Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 1
Se il reato di falsa perizia sia commesso inducendo in errore il perito (artt. 48 e 373 c.p.) per mezzo di un fatto costituente frode processuale (art. 374 c.p.), deve trovare applicazione solo la norma che incrimina la falsa perizia, in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria), in modo che l'offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l'applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell'altra. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato di falsa perizia, e non quello di frode processuale, nel comportamento del soggetto che aveva indotto in errore il perito - il quale aveva conseguentemente redatto una falsa perizia - facendogli pervenire la certificazione relativa a una grave patologia riferentesi a persona diversa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1999, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 30.04.1999
1. Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere N.1531
3. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo CORTESE Consigliere N.4455/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI Sabino,
avverso l'ordinanza, in data 9.12.1998, del Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'impugnata ordinanza e il ricorso,
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA, udito il P.M., nella persona del Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore: Avv. Pietro NOCITA.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 9.12.1998, il Tribunale di Roma confermava il provvedimento emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale nei confronti di SI Sabino, indagato per i reati di cui agli artt. 48-373 c.p. (falsa perizia mediante induzione in errore).
L'accusa consisteva nell'avere il SI indotto in errore il perito nominato dal Tribunale del riesame per l'accertamento delle sue condizioni di salute, utilizzando e facendo, quindi, pervenire al medesimo la certificazione relativa ad una grave patologia tumorale riferentesi a persona diversa, così inducendo il perito stesso ad affermare falsamente, nella relazione del 20.2.1998, che il SI era affetto dalla anzidetta malattia, circostanza dalla quale derivava la sua immediata escarcerazione.
2. Ricorre per cassazione nell'interesse del SI, l'avv. Pietro NOCITA e denuncia violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 373 e 374 c.p.p. Il ricorrente sostiene che il fatto è stato erroneamente inquadrato nell'ipotesi delittuosa di cui all'art, 373 c.p., anziché in quella di cui all'art. 374 dello stesso codice (frode processuale), con la conseguenza che è stata applicata una misura altrimenti interdetta dalla pena edittale prevista per la fattispecie criminosa da doversi contestare nel caso di specie e che incontestabilmente rientra nella condotta descritta dalla norma di cui all'art. 374 c.p.
3. Il ricorso non merita accoglimento essendo corretto l'inquadramento della fattispecie negli art. 48 e 373 c.p. Il reato di frode processuale (ex art. 374 c.p.) consiste (con riferimento alla fattispecie in esame) "nel fatto di colui che, nel corso di un procedimento penale, al fine di trarre in inganno... il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato... delle cose".
Lo stesso legislatore stabilisce, poi, di tale ipotesi criminosa una valenza di sussidiarietà tramite l'utilizzo di "una clausola di riserva", ove "il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge".
Il giudice a quo ha pertinentemente rilevato che "il reato di frode processuale attiene ad un comportamento che costituisce l'antecedente logico possibile, ma non necessario, del falso in perizia", talché il verificarsi di questo "dà luogo ad una condotta e ad un evento successivi e autonomi rispetto alla condotta di frode processuale". Questa Corte ritiene tale motivazione ineccepibile trovando applicazione, in subiecta materia, il principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (l'attività giudiziaria): in modo tale che l'offesa maggiore assorbe la minore e, di conseguenza, l'applicabilità di una norma è subordinata alla non applicazione dell'altra.
A differenza della frode processuale che, quale reato di mera azione e di pericolo si perfeziona con il semplice compimento dell'azione vietata, (l'artificiosa immutazione della cosa) senza che sia necessario attendere il verificarsi di un evento, causalmente connesso con la condotta medesima, la falsa perizia è reato di evento, nel senso che la fattispecie incriminatrice tipicizza un evento esteriore come risultato concettualmente e fenomenicamente separabile dall'azione e a questa legato in base ad un nesso di causalità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999