Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
La contestazione suppletiva di un reato concorrente è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, mentre deve escludersi allorché gli elementi che la sostanziano erano già noti nella fase delle indagini preliminari. Ne consegue che, quando concerna contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari, la sentenza è nulla a mente del comma secondo dell'art. 522 cod. proc. pen., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato e integrazione probatoria: nuovi limiti alla fluidità della imputazioneFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 maggio 2020
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5788, Carcano Presidente – De Crescienzo Relatore – Iacoviello P.G. (conf.) In caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, il pubblico ministero può modificare o integrare la contestazione soltanto laddove tale esigenza si manifesti come necessario adeguamento agli esiti istruttori. ABSTRACT La sentenza nega, nel caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, la facoltà dell'accusa di modificare o integrare l'imputazione sulla base di materiale già noto. La previsione del potere di modifica (art. 423 c.p.p.) è un'eccezione rispetto alla regola enunciata dall'art. 441, comma 1, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2003, n. 6584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6584 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI CE - Presidente - del 16/12/2003
1. Dott. FANTACCHIOTTI RI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 1877
3. Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 037412/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP ME;
TI RL;
NO UI;
De UC CI;
AM AN;
AM AN;
AM NA;
AM UI;
SI MA;
PA IA;
AN OR;
Di PA PP;
MO IR;
SO AN;
De CO CA;
CA RT;
CA EL;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 18 dicembre 2002, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola in data 11 gennaio 2002, ha rideterminato la pena nei confronti di PP ME in anni dieci e mesi tre di reclusione ed euro 3.400 di multa in ordine ai reati di rapina aggravata continuata e di porto e detenzione di armi commessi presso il centro commerciale le Ginestre e in Nola;
nei confronti di TI RL e NO UI in anni otto di reclusione e euro 2000 di multa ciascuno in ordine ai reati di rapina aggravata e porto e detenzione di armi in relazione alla rapina commessa presso il centro commerciale Le ginestre il 13/14 dicembre 1997; nei confronti di AM NA in anni 14 e mesi sei di reclusione ed euro 4.400 di multa in ordine ai reati di rapina aggravata continuata presso il centro commerciale le Ginestre e dei connessi reati di porto e detenzione di armi, del reato di rapina aggravata e continuata presso il Centro commerciale Euromercato di Casoria il 14 dicembre 1997, della rapina aggravata commessa in Nola il 7 agosto 1997 in danno del furgone portavalori e dei connessi reati di ricettazione e porto e detenzione di armi, della rapina aggravata al furgone blindato in Trentinara commessa il 1^ settembre 1999 e dei connessi reati di ricettazione e porto e detenzione di armi, nonché dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla concessione di mutui usurari e dei reati scopo di usura, e nel delitto di estorsione aggravata continuata;
nei confronti di PA IA, AN OR e MO IR in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa ciascuno in ordine alla rapina in danno del furgone blindato commessa a Trentinara e dei connessi reati di porto e detenzione di armi e ricettazione e per CA RT in ordine agli stessi fatti in anni otto di reclusione e euro 2.200 di multa;
revocava la sospensione condizionale della pena disposta nei confronti di De UC CI e AM AN, attesa la completa espiazione della stessa e confermava nel resto la sentenza di primo grado nei confronti di SO AN in ordine al reato di peculato con la pena di anni due di reclusione, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p.; confermava la condanna anche per quest'ultimo reato in danno del De CO CA con la stessa pena;
nei confronti del AM UI per detenzione illegale di armi e munizioni (pena nove mesi di reclusione e 300 euro di multa); nei confronti di Di PA PP in ordine ai reati di favoreggiamento reale e personale (Anni uno e mesi due di reclusione); di AM AN e De UC CI in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla concessione di prestiti usurari (anni uno di reclusione ciascuna); nei confronti di AM AN, SI MA e CA EL in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla concessione di prestiti usurari e ai reati scopo di usura (pena di anni due e mesi sei di reclusione ciascuno e 4.000 euro di multa); nei confronti di AN TT in ordine al reato di tentata estorsione aggravata continuata (pena anni uno e mesi otto di reclusione e 600 euro di multa);
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria d'inammmissibilità dei ricorsi proposti da AN, MO, SO, Di CO, CA e per il rigetto dei restanti ricorsi;
sentite le conclusioni dei difensori avv. Bianco Giovanni del foro di Acerra per PP ME, avv. Alfredo Guarino del foro di Napoli per NO UI e TI RL, nella sua qualità di sostituto processuale, l'avv. OR Giaquinto del foro di Caserta per PA IA, l'avv. Vincenzo Sorrentino per CA RT, l'avv. Lucio Caccavale del foro di Napoli per SO AN, l'avv. Saverio Senese del foro di Napoli per AM NA, De UC CI, AM AN, AM AN, SI MA, AM UI, che hanno tutti concluso per l'accoglimento dei motivi dei ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti in contestazione nel presente procedimento sono costituiti da una pluralità di episodi delittuosi che è possibile inquadrare in separati filoni corrispondenti a distinti punti e capi di imputazione oggetto dei vari ricorsi proposti dagli imputati.
Traggono origine dalla collaborazione di AN CE, guardia giurata appartenente all'istituto la GA, che nel febbraio 1999 rivelò alla polizia informazioni su una banda capeggiata da tale NA, ed in cui era coinvolto un suo superiore, PP ME;
le conversazioni tra quest'ultimo, il NA, identificato poi nel AM NA, e il teste AN furono registrate da quest'ultimo ed acquisite come prova documentale;
ulteriori elementi sono stati tratti dalle informazioni e dagli esiti delle indagini, pedinamenti, controlli, intercettazioni, osservazioni, sequestri, riprese filmate, che hanno trovato anche conferma in deposizioni testimoniali da parte di appartenenti alla P.G.; le intercettazioni telefoniche ed ambientali sono state oggetto di perizia in dibattimento;
sono state acquisite anche le deposizioni di altri parti lese in ordine ai reati di usura, come il verbale relativo ad atti irripetibili quali perquisizioni e sequestri, dai quali sono stati tratti elementi, da parte dei giudici di merito a sostegno delle ipotesi accusatorie. All'esito dei due giudizi di merito, tralasciando il filone dell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, la cui sussistenza è stata esclusa dai giudici d'appello e in ordine al quale non è stata proposta alcuna impugnazione, può essere individuato il filone principale relativo alle rapine commesse ai danni del centro commerciale "le Ginestre" di Volla e dell'Euromercato" di Casoria in data 13-14 dicembre 1997, nonché ai connessi reati di detenzione e porto abusivo di armi;
alla rapina commessa in danno di un furgone blindato portavalori in Nola in data 7 agosto 1998 ed alle connesse ipotesi di porto e detenzione di armi da sparo e da guerra e comuni;
alla rapina in danno di furgone portavalori perpetrata in Trentinara in data 1^ settembre 1999 e alle connesse ipotesi di reato di porto e detenzione di armi da sparo da guerra e comuni e ricettazione.
Altro filone deve essere individuato nell'associazione a delinquere finalizzata alla concessione di mutui usurari e dei relativi reati scopo commessi ascritti a AM NA, De UC CI, CA EL, SI MA, AM AN e AM AN, ed, infine, per il solo AM NA il reato di estorsione finalizzato al recupero dei crediti.
