Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di intercettazioni ambientali, la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una delle modalità attuative di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa senza la necessità di una specifica autorizzazione, in quanto implicita nel provvedimento che ha disposto l'intercettazione.
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Per scaricare il pdf della sentenza clicca su Cass. Sez. IV, n. 32428 del 24.9.2020 1. La sentenza in commento si contraddistingue per la scarsa sensibilità sul rispetto della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni, messe ormai in ulteriore pericolo dal ricorso incontrollabile al virus trojan. La pronuncia, purtroppo, si allinea a quell'indirizzo giurisprudenziale che considera il captatore informatico una semplice diversa modalità di intercettazione, dimenticando la pervasività del malware, nonostante la stessa sentenza riporti le parole delle Sezioni unite Scurato sulla forza intrusiva del nuovo congegno[1]. Infatti, diversi sono i profili dell'impiego del captatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2003, n. 24539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24539 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 09/12/2003
1. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1221
3. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 15657/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2002 dalla Corte di assise di appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo Santi il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Sentiti i difensori delle parti civili costituite, Avv.ti Giovanni Manfredini e Paolo Mele, entrambi del foro di Vicenza;
Udito il difensore del ricorrente, Avv.to Dario Bolognesi del foro di Ferrara;
Considerato in:
FATTO
Con sentenza del 23 ottobre 2000, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, all'esito dell'intrapreso rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di IO TO in ordine all'omicidio di IS AZ ed al tentato omicidio di MA TT (Assistenti della Polizia di Stato intervenuti nel corso di una rapina perpetrata in OL di Creazzo, il 20 aprile 1993, nella sede della Banca Popolare Vicentina), nonché in ordine a numerosissime altre rapine ed ai connessi delitti concernenti le armi utilizzate, unificando tutti i reati con il vincolo della continuazione e condannandolo alla pena di trenta anni di reclusione oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Il Giudice per le indagini preliminari è pervenuto al giudizio di condanna valorizzando la chiamata in correità di QU ST, i riscontri sullo svolgimento dell'azione, le chiamate in reità dei collaboranti SS TO (fratello dell'imputato), RE ZA, US ST, FA DO, LI ER, OL CC e IU IE, l'esito di una consulenza geologica dalla quale era emersa la presenza di marcate analogie tra il terriccio rinvenuto sull'autocarro usato nella rapina di OL di Creazzo e i campioni prelevati nel fondo agricolo del TO, i sequestri di denaro contante e gli accertamenti bancari e patrimoniali, nonché l'esito di intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Sul gravame proposto dall'interessato, la Corte di assise di appello di Venezia, con sentenza del 21 ottobre 2002, ha integralmente confermato la pronuncia impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha osservato: a) quanto alla chiamata in correità di QU ST:
che costituivano pure illazioni sia l'ipotesi che il ST, avendo avuto due giorni di tempo per riflettere e preparare i congiunti prima di decidersi a collaborare, abbia avuto modo di parlare con qualcuno del suo entourage criminale per concordare chi salvare e chi gettare in pasto agli inquirenti, sia la inquietante ipotesi di un patto scellerato con gli inquirenti che non avrebbero proceduto nei suoi riguardi per le rapine di ST e l'omicidio CC;
che non era assolutamente provata la sussistenza di motivi di acrimonia o rancore verso il TO, sicché il ST doveva essere ritenuto un soggetto credibile;
che l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni era fuori discussione in quanto i suoi racconti erano risultati sempre coerenti, precisi e confermati dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dai costituti testimoniali e dagli accertamenti peritali, ne' le riscontrate imprecisioni, in realtà rarissime, erano di portata tale da inficiare detta attendibilità, in ragione anche del consistente lasso di tempo tra l'epoca dei fatti e quella della propalazione;
che costituivano riscontri individualizzanti le intercettazioni telefoniche ed ambientali (pienamente utilizzabili, essendo i relativi decreti autorizzativi e di proroga congruamente motivati sotto ogni profilo ed aderenti al dettato legislativo) dalle quali era emerso sia l'atteggiamento del TO, preoccupato per le propalazione dei pentiti, tanto da convenire con la moglie di non doversi fidare di nessuno, ed addirittura sospettando che la sorella fosse stata appositamente mandata dagli inquirenti per sondare il terreno, sia il fatto che l'argomento ricorrente era proprio quello di giungere ad individuare il nuovo pentito, restringendo, tuttavia, la disamina solo a coloro che erano già noti collaboratori di giustizia, ed a quelli che all'epoca erano detenuti e questa supposizione, d'altra parte, non era del tutto campata in aria, tanto che due persone, sicuramente più ingenue e sprovvedute di IO TO, vale a dire la moglie e la sorella, lo avevano candidamente ammesso, accusando il loro congiunto di aver egli stesso riferito i fatti ai suoi cognati (ST e IE);
