Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
ее 6417 N S T E E E D R A E S G I T R A Z I N O E S N TIV AVL 'N 9861/b/92 REPUBBLICA ITALIANA P OINTE D TO H S IV IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ༥ ་ ་ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ༦ Oggetto Tributi invim SEZIONE TRIBUTARIA successione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8943/99046 2 1/03 Dott. Francesco CRI. TARELLA ORESTANO Dott. Massimo ODDO Consiglier ron. 10437 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud.20/09/02 - Rel. Consigliere Sex 3 - Consigliere Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 64170 sul ricorso proposto da: PA AO, PA PA, TE UL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO N.30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI GIANMARIA, difesi dall'avvocato TURCO CECILIA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2002 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 3257 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 75/98 della Commissione regionale di FIRENZE, depositata il tributaria 10/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. PA LA, PA OL e TE GI, ricorrono contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, che resiste con controricor- SO, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
1.2. In fatto, gli odierni ricorrenti hanno impu- gnato un avviso di accertamento di valore di un immobi- le, caduto in successione a seguito del decesso di Pao- lini RT. L'Ufficio impositore ha determinato in lire 940 milioni il valore finale del fabbricato, "non ancora censito", a fronte del valore dichiarato di lire 480 milioni. La Commissione Tributaria Provinciale adi- ta ha ridotto il valore dell'immobile oggetto della 2 contestazione portandolo a lire 530 milioni. Tale deci- sione è stata confermata nel giudizio di appello pro- mosso dai contribuenti.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso sono stati prospettati due motivi di doglianza: a) con il primo motivo viene eccepita la violazione dell'art. 52 DPR 131/86, in quanto, per due esercizi commerciali, facenti parte de l fabbricato caduto in successione ci sarebbe stata, poi, l'attribuzione di una rendita catastale in relazione alla quale il valore dichiarato dai ricorrenti sarebbe stato certamente su- periore. Di qui anche la carenza di legittimazione dell'ufficio, privo di interesse a resistere;
b) violazione е falsa applicazione dell'art. 12, legge n. 154/1988, in quanto l'UTE avrebbe dovuto comu- nicare all'Ufficio l'avvenuta attribuzione della rendi- ta catastale e l'ufficio avrebbe dovuto rinunciare a resistere in giudizio.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare del tutto infondato.
2.2. L'appello dei contribuenti è stato respinto sul rilievo che il valore dichiarato era inferiore a quello risultante dalla applicazione delle rendite ca- tastali e che non era provato l'assunto della erronea attribuzione di tali rendite, in relazione alla quale 3 sarebbe pendente un apposito giudizio, il cui esito non era prevedibile. A fronte di tali rilievi, i ricorren- tin con il primo motivo, eccepiscono, in punto di fat- che l'Ute aveva già provveduto, almeno in parte, a to, rettificare l'attribuzione delle rendite, ma non spie- gano se tale deduzione era stata già prospettata innan- zi ai giudici di merito e se, quindi, la doglianza in sede di legittimità abbia il senso di una censura alla motivazione. Certo è che il motivo è stato prospettato come violazione di legge e non sono forniti elementi che possano essere utilizzati per interpretare la cen- sura come diretta a colpire il profilo motivazionale della sentenza impugnata. Tanto più che nemmeno è noto se i ricorrenti abbiano mai richiesto l'applicazione dei criteri di valutazione automatica. Appare, poi, in- comprensibile la censura di nullità della sentenza per difetto di interesse ad agire da parte della ammini- strazione finanziaria, che si è limitata ad una sempli- ce attività di difesa, senza mai assumere, a quanto ri- sulta, autonome iniziative processuali.
2.3. Con il secondo motivo, poi, i ricorrenti assu- mono che l'Ute avrebbe comunicato, o avrebbe dovuto co- municare, all'ufficio del registro le rettifiche delle rendite effettuate e che quindi l'ufficio avrebbe dovu- to abbandonare ogni pretesa. Anche questa censura, in 4 parte ipotetica ed in parte basata sull'assunto non di- mostrato che l'Ute avrebbe effettuato alcune rettifiche e le avrebbe poi comunicate all'ufficio che non ne avrebbe tenuto conto, attengono ai profili del merito della causa e non vi è modo di convertirla in censura alla motivazione, per le stesse ragioni prospettata in relazione al primo motivo.
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere re- spinto e le spese, liquidate come da dispositivo, se- guono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in com- plessivi euro 1000 (mille), di cui 900 (novecento) per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 20 settembre 2002 Il Consigliere estensore (dr Antoni Il Presidente Francesco Cristarella Orestano) DEPOS. EN CANCELLERIA IL CANCELLI Oggi.VANGELIERE C1 2.7. MAR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio L 5