Vi sono infine ulteriori ipotesi delittuose relative alle minacce estorsive contestate a AN TT in danno del AN CE e dei suoi familiari;
ipotesi di favoreggiamento reale e personale contestate a Di PA PP;
e ancora reati di detenzione abusiva di armi e munizioni contestate a AM UI e una condotta di peculato contestata a SO AN e De CO CA. All'esito del giudizio d'appello, esclusa la sussistenza dell'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione delle rapine e la partecipazione del SO AN alla rapina di Trentinara la Corte d'appello ha rideterminato la pena nei confronti di PP ME in anni dieci e mesi tre di reclusione ed euro 3.400 di multa in ordine ai reati di rapina aggravata continuata e di porto e detenzione di armi commessi presso il centro commerciale le Ginestre e in Nola;
nei confronti di TI RL e NO UI in anni otto di reclusione e euro 2000 di multa ciascuno in ordine ai reati di rapina aggravata e porto e detenzione di armi in relazione alla rapina commessa presso il centro commerciale Le ginestre il 13/14 dicembre 1997; nei confronti di AM NA in anni 14 e mesi sei di reclusione ed euro 4.400 di multa in ordine ai reati di rapina aggravata continuata presso il centro commerciale le Ginestre (furgone blindato e cassaforte del bancomat) e dei connessi reati di porto e detenzione di armi, del reato di rapina aggravata e continuata presso il Centro commerciale Euromercato di Casoria il 14 dicembre 1997 (incassi contenuti negli impianti di erogazione della benzina e cassaforte con incasso giornaliero) della rapina aggravata commessa in Nola il 7 agosto 1997 in danno del furgone portavalori e dei connessi reati di ricettazione e porto e detenzione di armi, della rapina aggravata al furgone blindato in Trentinara commessa il 1^ settembre 1999 e dei connessi reati di ricettazione e porto e detenzione di armi, nonché dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla concessione di mutui usurari e dei reati scopo di usura, e nel delitto di estorsione aggravata continuata;
nei confronti di PA IA, AN OR e MO IR in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa ciascuno in ordine alla rapina in danno del furgone blindato commessa a Trentinara e dei connessi reati di porto e detenzione di armi e ricettazione e per CA RT in ordine agli stessi fatti in anni otto di reclusione e euro 2.200 di multa;
revocava la sospensione condizionale della pena disposta nei confronti di De UC CI e AM AN, attesa la completa espiazione della stessa e confermava nel resto la sentenza di primo grado nei confronti di SO AN in ordine al reato di peculato con la pena di anni due di reclusione, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p,;
confermava la condanna anche per quest'ultimo reato in danno del De CO CA con la stessa pena;
nei confronti del AM UI per detenzione illegale di armi e munizioni (pena nove mesi di reclusione e 300 euro di multa); nei confronti di Di PA PP in ordine ai reati di favoreggiamento reale e personale (Anni uno e mesi due di reclusione); di AM AN e De UC CI in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla concessione di prestiti usurari (anni uno di reclusione ciascuna); nei confronti di AM AN, SI MA e CA EL CI in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla concessione di prestiti usurari e ai reati scopo di usura (pena di anni due e mesi sei di reclusione ciascuno e 4.000 euro di multa); nei confronti di AN TT in ordine al reato di tentata estorsione aggravata continuata (pena anni uno e mesi otto di reclusione e 600 euro di multa).
Tutti gli imputati hanno illustrato una serie di motivi a sostegno delle impugnazioni proposte così sintetizzabili:
per il PP ME:
a) Violazione del combinato disposto degli artt. 271, c. 1 in relazione all'art. 268, c. 3 c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p.. b) Violazione del disposto dell'art. 493 c.p.p. comma 1 e 2 in relazione all'art. 468 c.p.p.. Viene censurata l'acquisizione della c.d. "intercettazione ambientale (registrazione fonografica) della conversazione tra il AN e il PP ME, in quanto nella motivazione della Corte d'appello la stessa viene ricondotta ad una iniziativa autonoma del primo, eseguita al di fuori dell'attività di indagine della P.G. Vengono censurate altresì le motivazioni della Corte in ordine alle modalità d'intercettazione eseguite al di fuori degli impianti di procura.
Per quanto riguarda il primo profilo è stato sottolineato che l'attività posta in essere dal AN violerebbe gli artt. 3 e 15 della Cost. in danno del PP, proprio perché eseguita al di fuori degli schemi di cui agli artt. 267, 268 commi 1 e 3 c.p.p.. Per quanto riguarda il secondo profilo viene censurata la mancanza dell'idonea certificazione d'inagibilità degli impianti di intercettazione della Procura.
Viene infine censurato il fatto che la trascrizione della registrazione sia stata richiesta oltre il termine previsto dagli artt. 468 c.p.p. e si censura quindi la remissione in termine operata dal Tribunale.
In ogni caso la trascrizione delle intercettazioni era necessaria e non sarebbe stato sufficiente aver sentito il perito al dibattimento per non ritenere violato il diritto di difesa.
La illogicità della sentenza viene ricondotta al fatto che mentre il PP viene condannato per la rapina alle Ginestre, viene però assolto per la successiva rapina eseguita dieci minuti dopo. Viene sottolineato ancora che il sistema d'allarme era fuori uso già in epoca antecedente alla commissione della rapina. La registrazione non potrebbe essere quindi considerata elemento di riscontro in ordine all'attività concernente il taglio del cavo da cui ricavare la consapevolezza del PP con riferimento al fatto reato addebitatogli.
Rapina porta valori la GA in Nola del 7 agosto 1998. Anche in questo caso illegittimamente viene richiamato il contenuto della registrazione del AN e vengono valorizzate le "confessioni" del PP al AN. I giudici avrebbero "interpretato" la deposizione dei testi al di là delle reali emergenze probatorie.
Per TI RL viene evidenziato:
a) ZA illogicità della motivazione.
La Corte per giustificare la pronuncia di condanna fa riferimento alle conversazioni tra lo TI e il AN del 22 marzo 1999 e del 12 aprile 1999.
La Corte, secondo il ricorrente, immotivatamente crede al AN e alla sua affermazione concernente il tentativo di coinvolgerlo nella rapina da parte del PP;
anche perché quest'ultimo sul punto ha fornito versioni contraddittorie, avendo prima affermato che il cavo del sistema d'allarme sarebbe stato tagliato dallo TI e poi invece dal AN stesso e dal NO. Viene evidenziata una manifesta contraddittorietà nel ragionamento della corte d'appello, non essendo sufficiente fare riferimento all'apodittica accusa del PP nei confronti dello TI di aver comunque partecipato al delitto. La partecipazione dello TI, così come raccontata dal PP viene giudicata una sua millanteria.
Travisamento delle risultanze processuali anche con riferimento all'episodio della segnalazione dell'arrivo del furgone portavalori, dove in realtà veniva segnalata esclusivamente la presenza di estranei (personale delle pulizie).
Il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento sul punto rende nulla la sentenza.
Nullità per assoluta mancanza di motivazione sull'aumento della pena da sei a otto anni.
Violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 62 bis c.p.p. e in relazione al 114 c.p.. Proprio la non attribuibilità del taglio del cavo allo TI renderebbe minima l'entità del contributo causale alla realizzazione del fatto criminoso.
NO UI deduce i seguenti motivi:
Illogicità della motivazione.
La affermazione della responsabilità scaturisce dal contenuto dell'intercettazione derivante dalla conversazione tra il PP ME ed il AN CE.
Il riferimento al NO deriva dall'affermazione relativa al coinvolgimento di tale IG (individuato poi nel NO) nel taglio del cavo concernente il sistema di allarme.
Vi sarebbe una evidente illogicità e contraddittorietà del racconto del PP ME nella conversazione ambientale. In realtà il sistema d'allarme non funzionava da prima. Circostanza che avrebbe reso inutile quindi il taglio del cavo. Il video non era in funzione e l'anomalia era stata annotata sul registro già da prima. Vi sarebbe stata poi una anomalia assurda nel comportamento del PP che aveva incontrato il sig. IO, titolare del Centro, sul posto, ove lo stesso NO non doveva stare.
2) Omessa motivazione in ordine all'attribuzione del nome "IG" al coimputato De RT UI.
De RT UI risulta essere coimputato per la rapina alla Standa. Viene censurata la carenza di motivazione in ordine a tale punto e l'omesso riferimento alla dichiarazione del m.llo De IT in ordine al servizio prestato il giorno precedente la rapina, da cui poteva essere dedotta l'estraneità del NO al fatto.
3) Manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto con riferimento alla deposizione del PP e del AN in ordine all'individuazione del NO come GG.
Viene fatto riferimento alle acquisizioni testimoniali di cui all'udienza del 14 giugno 2001 con valorizzazione di una sorta di ammissione implicita del PP sull'identificazione del NO;
in realtà sarebbe emersa l'impossibilità di identificare il NO nel NO (udienza del 19 aprile 2001); per quanto riguarda la deposizione del AN dalla stessa discenderebbe invece una assoluta incertezza nell'identificazione del NO (ud. 14 giugno 2001). Viene denunciata in sostanza una violazione nel percorso logico di formazione della prova.
4) Manifesta illogicità della motivazione per mancato raffronto comparativo fra le diverse dichiarazioni del PP ME in ordine al concorso di altri soggetti rispetto al contributo causale fornito alla determinazione dell'evento.
PP fa tre dichiarazioni, quelle non registrate, quelle registrate, quelle al dibattimento.
AN riferisce che il PP si era attribuita la responsabilità del taglio dei cavi. In sentenza mancherebbe qualsiasi valutazione comparativa tra la prima e la seconda deposizione.
Il taglio del cavo non potrebbe essere considerato riscontro individualizzante, come pure la mancata risposta del PP nell'individuare il NO nel NO UI (in realtà sarebbe un coinvolgimento artatamente realizzato).
Doveva essere considerato che la conversazione è intervenuta tra guardie giurate e non tra appartenenti alla criminalità organizzata, la prova sarebbe quindi strutturalmente meno attendibile. Il silenzio infatti non può interpretarsi come silenzio assenso. In sostanza non può affermarsi che si è in presenza di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti per l'individuazione del IG. Si sarebbe fatto in conclusione un cattivo governo della regola della prova fissata dal 190, comma 2 c.p.p.. 5) Manifesta illogicità rispetto all'aumento di pena. La Corte ha fatto riferimento alla giustificazione dedotta per lo TI.
Ma la posizione del NO sarebbe completamente diversa, anche rispetto al contributo causale.
De UC CI, AM AN, AM AN, AM NA, AM UI, SI MA hanno dedotto i seguenti motivi. 1) Nullità dell'ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2001 e del decreto che dispone il giudizio ex art. 415 bis comma 2 e 429 lett. c); violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. assenza di motivazione. Per AM NA si è eccepita la violazione del 415 bis c.p.p. in quanto con questo avviso si faceva riferimento ad una rapina in Nola del 7 agosto 1998 mentre con il decreto che dispone il giudizio alla rapina avvenuta in Nola l'8 luglio 1997.
La indicazione di una data diversa del commesso delitto non potrebbe definirsi irrilevante ai fini della completezza della contestazione essendo elemento essenziale ed imprescindibile. Viene dedotta la violazione del diritto di difesa. Nè gli elementi contenuti nel capo di imputazione consentono di circostanziare nel tempo il fatto addebitato. Questa nullità si riverbera sulla validità dell'ordinanza.
2) Nullità della sentenza per essere stata emessa da giudice diverso da quello di fronte la quale erano state dedotte le eccezioni preliminari.
3) Nullità della sentenza perché basata su prove illegittimamente acquisite a seguito dell'ordinanza in data 5 aprile 2001. La difesa si era opposta al testimoniale indicato dal P.M. per la rapina in Trentinara del 1^ settembre 1999; la circostanza che il AM non era imputato per tale fatto avrebbe dovuto portare ad escludere tale prova testimoniale.
4) Nullità della sentenza perché emessa in violazione degli artt. 190 commi 1 e 3 e 495, comma 4 c.p.p. in riferimento all'ordinanza del tribunale in data 20 settembre 2001. Viene censurata la revoca del teste UC già ammesso con l'ordinanza del 5 aprile 2001. La revoca sarebbe intervenuta senza sentire previamente le parti. Si contesta altresì la ritenuta genericità delle circostanze sulle quali doveva essere sentito il UC. Viene contestata la revoca dei testi ritualmente citati ma non presentatisi. Si contesta la ritenuta acquiescenza della difesa in sede di revoca dell'ammissione dei testi.
5) Violazione degli artt. 517, 521, 521 bis c.p.p. nullità della contestazione operata dal P.M. in data 24 maggio 2001. La contestazione suppletiva può essere effettuata solo per un reato connesso ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p.. L'episodio concernente l'avvenuta rapina in località Trentinara contestato al AM NA non è emerso per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Sarebbe stata violata la possibilità di ricorrere ai riti alternativi. E nel corso dell'istruttoria il fatto era conosciuto in quanto il AM era stato attinto da ordinanza custodiale. La Corte doveva rimettere gli atti al P.M. perché fosse correttamente esercitata l'azione penale. Non averlo fatto in violazione degli artt. 517, 516, 521, 522 c.p.p. comporta la nullità della sentenza sul punto.
6) Nullità della sentenza per nullità dell'ordinanza del 5 luglio 2001 in quanto fondata su prova illegittimamente acquisita. Si contesta l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dei testi AT e TR ritenuti irreperibili. Si contesta che le ricerche abbiano fatto riferimento esclusivamente all'accertamento anagrafico e non abbia ricalcato quelle dell'imputato. 7) Nullità della sentenza per avere il Tribunale utilizzato prove illegittimamente acquisite.
L'intercettazione ambientale tra il AN e il PP non è stata eseguita dal AN, ma su iniziativa della P.G.; la stessa quindi è inutilizzabile.
Vengono altresì ritenute inutilizzabili le intercettazioni ambientali nel carcere di Poggioreale nei confronti del AM, in quanto l'elaborato peritale è stato depositato presso la Cancelleria e il perito non riconvocato nel contraddittorio delle parti. L'audizione del perito è avvenuta tardivamente alla presenza di un difensore d'ufficio.
8) Nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione in relazione alla registrazione effettuata dal AN. La registrazione sarebbe stata acquisita quale documento, ma in questo caso non potrebbe provare il suo contenuto ma solo l'esistenza della stessa.
9) Nullità della sentenza per mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento per ciò che riguarda:
l'esame del DNA sul reperto pilifero;
esame dei testimoni illegittimamente esclusi, ma ammessi originariamente dal tribunale. 10) Nullità della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione a delinquere finalizzata all'usura. La presenza dei congiunti nell'attività di riscossione dei ratei era puramente occasionale, tutta l'attività in effetti doveva essere ricondotta al NA.
L'esistenza dell'organizzazione criminale non può desumersi dai rapporti tra congiunti. Al più poteva essere ipotizzato un concorso. 11) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p. motivazione illogica con riferimento al fatto sub lett. Z) della rubrica.
Unico elemento è il verbale di sequestro dell'arma da cui non potrebbero evincersi gli elementi per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
PA IA ha dedotto i seguenti motivi:
1) Motivazione mancante o contraddittoria, assente per omessa concessione delle attenuanti generiche e minimo della pena. Viene censurata la motivazione sugli esiti dell'attività di intercettazione telefonica;
sulla identificazione del SS come soggetto conversante;
sulla identificazione delle utenze;
sulla riconducibilità del nome RI al SS;
sul riconoscimento del SS a bordo della lancia Y il 31 agosto 1999; sulla presenza del SS presso il ristorante BA (FG. 48 della sentenza d'appello).
Sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti non c'è alcuna motivazione come pure sui criteri di quantificazione della pena.
AN OR e Di PA PP hanno dedotto i seguenti motivi:
1) Inosservanza e erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare per AN OR:
1) Travisamento dei fatti. L'elemento del ferimento non poteva essere assunto come elemento probante della partecipazione alla rapina di Trentinara essendo incerta l'attribuzione ai rapinatori dell'utilizzazione della autovettura rinvenuta con le tracce ematiche a bordo. Le telefonate non sono inequivoche;
le banconote rinvenute presso l'abitazione del Di PA, dove era nascosto il AN, non possono essere considerate elemento di riscontro, stante la loro esiguità.
Per Di PA PP.
Di PA non poteva sapere che il AN si stava sottraendo alle ricerche della P.G.; aveva in realtà litigato con la moglie. 2) Difetto di motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione al minimo della pena. Non appare sufficiente il richiamo alla gravità della condotta. MO IR ha dedotto i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per mancanza di elementi in ordine alla sentenza di condanna.
Non basta la prova di aver ospitato alcuni personaggi coinvolti nella rapina nella casa di Agropoli per ritenere il suo coinvolgimento nella stessa.
SO AN ha dedotto i seguenti motivi:
1) Viene censurata l'attendibilità delle dichiarazioni del teste d'accusa PA, che in realtà aveva interesse ad allontanare da sè i sospetti in ordine all'ammanco di denaro, affidato alla "Supervigile" per il trasporto. Riscontro non possono costituire le dichiarazioni dei testi CA, NE e ON;
infatti PA riferisce di un unico incontro con NE e quest'ultimo di due;
CA conferma solo in maniera generica il racconto del PA, ON in contrasto con PA afferma che quest'ultimo non ha riferito a lui i nomi degli autori del reato. Mancano accertamenti patrimoniali. PA racconta il fatto a distanza di mesi e ad oltre un anno ai responsabili della società. Nè sono state provate le minacce a carico del PA per i condizionamenti subiti.
De CO CA ha dedotto i seguenti motivi:
Viene evidenziato che la posizione del ricorrente è legata a quella del SO AN: vengono formulate le stesse censure e in più viene denunciata l'assoluta carenza di motivazione per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del mancato riferiemnto all'art. 133 c.p.. Non vale la motivazione per relationem.
CA RT ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione degli art. 74 e 82 c.p.p.. Viene contestata la legitimatio ad causam della IA ID quale parte civile e denunciata quindi l'illegittimità della pronuncia della condanna del ricorrente. In effetti la compagnia non ha depositato le conclusioni nei confronti del ricorrente non avendo provveduto al risarcimento del danno nei confronti dell'Istituto di Vigilanza. 2) Viene censurato l'omesso espletamento di una perizia fonica e quindi la manifesta illogicità della motivazione
In effetti l'individuazione del ricorrente è avvenuta attraverso le dichiarazioni degli operatori di P.G., senza però che le stesse siano state supportate dall'attività di pedinamento. Insufficiente appare il riferimento alla comunicazione da parte dei gestori dei supporti telematici.
3) ZA della motivazione. Viene denunciata una motivazione per relationem, senza esaminare le censure sollevate e disattendendo la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento in ordine ai testi, sulla base del riferimento al nome RT contenuto nelle conversazioni e al colore dei capelli, riferibile al CA. Non basta il riferimento anche all'incontro avvenuto su un terreno di proprietà della fidanzata del CA. I riferimenti somatici sono generici per costituire un riscontro individualizzante nei confronti dell'imputato. Il CA, tra l'altro, non conosceva la casa di Agropoli.
4) Violazione dell'art. 192 c.p.p.. Non esistono indizi gravi, precisi e concordanti a carico del CA per consentire l'affermazione della penale responsabilità dello stesso. Non vi è una pluralità di indizi ma un solo indizio, tanto che non è contestato specificatamente l'apporto causale del CA nell'esecuzione della rapina, che però il primo giudice individua in quello di organizzatore.
5) Omessa motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CA EL ha dedotto i seguenti motivi:
Viene censurata la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena se rapportata a quella inflitta alle due coimputate De UC CI e AM AN.
Travisamento del fatto relativo all'attribuzione delle telefonate n. 161 e 168 attribuite al UE EL e alla De UC CI e non al CA.
Ciò premesso, con riferimento ai vari motivi di ricorso la Corte ritiene di affrontare preliminarmente le eccezioni di natura processuale.
In particolare, quelle concernenti l'utilizzabilità della registrazione relativa al colloquio intercorso tra il AN ed il PP, nonché quelle riguardanti le modalità delle intercettazioni eseguite fuori degli impianti della procura non appaiono fondate per i seguenti motivi.
Con riferimento all'acquisizione della registrazione in oggetto la decisione dei giudici di merito appare assolutamente condivisibile ed è confortata dalla costante giurisprudenza di legittimità sul punto.
La natura documentale di una registrazione telefonica deve essere riaffermata in questa sede, non essendo la stessa sottoposta ai limiti e alle formalità proprie delle intercettazioni in senso tecnico. Nè il fatto che la telefonata venga registrata all'insaputa di uno dei due interlocutori costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione dell'altro, avendo questi comunicato in piena libertà, volendo comunicare.
