Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2012, n. 48311
CASS
Sentenza 22 novembre 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I provvedimenti del giudice per la direzione della discussione sono adottati senza formalità, ai sensi dell'art. 470 cod. proc. pen., e nei confronti degli stessi non sono, di conseguenza, ipotizzabili le cause di nullità di ordine generale previste dalle lett. c) dell'art. 178 cod. proc. pen., né tantomeno essi sono suscettibili di censura per vizio di motivazione, non dovendo necessariamente essere motivati. (Nella specie, la Corte ha escluso potesse integrare un'ipotesi di nullità il diniego al difensore di utilizzare, nel corso della sua discussione, sistemi informatici per illustrare le proprie conclusioni).

Commentario1

  • 1PM ricerca la verità ma non può minacciare chi viene interrogato (Cass. 20365/239
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023

    L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2012, n. 48311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48311
Data del deposito : 22 novembre 2012

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