dato letterale, la sostiene che il legislatore Controparte_1 regionale del 2025 – nell'usare il termine “permane” – ha inteso ribadire che la competenza sanzionatoria in subiecta materia è rimasta alle Province anche dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 32/2022;
- l'AQP, negando la valenza interpretativa e retroattiva della norma sopravvenuta rispetto alle sanzioni illegittimamente irrogate dalle province sotto la vigenza della
L.R. 32/2022, deduce che essa – disponendo per l'avvenire dal 31.05.2025 – deve interpretarsi nel senso che le province hanno potere sanzionatorio dal 31.05.2025 limitatamente agli accertamenti dalle stesse effettuati entro il 31.12.2022 (giorno precedente all'entrata in vigore della L.R. 32/2022, che ha riattribuito il potere sanzionatorio alla ). CP_2
6. L'appello è infondato.
I motivi relativi al difetto di potestà sanzionatoria in capo alla Provincia di CP_1 sono confutabili congiuntamente, mercé i seguenti argomenti:
- l'interpretazione fornita dall'appellante dell'art. 132 del D.Lgs. n. 152/2006 contraddice la granitica giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha sempre fatto salvo il potere delle Regioni di delegare la potestà sanzionatoria agli enti locali per il tramite della legge regionale: “come precisato dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 380 del 2007), il testo novellato dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla
"tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali" - configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti; la tutela dell'ambiente - inteso come valore costituzionalmente protetto - delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato;
non c'è violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e neppure dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost. allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali.
Inoltre, non può ritenersi di per sé risolutivo il differente tenore normativo dell'art.
56 del d.lgs. n. 152 del 1999 rispetto a quanto invece dettato dall'art. 135 del d.lgs. n.
152 del 2006, in relazione all'omessa riproduzione in quest'ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, avendo la stessa Corte costituzionale (Corte Cost. n. 33 del 2016) dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della n. 11 del 2012, attributiva Parte_2 alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale
[…].
Va sottolineato lo stesso tenore testuale dell'art. 135 comma 1, nella parte in cui, pur non ripetendo l'inciso del previgente art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999, contiene la clausola di salvezza "fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità". Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale nell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico” (cfr., ex multiis, Cass. Civ. n. 4459/2020);
- tanto premesso sulla legittimità della delega del potere sanzionatorio dalle Regioni alle Province, si rileva che il caso di specie, al momento dell'adozione dell'ordinanza- ingiunzione nel maggio del 2023, risultava regolato – giusta applicazione del principio tempus regit actum – dall'art. 7 L. R. n. 32/2022 che, abrogando le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, a far data dall'1.1.2023 ha restituito alla Regione il potere sanzionatorio precedentemente delegato in materia di tutela delle acque, senza dettare alcuna disposizione transitoria;
- tuttavia, al momento della presente decisione, è sopravvenuta una diversa disciplina normativa con funzione di interpretazione autentica e conseguente applicazione retroattiva, che ha colmato il precedente vuoto normativo sul regime transitorio da applicare al nuovo assetto delle competenze attribuite o trasferite dalla CP_2 in tema di tutela delle acque. L'art. 43 della L.R. n. 7/2025 (in vigore dal 315.2025, ai sensi dell'art. 50 della stessa) ha stabilito che: <<
1. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:
“m) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque ai sensi del d.lgs.
152/1999, con esclusione di quelle relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato, la cui competenza sanzionatoria è esercitata dalla Regione, competente al rilascio dei titoli autorizzativi ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012);
n) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative irrogate di cui alla lettera m)
e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.”
