Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
Nei procedimenti relativi ai reati di violenza sessuale anche il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell'imputato possono costituire un "elemento concreto" idoneo ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. a incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo la stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzazione delle originarie dichiarazioni di una testimone, che aveva accusato il convivente di vessazioni e di gravi episodi di violenza sessuale in danno dei figli minori, le quali erano state successivamente ritrattate in dibattimento senza l'indicazione di alcuna ragione e dopo la ripresa della convivenza, in un contesto di dipendenza economica dall'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2015, n. 27117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27117 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
O S C U RA TA 2 7 1 1 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 614 sez. Alfredo Teresi Presidente - UP 04/03/2015― Orilia Lorenzo Vito Di Nicola Relatore - R.G.N. 47814/2014 Santi Gazzara In caso di diffusione del NR EN presente provvedimento omettere le an alità e ha pronunciato la seguente gli altri dal tilostivi, a norme el art. 52 d.lgs. 19% Quanto: SENTENZA ☐ dispost o ☐ a r i parte sul ricorso proposto da imposto dalla legge N.G. nato a (omissis) avverso la sentenza del 03-07-2014 della Corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Izzo Gioacchino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Simone Catalano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Gregorio Viscemi, in sostituzione dell'avv. Giulia Michela Antignani, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del grado in favore della parte civile;
O S C U R A TA RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di in parziale riforma della pronuncia con la quale i appello di Campobasso- tribunale di Larino aveva condannato alla pena di quindici anni di N.G. reclusione - ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni otto mesi e dieci di reclusione ritenendolo responsabile del delitto (capo a) punito dagli articoli 81, 609 quater, comma 2, 609 septies, comma 4 n. 1 e n. 2 codice penale, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costringeva i figli + ALTRI N.D. all'epoca tutti minori degli anni 10, a subire continui atti sessuali consistiti nel richiamare sul proprio letto le due figlie N. D. nello spogliarle e nude, nello sdraiarsi nudo sopra di loro "a turno", palpandole, leccandole il corpo, insistendo a tastarle nelle parti intime, dicendo alle bambine "toccatemi il cazzo" e costringendole a baciarlo sul pene mentre le bambine piangevano, fino ad eiaculare sopra di loro;
nel chiamare sul letto insieme a lui i quattro bambini N. D. G. e I. 1) nell'accendere la TV su un canale con ve immagini pornografiche, quindi a cominciare a dire a G. di toccare le parti intime delle sorelline costringendolo a mettere le mani e la bocca sotto le magliettine e dentro alle mutandine, contestualmente abbassandosi le mutande e cominciando a masturbarsi, quindi a chiamare le figlie femmine ed obbligandole a mettere la bocca sul proprio bene fino ad eiaculare sopra di loro mentre i bambini piangevano;
nell'entrare di notte nella cameretta di N. e D. nel toccarle sulle parti intime sotto pigiamino sempre masturbandosi e costringendo le bambine a toccargli il pene e tenerlo in bocca fino all'eiaculazione, mentre le bambine urlavano e piangevano;
nell'infilare le dita nella vagina di D. ; nel dire a G. di fare sesso con N. nel farlo spogliare completamente e nel farlo sdraiare sopra la sorellina pure nuda - inducendolo a cercare di penetrarla con il pene;
nel costringere i 4 bambini a C.C. convivente del N. toccare il seno, la vagina e il sedere di dicendo loro che altrimenti non avrebbe "mai più parlato" con loro e rimanendo ad assistere alla scena eccitandosi;