che, per altro verso, il TO, a fronte delle preoccupazioni della sorella, aveva ostentato sicurezza, esprimendosi con giudizi poco lusinghieri nei confronti dell'avvocato Balduin, latore della notizia, sostenendo con baldanza e spavalderia, che non vi era assolutamente nessun pericolo, dimostrando di ben conoscere la normativa in tema di chiamata in correità, addirittura fornendo prova di saper distinguere tra la chiamata in correità e quella in reità, ed osservando come la chiamata del IE per essere credibile avrebbe dovuto comportare l'autoincolpazione del reato, dimostrando, così, una lucidità di ragionamento e di comprensione della vicenda processuale che lo andava coinvolgendo;
che in altra conversazione il TO ed il complice RO avevano commentato le propalazioni del IE, cioè del capo della Mala del TA, e temendo di subirne gli effetti, non avevano escluso la possibilità di "andare via" (nel senso cioè di darsi alla fuga), esprimendo perplessità sul fatto che dopo otto mesi, un anno, "vieni fuori con questa storia che è una delle storie più importanti";
che, se il TO non fosse stato minimamente turbato dalle notizie che la sorella gli portava, si sarebbe limitato a commentarle ed a valutarle lucidamente come aveva fatto osservando che le chiamate in reità dei suoi cognati avevano ben poca pregnanza se non c'era qualcuno che le confermava, mentre invece, in più di un'occasione, era stato preso da accessi di furibonda ira e di propositi vendicativi nei confronti del ST, di LI IE e financo della figlia di quest'ultimo, NA;
che costituivano altresì riscontri individualizzanti le chiamate in reità di US ST e IU IE, i quali avevano riferito che, la sera stessa del fatto, avevano appreso dal TO che era stato costretto a sparare, altrimenti i poliziotti avrebbero sparato a lui;
che anche RE ZA, riferendo fatti appresi de relato dal IE, ma più probabilmente dal ST, aveva illustrato che un signore anziano, poi identificato nel CC, era stato ucciso da IO TO perché questi temeva che potesse parlare dei fatti di OL di Creazzo cui il CC aveva partecipato, facendo sopralluoghi e dando i segnali necessari;
che le dichiarazioni del ST e dello ZA, costituivano un valido riscontro di natura individualizzante alle dichiarazioni del ST, non solo sui più gravi reati consumati in OL di Creazzo, ma anche su alcune delle rapine contestate avendo il ST riferito che della batteria del TO faceva parte il fratello SS, FA RO, il ST ed il CC ed occasionalmente si era aggiunto lui, come in occasione della rapina commessa in Strà (individuata in quella del 13 novembre 1992 ai danni della Ca.Ri.Ve. di Strà), di un tentativo di rapina commesso in Mira o in Mirano ed altra presso una banca di Tezze sul TA (individuata in quella commessa in data 4 maggio 1992), ricordando poi la rapina ai danni di una persona ritenuta un orafo, poi rivelatosi un rappresentante di medicinali in Caselle di AN (fatti contestati ai capi 45 a-c) che aveva portato a termine assieme a IO TO, AN EN, IU IE e RE ZA;
che, infatti, IU IE, anch'egli collaboratore di giustizia, aveva confessato la commissione della rapina ai danni del rappresentante di medicinali, nonché di aver appreso de relato dal ST e da suo cugino LI IE, che a commettere la rapina in OL di Creazzo, in occasione della quale era stato ucciso un rappresentante delle forze dell'ordine o una guardia giurata, erano stati i fratelli TO;
che, riguardo alle armi, il ST aveva ricordato di aver procurato ad IO TO due fucili kalashnikov, di cui uno a colpo singolo nel 1991-1992, che seppe essere stato utilizzato per l'omicidio in OL di Creazzo, ed il successivo a raffica e la credibilità di quest'ultimo non poteva ritenersi scalfita dalle riscontrate imprecisioni, avendo, assieme a LI IE, consentito con le sue dichiarazioni, sottoposte al vaglio dell'AG., di far piena luce sull'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata la "Mala del TA", per la quale vi era sentenza passata in giudicato;
che ancor più significativa era la chiamata in correità del fratello, SS TO, il quale, pur non ammettendo la partecipazione diretta ai fatti di OL di Creazzo ed alle altre rapine contestategli, aveva, tuttavia, ampiamente confessato di aver commesso i furti di tutti i veicoli che erano stati utilizzati per il compimento delle azioni delittuose commesse da suo fratello e dalla sua banda ed aveva anche indicato il tipo di armi in dotazione della batteria del fratello, il luogo ove le stesse erano tenute in deposito tra un'azione e l'altra, dando quindi prova di essere pienamente al corrente dei fatti criminosi;
che, a tutto ciò era da aggiungere l'esito delle perquisizioni domiciliari con ritrovamento di cospicue somme di denaro e gli accertamenti presso le Conservatorie immobiliari, sintomatici delle notevoli disponibilità finanziarie del TO;