2. All'articolo 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1bis. Nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque ai sensi del d.lgs. 152/1999:
a) se la violazione è accertata entro l'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della (legge di CP_2 stabilità regionale 2023)), la competenza sanzionatoria permane in capo alla provincia territorialmente competente, comprese le violazioni relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato;
b) se la violazione è accertata successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 7 della l. r. 32/2022 e sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 del presente articolo, la competenza sanzionatoria è attribuita alla
CP_2
c) se la violazione è accertata successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 del presente articolo, la competenza sanzionatoria è attribuita alla provincia territorialmente competente, con esclusione delle violazioni relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato >>; - il comma 2, lett. a) dell'art. 43 L.R. 7/2025, recante la descrizione di una fattispecie astratta identica a quella oggetto di causa, costituisce pertanto la disciplina del caso di specie, facendo salva la potestà sanzionatoria esercitata dalla Provincia di CP_1 nel maggio del 2023, sulla base di accertamenti istruttori svolti (per il tramite dell' ) nel 2019 (cfr. verbale prot. 71145 – 2019 (CRL/33/19)); Pt_3
- le deduzioni dell'appellante (cfr. note scritte sost. ud. 26.6.2025) sull'applicazione irretroattiva della norma contrastano con l'art. 11 delle Preleggi, che consente sia al legislatore nazionale sia a quello regionale di emanare norme aventi efficacia retroattiva, purché la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Nella specie, il legislatore regionale è intervenuto con l'evidente fine di colmare il precedente vuoto normativo sul regime transitorio (a causa del quale si sono incardinate numerose controversie sull'incompetenza sanzionatoria delle Province e
Città metropolitane pugliesi dal 2023) e fornire una disciplina uniforme, al fine di evitare che casi analoghi trovino soluzioni giurisprudenziali differenti;
vieppiù, il legislatore si è astenuto da interventi sulla struttura dell'illecito o sulla sanzione, così scongiurando qualsiasi possibile incidenza su interessi costituzionalmente tutelati.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellato di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Direttore p.t., con atto Parte_1 depositato in data 18/4/2024, nei confronti della , in persona del Controparte_1
Presidente p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1046/2024 del 19/3/2024, notificata il 21/3/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente gravame, in favore di parte appellata, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater t.u. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.13.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, in data 11/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile
In persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 356/2024 R.G., decisa con comunicazione telematica del dispositivo all'udienza dell'11.12.2025; promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabino Fabio De Meo
e BR AB, come da mandato in calce al ricorso in appello;
-APPELLANTE- contro
(c.f. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giovanna Capoccia e Annamaria
LE AN, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado, e con le predette elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura
Provinciale, alla Via Umberto I civ. 13;
-APPELLATA-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981, ritualmente depositato in data
4.7.2023, l' – in qualità di gestore dell'impianto di Parte_1 depurazione al servizio del Comune di Santa Cesarea Terme – impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. 128 del 26.5.2023, notificata il 5.6.2023 (con la quale la
Provincia , a seguito del verbale n. CRL/33/19, le aveva ingiunto il pagamento CP_1 di € 3.000,00 per violazione dei limiti tabellari ex art. 101, comma 1, D.Lgs. n.
152/2006), eccependo l'incompetenza della a irrogare sanzioni, in Controparte_1 favore della . CP_2
Si costituiva la , con comparsa di risposta depositata il 21.11.2023, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Lecce, con sentenza n.
1046/2024 del 19/3/2024, così disponeva: “1) Rigetta l'opposizione, 2) Per lo effetto, conferma le ordinanze ingiunzioni opposte, 3) Condanna Parte_1 al pagamento dei compensi professionali a favore della che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.699,74, per le motivazioni in narrativa, oltre 15% rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge”.
Avverso la citata sentenza ha proposto gravame l' con Parte_1 atto depositato il 18.4.2024, per i motivi di seguito enunciati, concludendo per l'accoglimento del ricorso in opposizione e conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. 128 del 26.5.2023; il tutto con vittoria di compensi, spese e onorari di giudizio.
La , costituendosi, ha contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il 23,80% a titolo di oneri contributivi, in luogo di IVA e CAP, essendo rappresentata da difensori appartenenti all'ufficio legale dell'ente.
La causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, previo deposito di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza dell'11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Error in procedendo ed error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 135 e 170 del d.lgs. n.
152/2006, dell'art. 28, comma 1, lett. h), della l.r. n. 17/2000, degli artt. 7 e 121 della
l.r. n. 32/2022. Conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della legge
n. 689/1981. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, l'appellante contesta la declaratoria di competenza della all'esercizio del potere Controparte_1 sanzionatorio in materia di tutela delle acque alla data del 26 maggio 2023, in quanto resa in violazione dell'art. 7 della L.R. n. 32/2022, con cui la – CP_2 novellando la precedente L.R. n. 17/2000 – aveva riattribuito a sé il potere sanzionatorio a far data dall'1.1.2023, sottraendolo alle province dapprima delegate a esercitarlo.
2. Con il secondo motivo di gravame, formulato in subordine e rubricato “Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 135 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 97 e dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, unitamente all'art.
118 Cost., nonché dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha erroneamente ritenuto che la potesse CP_2 delegare la ad adottare provvedimenti sanzionatori in materia di tutela delle CP_1 acque, siccome resa in violazione dell'art. 135 del d.lgs. n. 152/2006, che ha escluso il potere delle Regioni di derogare ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, delegandola ad altri enti, proprio in materia di tutela delle acque.
La tesi sostenuta dall'appellante si fonda su una interpretazione dell'art. 135 costituzionalmente orientata, oltre che sistematica rispetto all'intero D.Lgs. 152/2006
e diacronica rispetto al previgente art. 56 che disciplinava la medesima materia.