mostrando una abitualità il proprio pene a G. e costringendo il bambino a toccarglielo anche sotto la doccia. In fino al Natale del 2007; del delitto (capo b) previsto dall'articolo(omissis) C.C.572 codice penale perché maltrattava la compagna picchiandola in più occasioni, lasciandole tumefazioni e segni anche sul volto, minacciandola, ingiuriandola nonché i suoi sei figli D. + ALTRI negando loro acqua e cibo al punto(omissis) da indurli a bere acqua dalle pozzanghere e mangiare lumache vive del cortile condominiale, picchiandoli frequentemente, sollevandoli per i capelli fino a O S C U RATA strappare loro intere ciocche, lasciandoli privi di scarpe e vestiti anche durante l'inverno, facendoli assistere quando malmenava la compagna, tenendo spesso comportamenti ingiuriosi e violenti verso tutti i membri del nucleo familiare, instaurando così un sistema di vita tormentato per le vittime ridotte in uno stato di assoggettamento fisico e psichico cagionando altresì seri problemi dello sviluppo cognitivo dei minori, soprattutto dei piccoli C. e F. In (omissis) dal 2003 al giugno 2007, data dell'arresto; del delitto (capo c) previsto dall'articolo 572 codice penale per aver maltrattato la compagna picchiandola in più occasioni, lasciandole tumefazioni e C.C. segni anche sul volto, minacciandola, ingiuriandola nonché i suoi figli C. e ― costringendoli ad assistere alle liti violente durante le quali N.F. picchiava la loro madre liti alle quali assistevano terrorizzati - facendoli - rimanere scalzi, sporchi e semi vestiti anche durante l'inverno, mantenendoli in una situazione di assoluta trascuratezza ed incuria, non provvedendo alle loro esigenze, picchiandoli frequentemente, tenendo spesso comportamenti ingiuriosi e violenti verso tutti i membri del nucleo familiare, instaurando così un sistema di vita tormentato per le vittime ridotte in uno stato di assoggettamento fisico e psichico. In dal settembre 2007, data della scarcerazione, al ven (omissis) febbraio 2008, data del secondo arresto.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente ha personalmente articolato i tre seguenti motivi di gravame, enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 500, comma 4, in relazione all'art. 111, comma 4, Cost. Assume il ricorrente che il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti si è fondato prevalentemente, se non in via esclusiva, sulle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalla C.C. dichiarazioni peraltro acquisite ex art 500, comma 4, cod. proc. pen. perché il comportamento processuale della teste, secondo i giudici di merito, avrebbe evidenziato un sostanziale intimorimento ad opera del ricorrente. Detto elemento risulterebbe essere convergente, secondo il giudizio espresso dalla Corte territoriale, con altri elementi probatori che suffragherebbero l'accusa: le dichiarazioni e gli atteggiamenti dei minori presso l'Istituto di ricovero nonché quelle rese in sede di incidente probatorio e la perizia della neuropsichiatra infantile dottoressa| S. L'effetto è stato quello di un totale estromissione delle prove a discarico, in spregio ai fondamentali canoni di valutazione probatoria. O S C U R A T A C.C.Le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da compagna dell'imputato in madre di alcuni minori che avrebbero subito le violenze, sono state, secondo l'assunto della Corte di appello, correttamente acquisite ai sensi dell'articolo 500, comma 4, codice di procedura penale poiché il comportamento processuale manifestato dalla teste in udienza dibattimentale avrebbe evidenziato un intimorimento sulla stessa ad opera del N. destituendo di ogni significato probatorio proprio quelle dichiarazioni rese dalla teste in dibattimento. In altre parole, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente valutato il complessivo materiale istruttorio e di conseguenza, fondando il proprio convincimento sulla base di prove non acquisite in dibattimento nel contraddittorio delle parti, ha violato il principio espresso dall'articolo 111, comma 4, della Costituzione. Infatti, se è vero che non è necessaria la prova rigorosa della condotta minacciosa, è pur vero che nel caso di specie non sono stati acquisiti sufficienti elementi caratterizzati dalla concretezza, cioè precisi nella loro consistenza materiale, univoci nel significato, tali da rendere indubbio che l'atteggiamento ven reticente o falso della teste fosse stato indotto da un'azione esterna alla libera scelta della dichiarante avente le caratteristiche definite nella disposizione ex articolo 500, comma 4, codice di procedura penale e articolo 111 della Costituzione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato di cui all'articolo 609 ter, comma 2, cod. pen. nonché del reato di cui all'articolo 572 cod. pen. Secondo il ricorrente il vizio motivazionale si coglie, in primo