Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
0.32 85 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 2858/00 Rep. 18 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Cron. HiPA dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 12.11.2002 dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto Лии da EL LU, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'avv. Antonino Vallebona, difesa dall'avv. Paolo Vinci, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Assitalia S.p.A., con sede in Roma, in persona del legale rappre- sentante pro tempore dott. LUno Roasio, elettivamente domici- liata in Roma, Via G. G. Belli n. 39, presso lo studio dell'avv. Eu- genio Schiavone, che la difende, giusta delega in atti. controricorrente e contro 2181/2002 Oggetto: Risarcimento danni UAP Italiana S.p.A. - DE AR - ZO CA. intimati avverso la sentenza n. 849/99 del Tribunale di Lecce, emessa il 5 marzo 1999 e depositata il 30 aprile 1999 (R.G. 1696/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Eugenio Schiavone;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Elisabetta Ma- ria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo EL LU convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Gallipoli, DE AR, l'Abeille Assicurazioni, ZO CA e l'Assitalia Assicurazioni, dei quali chiese la condanna al ri- сии sarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale. Il Giudice di pace, ritenuto che l'incidente era da attribuire alla esclusiva responsabilità di ZO CA, condannò questi e l'As- sitalia Assicurazioni a corrispondere a EL LU la com- plessiva somma di £ 15.127.200, così specificata: £ 1.800.000 per lo stato di ITT (gg. 30 per £ 60.000 al giorno); £ 600.000 per lo stato di ITP (gg. 20 per £ 30.000 al giorno); £9.2000.000 per dan- no biologico (invalidità del 4% per £ 2.300.000 a punto); £ 3.066.000 per danno morale (1/3 del danno biologico); £ 461.200 per spese mediche documentate. La sentenza fu appellata da ZO CA e dall'Assitalia. Il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello, 2 condannò ZO CA e l'Assitalia a corrispondere alla EL la complessiva somma di £ 11.620.000. Sul punto il Tribunale così motivò: «In ordine al quantum, rileva il collegio che le conclusioni cui è pervenuto il CTU possono ritenersi essenzialmente corrette tenuto conto che l'indagine attiene esclusivamente alla valutazione di disturbi funzionali soggettivi che potrebbero anche persistere nel tempo ma che non trovano riscontro documentale in lesioni anatomiche né immediate né a distanza di tempo. La sintomatologia meramente soggettiva e la esistenza di un ricovero per "trauma cranico, ferita lacero-contusa e contusione del ginocchio" consentono di ritenere riferibile al sinistro in og- getto la patologia riscontrata dal medico che, per quanto riguarda gli esiti permanenti può essere determinata in un danno meramente biologico pari al 3-4%. Sulla base di tali valori e facendo applicazione dei parame- tri tabellari in uso presso questo Tribunale e che questo Collegio ritiene di dover condividere interamente, il complessivo danno ri- sarcibile in favore della EL dovrà essere determinato come segue: £ 1.500.000 per ITT;
£ 600.000 per ITP;
£ 6.800.000 per danno biologico permanente;
£ 2.300.000 per danno morale;
£ 420.000 per spese mediche». Il Tribunale inoltre dichiarò interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso 3 EL LU. Ha resistito con controricorso l'Assitalia, mentre gli altri in- timati ZO CA, UAP Italiana S.p.A. (già Abeille Assicurazioni) e DE AR non hanno svolto attività difensiva in questa se- de. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla violazione e/o falsa applicazione delle norme attinenti alla determinazione del valore uomo, manifestatasi nel- l'erronea determinazione delle conseguenze riferibili al caso con- creto. Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine all'insufficiente ful motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si deduce che il giudice d'appello, nella liquidazione del danno biologico, non ha tenuto conto della «componente stretta- mente personale» ed in particolare «della gravità del danno subito e della giovane età» della EL. La censura non può trovare accoglimento. Per procedere alla liquidazione del danno biologico, superato il c.d. criterio genovese, che aveva fatto dapprima riferimento al reddito nazionale medio pro capite al tempo della liquidazione» e successivamente al «triplo della pensione sociale», i giudici di me- rito, qualora non ritengano di adottare un criterio equitativo puro, adottano normalmente il criterio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari ovvero quello del punto varia- bile. 4 Con il primo metodo l'entità del danno alla salute è determi- nata sulla base del valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al dieci per cento (cd. «micro invalidità»), che - proprio in ragione della loro modesta entità - lasciano ragionevolmente presumere la non incidenza sulla capacità di produrre reddito e quindi l'inerenza all'ambito tipico del danno alla salute. Siffatto valore medio è pe- raltro considerato suscettibile di aumento fino al cinquanta per cento, in modo da consentire al giudice di rapportare la liquidazio- ne alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del leso, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo, sua in- Ли cidenza sulle attività del vivere quotidiano, maggiore sforzo o maggiore usura che pur nella continuità della stessa attività lavora- tiva possono influire negativamente sullo stato di salute, necessità di dovere usufruire in futuro di ulteriori trattamenti sanitari e ogni altro dato che si presenti rilevante). Il valore così ottenuto si molti- plica poi per il grado di invalidità accertato in concreto. Con il secondo metodo l'entità del danno alla salute è deter- minata mediante l'adozione di un punto di invalidità variabile con criterio progressivo in relazione alla entità della invalidità; detto punto poi regredisce in relazione all'aumento dell'età del soggetto leso. Numerosi tribunali per agevolare il procedimento di liquida- zione del danno secondo quest'ultimo sistema hanno predisposto delle tabelle alle quali fanno riferimento nel momento della deter- 5 minazione dell'ammontare del risarcimento (da qui il nome di