che, quanto alle singole rapine in contestazione, doveva ritenersi la responsabilità del TO, presentando le azioni delittuose modalità operative similari, tra cui, in particolare, l'uso di furgoni con pali, travi o sistemi per infrangere vetrate, l'utilizzo di armi del tipo mitraglietta o kalashnikov, anche per intimorire gli ostaggi, l'utilizzo di travisamento o di travestimenti con maschere o indossando abiti femminili, l'uso di violenza verso le persone presenti, l'essere scelti gli obiettivi tra le banche o gli uffici postali, l'essere le azioni commesse a cadenza ravvicinata nel tempo, nell'arco di circa tre anni;
che i disturbi della personalità del TO riscontrati dai consulenti ed evidenziati dalla difesa non erano tali da concretarsi in un vizio di mente, sia pure parziale, occorrendo che la diminuzione delle facoltà intellettive e volitive, fossero dipesi da un'alterazione patologica clinicamente accertabile;
che, infine, le gravi e precarie condizioni di vita, le quali avevano caratterizzato l'infanzia del TO non potevano legittimare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in quanto ad esse si contrapponevano gravissimi precedenti penali, tra i quali anche un omicidio, oltre ad una serie ininterrotta di episodi criminosi caratterizzati dall'uso di armi e della violenza verso terzi. Avverso tale decisione, il TO, a mezzo del suo difensore, ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
Osserva in:
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione il ricorrente denuncia:
1. l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 267, 271 cod. proc. pen. e 13 legge 12 luglio 1991, n. 203;
2. l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali anche perché eseguite in violazione degli artt. 14, 15 Cost. e 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
3. l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche perché eseguite in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.;
4. l'inosservanza od erronea applicazione degli artt. 88 od 89 cod. pen., oltre che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto;
5. la violazione dell'art. 192, comma 3, e dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., oltre che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermata responsabilità penale in ordine ai reati di cui ai capi da uno a dieci dell'imputazione;
6. la violazione dell'art. 192, comma 3, e dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., oltre che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermata responsabilità penale in ordine ai reati di cui ai capi da 1C a 64C dell'imputazione;
7. l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in punto di commisurazione della pena base e degli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen., nonché di applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.
Tutte le predette censure sono infondate.
Ed invero, quanto alle intercettazioni (telefoniche ed ambientali), va innanzi tutto precisato che quelle eseguite a carico di IO TO e FA RO sono state legittimamente autorizzate, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), sulla base, non di una fonte confidenziale (come tale destinata a rimanere segreta), ma delle dichiarazioni di un collaborante (solo temporaneamente segregate e comunque verbalizzate) e quindi sulla base di un indizio certo e sufficientemente serio. Le motivazioni dei provvedimenti fanno, inoltre, riferimento non solo ai fatti di OL di Creazzo, ma anche alla criminalità organizzata ed, in particolare, a quella del TA (la cosiddetta "mala del TA" era notoriamente ritenuta un'associazione per delinquere di tipo mafioso). In ogni caso, va chiarito che, secondo il costante indirizzo di questa suprema Corte, la nozione di criminalità organizzata cui si riferisce la norma in parola deve essere intesa con riguardo alle finalità di quest'ultima, che tende a far rientrare nel suo ambito applicativo le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione di reati, abbiano costituito un apparato organizzativo (vedi, ex pluribus, Sez. 1^, Sent. n. 3972 del 13 luglio 1998, Rv. n. 211167). Nè può avere rilevanza il fatto che nessun reato associativo è stato mai contestato al TO perché la legittimità di una intercettazione (anche se ambientale ed eseguita nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen.) va ricondotta al momento procedimentale in cui la captazione viene richiesta ed autorizzata, con impossibilità di una verifica in base al panorama retrospettivamente derivante dal prosieguo delle indagini. Conseguentemente qualora un siffatto mezzo di ricerca della prova sia stato disposto adottando la disciplina del citato l'art. 13, comma 1, D.L. n. 152 del 1991 (quindi a prescindere dalla sussistenza di fondato motivo per ritenere che nei luoghi si svolgesse l'attività criminosa), con riguardo ad originaria prospettazione di reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini consenta di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area (vedi Sez. 6, Sent. n. 7 del 4 marzo 1997, Rv. 207364). Non sussistono, peraltro, nei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari, le denunciate carenze motivazionali, essendo comunque legittima la motivazione per relationem sia perché si è fatto riferimento ad atti del procedimento (conosciuti o comunque conoscibili) contenenti congrua motivazione rispetto all'esigenza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi, sia perché tali atti non sono stati mai recepiti del tutto acriticamente. V'è motivazione, inoltre, anche in ordine al requisito dell'urgenza, avendo il Pubblico ministero attestato l'indisponibilità degli impianti