luogo, sulla base della mancata valutazione delle risultanze degli incidenti probatori laddove, pur emergendo un contesto familiare immorale e lacunoso di principi etici e sani, si poteva certamente escludere senza alcun dubbio l'agghiacciante e ripugnante ipotesi investigativa pronosticata dal tribunale di primo grado e fatta propria dalla Corte di appello e, in secondo luogo, sulla base della mancata valutazione della perizia redatta dalla dottoressa L. Difatti, pur essendo state le dichiarazioni dei minori assunte in contraddittorio, e quindi credibili proprio in quanto spontanee, coerenti disinteressate, esse non sarebbero state sufficientemente valutate dalla Corte di appello sul rilievo che le stesse erano state rese da soggetti preoccupati per le conseguenze che avrebbero potuto recare dichiarazioni diverse da quelle rilasciate. Eppure dalla rilettura degli atti si evinceva chiaramente come le stesse dichiarazioni non potevano essere state provocate da suggerimenti e consigli esternati da terzi, né tanto meno che le stesse fossero frutto di intimorimento o O S C U R A T A preoccupazione procurate da terzi. Del resto non avrebbe trovato alcun riscontro quanto statuito dalla Corte molisana circa la predominante preoccupazione dei testi per la carcerazione del padre e comunque per le conseguenze delle loro dichiarazioni sulla posizione dello stesso. Erroneamente quindi la Corte territoriale ha valutato ai fini della condanna quale elemento probatorio la perizia della dottoressa S. volta valutare se vi fossero degli indicatori di compatibilità degli abusi, mentre alcuna rilevanza è stata conferita alla perizia redatta dalla dottoressa L. la quale, invece di basarsi su indicatori di compatibilità, ha dato delle risposte certe sul fatto che i minori avessero ○ meno subito abusi sessuali, affermando che: "dalla refertazione esaminata di ricoveri delle minorenni non emerge nessun dato rilevante da far presumere un eventuale abuso di carattere sessuale. La valutazione clinica obiettiva delle tre bambine, N.I. N.N. N.D. allo stato attuale, è tale da escludere la presenza di segni fisici riconducibili ad esperienze di abuso sessuale". Secondo il ricorrente di conseguenza anche il reato di maltrattamenti doveva va essere escluso avendo la Corte di appello omesso di valutare in favore dell'imputato le prove acquisite in contraddittorio tra le parti nel corso del primo giudizio obliterando quanto riferito in dibattimento da G.C. senza che vi sia alcuna prova circa il condizionamento della teste. La Corte territoriale ha inoltre omesso di valutare quanto dichiarato da diversi testimoni, basandosi per il convincimento di colpevolezza solo su deduzioni soggettive o su interessate fonti de relato (dichiarazioni riferite dall'assistente sociale I. e dichiarazioni dei militi).
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto al diniego di concessione delle attenuanti generiche. Assume il ricorrente come il diniego fondi sulla base dei precedenti penali e della gravità dei fatti, laddove invece l'obbligo motivazionale doveva investire tutte le circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale, con particolare riferimento al comportamento successivo al reato, per meglio adeguare la pena al fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e presentato al di fuori dei casi consentiti.
2. I primi due motivi di gravame, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati. O S C U R A T A 2.1. Con essi il ricorrente svolge due collegate doglianze che attengono al merito delle accuse, sostenendo, da un lato, che la Corte di appello ha erroneamente convalidato l'opzione del tribunale che ha ritenuto acquisibili, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. le dichiarazioni predibattimentali resa da C.C. fondando quindi la colpevolezza del ricorrente sulla base di elementi acquisiti fuori dal contraddittorio, e dunque non utilizzabili ai fini della formazione del convincimento giudiziale, ed ha omesso, dall'altro, di motivare su punti decisivi per il giudizio perché non ha considerato che tutti i figli del ricorrente, nel corso dell'incidente probatorio, hanno escluso di essere stati costretti a subire atti sessuali e di essere stati sottoposti a maltrattamenti ed angherie da parte del genitore e neppure ha considerato che la dott.ssa Luizzi ha escluso che sulle vittime fossero riscontrabili segni di abuso sessuale.