Richiamata la disposizione di cui all'art. 135, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”,
l'appellante deduce che per “legge” dovrebbe intendersi la legge statale:
- stante l'appartenenza della materia ambiente al novero delle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., da leggersi congiuntamente all'art. 118 Cost.;
- avendo riguardo alla terminologia utilizzata nella formulazione delle disposizioni del D.lgs. 152/2006, quando il legislatore ha inteso riferirsi alla legge regionale, lo ha specificato espressamente (come nell'art. 288, comma 6), utilizzando per il resto il solo sostantivo legge per riferirsi alla legge statale;
- ancora, avendo riguardo alla terminologia utilizzata nella formulazione delle disposizioni del D.lgs. 152/2006, quando il legislatore ha inteso attribuire il potere sanzionatorio a enti diversi dalle Regioni, lo ha fatto expressis verbis, come nel caso del comune citato dall'art. 152 e 133, comma 8;
- l'entrata in vigore dell'art. 135 del d.lgs. n. 152/2006 ha comportato la contestuale soppressione dell'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (presente nel previgente art. 56 del d.lgs. n. 152/1999, disposizione omologa all'art. 135). La mancata riproposizione della formulazione delegatoria nell'art. 135, quindi, precluderebbe alle regioni il potere di derogare i criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, delegandola ad altri enti.
3. In ulteriore subordine, l'appellante solleva “Questione di legittimità costituzionale per violazione e falsa applicazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) e dell'art. 118
Cost. Violazione del principio di legalità e del principio tipicità. Istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale, data la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione” rispetto alle avverse interpretazione e applicazione dell'art. 28, comma 1, lett. h), L. R. Puglia n. 17 del 2000, siccome contrarie agli artt. 117, comma 2, lett. s) e 118 Cost.
In proposito, l'appellante richiama la sentenza n. 189 del 7.10.2021 con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6, II comma, lett. b) e c), della
L.R. Lazio n. 27/1998 nella parte in cui alloca le competenze autorizzative in capo ai
Comuni, nonostante il contrario tenore dell'art. 196, I comma, lett. d) ed e), del codice dell'ambiente, che assegna esclusivamente alle Regioni le predette competenze autorizzative (in terminis le successive sentenze Corte cost. n. 16/2023 e n. 2/2024).
La pronuncia, resa in materia di rifiuti, sarebbe estensibile anche al caso di specie relativo alla materia di tutela delle acque, siccome entrambe disciplinate dal d.lgs. n.
152/2006, recante l'attuazione della normativa europea a tutela dell'ambiente.
4. Con il quarto motivo di gravame, si chiede la riforma della statuizione sulla Contr condanna alle spese di lite a carico di ponendo le stesse, per entrambi i gradi di giudizio, in capo alla , o, in subordine, data l'estrema complessità CP_1 CP_1 della vicenda in oggetto, compensando le stesse tra le parti.
5. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'odierna udienza del 26.06.2025, le parti hanno svolto il contraddittorio in merito a una questione di diritto sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello: con l'art. 43 della L.R. Puglia n. 7/2025, in vigore dal 31.05.2025, è stato novellato l'art. 28 L.R. n. 17/2000 sancendo che se la violazione della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque è accertata entro l'entrata in vigore dell'articolo 7 L.R. n. 32/2022, “la competenza sanzionatoria permane in capo alla provincia territorialmente competente, comprese le violazioni relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato”.
Le parti hanno allegato differenti interpretazioni della norma sopravvenuta:
- valorizzando il dato letterale, la sostiene che il legislatore Controparte_1 regionale del 2025 – nell'usare il termine “permane” – ha inteso ribadire che la competenza sanzionatoria in subiecta materia è rimasta alle Province anche dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 32/2022;
- l'AQP, negando la valenza interpretativa e retroattiva della norma sopravvenuta rispetto alle sanzioni illegittimamente irrogate dalle province sotto la vigenza della
L.R. 32/2022, deduce che essa – disponendo per l'avvenire dal 31.05.2025 – deve interpretarsi nel senso che le province hanno potere sanzionatorio dal 31.05.2025 limitatamente agli accertamenti dalle stesse effettuati entro il 31.12.2022 (giorno precedente all'entrata in vigore della L.R. 32/2022, che ha riattribuito il potere sanzionatorio alla ). CP_2
6. L'appello è infondato.
I motivi relativi al difetto di potestà sanzionatoria in capo alla Provincia di CP_1 sono confutabili congiuntamente, mercé i seguenti argomenti:
- l'interpretazione fornita dall'appellante dell'art. 132 del D.Lgs. n. 152/2006 contraddice la granitica giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha sempre fatto salvo il potere delle Regioni di delegare la potestà sanzionatoria agli enti locali per il tramite della legge regionale: “come precisato dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 380 del 2007), il testo novellato dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla
"tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali" - configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti; la tutela dell'ambiente - inteso come valore costituzionalmente protetto - delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato;
non c'è violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e neppure dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost. allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali.
