Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
Agli effetti dell'art. 625, n. 7, cod. pen., devono ritenersi comprese nella nozione di "stabilimento pubblico" anche le parti accessorie degli edifici destinati all'esplicazione di pubbliche attività, come le scale, gli ingressi, i corridoi, i giardini, che rispetto ai medesimi edifici hanno una funzione sussidiaria e complementare. (Fattispecie in tema di tentato furto commesso all'interno degli spogliatoi di una palestra di un istituto scolastico ai danni di un'allieva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2015, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
42 3/ 1 6 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Paolo Bruno - - Presidente -U.P.- 30.6.2015 Sentenza N. 2300 dott. Gerardo Sabeone dott. Alfredo Guardiano Relatore- dott. Angelo Caputo R.G.N. 46730/2014 dott. Ferdinando Lignola ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM DI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Brescia il 13.12.2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di ufficio, avv. Puccio Francesco Antonio, del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 13.12.2012, la corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Bergamo, in data 21.11.2011, aveva condannato AM DI alla pena ritenuta di giustizia Con sentenza pronunciata il aveva condannato AM alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, cpv., 56, 624, 625, n. 7 c.p. (capo A); 624, 625, n. 2 e n. 7, c.p. (capo B).
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'AM, personalmente, lamentando, in relazione al reato di cui al capo A), violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7, c.p., in quanto gli spogliatoi della palestra del liceo scientifico Lussana dove si è verificato il tentativo di furto, essendo accessibili solo dagli studenti non possono considerarsi ufficio o stabilimento pubblico, con la conseguenza che, in difetto di querela, si impone una sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità; con riferimento al delitto di furto consumato di cui al capo B), vizio di motivazione, in quanto, evidenzia il ricorrente, la presenza sul vetro infranto delle impronte digitali dell'imputato costituiscono un mero indizio e non una prova, inidoneo, in mancanza di qualsiasi riscontro, a fondare la responsabilità dell'AM, il quale potrebbe aver impresso le suddette impronte in altre circostanze, apparendo apodittica l'affermazione della corte territoriale secondo cui "in via generale il personale 2 sanitario ed i pazienti non toccano i vetri delle finestre, ma al più i montanti e gli strumenti di chiusura/apertura".
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
4. Ed invero, manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, agli effetti dell'art. 625, n. 7, c.p., devono ritenersi compresi nella nozione di "stabilimento pubblico" sia gli edifici destinati all'esplicazione di pubbliche attività, che le relative parti accessorie, come le scale, gli ingressi, i corridoi, i giardini, gli spogliatoi, che rispetto ai medesimi edifici hanno una funzione sussidiaria e complementare (cfr. Cass., sez. IV, 13.1.2015, n. 22029, rv. 263853; Cass., sez. V, 16.12.2010, n. 7039, rv. 249945; Cass., sez. V, 20.4.2012, n. 29023, rv. 253323). Pertanto avrebbe potuto escludersi l'aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7, c.p., solo nel caso in cui l'imputato avesse tentato di impossessarsi di una cosa privata solo occasionalmente presente all'interno di uno stabilimento pubblico utilizzato per ragioni meramente private (cfr. Cass., sez. VI, 07/06/2012, n. 23735, rv. 253044), fattispecie completamente diversa da quella in esame, in quanto il tentativo di furto è stato posto in essere dall'imputato rovistando all'interno dello zainetto di un'allieva dell'istituto scolastico.
5. Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso. Con esso, infatti, il ricorrente espone censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di 3 logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893).
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che 4 l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30.6.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 8 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise нуж 5