2.2. Occorre in primo luogo premettere come la Corte territoriale abbia pienamente condiviso l'approdo cui è giunto il tribunale che, con una dettagliata e diffusa motivazione, era pervenuto ad affermare, sulla base della complessiva lettura del corredo processuale, la responsabilità penale dell'imputato. ve La giurisprudenza di questa Corte è compatta nel ritenere che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello, come nella specie, abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). La sentenza impugnata, condividendone le ragioni, ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di acquisire, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. le dichiarazioni predibattimentali della C. ed ha affermato che comunque sussistevano una pluralità di elementi probatori convergenti a suffragio dell'accusa desumibili dalle dichiarazioni rese dai minori agli operatori della comunità e dagli atteggiamenti che questi ultimi avevano potuto direttamente riscontrare presso l'Istituto ove i minori stessi erano stati ricoverati dopo il loro allontanamento dall'abitazione familiare disposto dal tribunale per i minorenni. In particolare, come risulta dalla sentenza di primo grado, gli educatori in servizio presso l'Istituto, i quali vivevano con i minori in comunità (nel periodo in cui il ricorrente era stato già arrestato), erano stati testimoni di alcuni episodi e di alcuni atteggiamenti peculiari dei bambini, ad evidente connotazione sessuale, quali baci in bocca, reciproci toccamenti nelle parti intime, "giochi" a sfondo sessuale (cosiddetto "gioco delle porche", "ciancanella") O S C U R A T A e piuttosto "anomali" per bambini di quella età; inoltre, a prescindere da tali episodi, direttamente constatati e visti dalle educatrici, queste ultime L. A. R. avevano raccontato in dibattimento le specifiche confidenze ricevute dai bambini (dettagliatamente riportate da pagina 5 a pagina 8 della sentenza di primo grado), emergendo che i figli del ricorrente, a più riprese, in più giorni ed in diverse occasioni (quindi, senza condizionamenti reciproci e senza coartazione di sorta) avevano riferito alle educatrici dei toccamenti da parte del padre nelle loro parti intime, del fatto che spesso a casa facevano con il padre o tra loro il "gioco delle porche" ed avevano raccontato episodi ben precisi, come quello della doccia di G. in cui il padre aveva toccato il figlio nelle parti intime e si era fatto a sua volta toccare. La perizia della dottoressa S. aveva poi evidenziato che i minori presentavano un disturbo del comportamento riferibile ad un "disturbo post traumatico da stress cronico", la cui espressività fenomenologica sul piano clinico appariva diversificata in relazione al singolo, sia per l'età che per la etiopatogenesi, coesistendo "in tutti i quadri clinici dei bambini elementi di abbandono, trascuratezza e maltrattamento e, nei minori G. ed D. va elementi compatibili con l'ipotesi di esposizione ad esperienze a I. carattere sessualizzato". I giudici del merito hanno poi escluso che fosse rilevante, come prova a discarico, il parere espresso dalla dottoressa L. in quanto quest'ultima aveva espletato solo accertamenti ginecologici, limitandosi esclusivamente ad escludere segni esterni di violenza che le imputazioni peraltro non ipotizzavano a carico dell'accusato. Quanto ai reati di maltrattamenti, la Corte territoriale ha