esistenti presso gli uffici della Procura e prospettato la pianificazione di ulteriori e diverse azioni delittuose. Va precisato, infine, che, a livello costituzionale, "il domicilio viene in rilievo, nel panorama dei diritti fondamentali di libertà, come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona" (Corte Cost, Sent. 11 aprile 2002, n. 135). È perciò evidente che la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una delle possibili modalità attuative dell'intercettazione ambientale, deve ritenersi, qualora sia funzionale a tale mezzo di ricerca della prova, ammessa dalla legge anche senza una specifica autorizzazione (implicita nel provvedimento che ha disposto l'intercettazione) e senza che possa ritenersi violato l'art. 14 Cost., il quale contiene un precetto che deve essere coordinato, al pari di quello di cui all'art. 15 Cost., con l'interesse pubblico tutelato dall'art. 112 Cost.. Va anche precisato che lo stabilire se l'imputato, riconosciuto affetto da una qualche patologia mentale, fosse, al momento dei fatti addebitati, totalmente privo della capacità di intendere e di volere, ovvero tale capacità fosse stata grandemente ridotta, costituisce valutazione di fatto, che compete esclusivamente al giudice di merito il quale, nel caso in esame, ha largamente spiegato, senza incorrere in vizi palesi di motivazione, le ragioni per le quali non ha ritenuto di ammettere una specifica perizia tecnica.
Va chiarito, altresì, che, qualora venga in rilievo una chiamata in reità o in correità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., deve essere innanzi tutto verificata la sua intrinseca attendibilità (sotto il profilo della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della coerenza logica) e questa deve essere inoltre assistita da riscontri obiettivi ed estrinseci, di qualsiasi natura, la cui specie non può essere predeterminata, ma deve essere comunque compatibile con le dichiarazioni accusatorie del coindagato o indagato di reato connesso e tale da consentire un collegamento, sul piano logico e storico, con i fatti per cui si procede e con la persona dell'accusato. Con l'ulteriore specificazione che può costituire riscontro obiettivo ed estrinseco anche altra o altre chiamate in correità convergenti, rese tutte in piena autonomia, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.
Peraltro, l'esigenza che le plurime dichiarazioni accusatorie, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo di sospetto), dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente le eventuali discrasie, onde verificare se le stesse siano o meno da considerare rivelatrici di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza. Orbene, nel caso in esame, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da QU ST, oltre che degli altri collaboranti, è stata attentamente vagliata in sede di merito e sono stati individuati i riscontri, obiettivi ed estrinseci, collegati ai fatti narrati ed alla persona del TO. D'altra parte, non si deve dimenticare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato, per espressa volontà del legislatore, al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che sia possibile verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, e che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta, cioè tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando del tutto ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare semplicemente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano logicamente spiegate le ragioni del convincimento (vedi SS.UU., sent. n. 12 del 16 dicembre 1999). Non possono, quindi, essere presi in considerazione i rilievi mossi dal ricorrente, attinenti più che altro all'adeguatezza delle argomentazioni e non a macroscopiche illogicità.
Infine, va chiarito che la determinazione della pena, così come il giudizio sulla sussistenza, o meno, di circostanze attenuanti generiche, rientrano nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. ed abbia considerato l'opportunità di escludere le dette circostanze ritenendo l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Ne consegue che, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi apprezzati come assorbenti o prevalenti, sicché le eventuali argomentazioni o le risultanze non espressamente esaminate, ancorché poste in rilievo dalla difesa, nell'implicito raffronto con gli elementi ritenuti fondamentali, devono considerarsi semplicemente disattese e non pretermesse. Non è quindi sindacabile il giudizio della Corte territoriale che ha ritenuto il TO non meritevole delle circostanze attenuanti generiche per la particolare gravita dei fatti contestati, per le modalità esecutive e per i numerosi precedenti penali, tra i quali un altro omicidio ed una serie ininterrotta di episodi criminosi caratterizzati dall'uso di armi e della violenza alle persone.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, liquidate, come in dispositivo, sulla base delle tariffe professionali in vigore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili che si liquidano, in favore delle parti assistite dall'avv.to Mele, in complessivi Euro 2.250,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, e, in favore delle parti assistite dall'avv. Manfredini, in complessivi Euro 3.250,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004