L'uso poi che di tale comunicazione possa fare il ricevente (registrazione o divulgazione) rappresenta un posterius rispetto all'autodeterminazione di comunicare. Di conseguenza la registrazione della predetta comunicazione telefonica quale documento della stessa ne è idonea prova (v. Cass., 9 luglio 1996, Cannella, Ced Cass., n. 205799; Cass. 8 aprile 1994, Giannola;
n. 188526; Cass., 26 marzo 1997, Mariniello, C.E.D. Cass., n. 208127; v. anche Cass., 13 giugno 2001, Vanacore;
vedi, infine, l'autorevole avallo delle Sez. Un., 24 settembre 2003, n. 11, Torcasio). Proprio per queste ragioni non può trovare applicazione la previsione dell'inutilizzabilità delle registrazioni telefoniche irrituali prevista dall'art. 271 c.p.p., non trattandosi appunto di intercettazione in senso tecnico, ne' i limiti all'utilizzabilità del contenuto previsti dall'art. 63 c.p.p. (v. sempre Sez. Un. 24 settembre 2003, cit.). La censura relativa poi alla motivazione concernente le modalità esecutive delle intercettazioni risulta assolutamente generica, come ha correttamente rilevato la Corte d'appello.
I giudici di merito hanno dato atto della presenza dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni ambientali. Non vi è alcun altro elemento da cui dedurre con esattezza e specificità l'inferenza delle dedotte nullità attinenti i decreti autorizzattivi concernenti le intercettazioni (ambientali? telefoniche?) cui collegare una incidenza rilevante ai fini delle valutazioni operate dai giudici di merito. Sotto questo profilo la doglianza appare dunque inammissibile.
Appare insussistente, infine, la lamentata violazione del diritto di difesa a seguito dell'esecuzione in dibattimento della perizia concernente la trascrizione del contenuto delle registrazioni effettuate, essendo stato pienamente rispettato il principio del contraddittorio, attraverso l'esame al dibattimento del perito. Appare evidente che, in assenza di un legittimo impedimento, adeguatamente documentato, da parte del difensore di fiducia, deve ritenersi assolutamente legittima la presenza, in tale occasione, di un difensore d'ufficio e in tal modo correttamente essere stato assicurato il diritto di difesa. Esattamente, peraltro, i giudici di merito hanno sottolineato che, in tema d'intercettazioni o comunicazioni telefoniche, la prova è costituita dalle bobine, sicché è irrilevante, ai fini della loro utilizzabilità, la mancata effettuazione della trascrizione delle intercettazioni (v. ex pluribus, Cass., 22 maggio 1999, Abate, C.E.D. Cass. n. 214177). Una serie ulteriore di censure procedurali riguardano la dedotta nullità dell'ordinanza del 5 aprile 2001, dell'ordinanza del 5 luglio 2001, dell'ordinanza del 20 settembre 2001, della nullità della contestazione suppletiva operata dal P.M. in data 24 maggio 2001 concernente l'episodio della rapina in Trentinara contestato a AM NA, della nullità del decreto che dispone il giudizio per l'indicazione di una data diversa rispetto alla esecuzione della rapina di Nola, della nullità della sentenza per violazione del principio dell'immutabilità del giudice, la nullità della sentenza per il mancato accoglimento della richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento.
Osserva il collegio che la motivazione dei giudici di merito sui vari punti concernenti le specifiche censure deve essere condivisa ad eccezione delle motivazioni poste a base della ritenuta legittimità della contestazione suppletiva operata in dibattimento nei confronti del AM NA e concernente l'episodio della rapina in Trentinara.
In particolare per quanto riguarda la legittimità dell'ordinanza del 5 aprile 2001, concernente il rigetto di declaratoria di nullità del decreto ex art. 451 bis c.p.p. che del decreto ex art. 429 c.p.p. il ragionamento effettuato dai giudici di merito appare esente da vizi logico-giuridici, apprezzabili in sede di giudizio di legittimità;
le motivazioni adottate rendono esplicito come l'errore materiale relativo alla data di commissione del fatto non abbia avuto alcuna influenza in ordine all'individuazione nei suoi esatti limiti ed estremi identificativi del fatto reato contestato agli imputati, in considerazione della sua descrizione, dei reati satellite collegati al fatto principale e di tutte le altre circostanze che hanno caratterizzato l'evento di cui si discute. Peraltro la giurisprudenza è costante nel ritenere che la data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto, che non incide sul requisito della enunciazione del medesimo e non può quindi determinare la mancanza o l'incompletezza della contestazione (v. Cass., 19 ottobre 1993, Iacopino, Ced. Cass. n. 215534; Cass., 5 ottobre 1999, Morbidelli, Ced Cass. n. 215534; Cass., 15 aprile 1996, Bedin, Ced Cass., 205183).
Allo stesso modo appare infondata l'eccezione concernente la violazione del principio dell'immutabilità del giudice. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale principio non si estende alla fase degli atti introduttivi, che precede il dibattimento vero e proprio, in quanto la sua finalità è quella di assicurare l'identità tra il giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto alla raccolta delle prove e alla relativa discussione nella fase di istruzione (v. Cass., 5 ottobre 1998, Lo Porto;
Cass., 7 maggio 1998, Di Leo, Ced. Cass., n. 211531; Cass., 1^ luglio 1998, Silvestri, Ced Cass., 211659). Parimenti appare condivisibile la decisione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, di cui all'ordinanza del 20 settembre 2001, essendo stata chiaramente evidenziata la correttezza dell'iter procedurale osservato dai giudici di primo grado e la genericità delle motivazioni a sostegno dell'istanza presentata in primo grado e poi reiterata in appello, anche con riferimento alla rinnovazione dell'esame del Dna effettuato sul reperto pilifero. Anche in questo caso dunque la decisione assunta appare esente da censure apprezzabili sotto il profilo dei vizi di legittimità.
Non merita accoglimento, infine, la censura concernente l'applicazione dell'art. 512 c.p.p. per i testi indicati dalla difesa e non comparsi. La Corte di Cassazione, peraltro, ha già affermato che, a norma dell'art. 512 c.p.p., anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost., possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini, qualora lo stesso, per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dall'art. 111 Cost.. Nel caso in esame non vi era alcun elemento che lasciasse presupporre l'irreperibilità successiva dei testi, accertata attraverso rituali ricerche (v. Cass., 30 aprile 2001, Bentouiza, Ced Cass., 219918); ne' appare condivisibile ritenere che la declaratoria d'irreperibilità del teste debba seguire la medesima procedura prevista per gli imputati. La diversità delle due posizioni appare evidente solo se si pensi alla possibilità di accompagnamento coattivo prevista per il testimone e alla possibilità per l'imputato di rimanere contumace. La diversità strutturale delle due posizioni e l'assenza per il teste di situazioni finali in ipotesi penalizzanti per la sua persona rendono evidente come l'attività di ricerca debba e possa essere limitata alla fase funzionale necessaria alla sua collaborazione processuale, e che, l'esito negativo delle ricerche ordinarie, può pertanto essere surrogata dalla produzione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari. L'irreperibilità del teste presso il domicilio dichiarato nelle fasi antecedenti il processo non difetta degli elementi di obiettività richiesti dall'art. 512 c.p.p.: l'irreperibilità, anche se di per se stessa dipendente da comportamento volontario, rileva come fattore soggettivo, incompatibile con i presupposti di operatività dell'art. 512 c.p.p. soltanto quando si traduca in una condotta di vera e propria sottrazione volontaria al contraddittorio, evenienza ben distinta dall'irreperibilità sopravvenuta della persona ammessa a testimoniare, ogni qual volta non risulti che detta condizione sia stata preordinata, per l'appunto, al fine di eludere l'obbligo della testimonianza (v. Cass., sez. fer. 18 novembre 2002, Albanese). Tra l'altro in sede di revoca dell'ammissione dei testi non comparsi i giudici hanno dato atto dell'acquiescenza della difesa. Al contrario merita accoglimento la censura concernente la contestazione suppletiva formulata nei confronti del AM NA e relativa alla rapina consumata in Trentinara. Tali fatti erano perfettamente noti in sede di indagini preliminari, tanto che lo stesso imputato venne attinto da un provvedimento restrittivo della libertà personale anche per questo episodio. Successivamente, evidentemente per mero errore materiale, lo stesso non è stato rinviato a giudizio per questo episodio e la pubblica accusa ha ritenuto di ovviare contestando in udienza il fatto reato all'imputato.