evidenziato come gli esiti della istruttoria avessero inequivocabilmente confermato la tesi accusatoria corroborata dalle dichiarazioni dei vicini di casa, ai quali erano noti il clima di tensione all'interno delle mura domestiche ed anche della disattenzione verso le esigenze educative e di igiene della prole minorenne. Sul punto la sentenza di primo grado si è ampiamente diffusa nel riportare le dichiarazioni di numerosi testimoni, vicini di casa, nonché della ex moglie dell'imputato, di ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno univocamente deposto evidenziando come l'imputato si fosse reso responsabile sia nei confronti dei figli che della convivente di pesanti violenze così come descritte ai capi b) e c) delle imputazioni, aggiungendosi a ciò i referti dei sanitari relativi alle lesioni subite dai figli C. e F. nonché le fotografie dei minori rappresentative dei segni di tali lesioni, che erano state peraltro anche monitorate dalle forze dell'ordine, le quali avevano potuto anche constatare le condizioni in cui versavano i bambini in una delle occasioni in cui la convivente dell'imputato si era recata a rendere sommarie informazioni testimoniali. O S C U R A T A Riassumendo l'ampio materiale probatorio (elencato da pagina 2 a pagina 5 della sentenza di primo grado), i numerosi testi escussi hanno ricordato di aver sentito sovente urlare a casa del N., di aver notato la C. con segni di violenza, d'aver visto l'imputato spesso ubriaco tirare e sollevare G. per i capelli, di aver constatato che i bambini erano sistematicamente oggetto di violenze fisiche ed anche lasciati in cortile, da soli, per moltissime ore, abbandonati a se stessi, senza essere minimamente controllati e da ciò il convincimento che l'imputato sottopose, per un notevole lasso di tempo, la propria convivente ed i bambini ad una serie di sofferenze fisiche e morali con atti vessatori abituali e volontari.
2.3. Quanto infine alla acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese il tribunale ha affermato come vi fosse ragionevoleC.C da . -motivo per ritenere che avuto riguardo alle modalità della deposizione, alla palese irragionevolezza ed incoerenza delle spiegazioni fornite a seguito delle contestazioni, ai continui silenzi e alle risposte dubitative - la testimone, che nel frattempo era tornata a convivere con l'imputato, fosse stata esposta a violenza van o minaccia per non deporre o comunque per deporre il falso. Peraltro, il tribunale è pervenuto a tale convincimento anche alla luce del complesso delle restanti acquisizioni probatorie posto che la teste ha mostrato, nel corso della deposizione dibattimentale, di trovarsi in uno stato di coartazione psichica, tanto da aver pianto per tutta la durata dell'esame e da non ricordare, minimamente, nessuno degli episodi raccontati minuziosamente agli inquirenti durante le indagini, non sapendo neppure spiegare le ragioni per le quali, in precedenza, avrebbe accusato il convivente, dal quale nel frattempo era ritornata a convivere, anche dipendendo economicamente dallo stesso, circostanza che induceva altrettanto ragionevolmente a ritenere che la medesima versasse in una situazione di debolezza psicologica anche in considerazione del fatto che, come emerso dalla istruttoria dibattimentale, aveva sopportato per anni violenze, soprusi e minacce da parte del convivente senza mai sporgere denuncia.
