Art. 8.
Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , per i danni verificatisi in conseguenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 devono essere presentate all'ufficio del genio civile di Perugia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e le ulteriori documentazioni eventualmente necessarie devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per i danni verificatisi in conseguenza dei terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, per i quali siano state presentate nei termini di legge le domande di contributo, le eventuali denunce di aggravamento dei danni in dipendenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e la relativa documentazione devono essere presentate nei termini rispettivamente indicati nel precedente comma.
I benefici previsti dall' articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , possono essere richiesti nei termini indicati nel primo comma del presente articolo anche dai proprietari danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, nei comuni della provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Si applicano, se non contrastanti con la presente legge, le norme di cui agli articoli 3 , 4 e 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 .
Il limite di cinque milioni indicato nell' articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , per ciascuna unita' immobiliare, e' elevato a lire otto milioni per la prima unita' abitativa, per gli edifici danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e per gli edifici danneggiati dai terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, nei comuni della provincia di Perugia di cui al terzo comma del presente articolo, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora disposto il contributo.
Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , per i danni verificatisi in conseguenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 devono essere presentate all'ufficio del genio civile di Perugia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e le ulteriori documentazioni eventualmente necessarie devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per i danni verificatisi in conseguenza dei terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, per i quali siano state presentate nei termini di legge le domande di contributo, le eventuali denunce di aggravamento dei danni in dipendenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e la relativa documentazione devono essere presentate nei termini rispettivamente indicati nel precedente comma.
I benefici previsti dall' articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , possono essere richiesti nei termini indicati nel primo comma del presente articolo anche dai proprietari danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, nei comuni della provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Si applicano, se non contrastanti con la presente legge, le norme di cui agli articoli 3 , 4 e 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 .
Il limite di cinque milioni indicato nell' articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , per ciascuna unita' immobiliare, e' elevato a lire otto milioni per la prima unita' abitativa, per gli edifici danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e per gli edifici danneggiati dai terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, nei comuni della provincia di Perugia di cui al terzo comma del presente articolo, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora disposto il contributo.