Sentenza 20 aprile 2012
Massime • 1
Sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2012, n. 29023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29023 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 20/04/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 1007
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PASTORELLI Luca - Consigliere - N. 22266/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP RE N. IL 15/11/1972;
avverso la sentenza n. 7098/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione AP RE avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 24 gennaio 2011 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di furto pluriaggravato, così diversamente qualificato il fatto, originariamente contestato come appropriazione indebita, ed accertato fino all'agosto 2003.
AP è stato ritenuto responsabile di essersi impossessato di un notevole quantitativo di materiale di uso sanitario, sottratto dal Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, presso il quale aveva svolto funzioni di ausiliario portantino.
Deduce la erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.
La fattispecie concreta in esame avrebbe dovuto essere inquadrata, così come nell'originario capo di imputazione, come reato di appropriazione indebita, tenuto conto che l'imputato è venuto in possesso dei beni di cui all'imputazione, legittimamente e cioè senza sottrazione mediante frode o violenza, sicché poteva dirsi nella condizione di possessore dei beni stessi, presupposto per la configurazione appunto, del reato di appropriazione indebita. Non ricorreva comunque l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, idonea a rendere procedibile di ufficio anche il reato di appropriazione indebita.
Infatti tale circostanza aggravante presuppone che tra la persona offesa e l'agente si sia instaurato un rapporto di fiducia tale da porre quest'ultimo in condizioni di maggiore facilità nel commettere il reato: rapporto che, nella specie, l'ospedale aveva stabilito con la caposala e non con l'ausiliario.
Non ricorreva neppure la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, in quanto non risulta che il fatto commesso dall'imputato abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico.
Infatti il Policlinico Gemelli non è stato in grado neppure di accertare se vi sia stato un ammanco di materiale sanitario. Non risulta nemmeno data contezza della provenienza dei beni di cui all'imputazione, trattandosi di materiali di uso comune. Non risulta infine presentata una valida querela atteso che, quella formalizzata dal dirigente sanitario è da considerarsi priva di valore, non essendo, quest'ultimo, titolare della legale rappresentanza dell'ospedale.
Il ricorso è inammissibile.
È da ritenere del tutto corretta la qualificazione giuridica del fatto in esame come furto aggravato e non come appropriazione indebita, con la conseguenza che il corrispondente motivo di ricorso è palesemente infondato.
La Corte d'appello ha giustamente escluso che in capo all'imputato potesse configurarsi una preesistente situazione di legittima disponibilità o possesso del materiale sanitario di cui all'imputazione, cioè una situazione di fatto che si fosse concretizzata nell'esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettavano giuridicamente al proprietario.
Ha, infatti, sottolineato la Corte d'appello che l'imputato, per la sua qualifica, aveva la possibilità di avvicinarsi ai luoghi di custodia del materiale, ma non ne aveva, ad alcun titolo, il possesso o la detenzione.
In altri termini, i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio più volte affermato in giurisprudenza secondo cui, perché sia integrato il reato di appropriazione indebita, è sufficiente la condotta consistente nella mera interversione del possesso, che sussiste però quando sia configurabile quantomeno una previa detenzione qualificata, conseguente all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare (vedi, Sez. 2, Sentenza n. 13347 del 07/01/2011 Ud. (dep. 01/04/2011 ) Rv. 250026).
Non ha dunque pregio alcuno l'osservazione della difesa secondo cui l'imputato avrebbe acquisito senza frode o violenza, il possesso di materiale pacificamente non posto previamente dalla istituzione sanitaria, nella sua disponibilità.
La questione riguardante la sussistenza della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera è stata posta inammissibilmente tra i motivi di ricorso, non essendo stata prospettata nei motivi d'appello.
La censura riguardante la configurazione della circostanza aggravante ex art. 625 c.p., n. 7 è manifestamente infondata. Basta qui osservare che la Corte d'appello la ha ritenuta sussistente in primo luogo con riferimento al fatto che il furto è stato commesso in uno stabilimento pubblico, quale deve ritenersi l'ambiente ospedaliero inserito nel servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che il rilievo difensivo, concentrato sulla capacità dell'azione delittuosa di esporre a pregiudizio il servizio pubblico, non ha capacità di incidere in modo rilevante sulla statuizione in esame.
Manifestamente infondata è anche la censura riguardante la motivazione sulla responsabilità.
La sentenza impugnata ha, al riguardo, evidenziato che l'imputato è stato colto in possesso del materiale che era in tutto corrispondente a quello in uso nel luogo di lavoro al quale egli aveva accesso, in ragione della sua qualifica di portantino. Ha anche rimarcato come l'imputato non sia stato in grado ne' di comprovare e neppure di allegare una provenienza del materiale diversa da quella indicatori sentenza.
La motivazione si presenta, dunque, logica e completa quanto ad analisi delle circostanze indizianti plurime, convergenti e gravi che hanno fatto ritenere comprovata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in ordine al furto del materiale sanitario trovato in suo possesso.
La critica della difesa, al riguardo, si sostanzia nella prospettazione della opinabilità della conclusione raggiunta dai giudici del merito e quindi nella sollecitazione, rivolta inammissibilmente alla Corte di cassazione, ad accreditare una ricostruzione del fatto alternativa e diversa da quella esibita congruamente dal giudice del merito.
Il motivo riguardante la validità della querela resta assorbito. La inammissibilità originaria del ricorso comporta che, dopo la pubblicazione della sentenza di appello, nel gennaio 2011, non ha continuato a decorrere il termine prescrizionale che era destinato a scadere non prima del 5 maggio 2011.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012