3. Ciò posto, passando all'esame del primo rilievo formulato dal ricorrente che si duole del fatto che siano state acquisite le dichiarazioni predibattimentali della testimone, in violazione del principio della regolare formazione della prova nel contraddittorio delle parti, va ricordato che inizialmente il codice di procedura penale escludeva, con talune limitate eccezioni, che le dichiarazioni predibattimentali potessero essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e perciò utilizzate ai fini della decisione. Nel caso in cui il teste, nel corso dell'esame dibattimentale, avesse reso dichiarazioni difformi da quelle assunte nel corso delle indagini preliminari, O S C U R A T A queste ultime, secondo il testo originario dell'art. 500, comma 3, cod. proc. pen. potevano essere utilizzate per la contestazione ma, se anche lette dalla parte, non potevano mai costituire prova dei fatti in essa affermati, potendo essere esclusivamente valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata. Questa disposizione (comma 3 dell'art. 500 cod. proc. pen.) fu incisa da una dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte. cost. sent. n. 255 del 1992), unitamente al successivo comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen., quest'ultimo nella parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se erano state utilizzate per le contestazioni previste dall'art. 500, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La legge 7 agosto 1992 n. 356, di conversione in legge del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, ripristinò la disposizione contenuta nell'art. 500, comma 3, cod. proc. pen., ribadendo, quanto alle precedenti dichiarazioni utilizzate per la contestazione, il principio della tendenziale utilizzabilità per stabilire la credibilità del teste, precisando tuttavia, al successivo comma 4 dell'art. 500 cod. proc. ven pen., che quando, a seguito della contestazione, sussisteva difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione potevano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e potevano essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, (giammai da sole ma) qualora sussistessero altri elementi di prova che ne confermavano l'attendibilità. Siffatto quadro normativo è stato completamente rivisto a seguito dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63 (recante "modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione"), il cui art. 16 ha riformulato l'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. ribadendo ancora una volta il principio originario secondo il quale le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni dell'esame testimoniale possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste e sostituendo l'eccezione della utilizzabilità ai fini di prova agganciata ad elementi esterni che ne confermavano l'attendibilità con quella dell'esistenza di situazioni di inquinamento probatorio che inducevano a dubitare della genuinità della deposizione testimoniale dibattimentale rispetto alle dichiarazioni precedentemente rese ed utilizzate per le contestazioni. Infatti l'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che "quando, anche per circostanze emerse dal dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente O S C U R A T A rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate". Questa Corte ha affermato che il presupposto della disposizione è quindi che risulti un fatto (che consiste innanzi tutto - com'è evidente - nella violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità) idoneo ad alterare la genuinità della dichiarazione del teste ma che in realtà tenendo conto, in un'ottica di interpretazione costituzionalmente orientata, di quanto affermato proprio da Corte cost. n. 255 del 1992 cit. secondo cui "accanto al principio dell'oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale" - può essere ravvisato altresì in qualsiasi altro "elemento concreto", identificabile secondo parametri di ragionevolezza e persuasività, stante il carattere aperto della catalogazione contenuta nella stessa disposizione (Sez. 3, n. 38109 del 03/10/2006, Guazzoni, in motivazione). Questa affermazione può essere senza dubbio condivisa nel senso che, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, in tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere van che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna ( Sez. 6, n. 25254 del 24/01/2012, Alcaro ed altri, Rv. 252896). In altri termini, il presupposto applicativo del comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen. è costituito da un attentato al regolare processo di formazione della prova orale in dibattimento per cui la regola di esclusione probatoria del "precedente difforme" subisce una eccezione nel caso di inquinamento probatorio. Il legislatore postula che un tale attentato si configura quando è possibile ritenere che il teste sulla base di "elementi concreti" sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso e siffatto catalogo è tassativo (non aperto) ma si tratta pur sempre di eventi di pericolo perché non è necessario che si provi, attraverso il procedimento incidentale ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., che uno degli eventi compresi nella lista di quelli considerati pregiudizievoli alla regolare formazione della prova si sia in concreto prodotto. O S C U RATA Tali eventi sono ritenuti configurabili anche alla sola presenza di "elementi concreti" che autorizzano a ritenere prodotto l'inquinamento probatorio che altera il processo di regolare formazione della prova. La norma è infatti comprensibilmente diretta a tutelare la genuina acquisizione della prova contro alterazioni possibili soprattutto nei processi di criminalità organizzata ed in quelli nei quali l'accertamento fonda principalmente o esclusivamente sulla prova orale (come nei processi di violenza sessuale) in cui maggiori sono i rischi di pressioni indebite a cui possono essere esposti i testimoni, e ciò per garantire il perseguimento dello scopo ultimo del processo, rappresentato, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 254 e n. 255 del 1992), dall'accertamento della verità reale. Per questa ragione, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che il grado di prova richiesto a dimostrazione di tale situazione va individuato tra due estremi: da un lato, non può pretendersi che lo standard sia quello rappresentato dalla formazione della prova in dibattimento, necessaria per la pronuncia di una sentenza di condanna;
dall'altro, gli "elementi concreti" non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque ven dato reale, dovendo essere seguiti, come linea guida, parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito qualunque elemento può risultare sintomatico della violenza o della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività (Sez. 6, n. 26904 del 23/03/2005, Iannizzi, Rv. 231860). Perciò la clausola generale degli "elementi concreti", dai quali desumere gli eventi pregiudizievoli alla corretta formazione della prova orale dibattimentale, consente di ritenere che, ai fini dell'accertamento dell'inquinamento probatorio - che legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste - detti elementi siano tratti dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione (Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011, dep. 27/04/2012, Piscopo e altro, Rv. 252468), sicché anche le modalità della deposizione e il contegno tenuto dal teste in dibattimento rientrano fra gli elementi valutabili ai fini dell'accertamento "dell'inquinamento probatorio", quale presupposto dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011, dep. 11/05/2012, Accetta ed altri, Rv. 252530). Allo stesso modo, nei procedimenti relativi ai reati di violenza sessuale, anche il riavvicinamento O la riappacificazione della persona offesa e dell'imputato possono costituire un "elemento concreto" idoneo ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. ad incidere sulla genuinità della deposizione O S C U R AT A testimoniale della persona offesa nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo la stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese (Sez. 3, n. 38109 del 03/10/2006, Guazzoni, Rv. 235756).
4. Alla stregua delle precedenti considerazioni si possono dunque meglio apprezzare le valutazioni assunte dai Giudici del merito che hanno proceduto all'acquisizione (il tribunale) ed hanno ritenuto correttamente acquisibili (la Corte di appello) al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni rese da C.C. nel corso delle indagini preliminari. La teste aveva spontaneamente reso agli inquirenti dichiarazioni precise e dettagliate circa le costanti ed abituali condotte vessatorie subite dalla stessa e dai figli minori nonché circa le pratiche sessuali alle quali questi ultimi erano stati avviati dal padre. Tali dichiarazioni, lungi dal costituire l'unico elemento di prova a carico dell'imputato, erano affiancate da altri e numerosi elementi (dichiarazioni dei vicini di casa, dichiarazioni de relato ma plurime e concordanti degli operatori della Comunità e perizia Strever) anche autosufficienti per la dichiarazione di ven responsabilità. Nel corso dell'esame orale dibattimentale la teste ha ritrattato e, a seguito delle contestazioni, non ha saputo fornire alcuna concreta e plausibile spiegazione delle diverse dichiarazioni rese, né ha indicato alcuna ragione per la quale avrebbe in precedenza accusato falsamente il ricorrente, con il quale aveva peraltro ripreso la convivenza e la dipendenza economica. La deposizione dibattimentale, secondo l'accertamento dei giudici del merito (v.
2.3. del considerato in diritto), è stata contrassegnata da forti accenti di emotività (la teste ha pianto per tutto l'esame) e da incomprensibili ed inspiegabili amnesie (non ha ricordato neppure uno degli episodi specifici in precedenza raccontati). Da un lato, quindi, la ripresa della convivenza e la riappacificazione della persona offesa e dell'imputato sono stati ritenuti un "elemento concreto" idoneo ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa ed analogo esito è stato tratto dall'atteggiamento assunto dalla teste nel corso della deposizione dibattimentale;
dall'altro, il ricorrente non si è affatto criticamente confrontato con tali passaggi argomentativi già chiariti con la sentenza di primo grado e si è sostanzialmente limitato a segnalare come non potessero essere utilizzate le dichiarazione predibattimentali della teste, senza considerare che la regola di esclusione probatoria era stata nel caso di specie motivatamente derogata sulla base della disposizione di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. O S C U R A T A 5. Da quanto in precedenza esposto (v.
