Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 23735
CASS
Sentenza 7 giugno 2012

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Non sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., quando il soggetto attivo si impossessi di una cosa privata solo occasionalmente presente all'interno di uno stabilimento pubblico utilizzato per ragioni meramente private. (Fattispecie relativa al furto di telefoni cellulari commesso all'interno dello spogliatoio della palestra di un istituto scolastico, mentre si svolgeva una partita di calcio fra ragazzi, in orario del tutto estraneo all'utilizzazione dell'edificio come sede scolastica o parascolastica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 23735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23735
    Data del deposito : 7 giugno 2012

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