Inoltre, non può ritenersi di per sé risolutivo il differente tenore normativo dell'art.
56 del d.lgs. n. 152 del 1999 rispetto a quanto invece dettato dall'art. 135 del d.lgs. n.
152 del 2006, in relazione all'omessa riproduzione in quest'ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, avendo la stessa Corte costituzionale (Corte Cost. n. 33 del 2016) dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della n. 11 del 2012, attributiva Parte_2 alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale
[…].
Va sottolineato lo stesso tenore testuale dell'art. 135 comma 1, nella parte in cui, pur non ripetendo l'inciso del previgente art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999, contiene la clausola di salvezza "fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità". Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale nell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico” (cfr., ex multiis, Cass. Civ. n. 4459/2020);
- tanto premesso sulla legittimità della delega del potere sanzionatorio dalle Regioni alle Province, si rileva che il caso di specie, al momento dell'adozione dell'ordinanza- ingiunzione nel maggio del 2023, risultava regolato – giusta applicazione del principio tempus regit actum – dall'art. 7 L. R. n. 32/2022 che, abrogando le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, a far data dall'1.1.2023 ha restituito alla Regione il potere sanzionatorio precedentemente delegato in materia di tutela delle acque, senza dettare alcuna disposizione transitoria;
- tuttavia, al momento della presente decisione, è sopravvenuta una diversa disciplina normativa con funzione di interpretazione autentica e conseguente applicazione retroattiva, che ha colmato il precedente vuoto normativo sul regime transitorio da applicare al nuovo assetto delle competenze attribuite o trasferite dalla CP_2 in tema di tutela delle acque. L'art. 43 della L.R. n. 7/2025 (in vigore dal 315.2025, ai sensi dell'art. 50 della stessa) ha stabilito che: <<
1. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:
“m) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque ai sensi del d.lgs.
152/1999, con esclusione di quelle relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato, la cui competenza sanzionatoria è esercitata dalla Regione, competente al rilascio dei titoli autorizzativi ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012);
n) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative irrogate di cui alla lettera m)
e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.”
2. All'articolo 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1bis. Nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque ai sensi del d.lgs. 152/1999:
a) se la violazione è accertata entro l'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della (legge di CP_2 stabilità regionale 2023)), la competenza sanzionatoria permane in capo alla provincia territorialmente competente, comprese le violazioni relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato;
b) se la violazione è accertata successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 7 della l. r. 32/2022 e sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 del presente articolo, la competenza sanzionatoria è attribuita alla
CP_2
c) se la violazione è accertata successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 del presente articolo, la competenza sanzionatoria è attribuita alla provincia territorialmente competente, con esclusione delle violazioni relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato >>; - il comma 2, lett. a) dell'art. 43 L.R. 7/2025, recante la descrizione di una fattispecie astratta identica a quella oggetto di causa, costituisce pertanto la disciplina del caso di specie, facendo salva la potestà sanzionatoria esercitata dalla Provincia di CP_1 nel maggio del 2023, sulla base di accertamenti istruttori svolti (per il tramite dell' ) nel 2019 (cfr. verbale prot. 71145 – 2019 (CRL/33/19)); Pt_3
- le deduzioni dell'appellante (cfr. note scritte sost. ud. 26.6.2025) sull'applicazione irretroattiva della norma contrastano con l'art. 11 delle Preleggi, che consente sia al legislatore nazionale sia a quello regionale di emanare norme aventi efficacia retroattiva, purché la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Nella specie, il legislatore regionale è intervenuto con l'evidente fine di colmare il precedente vuoto normativo sul regime transitorio (a causa del quale si sono incardinate numerose controversie sull'incompetenza sanzionatoria delle Province e
Città metropolitane pugliesi dal 2023) e fornire una disciplina uniforme, al fine di evitare che casi analoghi trovino soluzioni giurisprudenziali differenti;
vieppiù, il legislatore si è astenuto da interventi sulla struttura dell'illecito o sulla sanzione, così scongiurando qualsiasi possibile incidenza su interessi costituzionalmente tutelati.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellato di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Direttore p.t., con atto Parte_1 depositato in data 18/4/2024, nei confronti della , in persona del Controparte_1
Presidente p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1046/2024 del 19/3/2024, notificata il 21/3/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente gravame, in favore di parte appellata, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater t.u. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.13.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, in data 11/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca