Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2003, n. 6584
CASS
Sentenza 16 dicembre 2003

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La contestazione suppletiva di un reato concorrente è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, mentre deve escludersi allorché gli elementi che la sostanziano erano già noti nella fase delle indagini preliminari. Ne consegue che, quando concerna contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari, la sentenza è nulla a mente del comma secondo dell'art. 522 cod. proc. pen., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante.

Commentario1

  • 1Giudizio abbreviato e integrazione probatoria: nuovi limiti alla fluidità della imputazione
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 maggio 2020

    Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5788, Carcano Presidente – De Crescienzo Relatore – Iacoviello P.G. (conf.) In caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, il pubblico ministero può modificare o integrare la contestazione soltanto laddove tale esigenza si manifesti come necessario adeguamento agli esiti istruttori. ABSTRACT La sentenza nega, nel caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, la facoltà dell'accusa di modificare o integrare l'imputazione sulla base di materiale già noto. La previsione del potere di modifica (art. 423 c.p.p.) è un'eccezione rispetto alla regola enunciata dall'art. 441, comma 1, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2003, n. 6584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6584
Data del deposito : 16 dicembre 2003

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