2.2. del considerato in diritto) risulta anche chiaro come la censura circa il vizio di motivazione sia all'evidenza infondata sia perché i Giudici del merito hanno basato il loro logico convincimento su una pluralità di deposizioni testimoniali, tutte convergenti con la tesi accusatoria e pienamente utilizzabili per l'affermazione di responsabilità, e sia perché il recupero dibattimentale delle dichiarazioni rese dalla C. nella fase predibattimentale rende ulteriormente inattaccabile la motivazione circa l'affermazione di responsabilità. Del resto le censure del ricorrente sono state principalmente rivolte (oltre alla già scrutinata questione dell'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della C. nei confronti dell'omessa valutazione delle dichiarazioni dei figli minori nel corso dell'incidente probatorio (non avendo i dichiaranti riferito, in contrasto con tutte le altre acquisizioni processuali, di aver subito violenze dal padre) e nei confronti dell'omessa valutazione degli esiti peritali della dott. L. che aveva escluso la presenza di segni di violenza sessuale sui minori. Tuttavia, quanto alla prima censura, la stessa è stata superata dal fatto che ven - sulla base di adeguata e logica motivazione insuscettibile pertanto di sindacato in sede di legittimità - è stata attribuita attendibilità alla testimonianza indiretta delle educatrici della Comunità dove i minori erano stati ricoverati (v.
2.2. del considerato in diritto) e, nel fare ciò, i Giudici del merito si sono attenuti ai principi costantemente affermati da questa Corte in tema di testimonianza indiretta perché, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste "de relato" e quelle rese dal teste di riferimento, il giudice ben può ritenere attendibili le prime anziché le seconde, in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (Sez. 3, n. 2010 del 30/11/2007, dep. 15/01/2008, Vitiello, Rv. 238626). Quanto invece agli esiti della perizia L. i Giudici del merito hanno adeguatamente spiegato come gli atti sessuali accertati prescindessero dal riscontro o dalla persistenza di segni fisici sui bambini. Al cospetto dunque di una doppia conforme valutazione sostenuta da adeguata motivazione, priva di vizi logici e perciò sottratta al sindacato della Corte di cassazione, le censure del ricorrente si concentrano e si diffondono sugli aspetti fattuali della vicenda ed esse tendono prevalentemente a supportare un'interpretazione alternativa dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Va ricordato che il vizio di motivazione in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione O S C U R A T A degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Consegue da ciò la manifesta infondatezza dell'assunto circa la violazione di legge e la carenza motivazionale della sentenza impugnata in punto di valutazione delle prove e delle regole di giudizio adottate per pervenire all'affermazione di responsabilità del ricorrente.
6. Anche il terzo motivo è inammissibile, dovendosi considerare come la Corte territoriale abbia già accolto, riducendo la pena e facendo corretto uso dei poteri discrezionali concessi al Giudice del merito dall'art. 133 cod. pen., l'analoga doglianza che era stata proposta con i motivi di appello ed il ricorrente, con il presente gravame, si è limitato sostanzialmente a duplicare la doglianza stessa senza specificamente indicare le ragioni poste a fondamento del vizio denunciato, con la conseguenza che il motivo di gravame deve ritenersi aspecifico e dunque inammissibile. Quanto infine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte distrettuale, con logica ed adeguata motivazione, ha evidenziato come l'imputato h t fosse immeritevole dell'attribuzione del beneficio sulla base dei precedenti penali e V e l'assenza di effettivi aspetti valorizzabili per pervenire ad una attenuazione della pena ai sensi dell'articolo 62 bis codice penale, dovendosi ricordare come analogo convincimento sia stato espresso dal tribunale quando ha affermato che le attenuanti generiche non potevano essere concesse in considerazione della oggettiva gravità dei fatti, dell'età delle persone offese (tutti minori di anni 10), della reiterazione della condotta e dei precedenti penali dell'imputato. Sul punto va ricordato come questa Corte abbia affermato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di rimborsare quelle sostenute nel grado dalla parte civile. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di O S C U R A T A inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate in euro 3.600,00 oltre spese generali ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 04/03/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Alfredo Teresi Vito Di Nicola h' To dilicire DEPOSITATA #I CANCELLERIA IL 30 GIU 2015 SANCELLERE NA IA