Articolo 18 della Legge 19 ottobre 1960, n. 1197
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13 novembre 1960
Art. 18.
Per l'esercizio 1960-61, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenute per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo di lire 34 miliardi iscritto al capitolo n. 389 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, il fondo di cui al citato capitolo n. 389.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960