Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici), la sottrazione di telefoni cellulari dallo spogliatoio del campo sportivo comunale, trattandosi di luogo soggetto a speciale protezione per la sua pubblica destinazione e per essere gestito dal Comune nell'interesse della collettività.
Commentario • 1
- 1. Furto e l’aggravante dello stabilimento “pubblico”Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2010, n. 7039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7039 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/12/2010
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2893
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 18691/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello de l'Aquila;
avverso la Sentenza del Tribunale di Teramo, in data 20.10.2009 nel proc. a carico di:
OR IM, nato il [...];
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (Cons. Dr. Giovanni D'Angelo) che ha chiesto pronunciarsi rigetto del ricorso.
IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di l'Aquila interpone ricorso diretto avverso la Sentenza del Tribunale di Teramo che, in data 20.10.2009, ha prosciolto per difetto di querela OR IM, imputato del reato di cui all'art. 624 c.p., dolendosi dell'erronea applicazione della legge penale nell'aver qualificato il furto come "semplice", poiché si doveva contestare l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, essendo stato consumato il reato in stabilimento pubblico.
La vicenda attiene alla sottrazione di telefoni cellulari prelevati dallo spogliatoio del Campo sportivo comunale che - secondo il ricorrente - dispone, indubbiamente, di pubblica destinazione e per esser gestito dal Comune, nell'interesse della collettività. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In tema di furto, lo spogliatoio di un impianto sportivo comunale è da considerarsi stabilimento pubblico (cfr. Cass., sez. 5, 15.6.2001, D'Ambrosio, Ced Cass., rv. 219713), sia in ragione della proprietà pubblica dell'immobile, al cui interno sono sottratti i beni mobili, sia nella considerazione della sua destinazione che pertiene ad un'attività che è di indiscutibile interesse pubblico e, quindi, bisognevole di maggior tutela per il servizio diffuso a cui viene votato.
La sottrazione di beni privati depositati ivi integra, quindi, l'aggravante trattandosi di cose depositate in luogo soggetto a speciale protezione.
Donde l'annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Teramo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011