Orbene, a parere dei giudici di merito, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti acquisiti dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari (v. Sez. Un., 11 marzo 1999, Barbagallo);
tuttavia, a parere del collegio, tale orientamento non può essere ritenuto più attuale a seguito delle modifiche legislative introdotte con la l. 479/99. Infatti, l'opzione interpretativa di carattere sistematico in ordine alla quale appare corretto ritenere che, ai fini della contestazione suppletiva, occorre che la sussistenza dei reati concorrenti emerga nel corso dell'istruzione dibattimentale e non anche quando essi siano già noti, ma non se ne sia fatta menzione alcuna nella formulazione del capo d'imputazione, ha trovato ulteriori elementi di supporto. Già, a parere della Corte, la lettera della norma, così come modificata, non avrebbe consentito soluzioni alternative, non potendosi, comunque, ritenere corretta dal punto di vista del diritto di difesa la contestazione "a sorpresa" di fatti già noti, e l'elusione del diritto dell'imputato a compiere le proprie scelte sui riti avendo una cognizione chiara e stabile degli addebiti che gli vengono mossi (v. Cass., 29 maggio 2000, Apicella, Ced. Cass. 216313), occorre adesso considerare che, proprio a seguito delle ricordate modifiche normative è divenuto inattuale l'assunto delle Sezioni unite secondo il quale l'elusione dell'udienza preliminare non provocasse un vulnus significativo al diritto di difesa. Con le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 il processo deve infatti regredire alla fase dell'udienza preliminare. Sia pure a certe condizioni, anche nel caso in cui la relativa esigenza sorge perché il fatto-reato, sottratto nella sua nuova configurazione alla citazione diretta, ha potuto essere prospettato solo grazie ad emergenze intervenute durante l'istruttoria dibattimentale (v. art. 516, comma 1 ter). Allo stesso modo è stabilito nel caso di emersione di reato concorrente con quello oggetto del dibattimento (art. 517, comma 1 bis c.p.p.): se si tratta di fattispecie sottratta alla citazione diretta, immediatamente dopo la contestazione può essere eccepita l'omessa celebrazione dell'udienza preliminare, con conseguente parziale regressione del procedimento. In questi casi si tratta di "indici sintomatici" di una diversa voluntas legis espressa dal legislatore già nell'originaria formulazione della norma, pur se in termini ambigui, e cioè che le nuove contestazioni non possono avere origine che dall'istruttoria dibattimentale. In sostanza il legislatore ha mostrato che le esigenze di concentrazione ed immediatezza possono cedere alle garanzie difensive anche in presenza dell'acquisizione della novità nel corso del dibattimento e ha così ribadito solo da simile condizione oggettiva (e non da scelte od omissioni dell'accusa) può comunque derivare la prevalenza dell'interesse alla concentrazione ed all'immediatezza sulle medesime garanzie della difesa. Se dunque questa soluzione risulta in modo chiaro per le effettive novità dell'istruttoria dibattimentale, non si vede perché l'udienza preliminare (con le connesse possibilità di accesso al rito abbreviato) dovrebbe essere sacrificata, quando addirittura si sarebbe imposta sulla base delle prove già acquisite a monte del rinvio a giudizio. Da tutto ciò consegue che "quando concerna contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari, la sentenza è nulla in base al comma 2 dell'art. 522 c.p.p., nella sola parte relativa al reato concorrente o alla circostanza aggravante (Cass., 15 gennaio 2002, Porricelli, Ced. Cass. n. 223844; Cass., sez. 6^, 15 gennaio 2002, Graceffo, inedita).
L'accoglimento su tale punto della censura formulata dall'impugnante assorbe le residue censure concernenti la decisione di acquisire le prove anche in ordine a tale fatto reato.
Deve essere altresì accolta la censura formulata dal CA per quanto concerne la condanna alle spese processuali in favore della IA ID, in quanto la stessa, nella sua qualità di parte civile non ha depositato le conclusioni nei confronti del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi di impugnazione concernenti il merito della decisione ritiene la Corte di affrontare in maniera unitaria le censure relative ai criteri di valutazione relativi alle dichiarazioni del AN.
Tra i criteri assunti a base della decisione il collegio inoltre fa propria la consolidata possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, una volta che le sue decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme, in modo da farle confluire in un risultato organico ed inscindibile (v. Cass., 13 novembre 1997, Ambrosino, C.E.D. Cass. n. 209145;
Cass., 1^ febbraio 2002, Lombardozzi), come è avvenuto nel caso in esame, pur all'interno di una parziale riforma della sentenza di primo grado da parte della decisione d'appello.
Nè alcun vizio della motivazione può ritenersi sussistente in tutti i casi in cui, pur facendo proprie le considerazioni svolte dai giudici di primo grado, anche attraverso una motivazione per relationem abbia compiutamente esaminato le censure contenute nell'atto d'appello (v. Cass., 13 novembre 1997, Ingardia, CED Cass. n. 2209442). Ciò premesso ritiene La Corte che i giudici di merito abbiano dato congrua motivazione in ordine ai criteri utilizzati per valutare l'attendibilità del teste AN, sia sotto il profilo della credibilità intrinseca che sotto quello dell'attendibilità estrinseca, facendo riferimento al parametro critico della non antinomia sostanziale nel nucleo saliente dei fatti narrati, e dell'operazione logica di selezione dei fatti tipizzanti in modo omogeneo la sequenza narrativa, anche attraverso la valutazione frazionata delle varie dichiarazioni accusatorie. Sulla base di queste premesse appare corretta anche l'utilizzazione di altre deposizioni testimoniali, oltre l'acquisizione documentale relativa alla registrazione fonografica, le intercettazioni ambientali e telefoniche, gli esiti delle perquisizioni e sequestri disposti. Dall'analisi delle motivazioni della Corte di merito, per ciò che riguarda la posizione del PP ME, emerge dunque l'attendibilità dei fatti narrati dal AN, il supporto alle sue affermazioni ricevuto dal contenuto della registrazione del colloquio tra lo stesso AN e il PP ME, dagli incontri tra il AN e il AM dalle dichiarazioni dei testi di p.g. RG e De VI, dalle dichiarazioni rese dal teste in dibattimento, dal contenuto delle varie intercettazioni telefoniche delle comunicazioni intercorse tra i due, e dal riscontro delle modalità della rapine presso le Ginestre con le modalità del piano, e di quella al portavalori La GA sull'Autostrada A 30, quale è stata possibile ricostruire in base alle intercettazioni per entrambi i casi, e, per la prima, dalla incertezza degli elementi concernenti la non operatività del sistema d'allarme da un tempo rilevante prima dell'effettuazione della rapina, e dalla logica deduzione, in base alle acquisizioni probatorie, della sua efficienza e della necessità di tagliare il cavo di collegamento, che a questo punto può essere ritenuto valido elemento per l'affermazione della consapevolezza del PP in ordine alla prossima esecuzione del colpo. Esula d'altra parte dai poteri della Cassazione una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva ai giudici di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Sez. un. 30 aprile 1997, Dessimone). Lo stesso principio di diritto deve essere affermato nel momento in cui vengono presi in esame i motivi di ricorso dello TI, la cui partecipazione alla commissione della rapina presso le Ginestre viene ricostruita attraverso un iter logico-giuridico esente da censure ed in base ad elementi oggettivamente verificabili desunti da intercettazioni telefoniche, dalla sua altrimenti immotivata presenza sul posto di lavoro oltre l'orario del suo turno, dalla omessa segnalazione del mancato funzionamento del monitor del sistema d'allarme, dalla effettuazione della segnalazione di via libera per il furgone portavalori.
Non possono essere accolte le censure relative ai criteri di dosimetria della pena, di cui sia i giudici di primo grado che quelli d'appello hanno dato adguata motivazione con riferimento alla funzione svolta (guardia giurata) e alle modalità del fatto, pur riconoscendo la non "primarietà" del contributo causale fornito nella determinazione dell'evento. La motivazione per relationem effettuata dalla Corte d'appello con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere ritenuta legittima, indicando comunque un percorso argomentativo già descritto dai giudici di primo grado, e ribadito dal collegio d'appello con riferimento alla analoga, in parte qua posizione del PP (v. p. 36 sentenza d'appello) per ciò che concerne le qualità personali, le modalità del fatto, la personalità dell'imputato; parimenti appare esente da censure la motivazione in ordine al mancato inquadramento della partecipazione dello TI nella fattispecie di cui all'art. 114 c.p.. Analoghe considerazioni possono essere fatte per la posizione del NO, anche in considerazione del fatto che il suo contributo causale è qualificato in maniera predominante dalla partecipazione data alla neutralizzazione del sistema d'allarme. Le censure relative all'identificazione del GG nel NO trovano un ostacolo insormontabile nella logicità della ricostruzione della conversazione telefonica operata dai giudici di merito, in cui l'individuazione dell'odierno imputato è suffragata da una lettura che appare assolutamente lineare e consequenziale e comunque priva di salti logici od omissioni tali da rendere la ricostruzione effettuata priva dei caratteri di manifesta illogicità.
Peraltro le deduzioni della difesa si basano su elementi non riscontrabili, facendo riferimento al contenuto di un primo colloquio intervenuto tra il PP ed il AN di cui non vi è alcuna traccia documentale e in ordine al quale pertanto non può essere invocata l'omessa comparazione contenutistica, con il contenuto del secondo colloquio (registrato) da parte dei giudici di merito. Deve essere rigettata anche la censura relativa alla determinazione della pena per lo stesso NO, non essendo illogico e inappropriato il riferimento ai canoni di dosimetria utilizzati per la determinazione della stessa nel caso dello TI, trattandosi comunque di due persone incensurate e che ricoprivano la medesima mansione ed il cui contributo causale ha forti punti di contatto nel suo apprezzamento qualitativo.
Per quanto riguarda i motivi di ricorso presentati da De UC CI, AM AN, AM AN, AM NA, AM UI e SI MA, fermo restando quanto già detto in precedenza in ordine a tutti i motivi di impugnazione comuni con gli altri ricorrenti, occorre aggiungere che, per ciò che concerne la posizione del AM NA, le motivazioni in ordine alla attendibilità dei risultati del test del DNA effettuato sulla formazione pilifera rinvenuta a bordo di una delle auto utilizzate per la rapina a Nola, sono assolutamente logiche e danno adeguato conto in ordine alla sostanziale estraneità delle critiche avanzate dalla difesa sull'attendibilità scientifica dei risultati raggiunti. Se a questi risultati tecnici si aggiungono gli elementi provenienti dalle intercettazioni, dai risultati delle perquisizioni e del sequestro delle banconote, in mazzette, della stessa provenienza di quelle rinvenute in possesso di altro coimputato Di PA, pacificamente provenienti da quelle oggetto della rapina, emerge chiaramente come la ritenuta responsabilità del AM in ordine alle altre rapine, diverse da quella in Trentinara, a lui contestate ed agli altri reati connessi sono sorrette da una motivazione esente da censure sotto il profilo logico-giuridico.
Il medesimo giudizio di coerenza logico giuridica va fatto con riferimento alla motivazione sottostante la declaratoria di responsabilità in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dell'usura e i relativi reati scopo. Le posizioni di De UC CI, AM AN, AM AN, AM NA, AM UI e SI MA sono dettagliatamente ricostruite in base agli elementi probatori acquisiti, costituiti da numerose testimonianze delle persone offese e dal contenuto di plurime intercettazioni telefoniche ed ambientali, dal sequestro di numerosi titoli di credito e della documentazione, da cui si evincono chiaramente i ruoli ricoperti dai vari ricorrenti all'interno dell'organizzazione, di cui viene dimostrata coerentemente la stabilità e la natura permanente e organizzata per l'esercizio di attività di finanziamento usurario, grazie alla estensione dell'attività di prestito a tasso usurario, alle sue dimensioni economiche, al numero dei debitori, all'ammontare dei mutui concessi in un medesimo periodo di riferimento temporale, alla sistematicità della concessione del credito e della riscossione dei pagamenti. Per i motivi già esposti non può essere assolutamente presa in esame, stante la logicità della ricostruzione effettuata dai giudici di merito, la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa. Le stesse ragioni portano a ritenere infondate le censure proposte dal AM NA in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione e dal AM UI in ordine al reato di detenzione di armi e munizioni, il cui verbale di sequestro redatto a seguito della perquisizione eseguita nell'abitazione dell'imputato fornisce un supporto probatorio insuperabile sotto il profilo logico giuridico alla valutazione operata dai giudici di merito. Per quanto riguarda la posizione del PA IA la lamentata concisione della motivazione, al contrario di una superficiale valutazione delle risultanze probatorie, deriva, a parere della Corte, dalla univocità, coerenza e specificità degli elementi di prova acquisiti al processo e posti a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (intercettazioni telefoniche, dalla accertata presenza dell'imputato sul posto il giorno della rapina, dagli esiti dei servizi di osservazione, dalla inattendibilità dell'alibi fornito); la prospettata ricostruzione alternativa dei fatti oltre la genericità delle censure rende inammissibile la proposta impugnazione. La motivazione per relationem effettuata dalla Corte d'appello con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sui criteri di dosimetria della pena deve essere ritenuta legittima, indicando comunque un percorso argomentativo già descritto dai giudici di primo grado, e ribadito dal collegio d'appello con riferimento alla analoga, in parte qua posizione del PA, rispetto a quella del AN e del MO (v. p. 50 sentenza d'appello e p. 119 della sentenza di primo grado). Analoghe considerazioni vanno effettuate per i motivi sottostanti i ricorsi di AN e MO. In effetti l'imponente quadro probatorio esistente a carico degli stessi (per il primo tracce ematiche dello stesso gruppo sanguigno rinvenute su una delle auto utilizzate per la rapina, il colpo d'arma da fuoco da cui è risultato essere stato attinto, il contenuto univoco delle intercettazioni telefoniche, il denaro proveniente dalla rapina rinvenuto presso l'abitazione ove si rifugiava, per il secondo il contenuto delle intercettazioni telefoniche, la presenza sul posto e la disponibilità dell'abitazione, l'offerta di ospitalità ai complici nell'episodio criminoso) si deduce a contrario anche dalla genericità dei motivi di ricorso, che porta necessariamente alla declaratoria d'inammissibilità degli stessi anche per ciò che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e i criteri di dosimetria della pena, per cui valgono le medesime considerazioni effettuate in relazione alle censure proposte dal SS.
Anche il ricorso concernente la posizione del Di PA deve essere dichiarato inammissibile per la sua genericità e per la ricostruzione più che alternativa, assolutamente personale, rispetto ai dati oggettivi di riferimento (aver ospitato nella sua casa per un congruo periodo una persona ferita che recava con sè una notevole quantità di denaro in contanti). Non merita accoglimento neppure la censura concernente la motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena inflitta, essendo stato fatto riferimento, al contrario di quanto dedotto, ai parametri di riferimento previsti dalla legge. Analoghe considerazioni vanno fatto in ordine ai motivi di ricorso del SO AN, che prospettano esclusivamente una serie di censure in fatto, di per sè inammissibili in questa sede, come ampiamente illustrato in precedenza, cui deve aggiungersi che la ricostruzione effettuata dai giudici di merito fa riferimento non solo a deposizioni testimoniali ma anche a dati documentali e al rinvenimento delle monete nello zaino del ricorrente ed appare esente da vizi sotto il profilo logico-giuridico.
Per ciò che concerne la posizione del De CO CA deve evidenziarsi che la stessa è assolutamente sovrapponibile a quella del suo concorrente nel medesimo reato SO AN, per cui anche per il De CO debbono valere le medesime considerazioni. Non merita accoglimento neppure la censura concernente la motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena inflitta, essendo stato fatto riferimento, al contrario di quanto dedotto, ai parametri di riferimento previsti dalla legge con una motivazione essenziale, ma sufficiente.
Fermo restando l'accoglimento dell'eccezione in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile ID, per il resto il ricorso del CA RT appare manifestamente infondato, prospettando, nella sostanza una ricostruzione dei fatti e una segmentazione valutativa delle prove e degli indizi a suo carico incoerente rispetto alla ricostruzione unitaria dei fatti operata dai giudici di merito.
L'attendibilità delle conclusioni raggiunte deriva infatti proprio dalla univocità, coerenza e specificità degli elementi di prova acquisiti al processo e posti a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (intercettazioni telefoniche, tabulati, accertata presenza dell'imputato sul posto il giorno della rapina, esiti dei servizi di osservazione, deposizioni testimoniali, disponibilità del luogo ove avvenivano gli incontri tra altri coimputati per la predisposizione dei piani concernenti la loro attività criminosa); la prospettata ricostruzione alternativa dei fatti oltre la genericità delle censure rende inammissibile la proposta impugnazione. La motivazione per relationem effettuata dalla Corte d'appello con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sui criteri di dosimetria della pena deve essere ritenuta legittima, indicando comunque un percorso argomentativo già descritto dai giudici di primo grado, e ribadito dal collegio d'appello con riferimento alla analoga, in parte qua posizione del AN, del MO, del PA rispetto a quella del CA (v. p. 49 e 50 sentenza d'appello e p. 220 della sentenza di primo grado), per i reati di cui hanno ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità penale.
Per quanto riguarda il ricorso del CA EL debbono essere espresse le medesime valutazioni, per il merito, relative agli altri ricorsi concernenti le posizioni di De UC CI, AM AN, AM AN, AM NA, AM UI e SI MA per i fatti relativi alla contestata partecipazione alla struttura associativa finalizzata alla concessione di prestiti usurari e alla realizzazione dei reati scopo. Peraltro, è appena il caso di aggiungere che il coinvolgimento del CA nei fatti contestati è ricostruito in maniera assolutamente logica e puntuale dai giudici di primo grado (v. sent. 1^ grado da fg. 155 a 201) e dai giudici d'appello, che le censure del CA non riescono assolutamente ad introdurre elementi di contraddittorietà o illogicità nella motivazione in esame. Inoltre priva di spessore appare la censura concernente il trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente rispetto a quello applicato alle coimputate De UC CI e AM AN. La posizione del CA, infatti, e il suo ruolo sono stati valutati allo stesso livello del AM NA e del SI (v. p. 225 sent. 1^ grado e pagg. 45 e 46 della sentenza d'appello) e non certo rispetto a quello, meno importante, delle altre due coimputate. Assolutamente giustificata e ragionevole è dunque la diversa quantificazione della pena operata.
Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata nonché quella del tribunale di Nola in data 11 gennaio 2002 nei confronti di AM NA, limitatamente ai reati di cui ai capi t, u, w, x (rapina aggravata commessa in Trentinara il 1^ settembre 1999 e reati connessi) deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per quanto di competenza, conseguentemente devono essere eliminati i relativi aumenti di pena per complessivi anni uno e mesi nove di reclusione e euro 900 di multa;
deve essere altresì annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA RT limitatamente alla condanna alle spese in favore della parte civile "Italia dei Lloyds", mentre nel resto devono essere rigettati i ricorsi del AM NA e di CA RT;
devono invece essere dichiarati inammissibili i ricorsi di TI RL, PA IA, AN OR, Di PA PP, MO IR, SO AN, De CO CA, CA EL, mentre devono essere rigettati quelli di PP ME, NO UI, De UC CI, AM AN, AM AN, AM UI e SI MA. Tutti predetti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali, ad eccezione del AM NA e del CA RT, mentre TI RL, PA IA, AN OR, Di PA PP, MO IR, SO AN, De CO CA e CA EL devono essere condannati altresì al pagamento di 600 euro alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte,
annulla la sentenza impugnata nonché quella del tribunale di Nola in data 11 gennaio 2002 nei confronti di AM NA, limitatamente ai reati di cui ai capi t, u, w, x (rapina aggravata commessa in Trentinara il 1^ settembre 1999 e reati connessi) e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola per quanto di competenza;
elimina i relativi aumenti di pena per complessivi anni uno e mesi nove di reclusione e euro 900 di multa;
annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA RT limitatamente alla condanna alle spese in favore della parte civile "Italia dei Lloyds", che elimina;
rigetta nel resto i ricorsi del AM NA e di CA RT;
dichiara inammissibili i ricorsi di TI RL, PA IA, AN OR, Di PA PP, MO IR, SO AN, De CO CA, CA EL, e rigetta quelli di PP ME, NO UI, De UC CI, AM AN, AM AN, AM UI e SI MA. Tutti predetti, ad eccezione del AM NA e del CA RT, devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali;
condanna, altresì, TI RL, PA IA, AN OR, Di PA PP, MO IR, SO AN, De CO CA e CA EL al pagamento, ciascuno, di 600 euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004