Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2003, n. 24539
CASS
Sentenza 9 dicembre 2003

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In tema di intercettazioni ambientali, la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una delle modalità attuative di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa senza la necessità di una specifica autorizzazione, in quanto implicita nel provvedimento che ha disposto l'intercettazione.

Commentari2

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    Leonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2020

  • 2Il virus trojan: uno strumento nelle mani incontrollabili della polizia giudiziaria
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 30 novembre 2020

    Per scaricare il pdf della sentenza clicca su Cass. Sez. IV, n. 32428 del 24.9.2020 1. La sentenza in commento si contraddistingue per la scarsa sensibilità sul rispetto della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni, messe ormai in ulteriore pericolo dal ricorso incontrollabile al virus trojan. La pronuncia, purtroppo, si allinea a quell'indirizzo giurisprudenziale che considera il captatore informatico una semplice diversa modalità di intercettazione, dimenticando la pervasività del malware, nonostante la stessa sentenza riporti le parole delle Sezioni unite Scurato sulla forza intrusiva del nuovo congegno[1]. Infatti, diversi sono i profili dell'impiego del captatore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2003, n. 24539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24539
Data del deposito : 9 dicembre 2003

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