si- stema tabellare). Questa Corte ha avuto occasione di affermare che entrambi i sistemi sopra indicati possono legittimamente essere posti a base del sistema di liquidazione del danno biologico che resta pur sem- pre equitativo e purché tenga conto delle peculiarità del caso con- creto, qualora queste risultino dagli atti ovvero siano state dedotte e provate. Non può pertanto costituire motivo di doglianza, esercitabile nel giudizio di Cassazione, il fatto che il giudice d'appello abbia ritenuto di dover applicare il sistema tabellare. Certamente il danneggiato può contestare il criterio di riferi- Jul mento alle tabelle, ma in tale caso dovrebbe specificare i vizi che le rendono inattendibili ai fini di un'equa riparazione del danno biolo- gico. Ciò il ricorrente non ha fatto, né ha indicato nel ricorso alcun elemento concreto che la Corte d'appello avrebbe omesso di consi- derare al fine di una liquidazione del danno ancorata alla fattispecie sottoposta al sua esame. In proposito occorre osservare che gli elementi di valutazio- ne personalizzati, quali la gravità delle lesioni e l'età della persona lesa, che la ricorrente assume non essere stati valutati, non sono soggetti ad autonoma valutazione allorquando venga adottato il si- stema tabellare, perché le tabelle, come più sopra ricordato, adotta- no un punto di invalidità variabile, che cresce progressivamente in 6 relazione alla entità della invalidità e diminuisce in relazione al- l'aumento dell'età del soggetto leso. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine alla insufficiente motivazione su un punto deci- sivo della controversia attinente all'arbitraria riduzione degli esiti permanenti riscontrati dal CTU, manifestatasi nell'erronea deter- minazione delle conseguenze riferibili al caso concreto. Si deduce che, di fronte ad un'accertata invalidità del 4%, as- solutamente immotivata appare la decisone del giudice d'appello di ritenere il danno biologico pari al 3-4%. La censura non può trovare accoglimento, poiché manca nel ricorso l'indicazione di alcun elemento che possa fare ritenere che il Cul giudice di merito, nel procedere alla liquidazione del danno, abbia fatto riferimento ad una invalidità del 3% piuttosto che ad una in- validità del 4%. Per il principio di autosufficienza del ricorso sarebbe stato necessario che, anche mediante l'eventuale riproduzione delle ta- belle applicate dal giudice di merito, fosse stata fornita la dimostra- zione dell'applicazione di un parametro tabellare non corrispon- dente a quello auspicato del 4%. Solo in tal caso si sarebbe potuta avere la certezza che il giudice di merito si era dissociato dall'ac- certamento del consulente, e, quindi, valutare se tale dissociazione fosse stata o meno motivata. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 7 c.p.c. in relazione alla disposta ingiusta compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, manifestatasi nella negazione di giustizia in riferimento alle conseguenze concrete del caso in esa- me. La censura è infondata. Il Tribunale ha sul punto così motivato: La significativa ri- duzione del danno in concreto riconosciuto in primo grado ed il parziale accoglimento delle istanze formulate nell'atto di appello consentono di compensare interamente le spese del doppio grado del giudizio. Con riferimento a tale motivazione nel ricorso si deduce che «non risponde al vero che è stata operata una significativa ridu- Ли zione del danno in concreto riconosciuto in primo grado, in quanto nella fattispecie, il tribunale ha ridotto (ingiustamente) l'estaglio risarcitorio di appena il 23% (da £ 15.121.200 a £ 11.620.000), così come non risponde a vero che il tribunale è pervenuto al par- ziale accoglimento delle istanze formulate con l'atto di appello in quanto il tribunale ha accolto un solo motivo di gravame, quello afferente la rideterminazione del quantum debeatur, rigettando tutti e tre gli altri motivi di gravame». Si deduce ancora: che per effetto della compensazione delle spese la ricorrente, pur vittoriosa, ha visto sostanzialmente vanifi- cata la propria pretesa risarcitoria, atteso che la somma liquidata in suo favore era inferiore a quella dovuta sopportare per le spese del giudizio;
che la causa era stata resa necessaria dal comportamento 8 della società assicuratrice che non aveva offerto alcuna somma a titolo risarcitorio. La censura non può trovare accoglimento. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato (ad ecce- zione della isolata, anche se recente, pronuncia di Cass. 5 maggio 1999, n. 4455) il principio secondo cui i giusti motivi di compensa- zione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza e possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa;
inoltre, poiché la compensazione delle spese corrisponde ad una valutazione discrezionale del giudi- ce, il relativo potere non richiede una specifica motivazione ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che i motivi addotti risul- Л ил tino illogici o contraddittori. Tale principio deve essere confermato poiché la valutazione discrezionale in ordine alla compensazione delle spese (come osservato da Cass. 12 luglio 2000, n. 9271) è frutto di un giudizio sintetico, spesso privo di passaggi argomenta- tivi dei quali rendere conto, con la conseguente sufficienza della enunciazione del criterio alla cui stregua si dispone la compensa- zione. Nella specie, le ragioni addotte dal Tribunale, non appaiono né illogiche né contraddittorie, avendo considerato giusti motivi di compensazione il fatto che già il giudice di primo grado aveva ri- dotto della metà il quantum del risarcimento rispetto alla pretesa attrice ed il fatto che ancora nel giudizio d'appello, per effetto del parziale accoglimento dell'impugnazione, la suddetta somma era 9 stata ulteriormente ridotta. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti spese del giudizio di Cassazione. le
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 12 novembre 2002. Il Presidente, Galan n Il Consigliere est. Culspace IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO MAR. 2003I CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27-5-2003 serie 4 al n. 20183 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) OFIL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto RiccT 10